Le responsabilità del progettista nei lavori edili pubblici e privati


Le responsabilità del progettista sono diverse, complesse e delicate. L’incarico affidato al progettista configura un’obbligazione di risultato e non meramente di mezzi. Ciò implica che l’attività del tecnico non si esaurisce nella redazione formale del progetto, ma deve condurre alla concreta possibilità di realizzare l’opera in conformità alle esigenze espresse dal committente.

In mancanza di specifici accordi tra le parti, l’attività del professionista può essere valutata tenendo conto sia della natura dell’incarico svolto sia dell’effettivo esito ottenuto. La prestazione progettuale si perfeziona nel momento in cui il tecnico consegna al committente un elaborato – come previsto dall’art. 2233 del Codice Civile – che costituisce la rappresentazione tecnica dell’intervento da realizzare, pur non coincidendo con l’opera edilizia finale.

Le responsabilità in capo al progettista devono essere analizzate alla luce della normativa vigente, in particolare del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), nonché delle disposizioni del Codice Civile (artt. 1655 ss. c.c.), del D.P.R. 207/2010 (limitatamente alle parti non abrogate), e dei regolamenti tecnici di settore.

La responsabilità del progettista si manifesta in modo differenziato a seconda che l’incarico sia affidato da un committente privato o da una pubblica amministrazione. Tale distinzione determina variazioni sostanziali nelle modalità di definizione, accertamento e sanzione delle responsabilità tecniche, civili e amministrative.

Chi è e cosa fa il progettista?

Il progettista architettonico è un professionista tecnico iscritto all’albo, responsabile della direzione artistica e tecnica di un progetto edilizio. La sua figura è fondamentale poiché eventuali errori di progettazione possono causare ritardi nei lavori o addirittura la sospensione del contratto di appalto.

Le responsabilità del progettista includono la trasformazione dell’idea del committente in un progetto reale e completo, rispettando budget e tempi di esecuzione, includendo nel progetto le specifiche dei materiali da utilizzare, le tecniche di assemblaggio e garantendo sempre il rispetto delle normative vigenti. Secondo il D.Lgs. 36/2023 la progettazione si divide in due livelli: il progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo (con il nuovo Codice scompare il definitivo). La prima fase implica la rappresentazione grafica dell’idea progettuale ed uno studio di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto esecutivo definisce dettagli, costi e cronoprogramma.

Il progettista, quindi, dà forma all’idea iniziale del progetto. Questo processo comprende la progettazione degli aspetti architettonici, strutturali ed estetici dell’edificio, nonché la selezione dei materiali e delle tecnologie da utilizzare. Il progettista ha la responsabilità di garantire che il progetto sia conforme alle normative vigenti e che rispetti i vincoli tecnici ed economici.

Il progettista è tenuto a sviluppare il progetto dell’opera non solo rispettando gli accordi stipulati con il committente, ma anche osservando tutte le normative tecniche e giuridiche applicabili.

L’attività progettuale non si limita alla produzione di elaborati grafici che raffigurano l’intervento previsto, ma richiede anche la redazione di una serie di documenti integrativi fondamentali per definire in modo chiaro forma, caratteristiche e dimensioni dell’opera. Tra questi si annoverano, a titolo esemplificativo, relazioni tecniche, computi metrici estimativi, analisi dei costi, capitolati descrittivi e prestazionali, nonché schemi grafici e documentazione specialistica.

Per facilitare la gestione e il controllo di tutte queste attività, è consigliato l’uso di un software per la gestione problematiche di cantiere, con cui segnalare e risolvere in maniera efficiente tutte le difficoltà riscontrate in tempo reale, condividendo documenti e informazioni con le parti interessate. Questo strumento offre la possibilità di monitorare la situazione in cantiere da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento, anche senza essere fisicamente presenti.

Rup e progettista possono coincidere?

Nel caso in cui il RUP coincida con il progettista, ci sono requisiti specifici da soddisfare in termini di titoli di studio, esperienza e formazione. Tuttavia, ci sono situazioni in cui il RUP e il progettista non possono coincidere, come per:

  • progetti complessi;
  • progetti di particolare rilevanza storico-artistica;
  • interventi di grandi dimensioni;
  • incompatibilità legale.

La progettazione è una fase molto complessa delicata, propedeutica per i passaggi successivi: è opportuno scegliere strumenti adatti e professionali per evitare errori che possono portare a gravi conseguenze: ritardi nella consegna dei lavori, stop forzato con collaterale perdita di tempo e risorse economiche. Ti consiglio di utilizzare un software per la gestione errori progettazione che ti aiuta ad individuare e correggere qualsiasi problema o errore di progetto in attività e seguirla fino alla risoluzione.

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Responsabilità in ambito privato

Obbligazione di risultato

Possiamo affermare che il progettista è responsabile di tutti i gravi difetti e/o vizi che derivano da insufficienze o carenze progettuali. Nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, il professionista è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico. Il progettista è, quindi, tenuto ad adempiere ad una obbligazione di risultato (Cassazione n. 1214 del 18 gennaio 2017).

Nel compito di redigere un progetto edilizio, il progettista è anche responsabile di garantire che il progetto sia conforme alla normativa urbanistica e di identificare correttamente la procedura amministrativa necessaria da seguire. Questo assicura la risoluzione anticipata dei problemi che possono influenzare l’esecuzione dei lavori richiesti dal cliente.

Ma quali sono i gravi difetti cui deve rispondere il progettista? Analizziamo alcuni casi specifici, non esaustivi, che chiariscono il concetto di gravi difetti a cui deve rispondere il progettista.

Nel settore privato, il rapporto tra progettista e committente si configura tipicamente come un contratto d’opera intellettuale regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, con particolare riferimento all’articolo 2230 che disciplina l’obbligazione professionale. Il progettista è tenuto ad eseguire la prestazione con diligenza qualificata, conformandosi agli standard tecnici, alle norme di legge e agli accordi contrattuali.

Il contratto d’opera e il contratto d’appalto

Gli architetti e gli ingegneri svolgono la loro attività principalmente attraverso due tipi di contratti: il contratto d’opera (art. 2222 c.c.) e il contratto d’appalto (art. 1655 c.c.). Entrambi prevedono l’obbligo di realizzare un’opera o fornire un servizio in cambio di un compenso, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio. La differenza principale risiede nel fatto che nel contratto d’opera l’attività è prevalentemente svolta dal singolo professionista, eventualmente supportato da collaboratori, tipico di una piccola impresa. Invece, l’appalto coinvolge generalmente una struttura organizzativa più complessa, tipica di medie o grandi imprese, con una precisa suddivisione dei compiti.

Nei lavori pubblici, le attività di progettazione, direzione lavori, consulenza e gestione cantieri costituiscono i servizi di ingegneria e architettura (SIA), regolati da norme specifiche per garantire qualità, sicurezza e conformità. Il progettista è il tecnico responsabile dello sviluppo del progetto e della sua correttezza tecnica. Il direttore lavori controlla l’esecuzione, la qualità e la sicurezza, mentre il collaudatore verifica la conformità e la sicurezza dell’opera ultimata, mantenendo indipendenza rispetto alle altre figure.

Questi professionisti devono possedere qualifiche riconosciute e operare con elevata diligenza, data la complessità e l’importanza del loro ruolo, soprattutto nel settore pubblico dove è richiesta particolare attenzione all’uso delle risorse e alla tutela dell’interesse generale.

Errata progettazione

A seguito di una progettazione errata, il progettista può essere ritenuto responsabile sia dei costi sostenuti per la fase progettuale che per l’esecuzione dell’opera così come da lui concepita. Inoltre, può essere tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi – inclusi eventuali danni subiti dallo stesso committente – derivanti dalla realizzazione di un’opera non conforme alle regole dell’arte a causa dell’errore progettuale. Tuttavia, non gli può essere imputato il maggior costo necessario per l’esecuzione corretta dell’opera secondo i criteri tecnici adeguati, poiché tale spesa non rientra nell’ambito della prestazione professionale originariamente convenuta e non rappresenta un danno diretto riconducibile all’errore (Corte di Cassazione 16323/2018).

Corte di Cassazione 22918/2025: vizi di progettazione, quando la mancata indagine geologica si trasforma in responsabilità

La pronuncia della Corte di Cassazione (sent. 8 agosto 2025, n. 22918) offre un’occasione per approfondire la complessa distribuzione delle responsabilità tra direttore dei lavori e impresa appaltatrice nell’ambito dei contratti di appalto privati, alla luce dei principi consolidati e degli sviluppi più recenti della giurisprudenza.

Il caso in esame, che ha visto contrapposti una committente, i venditori, il progettista e l’impresa di costruzioni, si è concluso con un’esclusione di colpa per l’appaltatore e una conferma della responsabilità professionale per il progettista. L’esito del giudizio sottolinea l’importanza di una chiara delimitazione dei ruoli e una rigorosa aderenza alle procedure tecniche, elementi fondamentali per la gestione del rischio in ogni cantiere.

Il fulcro del caso ruota attorno ad un immobile affetto da gravi vizi strutturali preesistenti, occultati dai venditori e non risolti da un successivo intervento di risanamento. La committente ha citato in giudizio tutti gli attori coinvolti, chiedendo il risarcimento dei danni. La Corte d’Appello, e successivamente la Cassazione, ha esaminato le responsabilità specifiche, giungendo a conclusioni che meritano un’analisi approfondita.

Le motivazioni della Corte

La Corte ha stabilito che:

  • la soluzione progettuale, pur non essendo “palesemente e smaccatamente errata” da essere riconoscibile da un semplice esecutore, era inadeguata. La Cassazione ha rimarcato che l’intervento non ha aggravato la situazione, ma si è rivelato inutile perché non ha risolto i vizi preesistenti (inadeguatezza tecnica);
  • l’impresa esecutrice dei lavori non era tenuta a possedere conoscenze tecniche tali da poter contestare le scelte progettuali del progettista. Il contratto d’appalto prevedeva che l’impresa si attenesse scrupolosamente alle disposizioni del progettista e del direttore dei lavori (ruolo dell’appaltatore);
  • non è emerso che l’impresa avesse operato in contrasto con le direttive o che avesse realizzato opere non a regola d’arte. La responsabilità è stata ricondotta esclusivamente al vizio di progettazione, che esulava dalle competenze dell’appaltatore (assenza di difetti esecutivi).

La Corte ha riconosciuto la responsabilità del progettista per aver consigliato e realizzato un intervento inutile, soprattutto per non aver effettuato una preventiva indagine geologica completa del terreno di fondazione. Questo passaggio è fondamentale: la perizia e la prudenza professionale impongono al progettista di approfondire la condizione statica del fabbricato e di raccordare eventuali nuovi sistemi di fondazione a quelli esistenti. La Cassazione ha ritenuto che la mancata esecuzione di tali indagini non rientrasse nel campo delle conoscenze tecniche dell’impresa esecutrice.

Il ruolo di esecutore dell’appaltatore

L’appaltatore è tenuto ad eseguire le opere a regola d’arte, ma la sua responsabilità non si estende a profili progettuali estranei alle proprie competenze specialistiche. La Cassazione (sent. 22918/2025) ha precisato che l’impresa non può essere gravata dell’onere di contestare scelte progettuali altamente tecniche. Tuttavia, permane la responsabilità per:

  • errori esecutivi;
  • inosservanza delle regole tecniche di settore;
  • difformità rispetto al progetto senza preventiva verifica della loro giustificabilità (Trib. Milano, 31 dicembre 2024, n. 11189).

L’impresa appaltatrice, a meno che i vizi del progetto non siano palesemente evidenti, ha il dovere di attenersi scrupolosamente alle disposizioni del progettista. La responsabilità dell’impresa è circoscritta all’esecuzione a regola d’arte dei lavori previsti nel capitolato. Qualsiasi deviazione o iniziativa non autorizzata, se non giustificata da un’evidente necessità di correggere un errore grave e manifesto del progetto, potrebbe far ricadere su di essa la responsabilità per eventuali danni.

In definitiva, la sentenza stabilisce una chiara distinzione delle responsabilità nel settore edilizio. La responsabilità del progettista è legata alla correttezza tecnica e all’adeguatezza delle soluzioni proposte. Al progettista si richiede una diligenza professionale che va oltre la semplice realizzazione del progetto grafico, arrivando fino ad una valutazione completa delle condizioni del sito. Al contrario, la responsabilità dell’appaltatore attiene la sfera dell’esecuzione scrupolosa e diligente del progetto. L’impresa è tutelata se il suo operato è fedele al progetto e rispetta le regole dell’arte. La collaborazione e la comunicazione tra questi due ruoli, pur mantenendo distinte le responsabilità, sono fondamentali per la buona riuscita dell’opera e per evitare contenziosi.

Mancata valutazione delle caratteristiche dei luoghi

Secondo la Cassazione Civile (sentenza n. 14650/2012) nel caso di crollo delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, la responsabilità del progettista è in solido con quella dell’impresa e quantificata al 75% dei danni subiti all’immobile. Nel caso specifico il progettista aveva progettato su un terreno non idoneo che ha causato il cedimento delle fondazioni. Ne consegue che il progettista è responsabile della mancata valutazione delle caratteristiche dei luoghi.

Errata valutazione tecnica

Secondo la Cassazione civile (sentenza II, ord, ud. 20-09-2017 – 06-12-2017 n. 29218), la responsabilità al progettista deriva anche da errate scelte tecniche sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva. Tale disattenzione si può evitare mediante accorgimenti e soluzioni tecniche adeguate. Nel caso specifico analizzato nella sentenza, sono state registrate infiltrazioni d’acqua in uno stabile dovute alla mancata apposizione di ghiaia all’esterno, mancata impermeabilizzazione del muro esterno, mancata previsione di pozzetti di raccolta da parte del progettista.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità contrattuale scaturisce dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione dell’obbligazione assunta con il committente. In questo ambito, la valutazione della colpa dipende dalla natura della prestazione richiesta e può variare in intensità a seconda delle circostanze. Il risarcimento è generalmente circoscritto ai danni prevedibili al momento della stipula del contratto (ai sensi dell’art. 1225 c.c.), salvo i casi di dolo, per i quali non esistono limiti risarcitori.

Quando la responsabilità nasce da un inadempimento contrattuale, si fa riferimento all’art. 1218 del Codice Civile, secondo cui il debitore è tenuto a risarcire il danno se non dimostra che l’impossibilità della prestazione dipende da una causa a lui non imputabile.

In tali casi, la responsabilità può derivare da dolo o colpa, ma può anche configurarsi come responsabilità oggettiva, ossia attribuita indipendentemente dall’accertamento della condotta colposa del soggetto obbligato. Ciò significa che, ai fini dell’obbligo risarcitorio, non è sempre necessario dimostrare una colpa effettiva, bastando talvolta il semplice inadempimento per far sorgere la responsabilità. Leggi l’approfondimento.

Cassazione 26529/2025: danni a terzi in cantiere, la clausola di manleva tra committente e appaltatore

La Corte di Cassazione (sentenza n. 26529/2025) ribadisce che le clausole di esonero della responsabilità del committente valgono solo nei rapporti interni e non sono opponibili ai terzi danneggiati. Il terzo può agire contro tutti i soggetti responsabili (committente, appaltatore, direttore lavori), anche in presenza di pattuizioni di manleva. Nel caso di errori progettuali, il committente che è anche progettista risponde direttamente per il danno, concorrendo con gli altri operatori. Opera quindi la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., con diritto di regresso tra i coobbligati. Leggi l’approfondimento.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale si configura quando il progettista causa un danno ingiusto violando un diritto soggettivo assoluto, come la salute o la proprietà altrui. In questi casi, il risarcimento del danno è integrale e prescinde dall’esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti coinvolte. Si fa riferimento ad indicazioni fornite dal progettista nella redazione degli elaborati tecnici o dei calcoli strutturali oppure a rilevanti omissioni commesse durante la stesura del progetto. Tali carenze possono avere conseguenze gravi, al punto da provocare danni materiali o lesioni a persone o beni.

Responsabilità in ambito pubblico

Nel settore pubblico, la responsabilità del progettista è regolata da un articolato quadro normativo, in particolare dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018). L’incarico progettuale è strutturato in fasi distinte (livelli di progettazione), con un corrispondente aumento di responsabilità. Il progettista deve garantire la conformità degli elaborati non solo a criteri tecnici, ma anche ai vincoli amministrativi, ambientali e paesaggistici imposti dalla legge.

Il Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024)  segna un importante cambio di paradigma: la responsabilità progettuale diventa un presidio essenziale per la qualità e la realizzazione efficace delle opere pubbliche. Il correttivo ha rafforzato la responsabilità del progettista nell’ambito degli appalti pubblici, integrando l’art. 41 con il nuovo comma 8-bis. La norma impone l’inserimento, nei contratti di progettazione affidati esternamente, di una clausola obbligatoria che disciplini le conseguenze in caso di errori o omissioni emersi in fase esecutiva. Tale clausola vincola il progettista a prestazioni reintegrative, a titolo transattivo, qualora i vizi progettuali compromettano, in tutto o in parte, la realizzazione o la futura utilizzazione dell’opera. Qualsiasi pattuizione volta a escludere o limitare tale responsabilità è considerata nulla, anche in presenza di colpa lieve.

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1463/2024, ha chiarito che l’obiettivo della norma è garantire un equilibrio tra la tutela dell’interesse pubblico e la responsabilità professionale. Il meccanismo mira a prevenire il contenzioso, favorendo soluzioni transattive rapide ed evitando costosi procedimenti giudiziari.

Responsabilità tecnica

La responsabilità tecnica in ambito pubblico si estende oltre il mero rapporto con la stazione appaltante e può coinvolgere la sfera amministrativa, contabile e penale. L’art. 110 del Codice dei Contratti disciplina espressamente l’obbligo del progettista di risarcire i danni causati alla pubblica amministrazione a seguito di errori o omissioni, inclusi quelli che comportano ritardi, maggiori costi o ripetizione delle procedure. Inoltre, in presenza di danno erariale, il progettista può essere sottoposto a procedimento innanzi alla Corte dei Conti.

Responsabilità solidale

Una specificità del settore pubblico è la responsabilità solidale tra progettista, direttore dei lavori, collaudatori e imprese appaltatrici qualora si riscontri una concausa nella produzione del danno. La normativa prevede inoltre l’attività di verifica del progetto da parte di organismi tecnici qualificati, volta a prevenire errori prima dell’avvio delle opere. Tale meccanismo, pur non escludendo la responsabilità del progettista, rappresenta un importante strumento di prevenzione e mitigazione del rischio progettuale.

Corte di Cassazione 7913/2025: impermeabilizzazione negli interrati: responsabilità solidale di impresa, progettista e D.L.

Le infiltrazioni diffuse e l’umidità, anche se non impediscono del tutto l’uso, integrano “gravi difetti” ex art. 1669 c.c. quando incidono su funzionalità e godimento dell’immobile (Cass. 7913/2025). La tutela opera in chiave preventiva: non occorre attendere il collasso funzionale dell’opera. Per opere interrate è richiesta un’impermeabilizzazione conforme alla migliore tecnica del momento. Se i vizi derivano anche da scelte progettuali o da carente vigilanza, progettista e direttore dei lavori rispondono in solido con l’impresa. Leggi l’approfondimento.

Implicazioni amministrative e sanzionatorie

Il progettista operante in ambito pubblico è sottoposto a controlli preventivi e successivi da parte di organi di vigilanza, quali ad esempio RUP e ANAC. L’inosservanza degli obblighi può comportare sanzioni amministrative e l’esclusione da future gare. Nei casi più gravi, l’errore progettuale può dar luogo a responsabilità penale, ad esempio per falso in atto pubblico o abuso d’ufficio.

Responsabilità progettista: quando va in prescrizione?

La tematica della “prescrizione” per il progettista è molto delicata e controversa. Per fare chiarezza possiamo far riferimento alla Corte di Cassazione civile e, nello specifico, alla sentenza n. 28575 del 20 dicembre 2013. Per quanto tempo dopo la fine dei lavori il progettista  risponde delle proprie attività? Stando alla sentenza sopra citata:

i vizi e i difetti delle opere derivanti da attività intellettuali possono essere denunciati entro 10 anni dal momento in cui se ne viene a conoscenza. 

L’articolo 2226 del codice civile che stabilisce il termine di 8 giorni per denunciare le difformità e i vizi occulti, in casi come questo non vale. Si tratta in questo caso di un’opera intellettuale e non manuale, quindi sono necessari più giorni per una valutazione tecnica di un progetto.

La progettazione è una fase molto complessa delicata, propedeutica per i passaggi successivi: è opportuno scegliere strumenti adatti e professionali per evitare errori che possono portare a gravi conseguenze: ritardi nella consegna dei lavori, stop forzato con collaterale perdita di tempo e risorse economiche. Ti consiglio di utilizzare un software per la gestione errori progettazione che ti aiuta ad individuare e correggere qualsiasi problema o errore di progetto in attività e seguirla fino alla risoluzione.

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Nel settore privato, architetti e ingegneri liberi professionisti sono tenuti a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale, obbligatoria dal 2012. Questa copertura ha una duplice funzione: proteggere il cliente da eventuali danni derivanti dall’attività tecnica e salvaguardare il patrimonio del professionista, che risponde in modo illimitato per vizi o difetti dell’opera. La normativa di riferimento include il Codice civile, il Codice delle assicurazioni private e i decreti legislativi emanati dal 2011 in poi. L’obbligo assicurativo scatta solo in presenza di un incarico professionale effettivo e richiede la comunicazione al cliente dei dettagli della polizza. L’inosservanza comporta responsabilità contrattuale e disciplinare.

Nel settore pubblico, la regolamentazione nasce con la Legge Merloni del 1994 e si è evoluta nei successivi Codici dei contratti pubblici. I progettisti interni sono assicurati dalla pubblica amministrazione, mentre quelli esterni devono dotarsi di una polizza conforme agli schemi ministeriali. La copertura si estende ai danni da errori progettuali, spese aggiuntive e varianti. Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) ha confermato tali obblighi e introdotto l’assicurazione anche per i verificatori. Con la legge “Salva-Casa”, le responsabilità dei tecnici si sono ampliate, includendo la certificazione dell’epoca di costruzione e l’assenza di lesioni ai diritti di terzi, rendendo necessarie clausole integrative nella polizza. Il correttivo del 2024 ha ribadito che, in caso di errori progettuali, il risarcimento deve avvenire prioritariamente in forma specifica, rafforzando il principio che la prestazione del progettista costituisce un’obbligazione di risultato.

Cos’è la polizza professionale?

La polizza professionale è un’assicurazione che tutela il libero professionista o lo studio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi nello svolgimento dell’attività lavorativa. È una forma di contratto prevista dal Codice civile (artt. 1882 e 1917) e serve a proteggere il patrimonio del professionista in caso di errori o omissioni che generino danni economici, fisici o materiali.

Il contratto non richiede una forma scritta per essere valido, ma deve essere dimostrabile. Tuttavia, la copertura non si applica a eventi già noti, a sanzioni dirette all’assicurato, a casi di dolo o fallimento. Alcune professioni, a causa dell’elevata esposizione al rischio, possono essere escluse dalla garanzia assicurativa.

Rischi coperti

Le polizze assicurative si distinguono innanzitutto per i rischi che coprono. Esistono coperture “all risks“, che tutelano da qualsiasi evento non esplicitamente escluso, e polizze “a rischi nominati”, incentrate su elenchi dettagliati di garanzie e attività incluse. Le prime sono generalmente preferibili, poiché garantiscono una protezione più ampia, compresi i costi legali derivanti da contenziosi. Una polizza di responsabilità civile professionale ben strutturata copre diverse tipologie di errore: progettazione, calcolo, direzione lavori, consulenza, violazioni di proprietà intellettuale. È importante che la copertura comprenda sia i danni patrimoniali sia quelli non patrimoniali, come danni morali, biologici o esistenziali.

Efficacia temporale

Dal punto di vista temporale, le polizze possono essere di tipo “claims made“, che coprono le richieste di risarcimento presentate durante il periodo assicurativo e, a seconda della clausola, possono prevedere retroattività, o di tipo “loss occurrence“, che proteggono per eventi verificatisi nel periodo di validità anche se denunciati dopo la scadenza. Per proteggersi da rischi che emergono nel tempo, esistono coperture postume e ultrattive, che estendono la tutela oltre la scadenza della polizza, soprattutto importante in settori come gli appalti edili. La durata e i limiti di queste estensioni variano e devono essere attentamente valutati al momento della stipula.

Responsabilità del progettista: novità, contributi e approfondimenti

Responsabilità civile dei tecnici: la proposta di legge 2026

Il 16 giugno 2026 è stata illustrata ieri alla Camera la proposta di legge recante la “Modifica all’articolo 2236 del codice civile e altre disposizioni concernenti la responsabilità civile e l’obbligo di assicurazione dei professionisti iscritti negli albi delle professioni tecniche regolamentate”.

La proposta di legge punta a ridefinire il quadro della responsabilità civile dei professionisti tecnici, con l’obiettivo di rendere più equilibrato il rapporto tra attività professionale, rischio patrimoniale, ruolo delle imprese esecutrici e garanzie per i danneggiati.

Il testo riguarda le professioni tecniche ordinistiche, tra cui ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti, agronomi e agrotecnici.

Al centro dell’intervento c’è un tema molto sentito dagli operatori del settore: evitare che il professionista sia chiamato a rispondere oltre la propria effettiva responsabilità, soprattutto quando il danno è collegato anche all’attività dell’impresa esecutrice o quando quest’ultima non è più in grado di far fronte alle conseguenze economiche.

La proposta non è ancora legge: dovrà seguire l’iter parlamentare previsto prima di produrre effetti concreti. Tuttavia, il contenuto apre un fronte importante per il comparto tecnico, perché interviene su responsabilità solidale, patrimonio degli eredi, durata della responsabilità professionale e coperture assicurative.

Qui maggiori dettagli

Studio Inarcassa sulla responsabilità civile professionale di Architetti e Ingegneri (2025)

La responsabilità professionale che grava su ingegneri e architetti è eccessiva. Le cause vanno ricercate nel quadro normativo vigente, che non garantisce una distinzione chiara tra le responsabilità dei professionisti e quelle dell’impresa esecutrice, lasciando i liberi professionisti esposti a rischi sproporzionati rispetto al loro effettivo ruolo nell’esecuzione dell’opera.

Nasce su questi presupposti lo studio della Fondazione Inarcassa, curato dall’Avv. Giuseppe De Carlo, che affronta in maniera puntuale e rigorosa la normativa di riferimento in materia di responsabilità solidale di architetti e ingegneri, in qualità di professionisti adibiti alla progettazione e alla direzione dei lavori nell’ambito di un contratto di appalto, sia pubblico che privato.

Lo studio muove dalla disamina degli schemi contrattuali del contratto d’opera e dell’appalto che normalmente regolano l’attività delle figure tecniche coinvolte nella realizzazione di un’opera, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) della committenza, per concentrarsi successivamente su ruoli, funzioni e responsabilità dei professionisti che svolgono servizi di ingegneria e architettura (SIA).

Costituisce oggetto di particolare approfondimento la disciplina della responsabilità professionale, la natura giuridica dell’obbligazione contratta dal professionista e gli standard qualitativi attesi.

Al centro dello studio i temi della sperequazione tra il libero professionista che non può fallire e l’appaltatore che, invece, ne ha facoltà; la prescrizione, che andrebbe normata in maniera uniforme, per garantire la certezza del dies ad quem per il professionista e i suoi eredi; l’asimmetria tra il professionista che ha l’obbligo della copertura RC e le Compagnie assicuratrici, che possono scegliere di non contrattualizzare coloro che abbiano già denunciato uno o più sinistri.

Particolare attenzione è dedicata proprio ai meccanismi assicurativi di tutela, con una ricognizione aggiornata delle principali tipologie di coperture presenti sul mercato, inclusa la polizza decennale postuma e alla disamina delle coperture assicurative attualmente presenti sul mercato, volta  a verificare se e in quale misura le polizze RC professionali riflettano la complessità delle prestazioni che i tecnici sono tenuti a svolgere nel normale esercizio della propria attività.

A queste criticità Inarcassa fornisce soluzioni radicali: modificare la norma del Codice civile limitando la responsabilità ai difetti di progettazione per dolo o colpa grave; estendere la norma della legge sull’equo compenso che limita l’azione di responsabilità a dieci anni dalla prestazione del progettista, mentre oggi al di fuori del perimetro dell’equo compenso, i dieci anni decorrono dalla conoscenza del vizio d’opera.

Responsabilità del progettista: altre sentenze di riferimento

FAQ Responsabilità del progettista

Qual è la principale responsabilità del progettista in ambito privato e pubblico?

Il progettista ha un’obbligazione di risultato, non solo di mezzi: deve fornire un progetto tecnicamente e giuridicamente realizzabile, conforme agli accordi contrattuali e alla normativa vigente. In ambito pubblico, la responsabilità si estende anche a vincoli amministrativi, ambientali e paesaggistici.

Cosa comporta un errore progettuale e quali sono le sue conseguenze legali?

Un errore progettuale può determinare ritardi, costi aggiuntivi, danni all’opera o a terzi. Il progettista può essere chiamato a rispondere in sede civile (responsabilità contrattuale o extracontrattuale) e, in ambito pubblico, anche in sede amministrativa o penale, con possibili sanzioni, esclusioni da gare o procedimenti presso la Corte dei Conti.

In quali casi il progettista è responsabile di vizi o difetti dell’opera?

Il progettista è responsabile per gravi difetti causati da insufficienze progettuali, come una valutazione errata delle caratteristiche del suolo o una scorretta scelta tecnica. Anche la mancata osservanza delle norme urbanistiche o la progettazione di un’opera irrealizzabile costituiscono inadempimenti.

Quanto dura la responsabilità del progettista dopo la consegna del progetto?

La responsabilità del progettista per vizi e difetti dell’opera può essere fatta valere entro 10 anni dal momento in cui si scopre il vizio, secondo la Cassazione (sentenza 28575/2013). Questo termine si applica alle prestazioni intellettuali, in deroga al termine di 8 giorni previsto per le opere manuali.

Il RUP può coincidere con il progettista?

Solo in alcuni casi. La coincidenza tra RUP e progettista è ammessa solo se non sussistono situazioni di complessità, incompatibilità o conflitto d’interessi, ad esempio nei progetti di grande rilievo, complessità tecnica o valore storico-artistico.

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 Giusi Rosamilia

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