Valutazione del rischio chimico: guida con esempio


Oggigiorno è sempre più diffuso l’utilizzo di sostanze chimiche all’interno dei luoghi di lavoro, pertanto la valutazione di tale rischio non riguarda esclusivamente le industrie chimiche, le raffinerie e i laboratori di ricerca, ma interessa molte realtà lavorative nelle quali vengono adoperate determinati tipi di sostanze.

Il D.Lgs. 81/2008 descrive il rischio chimico come uno dei rischi maggiormente presenti nei luoghi di lavoro e il datore di lavoro è tenuto ad effettuarne la valutazione.

La valutazione deve essere riportata all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR) e, in funzione dell’esito e del livello di rischio rilevato, il datore di lavoro deve mettere in atto le opportune misure di protezione e prevenzione al fine di ridurre l’esposizione ai rischi che ne derivano.

Effettuare una corretta redazione del documento di valutazione dei rischi richiede grande attenzione e precisione, pertanto ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR con cui eseguire una completa valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici e pericolosi.

Cos’è il rischio chimico?

Il rischio chimico si manifesta in caso di:

  • impiego di sostanze e miscele che vengono definite agenti chimici;
  • specifiche lavorazioni e condizioni lavorative.

A seconda della tipologia di agenti chimici o di lavorazioni possono verificarsi:

  • danni per la salute del lavoratore dovuti a esposizione a sostanze o miscele chimiche irritanti, nocive, tossiche, cancerogene, ecc.;
  • danni per la sicurezza (fisici) del lavoratore dovuti a incendio, esplosione, contatto con sostanze corrosive, ecc.;
  • danni per l’ambiente.

Gli agenti chimici entrano nel nostro corpo attraverso le seguenti vie di esposizione:

  • contatto cutaneo (toccando con le mani o con altre parti del corpo scoperte);
  • inalazione (respirando o fumano);
  • ingestione (mangiando o bevendo).

Classificazione degli agenti chimici

Il rischio chimico è un rischio strettamente legato alla presenza, nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa, di “agenti chimici pericolosi”.

L’art 222 del D.Lgs. 81/2008 definisce agenti chimici “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.

Gli agenti chimici pericolosi possono indurre effetti dannosi, più o meno gravi (intossicazione, malattia professionale, morte) sull’organismo che ne subisce l’azione, a seconda delle:

  • proprietà chimico-fisiche e tossicologiche;
  • modalità di utilizzo;
  • dose assorbita.

La pericolosità delle sostanze chimiche viene classificata in funzione delle proprietà:

  • chimico-fisiche, suddivisibili in infiammabili, esplosivi, comburenti, corrosivi (la cui esposizione accidentale genera un infortunio);
  • tossicologiche, distinte in nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche, tetratogene e cancerogene (la cui esposizione accidentale genera una malattia professionale).

L’esposizione agli agenti chimici può rappresentare un rischio sia per la salute sia per la sicurezza del lavoratore. Il rischio per la salute è legato in particolar modo alle caratteristiche tossicologiche degli agenti chimici, ai tempi e alle modalità di esposizione mentre quello per la sicurezza è determinato dalle proprietà chimico-fisiche pericolose degli agenti chimici e dalle loro caratteristiche di reattività (come ad esempio, la possibilità di formazione di atmosfere esplosive).

Valutazione rischio chimico: normative di riferimento

La normativa italiana relativa alla valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro è contenuta nel titolo IX del D.Lgs. 81/2008 e si articola in:

  • protezione da agenti chimici;
  • protezione da agenti cancerogeni e mutageni;
  • protezione da rischi connessi all’amianto.

Oltre alla normativa italiana, ci sono anche quelle europee:

  • regolamento REACH (registration, evaluation, authorization of chemicals) n. 1907/2006 (CE);
  • regolamento CLP (classification, labelling, packaging) 1272/2008 (CE).

Regolamento CLP 1278/2028

Il regolamento CLP impone ai fornitori di sostanze e miscele, ai produttori o importatori di alcuni articoli specifici, di applicare, seguendo un preciso scadenziario, le regole di classificazione, etichettatura ed imballaggio stabilite dal regolamento stesso.

Schema regolamento CLP

Schema regolamento CLP

Classificazione

La classificazione di una sostanza o di una miscela dà indicazioni qualitative circa la pericolosità della stessa in relazione alle persone e all’ambiente che ne sono esposti e riflette il tipo e la gravità dei pericoli ad essa associati.

Per le sostanze la classificazione può essere effettuata in due modi, ricorrendo a:

  • classificazione armonizzata, riportata nell’allegato VI del regolamento CLP, che si applica in generale soltanto per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) e sensibilizzanti delle vie respiratorie;
  • autoclassificazione, ovvero sulla base delle informazioni disponibili, anche ottenute attraverso nuove prove, purché adeguate, attendibili e scientificamente valide.

La classificazione delle miscele segue un processo simile, esse possono essere classificate in base ai dati relativi alla miscela stessa, ai dati relativi a miscele simili testate o ai dati sui singoli componenti della miscela.

Etichettatura

Le etichette poste sulle confezioni dei prodotti chimici sono una fonte di informazione sulla loro pericolosità ed hanno lo scopo di evidenziare gli eventuali rischi a cui si è esposti durante l’uso indicando le precauzioni da prendere per il corretto utilizzo, conservazione e smaltimento.

L’etichettatura rappresenta lo strumento utilizzato per valutare l’eventuale pericolosità di un prodotto chimico definita da 9 pittogrammi di rischio (riconoscibili per la loro forma romboidale in campo bianco con cornice rossa).

Un pittogramma di pericolo è un’immagine presente su un’etichetta che comprende un simbolo di pericolo e colori specifici aventi di fornire informazioni sui danni che una particolare sostanza o miscela può causare alla nostra salute o all’ambiente.

I pittogrammi si dividono in:

  • 5 per i pericoli fisici;
  • 3 per i pericoli per la salute;
  • 1 per i pericoli per l’ambiente.
Pittogrammi INAILPittogrammi INAIL

Pittogrammi INAIL

L’etichetta apposta sulla confezione deve contenere le seguenti informazioni:

  • nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
  • quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione;
  • identificatori di prodotto (nome e numeri);
  • eventuali pittogrammi di pericolo;
  • avvertenze, se ve ne sono;
  • indicazioni di pericolo, se ve ne sono;
  • eventuali consigli di prudenza;
  • informazioni supplementari, se necessarie.

Imballaggio

L’imballaggio deve essere concepito, realizzato e chiuso in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto. Pertanto, i materiali di imballaggio devono essere forti e solidi e resistenti ai danni causati dal contenuto.

L’imballaggio di una sostanza chimica fornita al pubblico, inoltre, non deve attirare o risvegliare la curiosità dei bambini o indurre i consumatori in errore e non deve avere una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per i prodotti alimentari, per i mangimi animali o per i cosmetici.

23° ATP del CLP con il Regolamento Delegato (UE) 2025/1222

Gli ATP (Adeguamenti al Progresso Tecnico) sono modifiche periodiche al Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, che aggiornano le classificazioni armonizzate delle sostanze chimiche pericolose in base alle nuove evidenze scientifiche.

Il Regolamento Delegato (UE) 2025/1222 della Commissione del 2 aprile 2025 modifica il Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

Il 23° ATP entra in vigore il 10/07/2025 con applicazione a decorre dal 1° febbraio 2027. Il Regolamento introduce 22 nuove voci e modifica 10 voci esistenti nell’allegato VI del CLP.

Regolamento REACH

La sigla REACH deriva dall’inglese e indica registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Si tratta di un regolamento dell’Unione europea che stabilisce le procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli che derivano da esse.

In linea di principio, questo regolamento viene applicato a tutte le sostanze chimiche: non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche quelle di uso quotidiano, come ad esempio i prodotti per la pulizia o le vernici, come pure quelle presenti in articoli quali indumenti, mobili ed elettrodomestici.

Il regolamento REACH attribuisce alle aziende l’onere della prova (e non più, come in passato, alle autorità nazionali); pertanto le aziende, a norma del regolamento, devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e commercializzano nell’Unione europea.

Esse devono dimostrare all’ECHA (agenzia europea per le sostanze chimiche) come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e comunicare le misure di gestione dei rischi agli utilizzatori.

Se i rischi non possono essere gestiti, le autorità possono vietare le sostanze pericolose e possono anche decidere di limitare un uso o di renderlo possibile solo previa autorizzazione.

I soggetti coinvolti nel processo REACH sono:

  • fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita in UE che fabbrica o estrae una sostanza in uno o più Stati Membri;
  • produttore di articoli: ogni persona fisica o giuridica stabilita in UE che produce o assembla un articolo in uno o più Stati Membri;
  • importatore (di sostanze e articoli): ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione.
  • utilizzatore a valle (DU): ogni utilizzatore industriale di sostanze chimiche, sia come formulatore di preparati (ad es.: vernici, detersivi..), utilizzatore di chemicals (oli o lubrificanti in processi industriali) oppure produttore di articoli (ad es.: componenti elettronici). I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.
  • distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi.

Cosa è la scheda dati di sicurezza (SDS)?

La SDS è un documento tecnico contenente informazioni sulle sostanze chimiche e loro miscele redatto dall’azienda che registra il prodotto; i fabbricanti e gli importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a una tonnellata/anno devono raccogliere informazioni sulle proprietà di queste e comunicarle tramite un dossier di registrazione all’Echa (European chemicals agency) che provvederà poi alla sua valutazione.

La SDS accompagna ciascun prodotto lungo tutta la catena di approvvigionamento ed è obbligatoria per:

  • sostanze e miscele pericolose classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP – Classification, labelling and packaging) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
  • le sostanze PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) o vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative);
  • per le sostanze incluse nella lista di sostanze candidate all’autorizzazione SVHC (Substance of Very High Concern);
  • per le miscele non classificate come pericolose, ma contenenti sostanze pericolose in concentrazioni specifiche.

La SDS, contenente informazioni sulle proprietà fisiche, chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’uomo e per l’ambiente, finalizzate ad una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele, viene fornita obbligatoriamente dal datore di lavoro ai lavoratori, in accordo a quanto riportato dall’art. 227 (Informazione e formazione per i lavoratori) del d.lgs. 81/2008.

La SDS è suddivisa in 16 sezioni che devono essere obbligatoriamente compilate, ciascuna costituita da sottosezioni (Tabella 1).

Il regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020, in vigore dal 16 luglio 2020, ha modificato l’Allegato II del regolamento REACH n. 1907/2006 aggiornando alcune sezioni delle schede di dati di sicurezza (SDS – Safety Data Sheet).

Il regolamento ha avuto applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, a partire dal 1° gennaio 2023, tutte le SDS devono obbligatoriamente essere redatte in conformità al formato aggiornato. Le modifiche introdotte sono finalizzate a migliorare la comunicazione per la corretta gestione del rischio chimico:

  • informazioni sugli interferenti endocrini;
  • l’allineamento alla VI e VII revisione del Sistema mondiale armonizzato (GHS – Globally Harmonized System) di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche;
  • indicazioni di limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta;
  • l’introduzione dell’Indicatore Unico di Formula (UFI);
  • prescrizioni in merito alle nanoforme (particelle con dimensioni esterne comprese tra 1 nm e 100 nm) delle sostanze chimiche.

Il datore di lavoro, prima di introdurre una sostanza o una miscela nel ciclo produttivo, deve verificare almeno:

  • che la SDS corrisponda effettivamente al prodotto acquistato;
  • che sia redatta in italiano;
  • che sia aggiornata al formato previsto dal Regolamento UE 2020/878;
  • che gli usi aziendali siano coerenti con gli usi identificati;
  • che eventuali scenari di esposizione coprano le condizioni operative reali;
  • che siano indicate correttamente classificazione, composizione, valori limite, DNEL, PNEC, misure tecniche, DPI, procedure di emergenza, restrizioni e autorizzazioni.

Particolare attenzione deve essere rivolta alle sezioni più rilevanti per la prevenzione: sezione 1, identificazione del prodotto e usi; sezione 2, identificazione dei pericoli; sezione 3, composizione; sezione 8, controllo dell’esposizione e DPI; sezione 15, informazioni regolamentari; sezione 16, revisioni e ulteriori informazioni.

Le SDS e le informazioni REACH devono essere conservate per almeno 10 anni dall’ultimo utilizzo, fornitura, fabbricazione o importazione della sostanza o miscela.

Regolamento ReachRegolamento Reach

Schema regolamento Reach

Chi fa la valutazione del rischio chimico?

L’art. 223 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio chimico all’interno della propria azienda. Egli deve determinare, preliminarmente, l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e deve valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

I fattori che, il datore di lavoro, deve prendere in considerazione sono:

  • le proprietà pericolose degli agenti chimici;
  • le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato, tramite la relativa scheda di sicurezza;
  • il livello, tipo e durata dell’esposizione;
  • le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
  • i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XLIII-bis, inserito ex novo in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs 135/2024);
  • gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  • se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Il datore di lavoro deve aggiornare periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, ossia quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrano la necessità.

Valutazione rischio chimico, ecco un esempio da scaricare

Di seguito ti fornisco un esempio di valutazione rischio rumore realizzato con un software per la redazione del DVR che ti consente di effettuare tutte le valutazioni dei rischi, con metodologie e studi riconosciuti dalla normativa.

Esempio valutazione rischio chimicoEsempio valutazione rischio chimico

Esempio valutazione rischio chimico

Come si fa la valutazione del rischio chimico?

La valutazione del rischio relativo agli agenti chimici pericolosi deve seguire due approcci:

  • quello relativo alla salute (health-based);
  • quello relativo alla sicurezza (risk-based).

L’approccio health-based si applica quando è possibile individuare una soglia di effetto, cioè un livello di esposizione al di sotto del quale non sono attesi effetti avversi. In questi casi possono essere derivati valori protettivi, come DNEL o valori limite di esposizione.

L’approccio risk-based riguarda invece le sostanze prive di soglia, in particolare alcuni cancerogeni genotossici. In questo caso non esiste un livello completamente sicuro e la prevenzione deve puntare alla minimizzazione dell’esposizione e alla gestione del rischio residuo secondo criteri trasparenti.

Per agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B, la valutazione non può ridursi al rispetto formale di un valore limite. Il datore di lavoro deve considerare condizioni reali di esposizione, efficacia delle misure tecniche, durata e frequenza dell’attività, vie di assorbimento e, quando necessario, monitoraggio ambientale e biologico.

La valutazione deve considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione e quella per assorbimento cutaneo. In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici.

La valutazione principalmente si svolge, principalmente, in 4 fasi:

  1. valutazione del pericolo attraverso la scheda dati di sicurezza di tali prodotti;
  2. caratterizzazione del pericolo, cioè analisi della relazione dose-risposta;
  3. valutazione dell’esposizione tenendo conto:
    • delle modalità con le quali i lavoratori entrano in contatto con la sostanza chimica, della frequenza di utilizzo e della quantità massima consentita;
    • delle valutazioni ambientali che identificano la presenza della sostanza nell’ambiente di lavoro e/o l’assorbimento nell’organismo.
  4. caratterizzazione del rischio eseguita sulla base dei dati emersi dalle fasi precedenti e, in base a questi, mettere in atto le giuste misure di prevenzione e protezione.

Gli esiti possibili di una valutazione del rischio all’esposizione ad un agente chimico possono essere:

  • rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
  • rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.

Quali sono le misure di prevenzione e protezione da adottare?

Gli effetti sulla salute, conseguenti all’esposizione agli agenti chimici, possono manifestarsi:

  • a breve termine come il contatto della pelle e/o degli occhi con acidi corrosivi provoca immediatamente ustione;
  • a lungo termine come l’inalazione ripetuta nel tempo, anche per anni, di polveri di cemento può causare broncopneumopatia cronica. Per questo è fondamentale adottare le misure di prevenzione e protezione.

Per questo è fondamentale adottare le misure di prevenzione e protezione.

Le misure generali e/o specifiche che il datore di lavoro deve adottare per la prevenzione e protezione del rischio chimico vengono stabiliti dagli artt. 224 e 225 del D.Lgs. 81/2008.

Le misure di carattere generale (art. 224 D.Lgs. 81/2008) sono:

  • progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
  • fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
  • riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
  • riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • misure igieniche adeguate;
  • riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
  • metodi di lavoro appropriati, comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento e trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi (e dei rifiuti che contengono agenti chimici).

Le misure specifiche (art. 225 D.Lgs. 81/2008), invece, sono:

  • progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, e uso di attrezzature e materiali adeguati;
  • appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
  • misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
  • sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

La gerarchia delle misure di prevenzione è riassunta nel principio STOP:

  • Sostituzione;
  • misure Tecniche;
  • misure Organizzative;
  • Protezione individuale.

Questo significa che il DPI è l’ultima barriera, non la prima soluzione. La sostituzione della sostanza pericolosa resta il livello più alto di prevenzione. Se non è possibile sostituire, occorre privilegiare sistemi chiusi, automazione, aspirazione localizzata, ventilazione efficace, contenimento delle emissioni e riduzione dell’esposizione alla fonte.

Le misure organizzative comprendono procedure, limitazione del numero di lavoratori esposti, riduzione dei tempi di esposizione, formazione, manutenzione e gestione delle emergenze.

Solo dopo aver valutato e applicato queste misure, si ricorre ai DPI, che devono essere scelti in base alle indicazioni della SDS, alle condizioni reali d’uso e alle norme tecniche applicabili.

Particolare attenzione va riservata a ventilazione generale, aspirazione localizzata, dispositivi di protezione collettiva, protezione respiratoria, guanti, occhiali, indumenti protettivi e nuove tecnologie, compresi DPI più inclusivi e dispositivi connessi.

Misurazione dell’esposizione e valori limite

La misurazione dell’esposizione occupazionale è un elemento essenziale per verificare l’efficacia delle misure di prevenzione.

La valutazione può basarsi su modelli previsionali, dati di letteratura o monitoraggi sperimentali, ma nelle situazioni più critiche è necessario disporre di misurazioni ambientali o personali rappresentative. La misurazione serve a:

  • verificare il rispetto dei valori limite di esposizione professionale;
  • valutare l’efficacia di aspirazioni localizzate, ventilazione e sistemi chiusi;
  • controllare l’adeguatezza dei DPI;
  • documentare la conformità a condizioni di autorizzazione o restrizione;
  • supportare la sorveglianza sanitaria.

Informazione e formazione dei lavoratori

La comunicazione del pericolo è uno dei pilastri della sicurezza chimica. Il Regolamento CLP fornisce il primo livello di comunicazione attraverso etichetta, pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Il REACH completa il quadro tramite SDS, scenari di esposizione e informazioni lungo la catena di approvvigionamento.

Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di trasformare queste informazioni in conoscenze operative per i lavoratori.

La formazione deve riguardare almeno:

  • significato dei pittogrammi CLP;
  • frasi H e consigli P;
  • lettura delle informazioni essenziali della SDS;
  • procedure di manipolazione e stoccaggio;
  • incompatibilità tra sostanze;
  • misure di emergenza;
  • uso corretto dei DPI;
  • procedure in caso di sversamenti, incendi o esposizioni accidentali.

Per l’uso industriale o professionale di prodotti contenenti diisocianati oltre determinate concentrazioni è richiesta una formazione specifica, da documentare e rinnovare periodicamente.

Sanzioni

L’art. 262 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le sanzioni a carico del datore di lavoro, come l’arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la mancata valutazione preventiva dei rischi da agenti chimici pericolosi e mancata predisposizione preventiva delle misure adottate per ridurli nel caso di un’attività nuova (art. 223, comma 6). Per evitare qualsiasi sanzione, ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR ed effettuare una corretta valutazione del rischio nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rischio chimico: approfondimenti e risorse extra

Libro degli atti del Convegno REACH-OSH_2026

Il 27 maggio 2026 si è tenuto a Bologna il convegno accreditato ECM “REACH-OSH 2026: la sicurezza chimica nei luoghi di lavoro”, organizzato nell’ambito del 36° Salone nazionale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “Ambiente e Lavoro 2026”.

Durante l’incontro è stato distribuito il libro degli atti del convegno “REACH-OSH_2026 – La sicurezza chimica nei luoghi di lavoro”, a cura di Celsino Govoni, Emma Incocciati e Raffaella Ricci.

Il volume raccoglie contributi tecnici e scientifici dedicati a pericolo, rischio, valutazione, informazione, formazione, misurazione e misure generali e specifiche di prevenzione e protezione; rappresenta, in questa prospettiva, un supporto tecnico utile per tutti gli attori della prevenzione: datori di lavoro, RSPP, ASPP, consulenti, medici competenti, rappresentanti dei lavoratori, tecnici della prevenzione e organi di vigilanza.

Sono approfondite le interazioni tra il Regolamento REACH, il Regolamento CLP e l’applicazione del Titolo IX, Capi I e II, del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alla gestione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione nei luoghi di lavoro.

Sintesi redazionale del libro

Guida tecnica INAIL sulle polveri pericolose (2026)

La Guida tecnica “Polveri pericolose” INAIL 2026 fornisce un quadro organico delle strategie e delle misure tecniche per il contenimento e la rimozione delle polveri nei luoghi di lavoro, con indicazioni utili per datori di lavoro, RSPP, consulenti, tecnici della prevenzione e imprese.

La guida chiarisce come valutare, contenere e rimuovere le polveri pericolose nei luoghi di lavoro: dai settori più esposti alla scelta degli aspiratori L, M, H, fino a DPI, manutenzione e incentivi.

Approfondimento BibLus sulla valutazione del rischio cancerogeno delle polveri di legno

Uno degli ambiti in cui il rischio di contrarre patologie neoplastiche è più elevato è quello in cui si utilizzano polveri di legno.

Diverse ricerche sulla polvere di legno fanno una distinzione tra polvere di legno tenero e polvere di legno duro, attribuendo a quest’ultimo un’alta probabilità di causare forme tumorali.  Le polveri di legno duro sono state da tempo inserite nell’elenco delle sostanze classificate cancerogene per l’uomo.

Leggi l’approfondimento “Valutazione rischio cancerogeno polveri di legno

Fact sheet INAIL sui valori limite e di riferimento delle sostanze pericolose (2025)

In un fact sheet pubblicato a luglio 2025, l’INAIL offre a datori di lavori e responsabili della sicurezza informazioni di base sul significato dei valori limite e di riferimento e sull’approccio metodologico da seguire nella scelta di tali valori per il confronto dei risultati delle misurazioni nel caso di agenti chimici pericolosi e di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Nella valutazione dell’esposizione a sostanze pericolose il risultato della misurazione viene spesso confrontato con valori di concentrazione differenti nel nome, significato, sistema di derivazione.

La misurazione dell’esposizione nell’ambiente di lavoro è elemento centrale del processo di valutazione dell’esposizione.

Cruciale diventa pertanto la corretta scelta e utilizzo dei valori limite e dei valori di riferimento. I valori limite di esposizione, utilizzati per valutare l’esposizione a sostanze pericolose nei luoghi di lavoro, sono fondamentali per interpretare i risultati delle misurazioni. I valori di riferimento per la popolazione generale aiutano a distinguere il contributo dell’ambiente di lavoro all’esposizione.

Per gli agenti CMR, in particolare, la preliminare declinazione di lavoratore “professionalmente esposto” è fondamentale per l’appropriata gestione del rischio che contempla, tra le altre azioni, il controllo del grado di esposizione residuale da riportare nel Registro di esposizione ad agenti CMR nel caso di attivazione della sorveglianza sanitaria.

Nel documento sono illustrati i principali valori proposti per la valutazione dell’esposizione a sostanze pericolose, l’ter di identificazione dei lavoratori “professionalmente esposti” ad agenti CMR, la concentrazione di esposizione residuale per i lavoratori “professionalmente esposti” ad agenti CMR.

Il modello MoVaRisCh 2026

E’ stato aggiornato al 28 febbraio 2026 e reso disponibile dall’AUSL della Romagna il modello MoVaRisCh per la valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro.

Validato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia‑Romagna, Toscana e Lombardia nell’ambito dell’applicazione delle Linee guida relative al Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008, Movarisch 2026 propone una modalità di analisi per effettuare la valutazione del rischio chimico secondo quanto previsto dall’articolo 223, comma 1 del D.Lgs.81/08 ad uso delle piccole e imprese artigiane, industriali, del commercio e dei servizi.

Il modello individua un percorso semplificato – alternativo alle valutazioni con misurazione dell’agente chimico – che consente di classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute.

MoVaRisCh 2026 consente – senza la necessità di effettuare misurazioni dirette  – di valutare il rischio chimico (R) su una scala che va da irrilevante a grave, attraverso un algoritmo matematico che combina la pericolosità intrinseca di una sostanza o di una miscela (P) e il livello di esposizione (E).

In questo modo MoVaRisCh 2026 consente di confrontare agenti chimici a pari funzione d’uso ma con diversa pericolosità, aiutando le aziende ad adottare soluzioni alternative, più sicure e conformi alla normativa​.

Il MoVaRisch 2026 è aggiornato al:

  • D.Lgs. 135/2024 (modifica del Titolo IX Capi I e II del D.Lgs.81/08);
  • Regolamento (UE) 2020/878 (SDS);
  • Regolamento Delegato (UE) 2021/979 (biossido titanio);
  • Regolamento Delegato (UE) 2023/707 (interferenti endocrini).

Guida INAIL sul primo soccorso in caso di infortuni con agenti chimici (2024)

Il manuale Inail sulle azioni di primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici (pubblicato a fine 2024) è un prezioso vademecum di facile consultazione, dal taglio sia operativo che divulgativo, realizzato in collaborazione con il Centro antiveleni di Verona per i datori di lavoro, gli  addetti al primo soccorso aziendale e i lavoratori che possano trovarsi a dover intervenire in caso di infortunio dovuto ad agenti chimici; consente di orientare le azioni opportune, in relazione alla specifica via di esposizione, come anche di tenere in considerazione esposizioni che richiedono accortezze specifiche.

L’affiancamento delle nozioni riportate nella guida a quanto rilevabile nelle schede dati di sicurezza dei singoli prodotti potrà supportare i soccorritori nelle loro azioni di intervento.

Normalmente, infatti,  un primo intervento su un lavoratore infortunato a causa di sostanze chimiche richiede la visione delle schede dati di sicurezza (SDS) specifica per il primo soccorso, in attesa dell’arrivo del personale sanitario allertato opportunamente.

Oltre alle indicazioni generali di primo soccorso in caso di incidenti con agenti chimici, nel documento sono riportare istruzioni specifiche per gli interventi in caso di contatto con agenti corrosivi, idrocarburi, gas irritanti, asfissianti, pesticidi, gas semiconduttori, metalli pesanti.

La guida è qui disponibile per il download gratuito.

Fact sheet INAIL sulle sostanze chimiche sensibilizzanti (2024)

Un fact sheet dell’INAIL pubblicato a luglio 2024 sugli agenti chimici sensibilizzanti fornisce utili indicazioni sulle restrizione d’uso previste dalle norme comunitarie e sul loro impatto nella gestione dei rischi da esposizione ad agenti chimici negli ambienti di lavoro.

Guida SUVA ai dispositivi antipolvere di protezione individuale (2011)

Il SUVA (INAIL svizzero) ha pubblicato un manualetto destinato ai datori di lavoro, al fine di indirizzarli nella scelta dei dispositivi di protezione individuali opportuni, e ai lavoratori esposti, soprattutto nel settore edilizio, fornendo consigli su come utilizzare i respiratori.
Il documento propone informazioni circa:

  • quando risultano necessari i respiratori;
  • tipologie di respiratori e relative marcature;
  • classi dei filtri e applicazioni;
  • consigli per un uso corretto;
  • manutenzione dei dispositivi;
  • norme di riferimento.

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 Federica Fabrizio

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