L’impianto agrovoltaico, meglio conosciuto come impianto agrivoltaico, è un sistema progettato per preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione. Questo approccio innovativo mira a massimizzare l’utilizzo del suolo, consentendo contemporaneamente la coltivazione di terreni e la generazione di energia rinnovabile.
Grazie a questa integrazione gli agricoltori possono sfruttare in modo efficiente le risorse disponibili, contribuendo alla sostenibilità ambientale e alla diversificazione delle attività agricole.
Per affrontare in modo professionale tutti gli aspetti legati allo sviluppo dell’agrovoltaico, garantendo al contempo la conformità alle nuove normative che regolamentano la diffusione del fotovoltaico, puoi usare il software per la progettazione di impianti da fonti rinnovabili.
Cos’è un impianto agrivoltaico?
L’agrovoltaico è un sistema innovativo di generazione di energia rinnovabile che integra la coltivazione di terreni agricoli con la produzione di elettricità mediante l’impiego di pannelli solari.
I pannelli solari vengono posizionati su supporti elevati che permettono la coltivazione dei terreni sottostanti, minimizzando l’ombreggiamento e garantendo le condizioni ideali di crescita per le piante.
Si tratta, dunque, di un modello innovativo che consente di sfruttare l’uso della stessa area di terreno per due scopi distinti: la produzione agricola e quella energetica.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera f-bis) del D.Lgs 190/2024, introdotta dal D.L. 175/2025 l’impianto agrivoltaico è:
impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
Come funziona un impianto agrivoltaico
Il funzionamento dell’agrivoltaico si basa su un impianto in cui i pannelli fotovoltaici sono dotati della capacità di ruotare attorno a uno o due assi ortogonali tra loro.
Ogni gruppo di pannelli è in grado di ospitare fino a 32 moduli fotovoltaici, generando un ombreggiamento dinamico che copre una porzione variabile tra il 15% e il 27% del terreno agricolo sottostante. La regolazione di questa percentuale può essere adattata alle specifiche esigenze.
Il movimento dei pannelli è controllato da un’unità elettronica che assicura che i pannelli siano costantemente orientati verso il sole, evitando l’ombreggiamento reciproco. Questo approccio consente di incrementare la produzione energetica di circa il 30% rispetto agli impianti fotovoltaici fissi, ottimizzando l’efficienza dell’utilizzo del terreno agricolo.
I vantaggi di un impianto agrivoltaico
- aumento della competitività aziendale: la riduzione dei costi energetici derivante dal sistema agrovoltaico migliora la competitività delle aziende agricole, creando un impatto positivo sulla sostenibilità economica complessiva;
- riduzione delle emissioni di carbonio: l’adozione di tale sistema contribuisce a ridurre l’impronta di carbonio, sostenendo gli sforzi volti alla sostenibilità ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di carbon neutrality;
- recupero di terreni abbandonati: l’utilizzo proficuo di porzioni di terreni precedentemente inutilizzati rappresenta un modo efficace per ottimizzare risorse e spazi disponibili;
- controllo dell’evaporazione del suolo: l’agrovoltaico aiuta a ridurre l’evaporazione dei terreni, mantenendo livelli ottimali di umidità e supportando così la salute delle colture;
- recupero delle acque meteoriche: il sistema agrovoltaico consente di recuperare e utilizzare le acque meteoriche, sostenendo pratiche agricole più efficienti dal punto di vista idrico;
- innovazione dei processi agricoli: l’integrazione di questo sistema promuove l’innovazione nei processi agricoli, rendendoli più ecosostenibili e favorendo una maggiore competitività nel contesto agricolo.
Differenza tra agrivoltaico e agrisolare
Sebbene l’agrivoltaico e l’agrisolare abbiano in comune l’obiettivo di efficientamento energetico del settore agricolo, presentano delle differenze, prima fra tutte: l’utilizzo del suolo.
L’agrovoltaico riguarda l’installazione dei pannelli fotovoltaici a terra in modo che possano coesistere nello stesso territorio (nella salvaguardia dell’attività agricola). Mentre, l’agrisolare prevede l’installazione di fotovoltaico sul tetto di edifici agro-industriali con l’obiettivo di preservare l’utilizzo di suolo.
Leggi anche: Sentenza Consiglio di Stato 8029/2023 – Agrivoltaico e fotovoltaico: la differenza
Agrivoltaico: la normativa di riferimento
La normativa di riferimento per gli impianti agrivoltaici è rappresentata dal D.Lgs. 199/2021 che attua la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio datata 11 dicembre 2018, conosciuta come direttiva RED II, focalizzata sulla promozione dell’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Il D.Lgs. 190/2024 (cosiddetto Testo Unico delle Rinnovabili stabilisce i regimi autorizzativi, determinati principalmente in funzione della potenza nominale dell’impianto e della sua destinazione d’uso, per l’installazione di impianti agrivoltaici.
Il Dl. 175/2025 ha introdotto all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) del D.Lgs. 190 la lettera f -bis con la seguente definizione di impianto agrivoltaico:
impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
L’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024 – anch’esso inserito dal D.L. 175/2025 – ammette l’installazione di impianti agrivoltaici, attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra a condizione che il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile.
La dichiarazione è allegata al progetto presentato e comunque messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo.
Le linee guida MASE sugli impianti agrivoltaici
Le linee guida per gli impianti agrivoltaici del MASE sono il risultato di una collaborazione tra importanti entità come CREA, ENEA, GSE e RSE e delinea le caratteristiche e i requisiti minimi per l’installazione e il monitoraggio degli impianti, includendo un’analisi approfondita dei costi d’investimento associati.
Linee Guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ad impianti agrivoltaici e fotovoltaici (ottobre 2025)
Le “Linee Guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ad impianti agrivoltaici e fotovoltaici” – pubblicate dall’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) a ottobre 2025 – forniscono ai proponenti un importante strumento tecnico e metodologico per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA) relativi ad impianti agrivoltaici e fotovoltaici in modo tale che siano ben strutturati e che contengano le informazioni, i dati ed i riferimenti indispensabili affinché la loro fase di valutazione possa essere più veloce.
Allo stesso tempo, la guida rappresenta il modello standardizzato e una guida sulle informazioni indispensabili per la redazione del SIA da inserire nella piattaforma informatica dedicata in via di sviluppo prevista dal D.M. 497/2024.
Per ogni tematica ambientale, il proponente ritrova nelle linee guida le informazioni di dettaglio (parametri, indici, indicatori, ecc.) collegate ai contenuti che un SIA deve necessariamente avere:
- una corretta caratterizzazione dell’area in cui si inserisce il progetto;
- una precisa valutazione degli impatti che tale progetto può causare con le relative misure di mitigazione;
- elaborare un completo progetto di monitoraggio ambientale, strumento tecnico con il quale è possibile seguire nel tempo le evoluzioni ed effetti dell’opera con l’ambiente.
Per quanto riguarda le tematiche ambientali, sono prese in considerazione, per la tipologia di opera trattata, le seguenti voci:
- Biodiversità;
- Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare;
- Geologia;
- Acque sotterranee;
- Acque superficiali;
- Clima, qualità dell’aria e modellistica, emissioni in atmosfera;
- Paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali;
- Rumore;
- Vibrazioni;
- Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Linee tecnico-agronomiche 2026 per l’agrivoltaico in Campania
Con Decreto Dirigenziale n. 193 del 5 giugno 2026 la Campania ha approvato la versione 4.1 delle linee tecnico-agronomiche di attuazione delle linee guida nazionali sull’agrivoltaico.
Le “Linee guida in materia di agrivoltaico” pubblicate nel giugno del 2022 chiariscono quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.
I requisiti e le caratteristiche minime riguardano da un lato la scelta della coltura, dall’altro la progettazione della componente fotovoltaica considerando gli elementi tecnici tesi a massimizzare la produzione di energia e minimizzare gli impatti ambientali.
Con le linee tecnico-agronomiche, gli enti regionali deputati ad emettere pareri o atti di assenso necessari al rilascio dell’Autorizzazione Unica e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) hanno ritenuto che la componente agronomica e quella relativa al monitoraggio, come definiti dalle LGM, dovessero essere ulteriormente specificate in propri requisiti minimi tecnici così da fornire ai progettisti della componente agronomica, ma anche della componente fotovoltaica, più puntuali indirizzi operativi rispetto all’ordinaria pratica agricola nel contesto agroambientale e colturale nell’intorno dell’impianto agrivoltaico.
Le Linee tecnico-agronomiche per il territorio della Regione Campania propongono una serie di ulteriori requisiti tecnico agronomici allo scopo di:
- coordinare la scelta dei sistemi colturali e la progettazione degli impianti, per massimizzare il rendimento agricolo, nel contesto energetico prescelto e minimizzare gli impatti ambientali;
- semplificare i procedimenti autorizzatori regionali in materia di impianti di energia da agrivoltaico;
- fornire linee guida anche per i requisiti richiesti per l’agrivoltaico Avanzato (AVa).
Vengono stabiliti i seguenti requisiti:
- almeno il 70% della superficie del sistema agrivoltaico deve essere destinato all’attività agricola;
- il rapporto tra superficie coperta dai moduli e superficie totale non deve superare il 40%;
- la dichiarazione asseverata deve attestare che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80% della PLV aziendale;
- il campo agrivoltaico e gli eventuali sottocampi non devono registrare rese inferiori all’80% delle rese statistiche dell’ultimo triennio del comprensorio di riferimento;
- la produzione elettrica dell’impianto agrivoltaico non deve essere inferiore al 60% di quella di un impianto fotovoltaico standard;
- devono essere garantiti l’esistenza della coltivazione, la resa e il mantenimento dell’indirizzo produttivo;
- per gli impianti avanzati sono richiesti ulteriori sistemi di monitoraggio su risparmio idrico, fertilità del suolo, microclima e resilienza ai cambiamenti climatici.
Oltre a ulteriori criteri per la valutazione dei requisiti e prescrizioni tecniche, le linee tecnico-agronomiche forniscono indicazioni sui procedimenti autorizzatori, sui contenuti di Relazione Tecnica Generale, Relazione Agronomica e Accordo di cooperazione e sulle modalità di monitoraggio e verifica post operam dei requisiti e delle condizioni ambientali dell’impianto agrivoltaico.
Disponibili anche quattro allegati relativi a Dati aziendali e Scheda delle attività colturali e del monitoraggio, Modello di accordo di cooperazione, Vegetazione prevalente per fasce altitudinali e Schema delle voci economiche dei costi di produzione e della Produzione Lorda Vendibile.
Sintesi redazionale del documento
Linee tecnico-agronomiche per l’agrivoltaico in Sicilia
Con D.A. n.34/Gab del 02 aprile 2025 il Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Sicilia ha approvato le linee tecnico-agronomiche per lo sviluppo dell’agrivoltaico compatibile a buone condizioni agronomiche ed ambientali.
Il provvedimento segue le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell’Ambiente e riguarda i nuovi impianti agrivoltaici sottoposti a Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) Autorizzazione Unica (AU) e Procedure Abilitative Semplificate (PAS).
L’inserimento di impianti agrivoltaici nelle aziende agricole siciliane deve garantire le seguenti caratteristiche:
- la Produzione Lorda Vendibile (PLV) dopo l’inserimento dell’impianto non deve essere inferiore a quella antecedente l’impianto;
- l’inserimento dei pannelli fotovoltaici non può avvenire nelle parti aziendali ove andrebbero estirpati alberi appartenenti alle specie autoctone;
- l’inserimento dei pannelli fotovoltaici può essere eseguito a condizione che la presenza di specie autoctone dopo l’impianto sia superiore, in termini di superfici, rispetto alla condizione precedente.
Ai fini di attribuzione di premialità saranno valutati gli impianti con le seguenti caratteristiche:
- che possono usufruire anche di superfici aziendali non coltivate quali tetti di fabbricati rurali, tettoie di ricovero mezzi, attrezzi e animali, superfici già cementificate o comunque adibite per il movimento e collegamento aziendale (piazzole, stradelle di accesso, ecc.);
- che hanno una efficienza energetica/SAU maggiore;
- che sono inseriti in aziende agricole il cui autoconsumo, per utilizzi di attrezzature e macchinari elettrici è, percentualmente, maggiore rispetto alla produzione elettrica. Questo indice, espresso in valore percentuale, è fattore di ulteriore discriminazione, in conformità alla direttiva sulle energie rinnovabili – RED III del Consiglio UE del 9 ottobre 2023).
Sono parte integrante del provvedimento gli allegati di seguito indicati:
- Allegato A – Requisiti;
- Allegato B – Modello di accordo di cooperazione;
- Allegato C – Relazioni Tecniche;
- Allegato D – Verifiche e controlli.
Caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltaici
Le linee guida per gli impianti agrivoltaici del MASE trattano con dettaglio gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi incluse quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi.
Possono in particolare essere definiti i seguenti requisiti:
- REQUISITO A: il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- REQUISITO B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale;
- REQUISITO C: l’impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
- REQUISITO D: il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- REQUISITO E: il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.
Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”.
Inoltre, il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato” e, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l’impianto come meritevole dell’accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche.
Il rispetto dei requisiti A, B, C, D ed E sono pre-condizione per l’accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che, nell’ambito dell’attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo del sistema agrivoltaico”, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 199 del 2021, potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità.
Si rimanda alla lettura delle linee guida per ulteriori approfondimenti su:
- ulteriori requisiti e caratteristiche premiali dei sistemi agrivoltaici;
- costi di investimento di impianti agrivoltaici e sovra costi medi rispetto alle soluzioni tecnologiche convenzionali.
L’altezza minima dei moduli agrivoltaici (requisito C)
La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico, e segnatamente l’altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l’area occupata dall’impianto agrivoltaico o solo sulla porzione che risulti libera dai moduli fotovoltaici.
Nel caso delle colture agricole, l’altezza minima dei moduli da terra condiziona la dimensione delle colture che possono essere impiegate (in termini di altezza), la scelta della tipologia di coltura in funzione del grado di compatibilità con l’ombreggiamento generato dai moduli, la possibilità di compiere tutte le attività legate alla coltivazione ed al raccolto. Le stesse considerazioni restano valide nel caso di attività zootecniche, considerato che il passaggio degli animali al di sotto dei moduli è condizionato dall’altezza dei moduli da terra (connettività).
In sintesi, l’area destinata a coltura oppure ad attività zootecniche può coincidere con l’intera area del sistema agrivoltaico oppure essere ridotta ad una parte di essa, per effetto delle scelte di configurazione spaziale dell’impianto agrivoltaico.
Nelle considerazioni a seguire si fa riferimento, per semplicità, al caso delle colture ma analoghe considerazioni possono essere condotte nel caso dell’uso della superficie del sistema agrivoltaico a fini zootecnici.
Si possono esemplificare i seguenti casi:
- TIPO 1) l’altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un doppio uso del suolo, ed una integrazione massima tra l’impianto agrivoltaico e la coltura, e cioè i moduli fotovoltaici svolgono una funzione sinergica alla coltura, che si può esplicare nella prestazione di protezione della coltura (da eccessivo soleggiamento, grandine, etc.) compiuta dai moduli fotovoltaici. In questa condizione la superficie occupata dalle colture e quella del sistema agrivoltaico coincidono, fatti salvi gli elementi costruttivi dell’impianto che poggiano a terra e che inibiscono l’attività in zone circoscritte del suolo.
- TIPO 2) l’altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un grado di integrazione tra l’impianto fotovoltaico e la coltura più basso rispetto al precedente (poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura).
- TIPO 3) i moduli fotovoltaici sono disposti in posizione verticale. L’altezza minima dei moduli da terra non incide significativamente sulle possibilità di coltivazione (se non per l’ombreggiamento in determinate ore del giorno), ma può influenzare il grado di connessione dell’area, e cioè il possibile passaggio degli animali, con implicazioni sull’uso dell’area per attività legate alla zootecnia. Per contro, l’integrazione tra l’impianto agrivoltaico e la coltura si può esplicare nella protezione della coltura compiuta dai moduli fotovoltaici che operano come barriere frangivento.
Per differenziare gli impianti fra il tipo 1) e il 2) l’altezza da terra dei moduli fotovoltaici è un parametro caratteristico.
In via teorica, determinare una soglia minima in termini di altezza dei moduli da terra permette infatti di assicurare che vi sia lo spazio sufficiente per lo svolgimento dell’attività agricola al di sotto dei moduli, e di limitare il consumo di suolo. Tuttavia, come già analizzato, vi possono essere configurazioni tridimensionali, nonché tecnologie e attività agricole adatte anche a impianti con moduli installati a distanze variabili da terra.
Considerata l’altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l’altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l’attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):
- 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).
Si può concludere che:
- gli impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come impianti agrivoltaici avanzati che rispondo al REQUISITO C;
- gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.
Gli incentivi per l’agrivoltaico
Gli incentivi per l’agrivoltaico rappresentano una leva significativa nell’ambito delle politiche energetiche sostenibili. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha destinato consistenti risorse finanziarie per promuovere lo sviluppo di impianti fotovoltaici integrati nelle attività agricole.
Un finanziamento di 1,1 miliardi di euro è stato stanziato con l’obiettivo di favorire la sinergia tra agricoltura ed energia solare. Questi fondi, sotto forma di sovvenzioni, sono diretti a coprire parte dei costi di installazione degli impianti agrivoltaici. Il PNRR mira, inoltre, a ridurre i costi energetici nel settore agricolo, che attualmente rappresentano oltre il 20% delle spese aziendali.
La strategia prevede l’installazione di almeno 1,04 GW di impianti agrivoltaici entro il 30 giugno 2026, promuovendo sistemi ibridi agricoltura-fotovoltaico. Questi incentivi non solo contribuiscono alla sostenibilità ambientale, ma anche all’efficienza economica delle aziende coinvolte, stimolando l’adozione di pratiche agricole più sostenibili e riducendo l’impatto ambientale complessivo del settore energetico.
Agrivoltaico: incentivi previsti e scadenze
Tassazione del reddito agrario da agrivoltaico
L’impianto agrivoltaico realizzato da produttori agricoli dà luogo a reddito agrario (art. 32 TUIR) se risultano soddisfatte determinate condizioni individuate:
- dall’articolo 1, comma 423, della legge 299/2005, come modificato dall’articolo 1, comma 910, della legge 208/2015;
- dalla Circolare 32/2009.
Leggi l’approfondimento “Tassazione del reddito agrario da fotovoltaico”
Quanto costa un impianto agrivoltaico?
La realizzazione di impianti agrivoltaici implica una serie di spese che spaziano dall’acquisto di moduli fotovoltaici e relativi componenti alla fase progettuale, alla preparazione del sito, alla posa in opera e alla messa in sicurezza.
La scelta dei componenti, la progettazione accurata e l’utilizzo di personale specializzato sono fondamentali per garantire l’efficienza e la sostenibilità economica del sistema nel tempo. La corretta valutazione di tutte queste voci di spesa è fondamentale per una pianificazione finanziaria accurata e per assicurare la redditività dell’agrivoltaico nel medio e lungo termine.
Inoltre, le linee guida del MiTE offrono un riferimento concreto. Si legge, infatti, che: le principali voci di costo per cui risultano importanti differenze sono le strutture di montaggio che a partire da 65 €/kW degli impianti a terra arrivano a 320-600 €/kW per sistemi a colture seminative a 130-220 €/kW per colture permanenti; si hanno poi la preparazione del sito e l’installazione, che da 150 €/kW di installazioni tradizionali giungono a 300 €/kW per sistemi a colture seminative.
Quali permessi per l’installazione degli impianti agrivoltaici?
L’installazione di impianti agrivoltaici è regolata da differenti regimi autorizzativi, determinati principalmente in funzione della potenza nominale dell’impianto e della sua destinazione d’uso.
In base a quanto disposto dal D.Lgs. 190/2024 (cosiddetto Testo Unico delle Rinnovabili), gli impianti agrivoltaici di nuova realizzazione con potenza inferiore a 5 MW e che assicurano la continuità delle attività agricole o pastorali possono essere realizzati in regime di edilizia libera, senza necessità di procedimenti autorizzativi complessi. Tale condizione consente una significativa semplificazione amministrativa, favorendo l’integrazione tra produzione energetica e coltivazioni agricole.
Per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW, è invece prevista la possibilità di ricorrere alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), che rappresenta un iter amministrativo snello ma formalmente strutturato. Tuttavia, tale procedura non si applica ai casi in cui l’impianto agrivoltaico, pur rientrando nella soglia dei 5 MW, garantisca la continuità delle attività agricole e pastorali, per i quali resta valido il regime di edilizia libera.
Nel caso in cui l’area interessata ricada all’interno di zone soggette a vincolo paesaggistico, può rendersi necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.
Infine, si raccomanda di verificare sempre le disposizioni regionali e locali applicabili, poiché tali enti possono introdurre ulteriori prescrizioni o procedure specifiche in materia di installazione di impianti agrivoltaici.
Impianto agrivoltaico: la giurisprudenza recente
Consiglio di Stato 1286/2026 – Agrivoltaico e tutela del paesaggio: illegittimi i dinieghi generici delle Amministrazioni
In tema di autorizzazione (VIA e PAUR) per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, è illegittimo il diniego opposto alla costruzione di un impianto “agrivoltaico” (caratterizzato da moduli elevati da terra e idoneo a preservare la continuità dell’attività agricola) che sia fondato sull’applicazione dei parametri restrittivi e degli indici di pressione cumulativa previsti per i tradizionali impianti fotovoltaici “a terra”.
L’Amministrazione procedente è tenuta ad operare un rigoroso e concreto bilanciamento tra la tutela del paesaggio e il principio, di derivazione euro-unitaria, della massima diffusione delle fonti rinnovabili (assistito dalla presunzione di interesse pubblico prevalente), escludendo che l’interesse paesaggistico possa assurgere a “interesse tiranno” capace di prevalere in via automatica, specialmente in aree classificate ex lege come “idonee” e prive di vincoli diretti.
Ne consegue che il giudizio negativo di compatibilità ambientale non può fondarsi su motivazioni generiche o astratte relative all’alterazione del contesto rurale o alla mera presenza di beni storico-culturali (es. masserie) nel territorio, ma deve essere supportato da un’istruttoria puntuale che valuti l’effettiva visibilità dell’impianto, le distanze reali dai beni da tutelare e l’idoneità delle specifiche opere di mitigazione proposte dal proponente.
La sintesi redazionale della sentenza
TAR Sicilia 649/2026 – Agrivoltaico, PAS e limiti di altezza: i tracker a inseguimento devono rispettare le NTA comunali
La progettazione di impianti agrivoltaici e fotovoltaici a terra richiede un’attenta analisi non solo della normativa nazionale sulle fonti rinnovabili, ma anche degli strumenti urbanistici locali. Un errore comune è ritenere che la qualifica di “opera di pubblica utilità”, unita all’utilizzo di iter autorizzativi snelli, esentino l’impianto dal rispetto dei rigidi parametri edilizi comunali.
La deroga urbanistica prevista dall’art. 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003 afferisce esclusivamente alla zonizzazione, consentendo l’ubicazione dell’impianto, ma non esonera dal rispetto degli altri parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola, quali i limiti di altezza massima stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.3) del D.P.R. n. 380/2001, l’impianto fotovoltaico costituisce “nuova costruzione” e, pertanto, anche in caso di ricorso alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, il progetto deve essere conforme agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. Ne consegue la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione comunale alla realizzazione di un impianto agrivoltaico i cui pannelli, montati su tracker ad inseguimento solare, superino, seppur temporaneamente durante la fase di massima rotazione giornaliera, il limite di altezza massima assoluta prescritto dalle NTA per la zona agricola di riferimento.
E’ quanto stabilito dalla sentenza n. 649 del 2 marzo 2026 del TAR Sicilia.
La sintesi redazionale della sentenza
Altre sentenze trattate in articoli dedicati di BibLus:
Fonti: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ISPRA
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Federica Fabrizio
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