CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici


Il D.M. 24/11/2025 introduce i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi edilizi in materia di contratti pubblici.

Il provvedimento, in vigore dal 2 febbraio 2026, sostituisce il D.M. 256/2022.

La revisione del D.M. 256/2022 (CAM 2022) si è resa necessaria per adeguare i criteri al nuovo Codice Appalti, alle più recenti evoluzioni tecnologiche, alla normativa ambientale e all’andamento dei mercati.

In questo articolo ti spieghiamo cosa prevedono i CAM edilizia 2026 entrando nel dettaglio delle clausole, delle specifiche di progetto e dei criteri premianti, come redigere le relazioni CAM e gli altri elaborati previsti.

Il rispetto dei CAM edilizia è un obbligo per progettisti e stazioni appaltanti; ti consiglio:

Cosa sono i CAM in edilizia?

I CAM Edilizia 2026 sono i criteri ambientali minimi che le stazioni appaltanti devono applicare negli appalti pubblici relativi a progettazione, direzione lavori, manutenzione, costruzione, ristrutturazione e adeguamento di opere edilizie e di ingegneria civile.

Aspetto Contenuto
Decreto di riferimento D.M. 24 novembre 2025
Pubblicazione G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025
Entrata in vigore 2 febbraio 2026
Ambito Progettazione, direzione lavori, manutenzione, lavori, appalti integrati
Soggetti coinvolti Stazioni appaltanti, progettisti, imprese, D.L., RUP, soggetti privati per opere a scomputo

I CAM Edilizia 2026 aggiornano e sostituiscono l’edizione 2022, integrando anche il correttivo del 5 agosto 2024 a partire dall’entrata in vigore. Il decreto è stato adottato per adeguare i criteri al nuovo Codice dei contratti pubblici, all’evoluzione normativa ambientale, al progresso tecnologico e alla disponibilità dei mercati.

CAM Edilizia 2026: l’obbligo previsto dal Codice Appalti

L’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 prevede l’inserimento obbligatorio delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM nella documentazione progettuale e di gara degli appalti pubblici.

I CAM Edilizia indicano le clausole contrattuali obbligatorie, le specifiche tecniche da osservare e i criteri premianti per:

  • l’affidamento di servizi di progettazione;
  • l’affidamento dei lavori;
  • l’affidamento congiunto.

La scelta dei criteri ambientali minimi:

  • è funzionale alla riduzione dei consumi energetici, alla prevenzione dell’inquinamento tenendo conto del ciclo di vita delle opere (LCA) e alla promozione degli appalti pubblici verdi, secondo il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP);
  • si basa sui principi e i modelli di sviluppo della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari.

Per agevolare l’attività di verifica di conformità ai criteri ambientali, per ognuno di essi è riportata una “verifica”, che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformità.

La stazione appaltante verifica, in fase di esecuzione dell’opera, il rispetto degli impegni assunti dall’appaltatore in sede di presentazione dell’offerta, collegando l’inadempimento a sanzioni o alla previsione di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

Entrata in vigore i CAM Edilizia 2026

Per i servizi di progettazione e direzione lavori, i nuovi CAM Edilizia 2026 si applicano ai bandi o agli avvisi pubblicati a partire dal 2 febbraio 2026 o se l’invito a presentare l’offerta è inviato a partire da tale data. Per i lavori, i servizi di manutenzione e gli appalti integrati, le nuove regole si applicano se i progetti a base di gara sono validati nel periodo di vigenza dei nuovi criteri.

I nuovi CAM edilizia 2026 si applicano anche alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente al 1° febbraio 2026, non ancora validata.

Le disposizioni previste dal D.M. 256/2022, aggiornate dal decreto del 5 agosto 2024, continueranno ad applicarsi anche dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto.

Questo vale soprattutto per tutte quelle procedure che si trovano in una fase avanzata o che si basano su progetti già validati secondo la normativa precedente.

Più nello specifico, il regime transitorio interessa:

  1. gli affidamenti congiunti di progettazione esecutiva e lavori che utilizzano come base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) validato sotto il D.M. 256/2022 (come modificato nel 2024). Per rientrare nel regime transitorio, il bando o l’avviso di gara — o, per le procedure senza bando, l’invito a presentare offerta — deve essere pubblicato o inviato entro tre mesi dalla data di validazione del PFTE;
  2. le procedure e i contratti relativi all’esecuzione di lavori basati su un progetto esecutivo validato secondo il D.M. 256/2022 (modificato nel 2024). Anche in questo caso, per continuare ad applicare le vecchie disposizioni, la pubblicazione del bando o l’invio dell’invito a presentare offerta deve avvenire entro tre mesi dalla validazione del progetto esecutivo utilizzato come base di gara.

In conclusione, il criterio decisivo non è solo la data di entrata in vigore del nuovo decreto, ma soprattutto:

  • quando è stato validato il progetto;
  • se la gara viene avviata entro tre mesi dalla validazione.

Se queste condizioni sono rispettate, continuano ad applicarsi i CAM del 2022, anche dopo l’entrata in vigore del D.M. 24/11/2025.

Tipologia di affidamento Applicazione dei nuovi CAM
Servizi di progettazione e direzione lavori Bandi/avvisi pubblicati dal 2 febbraio 2026 o inviti inviati da tale data
Lavori e manutenzione Progetti a base di gara validati in vigenza del nuovo decreto
Affidamento congiunto progettazione-lavori Progetto a base di gara validato dopo l’entrata in vigore
Progettazione interna alla PA Si applicano se il progetto non è ancora validato

Circolare 77569/2026 – Chiarimenti applicativi su entrata in vigore e disposizioni transitorie

Con la circolare n. 77569 del 10 aprile 2026 ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi sull’entrata in vigore e le disposizioni transitorie con un allegato grafico che sintetizza le principali casistiche applicative.

Tempistica CAM 2026

Leggi la sintesi redazionale della circolare

Ordinanza 270/2026 – Disposizioni applicative dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli interventi di ricostruzione pubblica

Con l’Ordinanza n. 270 del 27 marzo 2026, il Commissario Straordinario per la ricostruzione introduce un’importante deroga al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) con tre misure fondamentali:

  • sospensione fino al 31 dicembre 2026: in deroga all’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l’efficacia dei nuovi CAM approvati con il D.M. 24/11/2025 è sospesa fino al 31 dicembre 2026 per tutti gli interventi di ricostruzione pubblica rientranti nell’ambito del cratere sismico 2016.
  • applicazione dal 2027 solo per i nuovi interventi: i nuovi CAM diventano obbligatori a partire dal 1° gennaio 2027, ma con una precisazione fondamentale: si applicheranno esclusivamente agli interventi inseriti nella programmazione della ricostruzione con ordinanze commissariali approvate successivamente a tale data.

Resta comunque salva la possibilità, per i soggetti attuatori, di applicare immediatamente i nuovi CAM anche per singoli interventi. Tuttavia, questa scelta volontaria è subordinata a due condizioni stringenti:

  • deve essere data preventiva comunicazione all’USR territorialmente competente;
  • l’applicazione non deve comportare alcun incremento dell’importo stimato in sede di programmazione, né causare ritardi nella progettazione o nell’esecuzione dei lavori.

CAM Edilizia 2026: le novità e ambito di applicazione

Le novità in breve

Tra le novità introdotte dai CAM edilizia 2026 segnaliamo:

  • ampliamento del campo di applicazione;
  • nuovi e più stringenti requisiti di progetto;
  • nuova documentazione a carico dei progettisti affidatari prevista dalle specifiche tecniche e da allegare alla relazione CAM:
  • la nuova relazione di rendicontazione CAM a carico dell’impresa appaltatrice (comprensiva di un piano operativo per la gestione del cantiere e un piano di gestione dei rifiuti di cantiere);
  • aggiornamenti sostanziali al piano di manutenzione;
  • nuovi e più specifici criteri premianti e requisiti di competenza richiesti ai progettisti e al personale di cantiere;
  • indicazioni per il riferimenti ai CAM nei capitolati speciali;
  • la progettazione in BIM tra le clausole contrattuali (e non più come criterio premiante);
  • integrazione dell’analisi del ciclo di vita (LCA) e del Life Cycle Costing (LCC) già nel DIP, ma anche nel piano di manutenzione;
  • previsto nelle specifiche tecniche di prodotto l’obbligo di utilizzo di specifiche percentuali di aggregati riciclati;
  • un significativo innalzamento degli standard tecnici e qualitativi richiesti per i serramenti, con l’introduzione di nuovi obblighi riguardanti sia i materiali che la posa in opera.
Area Novità CAM Edilizia 2026
Documentazione Relazione CAM, piano di manutenzione, piano C&D, piano ambientale cantiere, rendicontazione CAM
Progettazione Maggiore integrazione di LCA, LCC, BIM e sostenibilità già dal DIP
Cantiere Obblighi più dettagliati su gestione ambientale, rifiuti, polveri, rumore, acque, suolo
Prodotti Requisiti su riciclato, EPD, certificazioni, End of Waste, aggregati
Serramenti Requisiti più severi su materiali, posa e nodi
Radon Monitoraggio dell’efficacia delle misure di prevenzione e riduzione
Criteri premianti Più criteri su competenza tecnica, ESG, LCA-LCC, materiali, automazione, vetrate
Impresa Relazione di rendicontazione CAM aggiornata con stato avanzamento lavori

CAM Edilizia 2026: ambito di applicazione

I CAM per edilizia si applicano a tutti i contratti pubblici che riguardano:

  • i servizi di progettazione e direzione lavori per interventi edilizi e opere di ingegneria civile;
  • l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.

Con i CAM edilizia 2026 l’ambito di applicazione è stato ulteriormente esteso; esso non è limitato ai soli edifici, ma si estende a qualsiasi tipo di manufatto o opera, fino alla pubblicazione di CAM specifici per categorie particolari.

Ad esempio, per le infrastrutture stradali continuano a valere i criteri definiti dal D.M. 05/08/2024, noti come CAM Strade, e va sempre utilizzata l’ultima versione aggiornata, anche in caso di decreti correttivi o modifiche successive.

Per gli interventi che riguardano solo una parte dell’opera, i CAM si applicano limitatamente alla porzione oggetto di intervento, mentre, nei contratti di servizi e lavori di manutenzione, i criteri ambientali devono essere applicati in relazione all’oggetto specifico dell’affidamento, come indicato nei singoli criteri del decreto.

Le disposizioni del provvedimento si applicano anche all’aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, quando essi eseguono opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, oppure in regime di convenzione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e dal Codice Civile.

I CAM devono essere applicati anche agli edifici sottoposti alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come a quelli di interesse storico, culturale o testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, fatta eccezione per i criteri minimi o premianti che risultino incompatibili con gli interventi di conservazione.

In caso di procedure aggregate senza previa identificazione delle stazioni appaltanti aderenti, la centrale di committenza o il soggetto aggregatore deve indicare nella documentazione di gara i CAM applicabili e le modalità di applicazione. Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali che richiedono l’identificazione degli immobili o degli interventi trovano applicazione durante l’esecuzione del singolo contratto attuativo, secondo le indicazioni della centrale di committenza o del soggetto aggregatore.

Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici

I CAM Edilizia 2026 introducono, rispetto ai CAM 2022, un importante richiamo agli studi Life Cycle Assessment (LCA).

La stazione appaltante dovrebbe considerare la progettazione e l’uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) e considerare il “sistema edificio” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale anche operato mediante protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali ed internazionali.

Il Codice Appalti richiama espressamente, tra i contenuti della Sez. II “Progetto di fattibilità tecnico-economica”, articolo 11 “Relazione di sostenibilità dell’opera” dell’allegato I.7:

  • una stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment – LCA);
  • una stima della Carbon Footprint dell’opera in relazione al ciclo di vita.

I CAM forniscono indicazioni operative sulle modalità di redazione degli studi LCA come strumento di verifica dei criteri premianti e delle soluzioni progettuali migliorative rispetto al PFTE.

Lo studio LCA-LCC è svolto adottando una metodologia semplificata ispirata all’approccio del framework europeo Level(s), ovvero limitata a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita dell’opera e ad un elenco selezionato di elementi tecnici che la compongono.

Le valutazioni LCA e LCC sono limitate ai seguenti elementi tecnici: strutture portanti (fondazione, elevazione, solai); chiusure esterne (chiusure opache e trasparenti, comprese le schermature, solai di copertura, solai controterra); partizioni interne orizzontali (solai, pavimentazioni flottanti, controsoffitti, sottotetti); partizione interne verticali (pareti divisorie opache e trasparenti). E poi: strutture di collegamento (corridoi, ballatoi, scale); rivestimenti interni ed esterni, incluse le pavimentazioni degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, finiture (incluse le pitture). Sono esclusi gli impianti, le sistemazioni esterne e gli arredi.

I risultati degli studi LCA e LCC saranno rendicontati separatamente in due documenti denominati Rapporto LCA e Rapporto LCC.

Indicazioni per le stazioni appaltanti: CAM già nel DIP

In generale, la stazione appaltante, direttamente o tramite professionisti esterni, deve includere i CAM già nel primo livello di progettazione per garantire la conformità ambientale e la corretta definizione dell’importo dei lavori. Durante la fase preliminare, è richiesta una valutazione delle alternative che consideri anche i requisiti ambientali, non solo tecnici.

L’amministrazione appaltante può avvalersi di esperti in progettazione sostenibile che possono prestare attività di supporto al Rup. La nomina del supporto viene effettuata già in fase di programmazione delle opere pubbliche e l’onorario del professionista va inserito nel quadro economico del progetto. Il professionista deve avere specifica esperienza nell’ambito della progettazione sostenibile, da provare in base al curriculum, all’esperienza maturata e alle certificazioni di competenza rilasciate da enti terzi.

Coerentemente con i CAM, le stazioni appaltanti sono tenute a provvedere – prima della pianificazione o definizione di un appalto o della programmazione triennale – ad un analisi del contesto e dei fabbisogni.

Nel Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), la stazione appaltante fa riferimento ai criteri ambientali e tiene in considerazione i criteri premianti per affidamento dei lavori e affidamento congiunto di progettazione e lavori.

Il DIP deve infatti indicare ai progettisti che, già a partire dal PFTE, la definizione dei prezzi deve tenere conto dei requisiti previsti dal capitolo dedicato alle specifiche tecniche dei prodotti da costruzione, con conseguente adeguamento dei computi estimativi nel rispetto dell’articolo 41, comma 13, del Codice.

Nel DIP, inoltre, la SA indica quali tra questi criteri siano applicabili al progetto per il raggiungimento di una prestazione ambientale migliorativa rispetto ai contenuti minimi. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di non applicare alcuno dei criteri premianti previsti, deve darne opportuna giustificazione nel DIP.

La stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione e la direzione lavori degli interventi venga affidata a soggetti competenti ed esperti, con preparazione multidisciplinare, abilitati all’esercizio delle professioni, ai sensi di legge, con particolare riferimento alle specificità di intervento sui Beni Culturali.

Infine, devono essere considerati gli eventuali maggiori costi derivanti dai criteri di gestione ambientale del cantiere e dalle clausole contrattuali previste dal decreto per gli interventi edilizi.

Alla direzione dei lavori la funzione di controllo

In fase di esecuzione dei lavori, spetta alla direzione dei lavori il compito di verificare la rispondenza dei requisiti di sostenibilità dei prodotti.

La verifica deve essere condotta sulla base degli indicatori di riferimento contenuti nello studio LCA a corredo del progetto. La conformità è garantita con una tolleranza massima del 10%, in positivo, nel valore di ognuno dei tre indicatori, inteso come sommatoria degli impatti di tutti i moduli del ciclo di vita.

CAM edilizia 2026 per i servizi di progettazione

Clausole: la Relazione CAM di progetto

Nella fase di progettazione, le clausole contrattuali fungono da garanzia per il rispetto dei criteri ambientali e prevedono innanzitutto la redazione di una relazione tecnica CAM in cui indicare le specifiche tecniche di progetto.

La Relazione CAM di progetto costituisce un documento strumentale alla dimostrazione del rispetto dei CAM in fase di progetto ed è da declinare in relazione alla tipologia e complessità dell’intervento sulla base delle scelte operate dal progettista.

Il progettista aggiudicatario deve elaborare una Relazione CAM di progetto fin dal primo livello di progettazione (PFTE).

Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica verrà messo a disposizione un modello di Relazione che potrà fungere da guida per i progettisti.

Approfondimenti: Relazione CAM di progetto, cos’è e come si redige: il modello ministeriale 2026

Clausole: il Capitolato speciale d’appalto

Diversamente dai CAM 2022, nei CAM edilizia 2026 si fa esplicitamente riferimento al capitolato speciale d’appalto parte tecnica, nel quale il progettista deve riportare:

  • i requisiti dei prodotti da costruzione previsti nel progetto e i mezzi di prova, che l’appaltatore dei lavori dovrà fornire alla direzione lavori;
  • le clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi.

Clausole: la progettazione in BIM (Building Information Modeling)

Il progettista aggiudicatario, qualora il progetto ricada nell’applicazione del comma 1 o del comma 2 dell’art. 43 del Codice dei Contratti, implementa la base dati del BIM comprensiva delle informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi.

Per descrivere le caratteristiche dell’edificio, le informazioni ambientali dovranno contemplare anche quanto previsto nel Regolamento Delegato 2486/2023, in relazione al suo stato di attuazione, relativamente ai criteri di vaglio tecnico relativi alla transizione verso un’economia circolare. In particolare, il modello BIM dovrà implementare i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri, ad esempio applicando la norma EN ISO 22057:2022 per fornire dichiarazioni ambientali di prodotto.

Il progettista presenta una proposta all’interno dell’offerta di gestione informativa contenente le specifiche di carattere ambientale. Tali specifiche, previa approvazione della stazione appaltante, verranno consolidate nel piano di gestione informativa.

Specifiche tecniche di progetto

Per l’affidamento dei servizi di progettazione sono previste le seguenti specifiche tecniche di progetto per:

  • il livello territoriale-urbanistico: con lo scopo di garantire un livello minimo di qualità ambientale urbana riducendo la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosistemi e sul microclima urbano;
  • gli edifici, opere e manufatti (diagnosi energetica, alla prestazione energetica in fase estiva, al benessere termico, agli impianti di illuminazione per interni, all’ispezionabilità e manutenzione degli impianti aeraulici, di riscaldamento, di condizionamento, all’aerazione, ventilazione e qualità dell’aria, illuminazione naturale, radiazione solare., tenuta all’aria, prestazioni e benessere (comfort) acustico, radon, giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l’involucro opaco, progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti, risparmio idrico – reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile), raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche, piano di manutenzione dell’opera, piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita;
  • i prodotti da costruzione (emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor), calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati, prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato, prodotti in acciaio, prodotti in laterizio, prodotti di legno o a base legno, isolanti termici ed acustici, tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti per i sistemi a secco, murature in pietrame e miste, pavimenti resilienti, pavimenti e rivestimenti in ceramica, chiusure oscuranti e telai per serramenti, tubazioni in materiale plastico per condotte fognarie, scarichi e cavidotti elettrici, tubazioni in Gres ceramico, pitture e vernici, rubinetteria e sanitari, impianti tecnologici, vetrate Isolanti.
  • il cantiere: sono costituiti da criteri progettuali per l’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere (piano ambientale di cantiere, demolizione selettiva, recupero e riciclo, conservazione dello strato superficiale del terreno, rinterri e riempimenti); il progettista li integra nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo; redige inoltre il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D.

Novità nei CAM edilizia 2026 per le specifiche tecniche di progetto

Rispetto ai CAM Edilizi 2022, per i CAM Edilizia 2026 segnaliamo le seguenti novità sulle specifiche tecniche di progetto:

  • protezione della biodiversità e degli ecosistemi e mitigazione dei cambiamenti climatici: qualora siano previsti interventi nelle aree verdi, bisogna prevedere un piano di manutenzione degli ecosistemi fluviali eventualmente presenti e il miglioramento qualitativo e quantitativo del verde; il progetto, inoltre, deve garantire il mantenimento dei profili morfologici;
  • quote di rinnovabili superiori a quelle previste dalla normativa nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché nei casi di intervento sui sistemi impiantistici;
  • diagnosi energetica: il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici con superficie utile uguale o superiore a 1000 metri quadrati, deve essere predisposto sulla base di una diagnosi energetica “dinamica” (non più dinamica), conforme alle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, nella quale il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento deve essere effettuato attraverso il metodo dinamico orario indicato nella norma UNI EN ISO 52016-1. Tali progetti devono essere inoltre supportati da una valutazione dei costi benefici compiuta sulla base dei costi del ciclo di vita secondo la UNI EN 15459;
  • concentrazione di Radon: il criterio va applicato in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione indipendentemente dalla zona in cui ricade l’edificio; quindi, non
    esclusivamente nelle aree prioritarie definite ai sensi dell’art.11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ove queste siano già state determinate;
  • calcolo della prestazione energetica nella fase estiva secondo la direttiva Epbd: si prevede l’adozione di un metodo dinamico orario che permette di valutare con maggior precisione e coerenza con gli altri criteri, la prestazione dell’edificio rispetto alla valutazione effettuata con i parametri prescrittivi attualmente utilizzati;
  • 40% di materiale recuperato o riciclato per l’involucro edilizio: viene portato dal 20% al 40% il contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto per i telai fissi e mobili dei serramenti e delle chiusure oscuranti. Il requisito è esteso anche ai profili in alluminio;
  • riviste le percentuali di materiale riciclato negli isolanti: la percentuale del contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotti per gli isolanti termici ed acustici. Tale percentuale passa dal 50 al 40% per le fibre in poliestere. Resta al 15% per il polistirene espanso sinterizzato, purché il 10% sia coperto da materiale riciclato. Per il poliuretano espanso rigido la percentuale è del 2% fino al 1° dicembre 2025 poi sale al 3%, di cui almeno il 2% deve essere rappresentato da materiale riciclato;
  • nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi alle norme Uni: il progetto, sia in caso di sostituzione che di installazione ex novo, deve prevedere nodi di posa dei serramenti esterni ed interni conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1 oppure prescrivere nodi di posa di serramenti esterni e interni già qualificati, ai sensi della norma citata;
  • criteri più severi per la qualità dell’aria: la scelta dei materiali va orientata su materiali a basse emissioni per garantire il soddisfacimento delle condizioni low polluting o very low polluting building. Per il recupero del calore nei sistemi di ventilazione meccanica si deve prevedere un sistema integrato che recupera l’energia contenuta nell’aria estratta e la utilizza nel processo di preriscaldamento. L’efficienza di recupero deve essere almeno dell’80% nel periodo di riscaldamento e deve essere previsto un bypass in quello di raffrescamento;
  • illuminazione naturale, criteri estesi alla manutenzione: è necessario assicurare, per almeno la metà delle ore di luce diurna, i parametri di luce naturale minimi definiti dalla norma UNI EN 17037, ossia almeno 300 lux per il 50% della superficie di riferimento e almeno 100 lux per il 95% della superficie;
  • percentuali minime di materiale riciclato: aggregati ottenuti da terre e rocce da scavo inclusi nel sottoprodotto;
  • progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti;
  • risparmio idrico: reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile);
  • raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche.

Novità nei CAM edilizia 2026 per le specifiche tecniche di prodotto: obbligo di utilizzo di specifiche percentuali di aggregati riciclati

Rispetto ai CAM 2022, i CAM Edilizia 2026 prevedono l’obbligo di utilizzare specifiche percentuali di aggregati riciclati nei materiali da riempimento (30%), mentre vengono confermati i requisiti già previsti nei CAM previgenti, come la percentuale minima di materiale riciclata nei calcestruzzi (5%) e nell’acciaio (75%).

E’ previsto un periodo transitorio di 36 mesi dall’entrata in vigore, in cui sarà possibile attestare il contenuto di riciclato nei calcestruzzi e nei prefabbricati in calcestruzzo tramite la sola percentuale complessiva, senza necessità di dettagliare le singole frazioni.

Per quanto riguarda l’attestazione del valore percentuale richiesto, come già previsto dai CAM 2022, il progettista deve chiarire che il requisito è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni:

  • dichiarazione ambientale di prodotto (DAP o, in inglese, Environmental Product Declarations o EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, come ad esempio EPDItaly© o schema internazionale EPD©;
  • certificazione di prodotto “ReMade” o “ReMade in Italy”;
  • certificazione di prodotto per il rilascio del marchio “Plastica seconda vita”(PSV);
  • per i prodotti in PVC è possibile fare ricorso, oltre alle certificazioni precedenti, anche al marchio VinylPlus Product Label;
  • certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa determinato con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione dellaconformità accreditato, quale, ad esempio, la CP DOC 262;
  • certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, in conformità alla prassi UNI PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti” o in conformità a successive norme tecniche basate su tale prassi;
  • documentazione relativa alla data di adesione allo schema “Made Green in Italy” (MGI) e documentazione comprovante l’autorizzazione all’utilizzo dellogo “Made Green in Italy” verificata da parte di un organismo di verifica o validazione accreditato (unica opzione aggiunta dai nuovi CAM).

Inoltre, a differenza dei CAM 2022, i CAM 2025 richiamano espressamente la normativa vigente in materia di End of Waste, riconoscendo la possibilità di certificare come riciclato al 100% un prodotto da costruzione ottenuto interamente da materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto. In questi casi, il produttore può attestare tale percentuale mediante una propria dichiarazione, purché corredata dall’autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla normativa EoW.

Il piano di manutenzione

Come detto, i CAM Edilizia 2026 confermano tra le specifiche di progetto l’obbligo per il progettista di:

  • redigere e aggiornare il piano di manutenzione generale;
  • consegnare la documentazione tecnica riguardante l’edificio archiviata e coordinata con il modello BIM in formato IFC.

Il piano di manutenzione dovrà essere coerente con gli scenari di manutenzione, riparazione, sostituzione e fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti dallo studio LCA-LCC ed includere tutte le attività necessarie a garantire il mantenimento delle prestazioni dell’edificio per l’intera durata del Reference Study Period (RSP).

Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è suddiviso in:

  • manuale d’uso;
  • manuale di manutenzione;
  • programma di manutenzione;
  • modalità e programma di verifica dei livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, in riferimento alle prestazioni ambientali di cui ai criteri contenuti in questo documento;
  • piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;
  • ove previsto, programma di monitoraggio e verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione e riduzione del radon.

Ai fini della gestione informativa digitale delle costruzioni in accordo con quanto previsto dall’art. 43 del Codice, l’archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio dovrebbe essere resa nella sua rappresentazione BIM, in modo da garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato.

Per redigere la relazione di verifica di ottemperanza ai nuovi CAM edilizia ti suggerisco di utilizzare uno specifico software per la redazione dei piani di manutenzione che consente di archiviare la documentazione tecnica su un modello IFC in modo molto semplice, aggregando tutte le informazioni di anomalie, controlli ed interventi programmati ai singoli oggetti del modello IFC.

La produzione dell’archiviazione di dati e documenti viene automaticamente redatta dal software che rende le informazioni fruibili in modo strutturato al gestore dell’opera e nella sua rappresentazione BIM in formato aperto IFC, così come la normativa richiede.

Rispetto ai CAM 2022, i CAM Edilizia 2026:

  • prevedono che, per ogni materiale, componente o sistema, il progettista deve esplicitare nella relazione e riassumere in una tabella sintetica, le fonti da cui ha derivato, le informazioni relative alla durabilità che hanno determinato gli scenari di manutenzione/riparazione/sostituzione e il valore di durabilità utilizzato per la redazione del piano;
  • prevedono che nel piano deve contenere modalità e programma di verifica dei livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, in riferimento alle prestazioni ambientali di cui ai criteri contenuti nei CAM;
  • sostituiscono il programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna all’edificio con programma di monitoraggio e verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione e riduzione del radon;
  • non richiedono di allegare un piano di fine vita, ma indicano come ulteriore specifica di progetto – separata dal piano di manutenzione – il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita;
  • non chiedono di indicare anche il livello di dettaglio (LOD) del modello BIM rispetto ai gradi proposti (A-B-C-D-E-F-G) dalla norma UNI 11337-4, e rispetto alle componenti tipologiche relative al patrimonio informativo Architettonico, Strutturale ed Impiantistico;
  • non è più il progettista a prevedere l’archiviazione della documentazione tecnica da produrre per il piano di manutenzione dell’opera: i nuovi Cam attribuiscono alla stazione appaltante il compito di archiviare il piano di manutenzione elaborato dal progettista, al fine di consentire l’esecuzione delle attività necessarie a garantire il mantenimento delle prestazioni durante l’esercizio dell’opera.

Il piano di manutenzione BIM come banca dati dell’opera

In un processo BIM, il piano di manutenzione non è soltanto un elaborato da allegare alla documentazione progettuale, ma può diventare una vera e propria banca dati informativa dell’opera. Il modello IFC consente infatti di associare alle singole parti dell’edificio dati geometrici, prestazionali, documentali e temporali, rendendo ogni oggetto del modello un contenitore di informazioni utili alla gestione del bene.

In questa logica, anche le informazioni necessarie alla verifica dei CAM possono essere strutturate all’interno del modello attraverso specifici pacchetti di proprietà. Per ciascun oggetto o classe di oggetti è possibile collegare dati riferiti ai criteri ambientali applicabili, come ad esempio le superfici permeabili, le aree di intervento, i valori minimi richiesti dal criterio ambientale, le prestazioni illuminotecniche, le schede tecniche dei materiali, le relazioni specialistiche e gli elaborati di progetto.

Il vantaggio operativo è evidente: la stazione appaltante, il gestore dell’opera e i manutentori possono consultare le informazioni direttamente dalla scheda dell’oggetto BIM, senza dover ricercare i dati in documenti separati. Il piano di manutenzione diventa così parte integrante del fascicolo digitale del fabbricato e del digital twin dell’opera, insieme ai modelli, agli elaborati, alle relazioni CAM e alla documentazione tecnica prodotta durante il processo progettuale.

Questa impostazione consente anche di collegare le attività manutentive alle categorie di oggetti presenti nel modello. Le anomalie, i controlli, gli interventi programmati e le eventuali segnalazioni possono essere riferiti a specifici componenti dell’opera, favorendo una gestione più ordinata delle attività e una migliore tracciabilità nel tempo. Il modello BIM, quindi, non rappresenta solo lo stato informativo del progetto, ma diventa uno strumento operativo per l’esercizio, la manutenzione e l’aggiornamento progressivo del patrimonio.

Per patrimoni complessi o distribuiti sul territorio, l’integrazione con dati georiferiti può inoltre consentire una lettura più ampia del bene, mettendo in relazione le informazioni del modello BIM con il contesto urbano, ambientale e territoriale in cui l’opera si inserisce. In questo modo BIM, CAM e dati territoriali concorrono alla costruzione di un sistema informativo utile non solo alla progettazione, ma anche alla gestione sostenibile dell’opera nel suo ciclo di vita.

Il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita

Negli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, il progettista deve redigere il progetto in modo che a fine vita sia possibile il riutilizzo di elementi e componenti e il recupero dei diversi materiali utilizzati nell’intervento.

A tale scopo il progetto prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia riutilizzabile direttamente o
sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio, smontaggio, decostruzione, demolizione selettiva, per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti.

Il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita deve essere redatto sulla base del Reference Study Period (RSP) definito nello studio LCA/LCC di cui al paragrafo “1.3.2 Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici”, ove questo sia disponibile e dovrà essere coerente con la durata di vita e con gli scenari di fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti nello stesso studio o ricavati dalla documentazione tecnica. Il progettista può tenere conto anche delle raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione dell’Ambiente (SNPA) “Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” del 2016.

Il piano deve riportare il dettaglio della quota parte di rifiuti che potrà essere eventualmente avviata a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

Per ogni materiale, componente o sistema, il progettista deve esplicitare nella relazione e riassumere in una tabella sintetica, le strategie progettuali adottate, le tecnologie adottate (soprattutto se innovative rispetto alla pratica corrente) oppure le fonti da cui ha derivato, le informazioni relative alle tecnologie di decostruzione e demolizione selettiva applicabili specificando per ogni materiale, componente o sistema le percentuali della quota parte avviata a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

Approfondimenti: Piano di fine vita, cos’è e come redigerlo

Il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D

Per tutte le attività cantiere previste, sia che si tratti di cantieri di costruzione che di demolizione, il progetto deve prevedere che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere dalle demolizioni e dagli scarti di lavorazione (rifiuti da C&D), ed escludendo le terre e rocce da scavo, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Il progetto quantifica la quota parte di rifiuti da C&D che potrà essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia.

Il Piano di Riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D, deve includere almeno:

  • la tipologia e le caratteristiche della struttura oggetto di intervento;
  • l’inventario dei materiali e degli elementi suddivisi tra pericolosi, non pericolosi inerti e non pericolosi non inerti;
  • l’individuazione di potenziali rifiuti pericolosi o altre criticità ambientali e la descrizione dei rischi connessi e delle eventuali precauzione/accorgimenti da adottare;
  • una tabella riepilogativa delle tipologie di rifiuto secondo la classificazione EER con indicazione dei volumi o delle quantità prodotte;
  • una descrizione del modello di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere con eventuale layout grafico;
  • un elenco degli impianti di gestione dei rifiuti presenti a livello locale con indicazione (se possibile) dei servizi offerti;
  • una descrizione del processo di tracciabilità dei rifiuti e del processo di riciclo, compresi i modelli consigliati da utilizzare.

Il piano ambientale di gestione del cantiere

Sono obbligatorie e si applicano anche agli interventi di manutenzione le specifiche tecniche per l’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere, che il progettista deve integrare nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo.

Il piano ambientale di gestione del cantiere deve includere, per le attività di preparazione e conduzione del cantiere, anche le seguenti azioni:

  • individuazione delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione;
  • definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell’area del cantiere;
  • protezione delle specie arboree e arbustive autoctone di interesse storico e botanico tramite protezione con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma;
  • definizione delle misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere;
  • l’adozione delle misure idonee per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni;
  • l’adozione di sistemi di filtraggio delle acque di cantiere;
  • l’adozione di sistemi di gestione delle acque piovane;
  • definizione delle misure per l’abbattimento delle polveri e fumi;
  • definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo;
  • definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee;
  • definizione delle misure idonee per ridurre l’impatto visivo del cantiere;
  • misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;
  • misure per implementare la raccolta differenziata di imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali ecc.

Il progettista progetta le misure in base alle caratteristiche, durata e dimensione del progetto. I costi per l’adempimento ai criteri previsti nel presente capitolo devono essere opportunamente indicati nel quadro economico dell’intervento.

Approfondimenti: Piano ambientale di gestione del cantiere nei CAM 2025: come si redige, cosa deve prevedere

Criteri premianti

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, tiene in considerazione uno o più criteri premianti assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

Rispetto ai CAM Edilizia 2022, i CAM Edilizia 2026 prevedono un numero molto più ampio di criteri premianti:

  • competenza tecnica dei progettisti basata sul CV;
  • competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza (dal 2026);
  • metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC);
  • valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance);
  • raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque grigie (dal 2026);
  • materiale riciclato, recuperato, sottoprodotti negli altri prodotti da costruzione (dal 2026);
  • materiali rinnovabili  (dal 2026);
  • vetrate di qualità  (dal 2026);
  • sistema di automazione, controllo e monitoraggio dell’edificio (dal 2026);
  • protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici (dal 2026).

Rispetto ai CAM 2022, nel CAM Edilizia 2026 è maggiormente dettagliata la parte dedicata alla competenza tecnica dei progettisti in termini di:

  • conoscenze sugli aspetti ambientali;
  • esperienza di almeno due progetti nei quali aver progettato o partecipato alla progettazione, anche senza essere progettista firmatario, di edifici pubblici sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale;

È conferma l’attribuzione di un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a realizzare, nello sviluppo della progettazione esecutiva, una analisi LCA e uno studio LCC semplificati, finalizzati a dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnicoeconomica approvato.

L’operatore economico dimostra la sua capacità di approntare uno studio LCA e LCC del progetto di fattibilità tecnico economica descrivendo, nell’offerta tecnica di gara, le finalità dello studio LCA e LCC che intende sviluppare, gli strumenti tecnici di cui dispone (software, banche dati, BIM), gli eventuali esperti di cui si avvarrà, l’organizzazione e il cronoprogramma della valutazione del ciclo di vita rispetto alle modalità e tempi di definizione del progetto.

In sede di esecuzione del servizio, l’aggiudicatario del servizio di progettazione avvierà, con la stazione appaltante, un dialogo strutturato per l’analisi e la valutazione degli esiti degli studi di LCA e LCC per una scelta condivisa delle soluzioni progettuali definitive. I rapporti LCA e LCC della soluzione finale costituiranno, insieme al progetto esecutivo approvato, documentazione in base alla quale, in sede di gara per l’affidamento dei lavori, gli offerenti potranno eventualmente presentare proposte migliorative, ove previsto dalla documentazione di gara.

CAM edilizia 2026 per le gare di lavori per interventi edilizi

Tutte le clausole contrattuali, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del Codice, sono obbligatorie per l’appaltatore dei lavori e devono essere riportate dal progettista nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Relazione di rendicontazione CAM dell’impresa appaltatrice

L’impresa aggiudicataria deve rendicontare, per ogni criterio ambientale previsto, quali scelte e procedure gestionali sono state adottate per rendere operativi i contenuti della relazione tecnica CAM di progetto elaborata dal progettista.

La Relazione riporta, inoltre, informazioni sulla conformità che l’impresa è chiamata a dimostrare riguardo alle clausole contrattuali  e sugli eventuali criteri premianti che la stazione appaltante ha
inserito nella documentazione di gara.

La Relazione di rendicontazione CAM viene costantemente aggiornata dall’impresa in base allo stato di avanzamento dei lavori e deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • descrizione dettagliata dei prodotti da costruzione conformi alle specifiche tecniche, da sottoporre per approvazione al RUP e alla Direzione Lavori;
  • piano operativo per la gestione del cantiere che includa un dettaglio sulle specifiche tecniche relative al cantiere. Il Piano operativo deve dettagliare e descrivere le misure che concretamente l’impresa adotterà nel rispetto di quanto previsto dalla relazione CAM elaborata dal progettista. L’adozione di tali misure dovrà essere riscontrata in cantiere dalla D.L.;
  • piano di gestione dei rifiuti di cantiere, inteso come documento operativo rispetto alle prescrizioni del piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita e del Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D con individuazione dei centri di smaltimento prossimi al cantiere, specificando le tipologie di rifiuto gestibili da ogni impianto. Il piano di gestione dei rifiuti di cantiere deve includere una tabella per il tracciamento dei rifiuti, costantemente aggiornata, redatta sulla base dei FIR e sulla base delle dichiarazioni mensili rilasciate dal gestore dell’impianto di smaltimento, delle percentuali di rifiuto conferito effettivamente avviate a riciclo/recupero, per la dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti relativi al 70% di rifiuto avviato a recupero/riciclo;
  • elenco delle eventuali varianti rispetto alle previsioni progettuali a base di gara conformi ai criteri previsti. Per le variazioni di natura sostanziale si dovranno eseguire nuovamente le verifiche previste dallo specifico criterio.

L’impresa presenta la Relazione di rendicontazione CAM alla Direzione Lavori in occasione della redazione dello stato finale dei lavori, ad integrazione degli adempimenti di competenza nei confronti della stazione appaltante.

Personale di cantiere

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

Macchine operatrici

L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a
decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

Specifiche categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell’ambiente può essere solo accidentale e che dopo l’utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento.

Criteri premianti

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, introduce uno o più criteri premianti (in base al valore dell’appalto e ai risultati attesi) nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

Anche in questo caso, rispetto ai CAM Edilizia 2022, i CAM Edilizia 2026 prevedono un numero molto più ampio di criteri premianti:

  • sistemi di gestione ambientale delle imprese;
  • certificazione ambientale degli stabilimenti produttivi dei prodotti da costruzione;
  • etichettature ambientali o ecologiche;
  • miglioramento della sostenibilità ambientale dell’edificio (LCA);
  • valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance);
  • emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor);
  • prestazioni ambientali migliorative dei materiali e dei prodotti da costruzione;
  • contenuto di aggregato riciclato, recuperato o sottoprodotto nel calcestruzzo;
  • prodotti da costruzione da impianti che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
  • capacità tecnica dei posatori;
  • capacità tecnica dell’operatore economico per la posa di serramenti esterni e interni;
  • grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori;
  • lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali;
  • grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata;
  • requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata);
  • macchine e veicoli da cantiere elettrici.

CAM edilizia 2026 per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi

In caso di affidamento congiunto si applicano:

  • le specifiche tecniche progettuali per l’affidamento dei servizi di progettazione;
  • le clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi.

Ai criteri premianti già previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione e per le gare di lavori per interventi edilizi, si aggiungono i seguenti:

  • ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità ambientale (LCA);
  • infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
  • prestazione energetica migliorativa;
  • materiali rinnovabili;
  • fine vita degli impianti.

Chi può attestare la conformità nei materiali ai CAM?

Non esiste una certificazione CAM dei prodotti, ma esistono certificazioni utili a dimostrare la conformità ai CAM (come la certificazione EPD o la Certificazione Ecolabel UE). Per ogni criterio ambientale, la stazione appaltante richiede una documentazione specifica. Il progettista inserisce quindi nella Relazione CAM le soluzioni adottate per ogni criterio ambientale, e i mezzi di prova previsti.

La conformità ai CAM può essere attestata da organismi terzi accreditati, che eseguono test e rilasciano certificazioni, e/o dal progettista attraverso la redazione di una relazione tecnica che dimostri il rispetto dei CAM. La stazione appaltante è comunque responsabile della verifica generale dei requisiti ambientali.

CAM Edilizia: applicazione diretta negli appalti di ristrutturazione

Il Decreto Infrastrutture 2025 (D.L. 73/2025) prevede l’applicazione diretta e immediata dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti per interventi di ristrutturazione, compresi quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione.

L’emendamento, firmato da Mauro Rotelli e sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza, interviene sul comma 2 dell’articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), superando la distinzione temporale tra progetti nuovi ed esistenti.

Per effetto della modifica, l’applicazione dei CAM nei lavori di ristrutturazione non sarà più subordinata all’adozione di “adeguati” decreti ministeriali da parte del MASE, ma sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito il testo dell’articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal D.L. 75/2025. In rosso è evidenziata la parte che sarà integralmente sostituita dall’emendamento approvato il 2 luglio.

Art. 57 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (originale) Art. 57 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (modificato dall’emendamento)
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall’articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall’articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

Obbligo CAM nei documenti di gara: prassi e giurisprudenza recente

Consiglio di Stato 1403/2026 – CAM: prevale il rispetto sostanziale al richiamo formale

Negli appalti pubblici, la verifica del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi deve essere condotta in rapporto all’oggetto concreto dell’affidamento e ai decreti ministeriali effettivamente pertinenti. L’omesso o incompleto richiamo formale ai CAM nella lex specialis non determina automaticamente l’illegittimità della procedura quando la documentazione di gara, letta nel suo complesso, impone l’applicazione dei decreti di riferimento e contiene clausole tecniche, obblighi esecutivi e requisiti di partecipazione idonei a garantire nella sostanza gli obiettivi ambientali.

Inoltre, le specifiche tecniche premianti, ove qualificate dal decreto CAM come facoltative, non devono essere necessariamente inserite nella legge di gara.

Sono le indicazioni contenute nella sentenza n. 1403/2026 del Consiglio di Stato.

Sintesi redazionale della sentenza

Tar Lazio 5838/2026 – Omessa indicazione dei CAM: preclusione alla partecipazione o semplice difformità?

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5838/2026, opera una distinzione fondamentale – ampiamente consolidata nella giurisprudenza (Cons. Stato, 4 febbraio 2026, n.919, Cons. Stato, 25 luglio , n.6651) – tra:

  • totale omissione dei CAM nel disciplinare di gara: comporta l’obbligo di impugnazione immediata del bando poiché impedisce la formulazione dell’offerta;
  • inserimento difforme o incompleto: il bando va impugnato solo dopo l’aggiudicazione, a meno che non si dimostri l’impossibilità assoluta di partecipare.

Nel caso di specie, la Stazione Appaltante aveva correttamente inserito i “CAM Strade”, ritenuti coerenti con la natura dei lavori, escludendo legittimamente quelli relativi all’illuminazione pubblica, non oggetto dell’appalto.

Sintesi redazionale della sentenza

Tar Campania 935/2026 – CAM nei bandi di gara: quando opera l’eterointegrazione attiva?

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 costituiscono obblighi immediatamente cogenti e si integrano automaticamente nella lex specialis di gara mediante il meccanismo dell’eterointegrazione, anche in presenza di un mero richiamo ai relativi decreti ministeriali, purché tale rinvio consenta agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole.

Ne consegue che la mancata riproduzione integrale dei CAM nella documentazione di gara non determina l’illegittimità della procedura, ove le prescrizioni ambientali risultino comunque applicabili e coerenti con l’oggetto dell’appalto, anche mediante il richiamo diretto nel Capitolato e la previsione nel Disciplinare di gara di criteri premianti coerenti.

La sentenza del TAR Campania (Sezione Settima), n. 935 del 10 febbraio 2026 sottolinea come i CAM abbiano una forza intrinseca tale da “entrare” nel contratto anche quando la lex specialis appare apparentemente lacunosa, purché il rinvio normativo sia chiaro.

Nel caso in esame – riguardante l’applicazione del  D.M. 10/03/2020, recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” – mentre la ricorrente sosteneva che un richiamo generico ai CAM rendesse la gara illegittima per violazione delle norme imperative, i giudici hanno ribadito che i criteri ambientali non sono semplici “linee guida” o norme programmatiche, ma obblighi immediatamente cogenti. Questa interpretazione si allinea ai principi del nuovo Codice, orientati al risultato e alla fiducia nell’operato della Pubblica Amministrazione.

Sintesi redazionale della sentenza

Consiglio di Stato 1877/2026 – Criteri ambientali minimi (CAM) errati o mancanti: quando bisogna impugnare subito il bando

La sentenza del Consiglio di Stato 1877/2026 rappresenta una tappa giurisprudenziale importante in materia di CAM. Non introduce novità assolute, ma contiene una nuova e più esaustiva sistematizzazione dei casi in cui la mancata o errata indicazione dei CAM rende necessario impugnare subito il bando. Chiarisce inoltre la tempistica relativa alla verifica dei CAM.

In particolare, stabilisce che la mancata o l’errata indicazione dei CAM (es. richiamo a un D.M. abrogato o assenza di specifiche tecniche nel capitolato) configura un’ipotesi di grave carenza di dati essenziali per la formulazione di un’offerta consapevole. In tali casi, l’operatore economico ha l’onere di impugnare immediatamente il bando di gara, a pena di irricevibilità del ricorso proposto tardivamente insieme all’aggiudicazione.

Sintesi redazionale della sentenza

Consiglio di Stato 1170/2026 – Termini e momenti di verifica di conformità tecnica ai CAM

Con la sentenza n. 1170 del 13 febbraio 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito un principio fondamentale in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici, intervenendo sul delicato rapporto tra la fase di ammissione delle offerte e la fase esecutiva del contratto.

La pronuncia definisce il perimetro entro il quale la stazione appaltante deve verificare la conformità dai requisiti ambientali, chiarendo che la possibilità di controlli in fase esecutiva non esonera i concorrenti dal fornire prova rigorosa già in sede di gara, se così richiesto dalla legge di gara.

Si stabilisce che, qualora il decreto ministeriale di settore e la lex specialis di gara impongano l’allegazione, sin dalla fase di presentazione dell’offerta e a pena di esclusione, di schede tecniche o altra documentazione idonea a comprovare la conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), la verifica di tale conformità deve essere integralmente compiuta in sede di gara e non può essere differita alla fase esecutiva del contratto.

La previsione normativa secondo cui la conformità è verificata “anche” durante l’esecuzione contrattuale non introduce un modello alternativo di verifica, ma configura un controllo aggiuntivo e complementare rispetto a quello procedimentale. Ne consegue che la mancata produzione in gara della documentazione tecnica richiesta, o la produzione di documenti contraddittori, integra una causa di esclusione non sanabile tramite soccorso istruttorio, in quanto incidente sul contenuto essenziale dell’offerta tecnica.

Sintesi redazionale della sentenza

Consiglio di Stato 919/2026 – Se un bando non indica i CAM va impugnato subito

L’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non è un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto

La totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ipotesi per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara.

La sentenza del Consiglio di Sato, Sez. V, 4 febbraio 2026, n. 919 rafforza l’orientamento giurisprudenziale affermatosi già nel 2025 sui casi di totale omissione o illegittimo inserimento dei CAM nella documentazione di gara.

La sintesi redazionale della sentenza

Parere ANAC 435/2025 – Criteri ambientali minimi (CAM), richiamo negli atti di gara, obbligatorietà

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM devono essere obbligatoriamente previste nella documentazione di gara, senza alcuna discrezionalità, deroga o possibilità di modulazione dei requisiti previsti.

Se la stazione appaltante opera una deroga, si pone pertanto in contrasto con l’articolo 57 del Codice degli Appalti.

È il parere di precontenzioso n. 438 dell’11 novembre 2025 fornito dall’ANAC a seguito della segnalazione di un operatore economico in merito ad un bando per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada.

Per assolvere agli obblighi previsti dal Codice Appalti non basta, dunque, un semplice richiamo ai CAM riguardo al rispetto dei requisiti da essi previsti, né sono ammesse deroghe motivate, come nel caso in esame, dal principio di accesso al mercato.

Il parere trova conferma anche nelle Premesse al bando tipo n. 1/2023 dove è previsto che in caso di affidamento di un servizio o di una fornitura per i quali siano vigenti uno o più decreti sui CAM, vanno espressamente richiamate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, con l’ulteriore precisazione che devono essere analiticamente indicate “le parti del capitolato speciale relativi ai CAM di riferimento ove sono puntualmente previste le specifiche tecniche e le clausole contrattuali applicabili al servizio/fornitura da affidare.

Consiglio di stato 7898/2025 – Il mancato inserimento dei CAM comporta l’onere di immediata impugnazione del bando o dell’aggiudicazione?

La violazione delle norme imperative in materia di obbligatorio inserimento nei bandi di gara dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) può essere fatta valere dagli operatori economici, che abbiano interesse strumentale alla riedizione della gara, mediante ricorso avverso l’aggiudicazione stessa.

L’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo in via eccezionale, quando l’illegittimità (in questo caso, per mancato inserimento dei CAM) renda impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione e la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui l’operatore economico contesti l’illegittimità della procedura per ottenere la ripetizione della gara, l’interesse strumentale alla tutela ambientale prevale e il ricorso può essere proposto solo con l’impugnazione dell’aggiudicazione.

E’ quanto ribadito, in continuità con un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Consiglio di Stato (Sezione Terza) con la sentenza 7898/2025.

I giudici ritengono non condivisibile la conclusione del TAR secondo cui il “principio della fiducia” o il “principio del risultato” possano “sanare” la carenza invalidante del bando (mancato inserimento dei CAM), né che la presentazione di un’offerta ecosostenibile da parte del ricorrente possa precludergli di contestare l’illegittimità della lex specialis. La disciplina dei principi non può imporre infatti all’operatore privato un onere per superare il vizio del provvedimento prima della gara, né la mancanza dell’obbligatorio inserimento dei CAM nella legge di gara  può essere supplita dalla previsione di un recupero di tali criteri in sede di punteggi migliorativi.

Nel caso in esame, il TAR aveva respinto il ricorso dell’appellante che aveva impugnato l’aggiudicazione lamentando il mancato inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella disciplina di gara e del contratto.

Secondo il TAR, alcuni riferimenti negli atti di gara e nell’offerta dell’aggiudicataria assicuravano comunque in via “equipollente” il requisito della sostenibilità ambientale. Inoltre, il TAR osservava che la stessa Siram aveva adeguato la propria offerta all’osservanza dei CAM, non potendo quindi “strumentalmente far valere in seguito l’incompletezza della legge di gara”.

La ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza del TAR, mentre le parti avverse si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso sollevando un’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso di primo grado per non aver la ricorrente impugnato immediatamente il bando di gara, contestato solo unitamente all’aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato respinge le eccezioni e annulla la gara, ribadendo che la violazione delle norme sull’obbligo di inserimento dei CAM può essere fatta valere “ricorrendo avverso l’aggiudicazione” e che l’obbligo di immediata impugnazione del bando sussiste solo in caso di illegittimità della lex specialis che impedisca la formulazione di un’offerta consapevole.

Consiglio di Stato 6651/2025 – Omessa o generica indicazione dei CAM nella lex specialis e obbligo di immediata impugnazione

La regolazione dei criteri ambientali minimi (CAM) va inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis dato che essi sono, di volta in volta, elementi essenziali dell’offerta o elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale. Nel redigere il bando devono essere chiaramente indicati i criteri ambientali minimi e gli standard di qualità attesi.

L’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerata un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto. A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 6651/2025.

I CAM sono le indicazioni tecniche del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Mirano a garantire la tutela ambientale e, ove possibile, etico-sociale, considerando l’intero ciclo di vita dei prodotti e servizi acquistati. Essi si applicano alle varie fasi delle procedure di affidamento e riguardano la definizione dello stesso oggetto dell’affidamento, la selezione dei candidati, laddove sia necessario o opportuno individuare gli offerenti in base alla loro capacità tecnica ad assicurare migliori prestazioni ambientali durante l’esecuzione del contratto, le specifiche tecniche alle quali le forniture, i servizi o i lavori devono conformarsi, i criteri premianti per valutare le offerte che propongono prestazioni o soluzioni tecniche più avanzate rispetto alle caratteristiche già previste, le clausole contrattuali, vale a dire le modalità di esecuzione del contratto.

Tanto è vero che di norma i documenti recanti i CAM (allegati tecnici per specifiche categorie di appalto), includono una premessa che descrive l’approccio adottato per ridurre gli impatti ambientali significativi della categoria in questione e, se necessario, fornisce raccomandazioni alle stazioni appaltanti per ottimizzare gli acquisti e i consumi.

L’origine della controversia risiede in una procedura aperta per l’affidamento triennale di servizi del valore complessivo superiore ai 12 milioni di euro. Il quarto classificato ha presentato ricorso al TAR dopo l’aggiudicazione, eccependo l’illegittimità del bando per violazione dell’obbligo di inserimento dei CAM.

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando la procedura per violazione dell’art. 57 del nuovo Codice e dichiarando l’inefficacia del contratto. Il giudice ha evidenziato come:

  • la documentazione di gara fosse priva di qualunque riferimento ai CAM (violazione dell’art. 83, d.lgs. 36/2023);
  • l’attribuzione di punteggio ambientale nell’offerta tecnica fosse marginale;
  • i capitolati contenessero solo richiami formali, privi di concrete specifiche tecniche e obblighi contrattuali legati alla sostenibilità ambientale.

La società aggiudicataria ha proposto appello, invocando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018 e sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, in quanto il vizio era originario e immediatamente percepibile.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando irricevibile il ricorso presentato tardivamente. In tal modo, ha chiarito che:

  • le contestazioni relative alla struttura ambientale della lex specialis rientrano nella categoria dei vizi immediatamente lesivi e devono essere proposte entro il termine decadenziale di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.;
  • l’interesse a ricorrere non può essere differito al momento dell’aggiudicazione, né può fondarsi sulla sola aspettativa di una riedizione della gara.

Alla luce di tali premesse consegue quale corollario logico che:

  • la totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ipotesi per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara;
  • il mero rinvio al decreto di adozione dei CAM può, a seconda della tipologia di servizio, lavoro o fornitura e dell’oggetto del contratto da stipulare, concretizzare una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta;
  • l’indicazione dei CAM suscettibile di censura perché non conforme al relativo decreto di adozione va, invece, indagata caso per caso e determina l’obbligo di immediata impugnazione del bando solo se vi è la prova (fornita dall’operatore economico interessato) che le clausole abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara. Ciò può verificarsi, ad esempio, in presenza di:
    • clausole contenenti obblighi ambientali incomprensibili o incoerenti;
    • prescrizioni sproporzionate rispetto al valore o all’oggetto dell’appalto;
    • condizioni tali da rendere la partecipazione eccessivamente onerosa o inattuabile;
    • documentazione di gara priva di elementi essenziali, quali criteri di valutazione completi, basi d’asta coerenti o formule di calcolo corrette.

In tali ipotesi, l’onere probatorio grava sull’operatore, il quale deve fornire evidenza del carattere impeditivo e lesivo delle previsioni contestate.

Ipotesi Descrizione Conseguenze giuridiche
1. Totale assenza dei CAM La documentazione di gara non contiene alcun riferimento ai Criteri Ambientali Minimi. Impugnazione immediata obbligatoria per vizio genetico della lex specialis
2. Rinvio generico al decreto CAM Il bando fa solo un riferimento formale o generico ai CAM, senza declinarli tecnicamente. Necessità di valutazione caso per caso. In linea generale è richiesta impugnazione anticipata
3. Indicazione difforme dai CAM I CAM sono richiamati, ma in modo incompleto, incoerente o sproporzionato. Impugnazione solo se l’operatore dimostra che le clausole ostacolano la partecipazione consapevole

Parere ANAC 103/2025 – Se i criteri premianti non sono coerenti ai CAM, la gara si annulla

Anac, con il parere 103/2025, sottolinea un errore nell’attribuzione del punteggio per i macchinari di pulizia in una gara pubblica.

Con il parere di precontenzioso n. 103 del 19 marzo 2025, il Consiglio Anac ha giudicato “non conforme” alla lex specialis e alla normativa di settore l’aggiudicazione a favore di un operatore che aveva offerto una strumentazione non in linea con i requisiti richiesti dai Criteri ambientali minimi (CAM) di riferimento.

La questione riguarda in particolare il criterio premiale ed è stata sollevata, con istanza inoltrata all’Autorità, dall’impresa classificatasi seconda nella gara a procedura ristretta, ritenendo come scorretta l’attribuzione di 0,5 punti all’offerta tecnica della società di servizi arrivata prima e che aveva dichiarato l’utilizzo di una tipologia di macchine non conforme ai CAM di riferimento (nel caso di specie il D.M. 29/01/2021).

Tale CAM è parte integrante della lex specialis della procedura esaminata, espressamente previsto dalla lettera d’invito dall’azienda di trasporti e ai sensi della norma del Codice degli Appalti (art. 57, c. 2) e prevede l’inserimento negli atti di gara delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premiali (in caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).

L’assegnazione all’offerta tecnica dell’impressa dei punti premiali previsti per il sistema dosaggio detergente dell’asciugatrice offerta è errata, sia a causa della carenza nell’attrezzatura da questi offerta del requisito richiesto, sia per l’errata interpretazione della clausola della lex specialis che lo prevedeva, in quanto non conforme alla normativa di settore, ossia al D.M. 29.01.2021 e all’art. 57 d.lgs. 36/2023.

Pertanto, Anac ritiene non conforme alla lex specialis e alla normativa di settore anche la conseguente aggiudicazione dell’appalto. chiedendone l’annullamento insieme alla riformulazione della graduatoria.

TAR Piemonte 645/2025 – Obbligo dei CAM nella legge di gara e discrezionalità della S.A.

La sentenza n. 645 del 14 aprile 2025 del TAR Piemonte offre nuovi importanti spunti per la corretta interpretazione dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell’obbligo, per la stazione appaltante, di inserire nella legge di gara un espresso richiamo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Nel caso in esame, la parte ricorrente lamenta la mancata previsione di CAM sulla base del codice CPV attribuito alla gara, sostenendo la necessità di applicazione del D.M. 23/06/2022.

Il Collegio chiarisce che il Codice Appalti valorizza l’inserimento dei CAM “ove possibile e coerente con l’oggetto di gara”, ma non impone un obbligo generalizzato, che costringa l’amministrazione a strutturare l’appalto in base a criteri “artificiosamente ricondotti a parametri astratti”, non pertinenti rispetto al concreto bisogno da soddisfare.

Nel caso di specie, i CAM evocati dalla ricorrente riguardano la gestione ordinaria dell’igiene urbana (raccolta rifiuti, promozione del riciclo, sensibilizzazione ambientale, ottimizzazione dei percorsi, etc.), mentre l’oggetto della gara riguarda la raccolta, eccezionale, di veicoli incidentati.

A fronte dell’ovvia obiezione per la quale la gran parte del parametri invocati non è coerente, la parte ricorrente indica una selezione dei contenuti dei CAM, individuando quelli astrattamente compatibili; così declinata la loro applicazione, non si tratta allora più di applicare i CAM invocati, nella loro interezza non applicabili, ma di selezionare elementi di compatibilità ambientale
della gestione del servizio (selezione che la stazione appaltante ha autonomamente posto in essere), sostituendosi impropriamente ai margini di discrezionalità dell’amministrazione.

La giurisprudenza invocata in ricorso non è pertinente in quanto riferita a fattispecie in cui i CAM erano strettamente coerenti con i servizi oggetto dell’appalto (tanto è vero che, in alternativa al loro richiamo, si poneva il problema della eterointegrazione degli atti di gara, non praticabile nel caso di specie rispetto a parametri che non avrebbero alcun senso per il servizio).

Per altro la legge di gara non ha ignorato le esigenze ambientali, là dove sono stati previsti criteri premiali per le certificazioni ambientali, si è premiata la classe ambientale dei mezzi e l’ecocompatibilità dei prodotti utilizzati per il ripristino post-incidente, nonché promossa la specifica formazione dei dipendenti; ovvio poi che si impone il rispetto della normativa di gestione rifiuti, che recepisce le esigenze ambientali.

Vista la non pertinenza dei CAM invocati, la cui applicazione, come astrattamente invocata, violerebbe il principio di proporzionalità e coerenza del mezzo al fine, il motivo deve essere respinto.

Consiglio di Stato 1857/2025 – Modalità e tempi rimessi della verifica dei CAM

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1857 del 4 marzo 2025 è intervenuto sui CAM e la loro verifica nell’ambito dell’affidamento di un appalto pubblico.

Nel caso in esame, l’appellante contesta l’aggiudicazione di un appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene di uffici ed immobili asserendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa poiché non ha indicato il numero di macchine da utilizzare (come previsto dai CAM richiamati nel bando) e non ha prodotto la documentazione idonea a dimostrare la loro conformità ai criteri minimi ambientali – adempimenti previsti a pena di esclusione.

In particolare, il rinvio nel capitolato d’oneri al D.M. 51/2021 (il decreto con cui sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti) imponeva l’obbligo di allegare le schede tecniche o la documentazione idonea dimostrare il rispetto dei criteri ambientali minimi.

Secondo il Consiglio di Stato, nel caso in esame l’appello è infondato poiché il D.M. 51/2021 prevede che:

  • la pubblica amministrazione adegui la lex specialis della gara ai criteri ambientali minimi e inserisca, nella documentazione di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previsti dai CAM;
  • l’offerente dichiari se intende far uso di macchine ed, in caso affermativo, indichi il numero ed il tipo di macchine, specificandone la denominazione sociale del produttore, il modello ed allegando le schede tecniche o altra documentazione tecnica a dimostrazione della conformità ai criteri ambientali minimi;
  • la conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine possa essere verificata anche in sede di esecuzione del contratto.

Tale disposizione non prevede, pertanto, un doppio ed uguale controllo del rispetto dei criteri ambientali minimi (prima in fase di gara e successivamente di esecuzione del contratto), ma piuttosto deve essere intesa nel senso che, fermo l’obbligo delle stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, i criteri ambientali minimi a cui l’offerta deve essere conforme, sono rimessi alla discrezionalità della stazione appaltante le modalità ed i tempi della verifica del relativo rispetto, al fine di consentire il necessario adattamento alle specificità del caso concreto, quali la tipologia di appalto e le esigenze della stazione appaltante.

In altri termini, dal D.M. 51/2021 non deriva la necessità per il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, di indicare, già in sede di offerta, il numero delle macchine, allegando le relative schede tecniche, ma piuttosto la necessità che la lex specialis imponga un’offerta conforme sul punto ai criteri ambientali minimi, mentre, ai fini dell’espletamento delle verifiche, è decisivo il capitolato.

Nel caso esaminato, il capitolato degli oneri tecnici non richiede, in modo chiaro ed inequivoco, a pena di esclusione, l’indicazione precisa del numero dei macchinari che il concorrente intende impiegare nell’espletamento della prestazione, unitamente alla produzione delle schede tecniche, esigendo piuttosto un “elenco completo” di essi e la produzione di generica di documentazione a supporto dell’offerta.

I giudici precisano che, laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante, la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l’esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio.

Al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto.

TAR Lazio 21878/2024 – Quando è legittima l’impugnazione del bando in caso di mancata indicazione dei CAM?

Con la sentenza del 4 dicembre 2024, n. 21878, il TAR Lazio fornisce importanti indicazioni in merito ai presupposti di legittimità dell’impugnazione del bando in caso di mancata indicazione dei CAM.

I giudici richiamano le numerose decisioni della giurisprudenza amministrativa che ammette l’immediata impugnazione della lex specialis quando l’interesse a ricorrere dipende da clausole del bando che, in quanto contemplanti requisiti di ammissione alla procedura, risultino impeditive della partecipazione dell’interessato alla gara, oppure che prevedano oneri di partecipazione manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati.

Rientra in questa fattispecie l’omessa indicazione nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti previsti dei CAM (criteri ambientali minimi).

L’art. 57, comma 2, del D.lgs. 36/2023 impone alla Stazione Appaltante la corretta declinazione dei CAM nella legge di gara, non come mero dato formale, ma piuttosto come elemento sostanziale della lex specialis, in quanto le prescrizioni in essa contenute – e dunque anche quelle relative ai criteri ambientali – mirano a conformare l’esecuzione della prestazione contrattuale.

È lo stesso ricorrente a sottolineare nel ricorso che non vi è alcun dubbio sul fatto che i criteri ambientali minimi debbano ab origine essere contenuti nei bandi di gara, data la natura cogente delle disposizioni che ne impongono l’introduzione soprattutto in funzione di una coerente disciplina della valutazione delle offerte.

Ed è il medesimo ricorrente a riconoscere che l’omissione dei criteri in questione ha (anche) l’effetto di impedire la formulazione di “offerte consapevoli” da parte dei concorrenti. Il che è di immediata evidenza, anche solo ove si pensi alla possibile differenza di costi di esecuzione che corre, per i partecipanti, tra la scelta di utilizzare prodotti e modalità di lavorazione rispettosi dei CAM e la scelta di avvalersi, invece, di mezzi d’opera e pratiche esecutive diversi.

Ciò non toglie, secondo il TAR, che risulta tardivo e pertanto inammissibile il ricorso in cui il ricorrente si duole del mancato inserimento delle regole sui CAM nel bando di gara, senza però impugnare la medesima nei trenta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.

Quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell’indizione della gara, infatti, posporre l’impugnazione della lex specialis fino al momento dell’aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell’azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali.

Nel caso in esame, il ricorrente ha atteso di verificare di non essersi collocato in posizione utile all’aggiudicazione, e soltanto dopo di ciò ha ritenuto di impugnare la lex specialis, senza però nulla eccepire circa la violazione delle invocate prescrizioni ministeriali da parte dei controinteressati.

Ne consegue – a causa della tardività dell’impugnazione notificata solo a gara espletata – la sostanziale irricevibilità del ricorso.

Consiglio di Stato 10473/2024 – Omesso riferimento ai CAM negli atti di gara e annullamento del bando

L’inclusione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), qualora prescritti, è un elemento imprescindibile nella definizione del bando anche con riferimento alle prestazioni accessorie e la loro rilevanza non può essere limitata alla fase esecutiva del contratto. L’assenza del riferimento ai CAM nella lex specialis della gara d’appalto comporta l’annullamento dell’intera procedura di gara, inclusa l’eventuale aggiudicazione.

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10473 del 30 dicembre 2024, che ha riformato una precedente pronuncia del TAR. Quest’ultimo aveva considerato il mancato richiamo ai CAM presente nella lex specialis come un semplice errore materiale, privo di carattere vincolante, poiché non pertinente all’oggetto principale dell’appalto.

Nel caso specifico, il consorzio ricorrente aveva evidenziato il mancato inserimento nel bando dei riferimenti al D.M. 07/03/2012, che definisce i criteri ambientali minimi “da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento”.

In ogni caso, secondo il ricorrente “la lex specialis doveva (e deve) ritenersi soggetta all’obbligo di adeguamento dei CAM anche nell’ipotesi in cui le prestazioni oggetto di affidamento non dovessero essere riconducibili tra quelle qualificabili come servizio energia”; le prestazioni dedotte in contratto “sarebbero state allora riconducibili nell’ambito applicativo del D.M. 23/06/ 2022, recante i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi“.

Rilevando una sovrapposizione quanto meno parziale fra l’oggetto della gara e l’oggetto del decreto richiamato, i giudici di Palazzo Spada ritengono che, per la parte della prestazione contrattuale interessata la legge di gara, avrebbe dovuto essere integrata mediante l’inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenuti nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 07/03/2012.

Il Consiglio di Stato chiarisce, infatti, che i CAM devono essere applicati anche alle prestazioni accessorie, in quanto la disciplina dei criteri ambientali minimi impedisce una parcellizzazione e relativizzazione del relativo obbligo normativo proprio in ragione della funzionalizzazione dell’uso del contratto pubblico rispetto agli obiettivi del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”.

L’obbligo di inserimento dei criteri ambientali minimi è vicenda che attiene alla legittimità della legge di gara, quale elemento condizionante il contenuto negoziale, non potendosene predicare la rilevanza unicamente nella fase di esecuzione del contratto.

Il mancato inserimento nella legge di gara dei criteri ambientali minimi determina, pertanto, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti con esso impugnati.

Tar Lazio 21224/2024 – L’omessa indicazione dei CAM, quando obbligatoria, non rende automaticamente nullo il bando

In una gara di appalto, l’assenza di un riferimento esplicito ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel bando (nel disciplinare o nel capitolato di gara) non lo rende automaticamente nullo.

Con la sentenza n. 21224/2024, il TAR Lazio chiarisce che se i CAM sono obbligatori, questi si considerano automaticamente parte integrante della documentazione di gara, anche in assenza di un riferimento esplicito; l’omissione non comporta l’annullamento della procedura, a meno che non sia dimostrato un danno concreto agli interessi del ricorrente.

La vicenda riguarda una controversia legata a una gara indetta dal Senato della Repubblica per la manutenzione degli impianti dei propri immobili. Il ricorso, presentato dopo l’aggiudicazione, ha contestato non solo l’esito finale ma anche gli atti preliminari, incluso il bando di gara.

La parte ricorrente impugna gli esiti della gara ritenendo il bando illegittimo in quanto esso non menzionerebbe né farebbe applicazione dei criterî ambientali minimi prevista dai decreti di riferimento (D.M. 255/2022 e D.M. 256/2022).

I giudici invece hanno stabilito che il bando di gara deve reputarsi automaticamente eterointegrato dei due menzionati criteri ambientali (Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2023, n. 9398).

Considerato che il rispetto dei criteri è imposto d’imperio e rilevato che esso non determina – nel caso in esame – alcun punteggio premiale, appare evidente come la contestazione di parte ricorrente sia priva di pregio.

Consiglio di Stato 4701/2024

L’articolo 57, secondo comma, del Dlgs 36/ 2023, si pone in relazione di continuità con il carattere c.d. mandatory dei criteri ambientali minimi, che sono quindi da inserire obbligatoriamente nella documentazione di gara.

Tar Puglia 263/2024

È legittima l’esclusione da una gara pubblica dell’impresa che non ha allegato i documenti attestanti la conformità al principio Dnsh (Do no significant harm), in presenza di appalto finanziato con fondi Pnrr.

Consiglio di Stato 9398/2023

Gli operatori economici devono formulare un’offerta consapevole ed adeguata, tenendo conto anche delle disposizioni in materia di C.A.M. (criteri ambientali minimi), le quali, lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti.

La verifica di compatibilità ambientale, in sede di gara, è effettuata dalla commissione, in ossequio al principio di par condicio dei partecipanti, e l’onere dimostrativo, a carico dell’offerente, della conformità ambientale assurge a principio cardine, al quale si ancora l’effetto escludente.

Consiglio di Stato 2799/2023

Il mancato inserimento dei Criteri ambientali minimi nella documentazione di gara sin dalla sua indizione costituisce un obbligo per la Stazione appaltante, il cui mancato assolvimento determina l’illegittimità del bando e dell’intera procedura.

Tar Lazio 727/2023

La normativa di riferimento specificamente concernente i criteri ambientali minimi colloca i controlli relativi al rispetto delle prescrizioni ministeriali in una fase successiva a quella di affidamento e, in particolare, nella fase di esecuzione contrattuale.

Consiglio di Stato 9879/2022

Il recepimento nella legge di gara dell’obbligo dei CAM ex articolo 34 Dlgs. 50/2016 deve essere considerato sotto il profilo sostanziale, piuttosto che sotto il profilo formale del loro richiamo.
Se i CAM relativi all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico previsti nel decreto ministeriale sono stati riprodotti nei criteri di valutazione delle offerte, riflettono una mera carenza formale del bando che non refluisce in vizio di legittimità.

Consiglio di Stato 8773/2022

I CAM non costituiscono un mero impegno programmatico ma costituiscono dei veri e propri obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti.
La non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del Dlgs. 50/2016, in tema di criteri ambientali minimi non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara.

Consiglio di Stato 3197/2022

L’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi per l’Amministrazione è espressamente stabilita dalla legge (Consiglio di Stato, Sezione V, 3 febbraio 2021, n. 972) e nella fattispecie de qua tale obbligo è stato effettivamente osservato, nella lex specialis di gara posto che i CAM sono stati espressamente recepiti nell’ambito delle Specifiche tecniche allegate al Capitolato tecnico.
La circostanza che la suddetta documentazione dovesse essere prodotta già in sede di offerta è pertanto dimostrata proprio dall’inclusione della stessa nelle specifiche tecniche e dal concreto riferimento nella parte relativa alla “verifica” all’”offerente”, laddove, se la suddetta documentazione avesse dovuto essere prodotta solo in sede di esecuzione del contratto, si sarebbe fatto riferimento all’aggiudicatario.

Tar Emilia Romagna 305/2021

È legittima la lex specialis di gara che stabilisce che il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) per un appalto “verde” della P.a. può essere verificato dopo l’aggiudicazione, in fase di esecuzione dell’appalto.
È consolidato l’orientamento della Giurisprudenza amministrativa che legittima la presentazione della documentazione relativa al rispetto dei CAM in una fase successiva all’aggiudicazione. La pubblica Amministrazione appaltante è tenuta a svolgere i necessari controlli nella fase preparatoria dell’esecuzione del contratto assicurando il pieno rispetto delle disposizioni ministeriali in quella fase.

Consiglio di Stato 972/2021

Nell’affidare il servizio energetico per gli edifici l’Amministrazione pubblica deve stendere il bando di gara rispettando le disposizioni contenute nei criteri ambientali minimi previsti.

Il mancato inserimento della relativa documentazione nella documentazione di gara fin dal momento della sua indizione costituisce un obbligo indefettibile per la stazione appaltante, il cui mancato assolvimento determina l’illegittimità del bando e dell’intera procedura.

La ratio dell’intero impianto normativo risiede nel duplice obiettivo di consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole ed adeguata sulla base di tutti gli elementi, compresi i CAM, che la stazione appaltante deve mettere a disposizione, e di garantire, al contempo, che la norma  e l’istituto da essa disciplinato contribuiscano “a connotare l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un <segmento dell’economia circolare>” (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 ottobre 2022, n. 8773), atteso che le disposizioni in materia di C.A.M., lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti.

Consiglio di Stato 2344/2019

Le caratteristiche ambientali “obbligatorie” devono sussistere, in quanto “minimi obbligatori”, e devono essere puntualmente documentate. L’omessa produzione delle certificazioni necessarie comporta l’esclusione dalla gara dell’impresa lacunosa.

Approfondimenti e sui CAM edilizia 2026

CAM Edilizia: le FAQ

I CAM Edilizia 2026 si applicano anche agli interventi realizzati con finanziamenti privati?

Sì, in alcuni casi. I CAM si applicano anche ai lavori eseguiti da soggetti privati quando riguardano opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri o in convenzione con la pubblica amministrazione. In queste situazioni, l’intervento è soggetto alle regole previste per i contratti pubblici.

Cosa succede se durante l’esecuzione dei lavori vengono sostituiti materiali previsti dal progetto?

Le eventuali varianti devono continuare a rispettare i requisiti ambientali previsti dai CAM. Se la modifica riguarda elementi rilevanti ai fini della conformità ambientale, l’impresa e la direzione lavori devono verificare nuovamente il rispetto dei criteri applicabili e aggiornare la documentazione di supporto.

I CAM richiedono l’utilizzo obbligatorio di software BIM specifici?

No. I CAM non impongono l’uso di un determinato software. Richiedono però che, nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici, le informazioni ambientali siano gestite all’interno del processo BIM e che i dati siano interoperabili, favorendo l’utilizzo di formati aperti come IFC.

È possibile applicare i CAM a edifici storici o sottoposti a tutela?

Sì. I CAM devono essere applicati anche agli immobili tutelati, purché i criteri ambientali siano compatibili con le esigenze di conservazione del bene. In presenza di vincoli storico-artistici, alcuni requisiti possono essere adattati o esclusi quando risultano incompatibili con gli interventi di tutela.

Quali vantaggi offre la gestione integrata di BIM, CAM e dati territoriali?

L’integrazione tra modelli BIM, criteri ambientali e informazioni territoriali consente di monitorare l’opera lungo tutto il ciclo di vita, migliorare la programmazione degli interventi manutentivi, verificare più facilmente il rispetto dei requisiti ambientali e supportare decisioni basate su dati aggiornati e georiferiti.

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 Natascia Martinelli

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