PAS fotovoltaico: senza titolo sulle aree delle opere connesse il diniego è legittimo?


La sentenza 847/2026 Tar Emilia Romagna riguarda la legittimità del diniego opposto da un’amministrazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di rilevanti dimensioni, nell’ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

Il nodo centrale della controversia non riguarda soltanto i vincoli ambientali o paesaggistici, ma soprattutto la sussistenza del requisito giuridico della disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione delle opere connesse all’impianto.

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Il caso

Il giudizio riguarda il ricorso proposto da una società agricola contro il diniego di una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grande potenza, comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica.

Il diniego amministrativo si fonda su tre motivi principali: la presunta non idoneità dell’area per la vicinanza a un bene sottoposto a tutela culturale, la mancanza della disponibilità giuridica delle aree necessarie al passaggio delle infrastrutture (in particolare una strada vicinale di proprietà privata), e la mancata produzione della documentazione/elaborato tecnico sulla compatibilità delle opere di connessione con le tubazioni del gas presenti in loco.

La società ricorrente contesta il provvedimento sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare un bilanciamento tra interessi energetici e tutela del territorio, che la strada interessata avrebbe natura di uso pubblico e che sarebbe comunque possibile attivare una procedura espropriativa. Sostiene inoltre che il diniego sarebbe sproporzionato e contrario ai principi di favore per le energie rinnovabili.

Le amministrazioni resistenti difendono invece la legittimità del provvedimento, evidenziando che la PAS richiede la disponibilità giuridica delle aree interessate dagli interventi, che l’uso pubblico non incide sulla proprietà privata del sedime stradale e che non è stata avviata alcuna procedura espropriativa. Sottolineano inoltre la presenza di più motivi autonomi e sufficienti a sostenere il diniego.

Nel corso del giudizio, la domanda cautelare è stata inizialmente rigettata dal TAR, mentre il Consiglio di Stato ha successivamente ritenuto necessaria un’ulteriore valutazione delle questioni giuridiche in sede di merito.

Le parti hanno infine ribadito le rispettive posizioni fino all’udienza pubblica, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

Provvedimenti plurimotivati: basta una sola motivazione legittima per respingere il ricorso?

Il TAR richiama anzitutto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando un provvedimento è sorretto da più motivazioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima per giustificare l’intero atto amministrativo.

Di conseguenza, una volta accertata la fondatezza anche di una sola delle ragioni poste a base del diniego, il giudice può respingere il ricorso senza esaminare le ulteriori censure.

La mancanza della disponibilità delle aree può rendere inefficace la PAS?

Il Tribunale concentra quindi il proprio esame sul motivo ritenuto decisivo, ossia l’assenza della disponibilità giuridica delle aree interessate dal passaggio delle opere di connessione dell’impianto.

Secondo il giudice, la normativa che disciplina la PAS richiede che il proponente disponga legittimamente delle aree sulle quali devono essere realizzati gli interventi.

La società sosteneva che la strada interessata dalle opere fosse una strada vicinale ad uso pubblico e che, pertanto, potesse essere utilizzata per l’interramento della linea elettrica.

Il TAR chiarisce però che l’uso pubblico di una strada non ne modifica la proprietà. Sebbene tali strade siano assimilate alle strade pubbliche sotto il profilo della circolazione, il sedime continua a appartenere ai proprietari privati frontisti.

Pertanto, qualsiasi intervento che incida sul bene richiede il consenso dei proprietari oppure l’acquisizione di un valido titolo giuridico.

L’amministrazione non può disporre liberamente di beni appartenenti a soggetti privati e il proponente non può utilizzare proprietà altrui senza autorizzazione o senza il riconoscimento di un indennizzo.

È possibile realizzare opere su un bene privato senza il consenso del proprietario invocando l’esistenza di un uso pubblico?

Il Collegio precisa inoltre che l’eventuale uso pubblico della strada rileva sul piano della circolazione, ma non prova, di per sé, l’esistenza di un titolo idoneo a consentire l’esecuzione delle opere sul sedime privato senza il consenso dei proprietari.

Non risultano infatti elementi idonei a dimostrare che i titolari delle aree abbiano destinato stabilmente il bene all’utilizzo della collettività attraverso comportamenti o atti idonei a far sorgere tale diritto.

La ricorrente aveva inoltre sostenuto che sarebbe stato possibile ricorrere alla procedura espropriativa prevista dalla normativa più recente in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il TAR osserva tuttavia che tale possibilità non è stata concretamente esercitata.

Anche ammettendo l’applicabilità della nuova disciplina, la società non ha mai formalmente richiesto l’attivazione della procedura espropriativa, limitandosi a richiamarne l’esistenza durante il procedimento amministrativo.

Secondo il giudice, il semplice riferimento astratto alla possibilità di procedere all’esproprio non equivale all’effettiva attivazione della relativa procedura e non può sostituire il requisito della disponibilità delle aree richiesto per il rilascio della PAS.

Il TAR rileva inoltre che, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria del D.Lgs. 190/2024, la verifica di completezza documentale non risultava compiuta alla data di entrata in vigore del decreto; in ogni caso, anche ipotizzando l’applicabilità della nuova disciplina, la società non aveva formalmente esercitato l’opzione per l’attivazione della procedura espropriativa.

Accertata la legittimità della motivazione relativa alla mancata disponibilità delle aree, il TAR ritiene che tale elemento sia da solo sufficiente a sostenere il diniego.

Per questa ragione il giudice non esamina le ulteriori contestazioni formulate dalla società in merito alla presunta non idoneità dell’area e agli altri motivi ostativi indicati dall’amministrazione, considerandole assorbite.

Alla luce delle considerazioni svolte, il TAR respinge il ricorso e conferma la legittimità del provvedimento che ha bloccato la PAS.

Leggi l’approfondimento su Normativa per l’installazione di impianti fotovoltaici

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 Stefania Spagnoletti

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