L’atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali


A decorrere dal 1.1.2027, o se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data l’attività di accertamento e di riscossione degli enti regionali è disciplinata dall’art. 8 del d.lgs. 7.8.2026, n. 147. 

L’innovazione normativa

decorrenza

dal 1.1. 2027 (o, se precedente, dalla data stabilita con legge regionale)

periodi d’imposta interessati

anche rapporti pendenti a tale data

oggetto

atti di accertamento dei tributi regionali e atti di irrogazione delle sanzioni

contenuto dell’atto di accertamento

intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso (a) (b).

Nel caso di tempestiva proposizione del ricorso, a titolo provvisorio, vanno versati gli importi dei tributi e degli interessi mentre le sanzioni vanno riscosse soltanto dopo la sentenza della Corte di giustizia tributaria secondo quanto è previsto dall’art. 68 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e dal 1.1.2027, dall’art. 126 del d.lgs. 14.11.2024, n. 175.

Nel caso di inadempimento viene attivata la procedura di riscossione coattiva.

L’atto di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali emesso dalla regione e  dai soggetti affidatari del servizio di accertamento e di riscossione di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, hanno efficacia esecutiva in quanto contengono anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, per cui i tempi della riscossione sono accelerati non essendo più necessario procedere alla notifica, dapprima, dell’atto impositivo e successivamente della cartella di  pagamento e dell’ingiunzione.  

La regione non deve più notificare cartelle di pagamento e ingiunzioni finali poiché l’avviso di accertamento è immediatamente esecutivo  se la riscossione è fatta direttamente o dagli affidatari del servizio di accertamento e di riscossione.

Sussiste una notevole differenza in materia di tributi erariali per i quali l’impugnazione comporta il pagamento in via provvisoria di 1/3 delle imposte e degli interessi mentre le sanzioni sono dovute solo in esito negativo della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (e, dal 1.1.2027, art. 126 del d.lgs. 14.11.2024, n. 175).

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1) L’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad effettuare il pagamento degli importi in essi indicati entro il termine di presentazione del ricorso, nonché, espressamente, l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. 

Il contenuto dell’atto di accertamento

  1. art. 1, comma 162, della l. 27.12.2006, n. 296:
  2. indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa; se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, ovvero deve esserne riprodotto il contenuto essenziale;
  3. indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell’atto in autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo cui è possibile presentare il ricorso e il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento;
  4. la sottoscrizione del funzionario designato.
  5.  art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. 7.8.2026, n. 147:
  6. intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione  del ricorso all’obbligo di pagamento degli importi in esso indicati, ovvero nel caso di tempestiva proposizione del ricorso si applica l’art. 19 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, (e dal 1.1.2027 l’art. 126 del d.lgs. 14.11.2024, m. 175), sull’esecuzione delle sanzioni;
  7. indicazione, espressa, che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare, in caso di inadempimento, le procedure esecutive e cautelari;
  8. indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata;
  9. art. 7, comma 2, della l. 27.7.2000, n. 212:
  10. il nominativo del responsabile del procedimento;
  11. l’organo o l’autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
  12. le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale cui è possibile presentare il ricorso.

 Il contenuto degli atti, compresa l’intimazione ad adempiere al pagamento deve essere riprodotta anche in  eventuali successivi atti da notificare al contribuente che abbiano per oggetto la rideterminazione degli importi dovuti, se adottati dall’ente di cui all’accertamento con adesione (d. lgs. 19.7.1997, n. 218) nonché nel caso di definitività dell’atto impugnato. In tale ipotesi il pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica, ma non si applica la sanzione per omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute  nel termine ultimo fissato per l’adempimento.

 

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2) La natura esecutiva dell’avviso di accertamento

La procedura incide sostanzialmente sui diritti del contribuente poiché la cartella di pagamento (e l’ingiunzione), sostanzialmente, è incorporata nell’avviso di accertamento, il quale, pertanto, è anche un titolo esecutivo con la conseguenza che:

  1. l’impugnazione dell’atto impositivo è correlata anche alla fase di riscossione, senza che per questa sia possibile sollevare eccezioni sui vizi propri omettendo di entrare nel merito della pretesa;
  2. l’atto di accertamento–riscossione deve essere notificato, a pena di decadenza,  entro il termine previsto dall’art. 1, comma 161, della l. 27.12.2006, n. 296, cioè entro il 31.12 del quinto anno .

L’impugnazione dell’atto va eseguita soltanto nei confronti della regione. Tuttavia, il soggetto affidatario dell’accertamento e della riscossione, se interviene nella procedura, diventa soggetto destinatario dell’impugnazione non solo per gli atti compiuti nella fase di esecuzione forzata, cioè l’iscrizione dell’ipoteca, il fermo amministrativo, ecc. ma anche dell’accertamento di cui è affidatario.

L’atto di accertamento che non dovesse contenere l’intimazione ad eseguire il pagamento perde la qualifica di presupposto della riscossione per cui va attivata la procedura della riscossione: l’atto non è nullo ma è efficace soltanto come atto impositivo.

La competenza per l’impugnazione è attribuita non al giudice ordinario ma al giudice tributario.

Il soggetto legittimato alla riscossione forzata

Sulla base del titolo esecutivo, decorso il termine ultimo per effettuare il pagamento, entro il 30° giorno successivo la riscossione è affidata al soggetto legittimato a tale scopo che senza dover notificare preventivamente la cartella di pagamento e l’ingiunzione fiscale  di cui al r.d. 14.4.1910, n. 639, procede all’espropriazione forzata “con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano l’attività di riscossione coattiva”. Tuttavia, decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’avvio della fase di esecuzione forzata richiede la preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni, di cui all’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (e, dal 1.1.2027, art. 146 del d.lgs. 24.3.2025, n. 33).

I riferimenti contenuti nella normativa in materia di ruolo, di cartella di pagamento e di ingiunzione fiscale si intendono effettuati alle somme affidate in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Nel silenzio della norma, è da ritenere non più operante il dettato dell’art. 1, comma 162, della l. 27.12.2006, n. 163, secondo cui “nel caso di riscossione coattiva il titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo”. Di conseguenza opera il termine di prescrizione.

I tempi della riscossione

Atto di accertamento

  1. contiene l’intimazione a pagare gli importi in esso indicati entro il termine di proposizione del ricorso;
  2. diventa esecutivo decorso il termine di impugnazione senza la notificazione della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al r.d. 14.4.1910, n. 639;
  3. contiene l’avvertimento che decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, il recupero è affidato al soggetto legittimato alla  riscossione forzata, il quale informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

Sospensione dell’esecuzione forzata

a) per 180 giorni dall’affidamento in carico al soggetto legittimato all’esecuzione forzata;

b) per 120 giorni se la riscossione è effettuata dal soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento

Espropriazione forzata

  1. è curata dal soggetto legittimato;
  2. non richiede la preventiva notifica della cartella di pagamento.

Avviso ad adempiere entro cinque giorni

solo se decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento senza che l’espropriazione forzata sia iniziata.

Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e ove previsto dall’art. 50 del d.p.r. 29.9.1975, n. 602 (e, dal 1.1.2027, art. 146 del d.lgs. 24.3.2025, n. 33),  per le quali si applicano le norme specifiche previste.

3) La sospensione della riscossione

L’atto di accertamento riscossione deve contenere:

  1. l’intimazione ad adempiere il pagamento, entro il termine di presentazione del ricorso, degli importi ivi indicati. Nel caso di proposizione del ricorso, vanno versate integralmente le imposte e i relativi interessi.  Per le sanzioni si applica l’art. 19 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472 (e, dal 1.1.2027, l’art. 126 del d.lgs. 14.11.2024, n. 175), per cui la riscossione interviene dopo la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado. L’intimazione deve essere presente anche nei successivi atti notificati qualora gli importi dovuti siano rideterminati per le imposte e le sanzioni per accertamento con adesione (d.lgs. 19.6. 1997, n. 218) e nel caso di definitività dell’atto. ll versamento deve essere eseguito entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto; la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non è applicata nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini previsti, sulla base degli atti indicati;
  2. l’avviso che l’atto diventa esecutivo dopo che sono trascorsi 60 giorni dalla data di avvenuta notifica (o, meglio, decorso il termine per proporre il ricorso);
  3. l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, nel caso di inadempimento, la riscossione è affidata in carico  al soggetto affidatario della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

La modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate ad un d.m., ma nelle more esse vengono stabilite con un apposito provvedimento della regione.

L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico al soggetto affidatario della riscossione. Il termine è ridotto a 120 giorni se la riscossione è effettuata dallo stesso soggetto che ha notificato l’atto. Tuttavia, la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norma ordinarie a tutela del creditore.

L’esclusione della sospensione

La sospensione dell’esecuzione forzata non si applica:

– con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;

– nel casi di accertamento definitivo, anche in seguito    giudicato;

– nel caso di recupero di somme che derivano dalla decadenza del pagamento rateale.

6. Il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione

In presenza del fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, circostanza  che deve essere debitamente motivata e portata a conoscenza del contribuente, dopo che sono decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, la riscossione delle somme dovute in esso indicate, compresi gli interessi e le sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione anche prima dei  termini indicati all’art. 8, comma 1, lett. a) e b).

Successivamente alla presa in  carico, se il soggetto legittimato alla riscossione forzata, in base ad elementi idonei, viene a conoscenza del fondato pericolo non opera la sospensione legale per il periodo di 180 giorni. Inoltre, non deve essere inviata l’informativa prevista.

 

7. Le regole per la riscossione

Sulla base del titolo esecutivo il soggetto legittimato procede all’espropriazione forzata “con i poteri, le facoltà e le modalità che sono previsti in materia di riscossione coattiva”.

Le regioni e i soggetti affidatari si avvalgono delle norme che sono indicate nel titolo II del d.p.r. 29.9.1973, n. 602,  con esclusione dell’art. 48-bis (disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) e, dal 1.1.2027, dal titolo IV del d.lgs. 24.3.2025, n. 33, con esclusione dell’art. 144 dello stesso.

L’esibizione dell’estratto dell’atto di accertamento trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione dopo il decorso di 30 giorni del termine utile per eseguire il pagamento e per proporre il ricorso tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto ne attesti la provenienza, ai fini della riscossione, anche forzata.

Decorso un anno dalla notifica dell’atto di accertamento è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro il termine di 5 giorni.

La procedura 

notifica dell’avviso di accertamento-riscossione= estinzione del debito anche con eventuale pagamento rateale

  • mancato pagamento entro il termine per proporre il ricorso
  • dopo 30 giorni affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione
  • esecuzione forzata sospesa per 180 giorni dall’affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione (ridotti a 120 giorni se la riscossione è effettuata da chi ha notificato l’atto (a) (b)

 

  1. Senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale di cui al r.d. 14.4.1910, n. 639, si procede all’espropriazione forzata con i poteri e le modalità previsti dalla norma.
  2.  Decorso un anno dalla notifica dell’atto impositivo, l’esecuzione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo entro cinque giorni.

Avvertenza: Nel caso di ricorso con la richiesta di sospensione del pagamento la Corte di giustizia tributaria di primo grado deve decidere entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di sospensione

 

8. L’intervento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

Per gli atti la cui riscossione è affidata all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell’art. 2 del d.l. 22.10.2016, n. 193, a partire dal primo giorno successivo a quello di presentazione del ricorso le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602 (e, dal 1.1.2027, art. 111 del d. lgs. 24.3.2025, n. 33),  conteggiati sulle sole imposte. Inoltre, a carico del debitore sono posti (art. 17, comma 3,  del d.lgs. 13.4.1999, n. 112, e, dal 1.1.2027, art. 209, comma 3, del d.lgs. 24.3.2025, n. 33):

  • le spese esecutive e cautelari, come previste con d.m.;
  • le spese per la notifica degli atti.

9. L’esclusione dell’efficacia del titolo esecutivo

L’atto impositivo non acquista l’efficacia di titolo esecutivo se è stato emesso per somme complessive inferiori all’importo di 30 euro, anche se derivante da più annualità. Tuttavia il debito, che rimane a carico del contribuente, può essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che, cumulativamente, superano il predetto limite di soglia.

10. Il sollecito di pagamento

Se il recupero è di importo superiore a 10.000 euro, dopo che l’atto è divenuto esecutivo, prima di attivare la procedura esecutiva e cautelare, va inviato un sollecito al contribuente avvisandolo che:

  1. il termine di pagamento indicato nell’atto è scaduto;
  2. le procedure cautelari ed esecutive saranno attivate se il pagamento non è eseguito entro 30 giorni.

11. Il recupero di importi fino a 1.000 euro

Se il debito non eccede l’importo di 1.000 euro, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni di cui all’art. 1, comma 544, della l. 24.12.2012, n. 228, (e, dal 1.1.2027, art. 145, comma 5, del d.lgs. 24.3.2025, n. 33) decorrenti dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio della pretesa.

12. Il pagamento rateale

In assenza della disciplina regionale, la regione o il soggetto affidatario possono concedere la dilazione di pagamento della somma dovuta, fino ad un massimo di 72 rate mensili se il debitore che si trova in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà presenta un’apposita richiesta.

Le regole del pagamento rateale

Entità del debito                                                         Numero massimo delle rate mensili

  1. fino a 100,00                                                             Nessuna rateizzazione
  2. da 100,01 a 500,00                                                            fino a 4
  3. da 500,01 a 3.000,00                                                         da 5 a 12
  4. da 3.000,01 a 6.000,00                                                      da 13 a 24
  5. da 6.000,01 a 20.000,00                                                    da 25 a 36
  6. oltre 20.000,00                                                                   da 37 a 72

La regione può deliberare ulteriori condizioni e modalità di pagamento rateale ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importo superiore a 6.000,01 euro.

Le rate scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto che accoglie l’istanza.

Nel caso di comprovato peggioramento la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad in massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dalla regione, a condizione che non sia intervenuta la decadenza

 AVVERTENZE

Decadenza della rateazione:

  1. si verifica nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive;
  2. il debitore decade automaticamente dal beneficio;
  3. il debito residuo non può essere oggetto di pagamento rateale;
  4. l’importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Poteri dell’ente creditore o del soggetto affidatario:

  1. può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nei casi di :
  2. mancato accoglimento della richiesta;
  3. decadenza dal pagamento rateale.
  4. Sono fatte salve, comunque, le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

 13. Le indicazioni obbligatorie

L’art. 8, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 7.8.2026, n. 147, dispone espressamente che “ai fini della procedura di riscossione di cui al presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento e all’ingiunzione di cui al r.d. 14.4.1910, n. 639, si si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) “cioè all’avviso di accertamento-riscossione contenente l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi in esso indicati.

Pertanto, per essere perfetto, l’atto deve contenere tutte le indicazioni previste dalla normativa quali:

  1. l’intimazione ad adempiere;
  2. il nominativo del responsabile del procedimento (art. 7, comma 2, lettera a), della L. 27 luglio 2000, n. 212).

Gli effetti sostanziali sono ben differenti poiché l’omessa indicazione dell’intimazione fa sì che non possa essere invocata la nullità dell’atto il quale conserva la sua efficacia solo come avviso di accertamento con il conseguente obbligo di dover notificare la cartella di pagamento.

 14. Le attività complementari connesse alla riscossione

Al fine di semplificare l’attività di riscossione, anche coattiva, la regione e, per il tramite della stessa il soggetto affidatario di cui all’art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, hanno il potere:

a) di accesso gratuito alle informazioni relative ai debitori presenti nell’anagrafe tributaria compresi i dati e le informazioni di cui all’art. 7, sesto comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 605;

b) di utilizzazione dei servizi di cooperazione informatica forniti dall’Agenzia delle entrate;

c) di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria del pubblico registro automobilistico.

 conservatori dei pubblici registri immobiliari o del pubblico registro automobilistico eseguono gratuitamente a favore del soggetto legittimato alla riscossione forzata:

  1. le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo;
  2. l’elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da questi indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore le operazioni suddette sono state fatte.

L’Agenzia delle entrate rilascia gratuitamente le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente l’attività di attribuzione della rendita catastale o di valutazione del terreno edificabile di cui all’art. 79, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602 (e, dal 1.1.2027, art. 180 del d.lgs. 24.3.2025, n. 33) come è previsto dall’art. 1, comma 818, della l.27.12.2019, n. 160.

15. Gli addebiti

a) Gli interessi di mora

Su tutte l somme di qualsiasi natura, ma con esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, decorsi 30 giorni dall’esecutività dell’avviso di accertamento esecutivo e fino alla data di pagamento, si applicano gli interessi di mora che sono calcolati applicando il tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle regioni con apposita legge.

b) Gli oneri di elaborazione e di notifica

I  costi di elaborazione e di notifica degli atti e di quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore con le seguenti modalità:

– la quota “oneri di riscossione a carico del debitore” è dovuta nella misura:

  • del 3% delle somme dovute se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla data di esecutività dell’avviso di accertamento, fino ad un massimo di 300 euro;
  • del 6% delle somme dovute se il pagamento è eseguito dopo il termine di 60 giorni, con un massimo di 600 euro;

– la quota “spese di notifica ed esecutive”, che comprende il costo dell’attivazione delle procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie  e i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, sono determinate con il d.m. 14.4.2023,  nonché dai regolamenti di cui ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 18.12.2001, n. 455, del Ministero di grazia e giustizia 11.2.1997, n. 109, e dal Ministero della giustizia 15.5.2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendita giudiziaria.

Se l’affidatario della riscossione è l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’addebito del 3% o del 6% non è dovuto.

16. Le entrate patrimoniali dello Stato

Le disposizioni indicate nei commi da 3 a 12 dell’art. 8 del d.lgs. 7.8.2026, n. 147, come è stabilito dal comma 13, si applicano anche nel caso di emissione delle ingiunzioni previste per le entrate patrimoniali dello Stato di cui al r.d. …. 1910, n. 639, fino all’applicazione del precedente comma 1 mancanza dell’efficacia del requisito di titolo esecutivo per importi inferiori a 30 euro, pagamento rateale, interessi di mora e costi di elaborazione e notifica.

17. La richiesta di sospensione giudiziale del pagamento

Qualora il contribuente proponga il ricorso chiedendo la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (e, dal 1.1.2027, art. 96 del d.lgs. 14.11.2024, n. 175) è da tener presente che:

a) l’istanza di sospensione deve essere decisa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 30 giorni;

b) l’esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione. Tuttavia, la sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.


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