L’offerta anormalmente bassa rappresenta uno degli istituti più delicati del diritto dei contratti pubblici, chiamato a bilanciare due esigenze apparentemente contrapposte: da un lato, la tutela della concorrenza e della libertà d’impresa; dall’altro, la salvaguardia dell’interesse pubblico a prestazioni qualitativamente adeguate e sostenibili. Il D.Lgs. 36/2023 recepisce l’art. 69 della direttiva 2014/24/UE, che impone alle stazioni appaltanti di verificare le offerte che appaiano anormalmente basse, attivando un contraddittorio obbligatorio con l’operatore economico.
Un’offerta si dice anormalmente bassa (o semplicemente anomala) quando presenta un ribasso inferiore ad una media. Nel vecchio codice la materia era disciplinata dall’articolo 97 rubricato “Offerte anormalmente basse“. Con il nuovo codice, invece, il riferimento è l’art. 110 che detta le norme di “Esclusione automatica delle offerte anomale“: un cambio di nomenclatura che manifesta la volontà del legislatore di spostare l’attenzione sulla conseguenza critica in caso di offerta anomala: l’esclusione dalla procedura di gara.
Cosa si intende per offerta anormalmente bassa?
Cosa si intende per offerta anomala? Si tratta di un’offerta presentata in sede di gara pubblica il cui prezzo o punteggio tecnico appare significativamente inferiore rispetto ai valori di riferimento stimati dalla stazione appaltante o rispetto alla media delle altre offerte per lo stesso appalto. Tale condizione suscita dubbi sulla sostenibilità economica e tecnica dell’offerta stessa e sulla capacità dell’operatore economico di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali senza compromettere la qualità, i tempi di esecuzione o la sicurezza delle prestazioni.
In caso in cui venga individuata dalla stazione appaltante un’offerta anomala, l’operatore economico è tenuto a fornire giustificazioni dettagliate che dimostrino come sia possibile realizzare il servizio o la fornitura al prezzo offerto, facendo ricorso a fattori quali economie di scala, ottimizzazione dei processi, tecniche innovative, riduzione dei costi indiretti o efficiente organizzazione delle risorse umane e materiali. L’assenza di motivazioni convincenti può portare all’esclusione dell’offerta, mentre una giustificazione adeguata consente di confermarne la validità.
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Delibera ANAC 161/2026: costi della manodopera e capocantiere, la rimodulazione dei giustificativi non modifica l’offerta
Con la Delibera n. 161/2026, ANAC chiarisce che la rimodulazione dei costi della manodopera è ammessa se non altera l’importo complessivo dell’offerta né ne modifica il contenuto tecnico ed economico. Il capocantiere, quando svolge funzioni operative stabili, deve essere incluso nei costi della manodopera e non nelle spese generali. È possibile redistribuire il monte ore tra le diverse figure professionali purché l’organizzazione del cantiere resti coerente e sostenibile. La verifica deve essere sostanziale e tecnica, non limitata a un mero controllo aritmetico. Leggi l’approfondimento.
Offerta anomala: l’evoluzione normativa
L’istituto dell’offerta anormalmente bassa ha attraversato un’evoluzione normativa complessa, segnata da un progressivo bilanciamento tra esigenze di certezza giuridica e flessibilità operativa. Il percorso evolutivo riflette il difficile equilibrio tra tutela della concorrenza, salvaguardia della qualità delle prestazioni e prevenzione di fenomeni distorsivi del mercato.
Le origini: l’esclusione automatica nella Legge Merloni
Il sistema italiano ha storicamente privilegiato meccanismi di esclusione automatica basati su soglie matematiche predeterminate. La Legge Merloni (Legge 109/1994 e successive modifiche) aveva introdotto un sistema rigido fondato su calcoli aritmetici che individuavano ex lege le offerte da sottoporre a verifica o da escludere automaticamente, con l’obiettivo dichiarato di limitare la discrezionalità amministrativa e garantire certezza agli operatori economici. Tale impostazione, pur rispondendo ad esigenze di trasparenza e prevedibilità, presentava evidenti limiti di adattabilità alle specificità dei singoli appalti e alle dinamiche concrete del mercato.
La svolta europea: la sentenza Lombardini e la Direttiva 2004/18/CE consolidano il contraddittorio obbligatorio
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza a cause riunite C-285/99 e C-286/99 (Lombardini e Mantovani, 2001), ha censurato il sistema italiano di esclusione automatica, ritenendolo incompatibile con i principi comunitari. La Corte ha affermato che l’esclusione di un’offerta per anomalia, senza concedere all’operatore economico la possibilità di far valere il proprio punto di vista dopo l’apertura delle buste, viola i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. Da tale pronuncia è emerso il principio cardine del contraddittorio obbligatorio: prima di escludere un’offerta ritenuta anomala, la stazione appaltante deve instaurare un dialogo effettivo con l’operatore, consentendogli di fornire giustificazioni su tutti gli elementi costitutivi dell’offerta, non solo su quelli predeterminati dalla legge. La Direttiva 2004/18/CE (art. 55) ha recepito tale orientamento, imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere per iscritto precisazioni sugli elementi costitutivi dell’offerta (economia del processo produttivo, soluzioni tecniche, originalità, rispetto delle condizioni di lavoro, aiuti di Stato) e di verificare tali elementi consultando l’offerente. La successiva Direttiva 2014/24/UE (art. 69) ha rafforzato tale impostazione, chiarendo che l’amministrazione può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o costi proposti, e deve respingerla qualora accerti la violazione degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.
Il D.Lgs. 50/2016: la “regola dei quattro quinti” e le sue criticità
Il D.Lgs. 50/2016 ha recepito le direttive europee mantenendo tuttavia un sistema ibrido. L’art. 97, comma 3, introduceva la celebre “regola dei quattro quinti”: nelle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la verifica di anomalia era obbligatoria per le offerte che presentavano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. Tale meccanismo, pur garantendo un ancoraggio matematico, ha generato numerose problematiche applicative: rigidità nella valutazione, possibilità di manipolazione delle soglie attraverso offerte strategiche, difficoltà di adattamento alle specificità dei singoli appalti.
Per i contratti sotto soglia, l’art. 97, comma 8, prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale (calcolate con metodi matematici) in presenza di almeno 10 offerte ammesse, numero poi ridotto a 5 dal D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”). Tale previsione, pur giustificata da esigenze di celerità, si poneva in tensione con il principio del contraddittorio, tanto che la Corte di Giustizia UE (causa C-147/06, SECAP c. Santorso, 2008) aveva già chiarito che l’esclusione automatica può essere ammessa solo in presenza di un numero talmente elevato di offerte da rendere impossibile o eccessivamente onerosa la verifica individuale.
Analizziamo ora la normativa vigente: il D.Lgs. 36/2023.
L’offerta anormalmente bassa nel D.Lgs. 36/2023
Il nuovo codice appalti D.Lgs. n. 36/2023 segna una forte discontinuità rispetto al sistema previgente, operando una netta distinzione tra contratti sopra e sotto soglia e spostando il baricentro dall’automatismo matematico alla discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante.
- per i contratti sopra soglia (art. 110), viene eliminata la regola dei quattro quinti: la stazione appaltante può valutare l’anomalia di qualsiasi offerta che, sulla base di elementi concreti, appare anormalmente bassa, indipendentemente dalle soglie predeterminate. Tale scelta, in linea con i principi del risultato (art. 1), della fiducia (art. 2) e della buona fede e tutela dell’affidamento (art. 5), responsabilizza le stazioni appaltanti, richiedendo loro di motivare adeguatamente l’avvio (o il mancato avvio) della verifica e di garantire un contraddittorio effettivo;
- per i contratti sotto soglia (art. 54 e Allegato II.2), l’esclusione automatica è conservata, ma con innovazioni significative: si applica solo a lavori e servizi (non più alle forniture, ritenute meno complesse); richiede almeno 5 offerte ammesse; impone l’indicazione obbligatoria negli atti di gara del metodo matematico di calcolo della soglia di anomalia (scelto tra quelli dell’Allegato II.2), a pena di illegittimità dell’esclusione. Fondamentale è la clausola di flessibilità (art. 54, co. 1, ultimo periodo): la stazione appaltante può comunque valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, anche se non supera la soglia matematica. Tale previsione consente di evitare che offerte palesemente incongrue sfuggano al controllo per il solo fatto di non rientrare nel calcolo automatico.
La disciplina si articola su due binari distinti: l’art. 110 per i contratti sopra soglia, che privilegia la valutazione caso per caso; l’art. 54 e l’Allegato II.2 per i contratti sotto soglia, che introducono meccanismi di esclusione automatica temperati da clausole di flessibilità. Analizziamo nel dettaglio le indicazioni del Codice Appalti vigente.
La disciplina si articola su due binari distinti:
- contratti sopra soglia (art. 110): si predilige una valutazione caso per caso e l’obbligo di valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- contratti sotto soglia (art. 54 e allegato II.2): introducono un sistema di esclusione automatica delle offerte anomale già nel bando di gara in presenza di almeno 5 offerte; questa misura è giustificata dal fatto che una valutazione approfondita delle anomalie sarebbe più lunga e costosa per le stazioni appaltanti, soprattutto in relazione alla maggiore complessità dei contratti, applicabile ai lavori e ai servizi, ma non alle forniture.
Contratti sopra soglia: discrezionalità e contraddittorio (art. 110)
Per gli appalti di rilevanza europea, l’art. 110 attribuisce alla stazione appaltante un’ampia discrezionalità nell’avvio della verifica di anomalia, superando definitivamente la “regola dei quattro quinti” del previgente art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante deve valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti devono richiedere un contraddittorio in forma scritta all’operatore economico il quale dovrà presentare le relative giustificazioni non oltre 15 giorni, fornendo spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti. Tale termine, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, sent. 2/2025), è ordinatorio e non perentorio, potendo la stazione appaltante richiedere ulteriori chiarimenti. Le giustificazioni devono riguardare tutti gli elementi costitutivi dell’offerta:
- l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
Come riporta la Relazione illustrativa del codice, tale termine “deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico” ma “fermo il rispetto del termine massimo previsto dalla legge”. È quindi “necessario seguire il procedimento descritto all’art. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale l’esclusione dell’operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo”, senza poter procedere ad alcuna esclusione automatica degli operatori economici.
La stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi suddetti, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 119 (subappalto);
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 108, comma 9, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13.
Qualora emerga un’offerta anormalmente bassa perché l’operatore economico ha beneficiato di un aiuto di Stato, la stazione appaltante può disporne l’esclusione esclusivamente per questa ragione, previa interlocuzione con l’offerente. L’esclusione è legittima solo se l’operatore non riesce a dimostrare, entro un termine congruo fissato dalla stazione appaltante, che l’aiuto ricevuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. In tale eventualità, la stazione appaltante provvede ad informare la Commissione europea.
FAC simile giustificazioni offerta anomala
Di seguito ti fornisco un possibile esempio di giustificazioni per l’offerta anormalmente bassa.
Oggetto: Giustificazione dell’offerta presentata in sede di gara n. [numero gara]
Spett.le [Nome Stazione Appaltante],
in riferimento alla Vostra comunicazione del [data], relativa alla verifica di anomalia della nostra offerta per la gara [oggetto della gara], forniamo le seguenti motivazioni a supporto dei prezzi e dei contenuti tecnici proposti:
Analisi dei costi e dei prezzi: i prezzi unitari sono stati determinati sulla base di un’attenta analisi dei costi reali di produzione/erogazione del servizio, considerando economie di scala, procedure ottimizzate e fornitori consolidati. Eventuali scostamenti rispetto ai valori medi di mercato sono giustificati dalla nostra efficienza organizzativa e dall’esperienza maturata in progetti analoghi.
Soluzioni tecniche adottate: l’offerta tecnica include [descrizione sintetica delle soluzioni adottate], che permettono di garantire qualità, tempi di esecuzione e sicurezza secondo quanto richiesto dal capitolato. L’adozione di tali soluzioni consente di ottimizzare i costi senza compromettere le prestazioni contrattuali.
Risorse umane e organizzative: il personale dedicato al progetto possiede qualifiche professionali adeguate e consolidata esperienza, assicurando efficienza operativa e riduzione dei costi indiretti. La struttura organizzativa proposta consente di contenere oneri aggiuntivi e di rispettare pienamente le prescrizioni di sicurezza e qualità.
Conclusione: alla luce di quanto dichiarato sopra, confermiamo che l’offerta presentata è sostenibile, congrua e coerente con i requisiti di gara, pur risultando inferiore ad altre offerte simili. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti aggiuntivi.
Cordiali saluti,
[Nome e ruolo del firmatario]
[Ragione sociale dell’operatore economico]
[Data]
TAR Lombardia 2179/2026, TAR Sicilia 1341/2026: offerta anomala, verifica monofasica e oneri di sicurezza aziendali sotto la lente dei TAR
Due sentenze TAR sul D.Lgs. 36/2023 precisano la verifica di anomalia come giudizio sulla sostenibilità complessiva dell’offerta, non solo sul prezzo. Il TAR Lombardia (n. 2179/2026) afferma il carattere monofasico del subprocedimento: una richiesta di giustificazioni e una valutazione finale, senza obbligo di ulteriori contraddittori. Il contraddittorio serve all’istruttoria, non è una trattativa né impone fasi successive. Il TAR Sicilia (n. 1341/2026) chiarisce che gli oneri di sicurezza aziendali non sono valutabili per confronto con la media degli altri concorrenti. In sintesi, niente automatismi: conta la coerenza e sostenibilità concreta dell’offerta, valutata caso per caso. Leggi l’approfondimento.
TAR Campania con la sentenza 2845/2026: giustificativi dell’offerta anomala, basta la PEC?
Il TAR Campania (sentenza 2845/2026) afferma che nelle gare telematiche le comunicazioni devono avvenire esclusivamente tramite la piattaforma indicata dalla lex specialis, a pena di inutilizzabilità. I giustificativi dell’offerta anomala inviati via PEC, fuori piattaforma e oltre il termine orario, sono quindi inammissibili. Legittima la fissazione di un termine anche “a ore” e nessuna rimessione in termini senza prova di malfunzionamenti del sistema. Ribadito il principio di auto-responsabilità: errori e inosservanze tecniche ricadono integralmente sul concorrente. Leggi l’approfondimento.
Offerte anomale contratti sotto soglia: esclusione automatica (Art. 54 – All. II.2)
Quando l’aggiudicazione di lavori o servizi avviene con il criterio del minor prezzo e riguarda contratti di importo inferiore alle soglie europee, privi di un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, inseriscono già negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale, a condizione che le offerte ammesse siano almeno cinque. Tale disciplina non si applica agli affidamenti previsti dall’articolo 50, comma 1, lettere a) e b). Nei casi suddetti, la stazione appaltante indica negli atti di gara il metodo per individuare le offerte anomale, scegliendolo tra quelli previsti dall’allegato II.2, oppure lo determina in sede di valutazione mediante sorteggio tra i metodi compatibili contenuti nel medesimo allegato.
L’articolo 54 comma 1 (ultimo periodo) prevede una clausola di flessibilità: la stazione appaltante può comunque procedere alla verifica di congruità di qualsiasi offerta che, sulla base di elementi specifici, appare anormalmente bassa, anche se non supera la soglia matematica. Tale previsione consente di evitare che offerte palesemente incongrue sfuggano al controllo per il solo fatto di non rientrare nel calcolo automatico.
Consiglio di Stato 7333/2025: quando l’azzeramento dei costi è legittimo?
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7333/2025) ha chiarito che offerte con prestazioni accessorie a costo nullo sono ammissibili. L’azzeramento dei costi è legittimo solo se l’offerente dimostra economie reali (efficienze interne, condizioni di mercato, risorse proprie). La stazione appaltante deve svolgere controlli effettivi, analitici e motivati, non solo formali. La semplice dichiarazione dell’operatore non basta: servono dati concreti e verificabili. Un’accettazione superficiale delle giustificazioni comporta il rischio di annullamento dell’aggiudicazione. Ti consiglio di leggere il nostro approfondimento per maggiori dettagli.
TAR Sicilia 3075/2025: il bando può fissare un limite diverso da 5 offerte per l’esclusione automatica sotto soglia?
Il TAR Sicilia (sentenza n. 3075/2025) ha dichiarato illegittima la clausola della lettera d’invito che prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anomale solo con almeno 10 concorrenti. L’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce infatti un limite inderogabile di 5 offerte per l’attivazione del meccanismo. La stazione appaltante non può modificare tale soglia né in senso restrittivo né ampliativo. Ogni clausola difforme è contra legem e pertanto inefficace. In presenza di errori nella lex specialis, l’unico rimedio possibile resta l’autotutela amministrativa. Leggi l’approfondimento completo.
TAR Lazio 13506/2025: esclusione dopo verifica di congruità senza contraddittorio
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 13506/2025, ha annullato l’esclusione di un’impresa da una gara per mancanza di un effettivo contraddittorio nella verifica di congruità dell’offerta. Pur ritenendo legittimo l’avvio della verifica per l’importanza economica dell’appalto, il giudice ha censurato la genericità delle contestazioni e la mancata chiarezza nella convocazione dell’audizione. È stato ribadito che il giudizio di anomalia richiede motivazioni puntuali e un confronto reale con l’operatore economico. Disposta la riattivazione del subprocedimento nel rispetto dei principi di buona fede e trasparenza. Leggi l’approfondimento.
Tar Sicilia 4013/2024: quando gli arrotondamenti sulla soglia di anomalia sono legittimi?
Il TAR Catania, con la sentenza 4013/2024, ha annullato i provvedimenti di gara contestati da alcune imprese, ritenendo illegittimo l’uso dell’arrotondamento nel calcolo della soglia di anomalia non previsto nella lex specialis. La Corte ha precisato che tecniche come arrotondamento o troncamento possono essere applicate solo se esplicitamente indicate nel bando. Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva ignorato la richiesta di ricalcolo del concorrente, procedendo all’aggiudicazione. La decisione conferma che i criteri matematici per il calcolo della soglia devono essere chiaramente stabiliti nella lex specialis. Leggi l’approfondimento.
Natura e perimetro della verifica di anomalia
Il coordinamento tra i diversi strumenti di controllo della sostenibilità economica richiede una netta distinzione tra la solidità del piano finanziario e la congruità dell’offerta tecnica. L’amministrazione deve garantire che ogni fase mantenga la propria autonomia funzionale senza sovrapposizioni procedurali che ne inficino la legittimità.
Consiglio di Stato 2343/2026: concessioni di servizi e verifica dell’offerta, verifica PEF e anomalia non sono sovrapponibili
Nelle concessioni di servizi, la verifica del PEF (art. 185) e quella di anomalia (art. 110) sono procedimenti distinti, con funzioni e presupposti diversi. La prima è obbligatoria e preventiva, finalizzata a valutare la sostenibilità economico-finanziaria e il corretto trasferimento del rischio operativo. La seconda è eventuale e successiva, e riguarda la congruità dell’offerta in presenza di indizi di anomalia. La loro sovrapposizione è illegittima e può incidere sulla validità della gara e sull’ammissibilità del contenzioso. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 1460/2026: la stazione appaltante può chiedere simultaneamente giustificazioni economiche e prove tecniche?
Con la sentenza n. 1460/2026, il Consiglio di Stato chiarisce che la verifica dell’anomalia dell’offerta e il controllo delle dichiarazioni di gara possono svolgersi anche in parallelo, senza necessaria separazione. Tale modalità è legittima se rispetta i principi di correttezza, tempestività e tutela del concorrente, fermo restando il giudizio globale e sintetico di congruità ex art. 110 d.lgs. 36/2023.
Nel caso concreto, la richiesta unitaria di giustificazioni e documentazione tecnica non è stata ritenuta illegittima. Confermata quindi l’esclusione per inattendibilità dell’offerta, fondata su elementi come prezzi obsoleti e incongruenze tecniche. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 2854/2024: verifica delle offerte anomale anche in caso di concessione
Considerato che l’art. 110 del Codice appalti fa riferimento esclusivamente alla stazione appaltante e non all’ente concedente, nel caso di concessioni il Disciplinare di gara può non prevedere la verifica dell’anomalia e la modalità di valutazione della stessa?
Con il Parere del 29 ottobre 2024, n. 2854, il servizio giuridico del MIT spiega che per la verifica dell’anomalia nelle concessioni trova applicazione l’art. 185 del Codice appalti.
Al comma 5 è previsto che “prima di assegnare il punteggio dell’offerta economica la commissione verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”.
Resta fermo che se l’offerta del concorrente contiene anche aspetti ulteriori a quelli indicati nel PEF, vi sia un generale obbligo di verifica di detti ulteriori aspetti, per mera applicazione dell’art. 97., Cost, ossia il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Anomalia: discrezionalità della PA e sindacato giurisdizionale
La valutazione della congruità di un’offerta costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale riservato esclusivamente alla Stazione Appaltante. Il sindacato del giudice è circoscritto alla verifica della coerenza logica e alla correttezza del processo istruttorio, escludendo ogni sostituzione di merito.
Consiglio di Stato 10542/2025: i limiti alla discrezionalità della PA nella verifica dell’anomalia
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10542/2025, ha ribadito che la valutazione dell’anomalia dell’offerta rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione e può essere sindacata solo in presenza di evidenti illogicità o travisamenti dei fatti. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla Stazione Appaltante, ma deve limitarsi a verificare la correttezza e la motivazione del giudizio tecnico. Nel caso esaminato, è stato annullato il pronunciamento del TAR che aveva disposto l’aggiudicazione al secondo classificato, poiché eccedeva i limiti del controllo giurisdizionale. Il Consiglio ha disposto la rinnovazione della verifica di anomalia secondo il principio del “one shot temperato”, che impone un solo riesame motivato da parte dell’Amministrazione. Leggi l’approfondimento.
TAR Friuli Venezia Giulia 259/2025: verifica dell’anomalia in assenza di specifici indicatori
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 259/2025, ha riconosciuto la legittimità della verifica ex post dell’anomalia anche in assenza di indicatori ex ante nella lex specialis. Il giudice ha chiarito che l’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 non impone un vincolo assoluto, ma mira solo a garantire trasparenza nei casi di verifica automatica. La stazione appaltante può quindi avviare la verifica quando emergano elementi concreti che mettano in dubbio la sostenibilità dell’offerta. La decisione valorizza la discrezionalità tecnica del RUP, tutelando l’interesse pubblico e la serietà dell’offerta. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 5822/2025: è possibile modulare alcune voci di costo
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5822/2025) stabilisce che la verifica dell’anomalia deve essere globale e sintetica, non su ogni singola voce di costo. Il RUP è legittimato a concentrarsi sulle voci economicamente più significative, senza obbligo di chiarimenti su tutte le componenti. Gli operatori possono modulare alcune voci per correggere stime, purché l’equilibrio complessivo dell’offerta resti invariato. Il giudice può sindacare la valutazione solo in presenza di macroscopici vizi logici o istruttori, rispettando la discrezionalità tecnica della PA. Leggi l’approfondimento.
Obbligatorietà e omissioni della verifica di anomalia
L’attivazione del subprocedimento di verifica diventa un obbligo procedurale imprescindibile quando emergono indici concreti di inattendibilità o violazioni dei minimi salariali. L’omissione di tale controllo pregiudica la serietà della gara e determina l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.
TAR Basilicata 57/2025: l’aggiudicazione è legittima senza verifica della congruità?
Il TAR Basilicata (sentenza n. 57/2025) ha accolto il ricorso di un operatore economico contro un’aggiudicazione illegittima, in quanto la stazione appaltante non ha verificato la congruità dell’offerta economica né il rispetto dei minimi salariali. L’offerta aggiudicataria aveva ottenuto il punteggio massimo tecnico ed economico, imponendo la verifica obbligatoria dell’anomalia, mai effettuata. Il tribunale ha ribadito che il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione discrezionale dell’anomalia, intervenendo solo in caso di errore macroscopico. Il ricorso ha permesso all’impresa esclusa di rientrare nella procedura di gara. Leggi l’approfondimento.
TAR Sicilia 1181/2025: aggiudicazione nulla per mancato accertamento sull’anomalia dell’offerta economica
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 1181/2025, ha dichiarato nulla l’aggiudicazione di una gara per mancata verifica dell’anomalia dell’offerta economica. Il giudice ha ribadito che la stazione appaltante deve sempre attivare la verifica quando emergano elementi che facciano dubitare della congruità o sostenibilità dell’offerta, anche se non vi è obbligo formale. Dagli articoli 54 e 110 del D.Lgs. 36/2023 deriva una triplice modalità di controllo: automatica, obbligatoria con contraddittorio e residuale con contraddittorio. Nel caso esaminato, l’offerta aggiudicataria presentava un ribasso del 25% e costi del personale al limite del minimo, senza alcuna verifica avviata. Tale omissione ha comportato la violazione dell’art. 54 del Codice e l’annullamento dell’aggiudicazione. Leggi l’intero articolo qui.
TAR Lazio 285/2026: offerte migliorative a 1 euro, legittima strategia commerciale o causa di esclusione?
Il TAR Lazio (sentenza n. 285/2026) ha ritenuto legittima la valorizzazione a 1 euro delle migliorie nel computo metrico estimativo, qualificandola come scelta di strategia commerciale non idonea a determinare né l’esclusione né l’anomalia dell’offerta. È stato escluso che tale impostazione renda l’offerta incerta, in presenza di un ribasso complessivo chiaro e di un impegno a eseguire integralmente le migliorie. La stazione appaltante ha potuto valutare correttamente l’offerta grazie alla puntuale indicazione tecnica delle lavorazioni nelle relazioni e negli elaborati allegati. Non è obbligatoria l’attivazione della verifica di anomalia, trattandosi di scelta discrezionale sindacabile solo per manifesta illogicità o errore macroscopico. In assenza di criticità sulla sostenibilità complessiva, il mancato avvio del subprocedimento è stato ritenuto coerente e legittimo. Leggi l’approfondimento.
Anomalia: garanzie procedimentali e contraddittorio
Il principio di leale collaborazione impone alla Stazione Appaltante di instaurare un dialogo trasparente con l’operatore economico sospettato di anomalia. Ogni decisione di esclusione deve essere preceduta dalla concessione di termini ragionevoli per fornire adeguate spiegazioni tecniche.
Sentenza CdS 9214/2024: senza contraddittorio l’esclusione è illegittima
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 9214/2024, ha stabilito che il subprocedimento di verifica dell’anomalia non può comportare l’esclusione automatica senza garantire il contraddittorio. La stazione appaltante deve valutare le giustificazioni dell’operatore economico e richiedere chiarimenti se necessario, rispettando art. 110 D.Lgs. 36/2023 e art. 69 direttiva 2014/24/UE. L’esclusione senza confronto viola i principi di buona fede e collaborazione. Nel caso concreto, l’esclusione è stata annullata, imponendo la completa verifica dell’offerta sospetta. Leggi l’intero articolo.
TAR Veneto 2376/2024: il termine per le spiegazioni è discrezionale, ma ragionevole
Il TAR Veneto, sentenza 2376/2024, ha accolto il ricorso di un operatore escluso per l’offerta ritenuta anomala, contestando il termine di sole 24 ore concesso per i chiarimenti. La Corte ha ricordato che, pur lasciando discrezionalità alla stazione appaltante, il termine deve essere proporzionato alla complessità delle spiegazioni richieste. Un tempo insufficiente viola i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento del Codice dei Contratti. Nel caso specifico, il termine di un giorno contrastava anche con quanto previsto dal disciplinare di gara. Leggi l’intero articolo.
Consiglio di Stato 7114/2024: verifica di anomalia anche sulla sostenibilità dell’offerta
La stazione appaltante può valutare la sostenibilità di un’offerta anche nell’ambito di una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, e può richiedere giustificazioni relative a verificare che l’offerta sia stata formulata considerando i prezzi di mercato e che essi facciano riferimento a prodotti e servizi aventi le caratteristiche necessarie per eseguire la commessa.
La valutazione di conformità del prodotto non è estranea alla verifica di anomalia, funzionale proprio ad appurare che l’offerta economica sia sostenibile, quindi non produca una perdita, sia congrua rispetto alla legge di gara e all’oggetto della commessa, seria rispetto alle condizioni di mercato e realizzabile, e quindi non siano individuabili circostanze ostative all’esecuzione della commessa.
A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 13 agosto 2024, n. 7114 precisando inoltre che non è prevista una deroga alla tempistica procedimentale stabilita dall’art. 110 ove prevede che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle giustificazioni.
Offerta anomala: profili istruttori, costi della manodopera e modifiche all’offerta
L’istruttoria tecnica deve focalizzarsi sul rispetto delle tutele retributive e sulla coerenza tra l’organizzazione aziendale dichiarata e l’offerta economica presentata. Sebbene siano ammesse precisazioni numeriche, resta fermo il divieto assoluto di modificare la sostanza e il prezzo finale dell’offerta.
TAR Campania 3393/2026: la manodopera si valuta solo sul personale della commessa?
Il TAR Campania (sentenza n. 3393/2026) chiarisce che nella verifica di anomalia dell’offerta la stazione appaltante deve valutare il personale effettivamente impiegato nella commessa, non l’intera organizzazione aziendale. Non possono essere imputati automaticamente all’appalto i costi di figure trasversali o di supporto che operano su più commesse. La verifica deve accertare la reale incidenza dei costi sul servizio affidato e la loro effettiva imputabilità alla gara. Il giudizio di anomalia, inoltre, deve essere complessivo e concreto, verificando la sostenibilità dell’offerta nel suo insieme e non sulla base di singole voci isolate. Leggi l’approfondimento.
TAR Sicilia 2671/2025: per le verifica serve un’analisi puntuale di fabbisogni e organizzazione
La sentenza n. 2671/2025 del TAR Sicilia ribadisce che la verifica di anomalia spetta al RUP, il quale può avvalersi della commissione solo come supporto tecnico. Pur sanando il vizio di incompetenza, il Tribunale ha ritenuto insufficiente l’istruttoria svolta dalla Stazione Appaltante sui costi della manodopera e sul monte ore necessario per l’esecuzione del servizio. L’Amministrazione non ha verificato in modo documentato l’impatto della “particolare organizzazione” aziendale sul rispetto dei minimi retributivi e sulla sostenibilità complessiva dell’offerta. Accolto il ricorso, il TAR ha annullato l’aggiudicazione imponendo la ripetizione della verifica di congruità. Leggi l’approfondimento.
TAR Sicilia 3836/2024: contraddittorio verifica anomalia, ammesse modifiche purché l’offerta rimanga invariata
Il Tar Sicilia, Catania, con sentenza n. 3836/2024, ha annullato l’aggiudicazione ritenendo che il raggruppamento controinteressato avesse illegittimamente modificato l’offerta in sede di verifica di anomalia, imputando alle spese generali costi specifici come la manodopera. Il Collegio ha chiarito che i chiarimenti consentiti dall’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 non possono alterare il contenuto dell’offerta, né introdurre nuove voci di costo. Pur essendo ammissibili aggiustamenti nelle giustificazioni economiche, essi devono mantenere invariato il prezzo complessivo e non trasformare l’offerta originaria. Nel caso concreto, le variazioni introdotte costituivano modifiche sostanziali e avrebbero imposto l’esclusione del concorrente. Leggi l’approfondimento.
Calcolo della soglia di anomalia e inversione procedimentale
La determinazione della soglia di anomalia nelle procedure semplificate richiede un aggiornamento costante della platea dei concorrenti validamente ammessi. L’esclusione di un operatore comporta la necessità di ricalcolare i parametri matematici per garantire la trasparenza e l’imparzialità del confronto.
Parere MIT 4067/2026: ricalcolo della soglia di anomalia e inversione procedimentale, gli obblighi della PA
Il parere MIT n. 4067/2026 chiarisce che, nelle gare sottosoglia con inversione procedimentale e criterio del minor prezzo, l’esclusione di un operatore in sede di verifica di congruità impone il ricalcolo della soglia di anomalia. La soglia dipende infatti dal numero e dal valore delle offerte valide e deve essere aggiornata con la nuova platea dei concorrenti. Il ricalcolo è possibile fino all’aggiudicazione, momento oltre il quale la soglia diventa immodificabile. Questo principio è stato ritenuto legittimo anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2025. Leggi l’approfondimento.
Costo medio del lavoro edile negli appalti pubblici: aggiornate le tabelle ministeriali
Con D.M. 5/2025, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia.
Il provvedimento è emanato ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice Appalti, che prevede per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, che il costo del lavoro sia determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Il costo del lavoro è determinato, a livello provinciale, per operai e impiegati, nelle tabelle allegate al Decreto.
Il costo del lavoro determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
Sulla base dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali, la stazione appaltante valuta se le offerte sono anormalmente in base all’articolo 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.
Come calcolare l’offerta anormalmente bassa: i 3 metodi di calcolo
Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell’articolo 54, comma 2 del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.
Metodo A
Il metodo A ripropone esattamente il metodo indicato nel vecchio articolo 97 (D.Lgs. 50/2016). La scelta di mantenere questo metodo è dovuta al fatto che esso consente alle stazioni appaltanti di continuare ad utilizzare una procedura con cui hanno già esperienza, evitando le difficoltà di adattarsi rapidamente a sistemi alternativi, potenzialmente più efficaci ma anche più complessi, come i due metodi successivi, indicati come “Metodo B” e “Metodo C”.
Numero di offerte ammesse pari o superiore a 15
Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la valutazione della congruità delle offerte si basa su quelle con un ribasso uguale o superiore ad una soglia di anomalia stabilita. Per evitare che gli offerenti possano prevedere i parametri di calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice devono seguire questi passaggi:
- calcolare la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, escludendo il 10% delle offerte con il ribasso più alto e quello più basso, arrotondando all’unità superiore. Le offerte con ribassi uguali devono essere considerate separatamente. Se durante il calcolo ci sono offerte con ribassi identici a quelle escluse, anche queste ultime vanno escluse;
- calcolare lo scarto medio dei ribassi percentuali che superano la media calcolata al punto a), escludendo le offerte escluse;
- determinare la soglia di anomalia sommando la media aritmetica e lo scarto medio;
- ridurre la soglia di anomalia appena calcolata di un valore percentuale, che è il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi, applicato allo scarto medio.
Numero di offerte ammesse è inferiore a 15
Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte viene comunque valutata sulle offerte con ribassi uguali o superiori alla soglia di anomalia. In questo caso, il RUP o la commissione giudicatrice seguono un procedimento simile:
- calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, escludendo il 10% delle più alte e delle più basse, con le stesse modalità di arrotondamento. Anche qui, le offerte con ribassi uguali devono essere considerate separatamente;
- calcolare lo scarto medio dei ribassi che superano la media calcolata al punto a);
- determinare il rapporto tra lo scarto medio e la media aritmetica;
- se il rapporto è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è uguale alla media incrementata del 20%. Se il rapporto è superiore a 0,15, la soglia è la somma della media e dello scarto medio;
- le offerte con ribassi superiori alla soglia di anomalia vengono automaticamente escluse. Tra le offerte rimanenti, la stazione appaltante sceglie quella con il ribasso più alto come vincitrice.
L’importo di aggiudicazione sarà quello presentato dall’impresa vincitrice. In caso di parità tra le offerte più basse, il vincitore sarà deciso tramite sorteggio.
Metodo B: la regola del secondo prezzo
Questo metodo è basato sui più recenti studi accademici in materia, adattati alle caratteristiche del contesto specifico. Si articola su due componenti: una soglia di anomalia e l’applicazione della cosiddetta “regola del secondo prezzo.” La soglia di anomalia, idealmente, richiederebbe che la stazione appaltante sia in grado di stabilire non solo la base d’asta, ma anche un prezzo minimo accettabile sotto il quale le offerte verrebbero escluse. Tuttavia, per semplificare, la soglia di anomalia rimane quasi identica a quella prevista dal Metodo A, salvo la differenza secondo la quale l’algoritmo utilizzato non esclude automaticamente l’offerta con il massimo sconto.
Questo approccio introduce una spinta concorrenziale maggiore, compensata dalla “regola del secondo prezzo”: l’aggiudicazione va all’impresa che ha proposto il prezzo più basso tra quelli non anomali, ma il contratto viene assegnato al prezzo della seconda offerta più bassa. In caso di parità tra le offerte minime, la vincitrice è selezionata tramite sorteggio.
La logica alla base della “regola del secondo prezzo” è che, in condizioni realistiche, le imprese sono spinte a proporre offerte in linea con il loro vero costo di produzione. Questo accade perché in un sistema simile è ottimale per ogni impresa fare un’offerta pari ai propri costi reali, poiché: ciò consente all’impresa di aggiudicarsi l’appalto solo se può ottenere un profitto positivo; e modificare il valore offerto non incrementa i profitti dell’impresa vincente, poiché il prezzo d’aggiudicazione dipende dalla seconda offerta più bassa. Meccanismi analoghi sono comunemente usati in altri tipi di aste, come quelle per determinare i prezzi dell’elettricità (note come “aste del giorno prima”). Il vantaggio per le stazioni appaltanti, e quindi per la collettività, è che, con offerte allineate ai costi, si beneficia della maggiore efficienza produttiva dell’impresa vincitrice rispetto ai concorrenti.
Metodo C: lo sconto di riferimento
Il terzo e ultimo “Metodo C” si ispira a pratiche internazionali consolidate e prevede di specificare nel bando di gara uno “sconto di riferimento.” Questo sconto, espresso come percentuale rispetto alla base d’asta, fornisce alle imprese un’indicazione della soglia di anomalia a cui viene poi applicata una componente casuale basata sulle offerte ricevute.
L’offerta più alta che non supera questa soglia viene dichiarata vincitrice. Tale componente casuale implica che, nel Metodo C, tutte le offerte potrebbero teoricamente risultare anomale; in tal caso, la stazione procede con una verifica in contraddittorio, evitando di ripetere la gara.
Nell’allegato è inclusa una tabella di parametri di riferimento (percentili della distribuzione degli sconti di aggiudicazione) basata su gare concluse (si tratta di risultati ottenuti a partire dai dati Open ANAC in riferimento alle comunicazioni delle stazioni appaltanti all’Autorità. La popolazione di riferimento è costituita dai contratti pubblici avviati tra il 2012 e il 2021 e aggiudicati entro giugno 2022) senza significativi aumenti di costi e tempi di esecuzione da cui le stazioni appaltanti possono selezionare lo sconto di riferimento per il Metodo C, con la possibilità di stabilire un valore diverso, purché adeguatamente motivato in base alla necessità di ottenere un equilibrio ottimale tra prezzo e qualità dell’offerta.
Per il calcolo sono inclusi esclusivamente i casi di contratti la cui esecuzione soddisfi entrambi i seguenti criteri:
- scostamenti di costo non superiori a 1/4 della base d’asta (detto altrimenti: soglia di incremento del 25% del prezzo contrattuale);
- scostamenti di tempo non superiori a due volte il tempo contrattuale definito al momento dell’affidamento del contratto (detto altrimenti: soglia di incremento del 200% sul tempo contrattuale).
Lo scostamento di tempo è la differenza percentuale fra la durata effettiva dei lavori (tempo trascorso tra la data di aggiudicazione e l’ultima data indicativa del termine della fase esecutiva) e la durata preventivata in sede contrattuale. Lo scostamento di costo, invece, è dato dalla differenza percentuale tra l’importo complessivo finale (al netto di eventuali costi di progettazione) e l’importo di aggiudicazione, in termini percentuali rispetto all’importo a base d’asta.
TAR Lazio 22309/2025: legittimo il ricalcolo fino all’aggiudicazione anche con inversione procedurale
Il TAR Lazio, con la sentenza 22309/2025, conferma che il ricalcolo della soglia di anomalia è legittimo fino all’aggiudicazione definitiva, anche in caso di inversione procedimentale. Il principio di invarianza dell’art. 108, comma 12, opera solo dopo l’aggiudicazione. L’inversione procedimentale modifica l’ordine di valutazione, non la sostanza del calcolo della soglia. Le stazioni appaltanti devono ricalcolare la soglia ogni volta che cambia il numero di operatori ammessi. La verifica di anomalia richiede sempre contraddittorio e chiarezza nel disciplinare di gara. Leggi l’approfondimento.
Esempio di calcolo offerta anomala codice appalti
Nella relazione illustrativa del codice appalti viene riportato, a titolo illustrativo, un esempio che descrive l’esclusione delle offerte anomale, la selezione dell’impresa aggiudicatrice e la determinazione dello sconto di aggiudicazione della gara nei tre metodi sopra citati.
Esempio calcolo soglia di anomalia Metodo A: almeno 15 offerte
Per comprendere il procedimento di calcolo della soglia di anomalia, ti propongo un esempio, in cui le offerte ammesse sono 20. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
Il Rup, per evitare che il valore della soglia di anomalia possa essere calcolato ex ante, procede come di seguito.

Calcolo della soglia di anomalia offerte maggiori di 15: offerte ammesse e rispettivi ribassi
Totale offerte: 20
Somma e media aritmetica dei ribassi percentuali
Il primo passaggio da effettuare è il cosiddetto “taglio delle ali” ovvero l’esclusione del 10% arrotondato all’unità superiore delle offerte che presentano maggiore e minore ribasso. Nel caso in cui siano presenti offerte di uguale valore rispetto alle offerte da accantonare, si procede ad accantonarle tutte.
Pertanto, il 10% del totale delle offerte (che sono 20) è pari a 2. Dovranno essere escluse 4 offerte: 2 di minor ribasso e 2 di maggior ribasso.

Taglio delle ali (offerte maggiori o uguali a 15)
In definitiva, come risulta dall’immagine precedente, le offerte escluse dal calcolo sono:
- offerte 12, 14 di maggior ribasso;
- offerte 15, 7 di minor ribasso.
Restano, quindi, 16 offerte.
Somma e media aritmetica dei ribassi percentuali
Si procede ad eseguire la somma dei ribassi percentuali e la media aritmetica dei ribassi percentuali, ottenendo:
- somma dei ribassi = 445,72;
- media dei ribassi = 27.86.
Calcolo della media degli scarti (scarto medio aritmetico)
A questo punto vengono considerati solo i ribassi percentuali che superano la media aritmetica calcolata alla lettera a) e di questi si calcolano gli scarti rispetto alla media (sottrazione).
Nel nostro esempio, quindi, gli scarti da prendere in considerazione sono quelli relativi a 7 offerte: Offerta 4, Offerta 5, Offerta 17, Offerta 16, Offerta 9, Offerta 19, Offerta 6.
Per fare il calcolo dei singoli scarti si sottrae il ribasso delle singole offerte dalla media aritmetica di ribassi. E per ottenere lo scarto medio aritmetico si procede a fare la media (somma dei singoli scarti diviso il numero degli scarti).
Nel caso in esame, la media degli scarti è pari a 12.62.
- Scarto aritmetico: 12.62.
Calcolo della soglia inziale
La soglia (inziale, non ancora decrementata) si calcola come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b). Nel nostro caso sarà uguale a 40,48 (12,62+27,86).
Il decremento della soglia: la soglia definitiva
La soglia calcolata alla lettera c) deve essere decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime 2 cifre dopo la virgola della somma dei ribassi calcolata alla lettera a) (nel caso in esame pari a 445,72), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Quindi le prime due cifre dopo la virgola di 445.72 sono 7 e 2 che, moltiplicate tra loro, danno 14.
Occorre decrementare il valore 40,48% del (14% di 12.62)% = 48,48 – 1.7668 = 38,7132%
- Soglia definitiva: 38,7132%
In definitiva, l’offerta con ribasso più alto non anomala è l’offerta 17, che prevede un ribasso del 34.54% (inferiore alla soglia di 38,7132%).
Tutte le offerte a partire dall’Offerta 16 sono anomale.
Esempio n. 2: calcolo della soglia di anomalia metodo A offerte inferiori a 15
Analizziamo il secondo caso relativo ad un numero di offerte inferiori a 15. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo. Per non rendere possibile ex ante il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procede nel modo che analizziamo qui di seguito passo dopo passo.
Il primo passaggio da effettuare è quello di contare le offerte ammesse: nell’esempio preso in considerazione sono 12 (quindi un numero inferiore a 15).

Calcolo soglia anomalia meno di 15 offerte
Taglio delle ali e calcolo della media
Anche in questo caso si procede al taglio delle ali utilizzando lo stesso metodo analizzato in precedenza. Dopo aver ordinato le offerte in base alla percentuale di ribasso (dal più basso al più alto). Il 10% di 12 (totale delle offerte ammesse) è 1,2 che, arrotondato all’unità superiore, è pari a 2.
Si procede, quindi, ad accantonare le 2 offerte che presentano maggior ribasso e le 2 offerte di minor ribasso.

Taglio delle ali quando le offerte presentate sono inferiori a 15
La media aritmetica dei ribassi percentuali si ottiene dividendo la somma dei ribassi percentuali per il numero di offerte rimaste dopo il taglio delle ali.
Nell’esempio la media aritmetica è pari a 26,41.
Calcolo media scarti: calcolo dei singoli scarti e dello scarto medio aritmetico
Si prendono in considerazione solo i ribassi percentuali che superano la media di cui alla lettera a). Il calcolo della media degli scarti si ottiene sottraendo la media dei ribassi al ribasso delle singole offerte.
Nell’esempio bisogna prendere in considerazione solo le offerte 4, 5 e 9 che superano 26,41 (la media di cui alla lettera a)). Bisogna quindi sottrarre al ribasso di ognuna di queste 3 offerte la media di cui alla lettera a).
- Offerta 4: 30.89 – 26.41= 4,48
- Offerta 5: 33,55-26,41= 7,14
- Offerta 9: 45, 74-26,41= 19,33

Calcolo della media degli scarti offerte inferiori a 15
La media degli scarti delle 3 offerte prese in considerazione è pari a 10,31 ossia (4,48+7,14+19,33)/3.
Calcolo del rapporto tra le due medie
Si procede a fare il calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a). Seguendo il nostro esempio:
Calcolo della soglia di anomalia
A questo punto dobbiamo prendere in considerazione il valore del rapporto tra le due medie ottenuto, nel nostro caso 0.39. Se:
- è < 0,15 la soglia di anomalia è pari alla media dei ribassi a cui va aggiunto il 20% della stessa media
- è ≥ 0,15 la soglia di anomalia è pari alla somma della media aritmetica (di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico (di cui alla lettera b).
Nel nostro caso la soglia di anomalia è pari alla somma della media aritmetica e dello scarto medio poiché 0,39 è un valore maggiore di 0,15.
La soglia di anomalia si ottiene:
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Offerte anormalmente basse: le FAQ
Quali rischi corre la stazione appaltante se non verifica correttamente un’offerta sospetta di anomalia?
La stazione appaltante rischia in primis l’esclusione dalla gara, ma anche un eventuale annullamento dell’aggiudicazione da parte del TAR o del Consiglio di Stato, sanzioni amministrative e contestazioni per violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e tutela della concorrenza.
In che modo le soluzioni innovative o le economie di scala influenzano la giustificazione di un’offerta anormalmente bassa?
L’operatore può dimostrare la sostenibilità dell’offerta evidenziando come tecniche innovative, processi ottimizzati o economie di scala permettano di ridurre i costi senza compromettere qualità, tempi di esecuzione o sicurezza.
È possibile modificare la distribuzione delle voci di costo durante il contraddittorio senza alterare l’offerta complessiva?
Sì, la stazione appaltante può accettare aggiustamenti tra le voci di costo a condizione che il prezzo totale rimanga invariato e che non vengano introdotti elementi nuovi rispetto all’offerta originaria.
Come incide la presenza di almeno cinque offerte sulla procedura di esclusione automatica per contratti sotto soglia?
La soglia minima di cinque offerte ammesse consente di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, bilanciando la necessità di efficienza amministrativa con il principio del contraddittorio.
Cosa succede se un’offerta risulta anormalmente bassa a causa di un aiuto di Stato ricevuto dall’offerente?
L’offerta può essere esclusa solo dopo aver interloquito con l’offerente e aver verificato che l’aiuto non sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 TFUE; la Commissione europea deve essere informata dell’esclusione.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/l-offerta-anomala-nel-codice-appalti/
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Giusi Rosamilia
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