Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato


Il D.L. 175/2025, convertito con la Legge 4/2026, fornisce le indicazioni aggiornate sulle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili.

Il provvedimento interviene direttamente sul Testo Unico FER con cinque nuovi articoli e stabilisce in maniera chiara e netta:

  • quali siti possono essere considerati dalle Regioni automaticamente idonei;
  • quando è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole;
  • criteri che le Regioni devono seguire per individuare ulteriori aree idonee;
  • il burden sharing, ossia la ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW.

Ecco in sintesi le disposizioni previste nel D.L. 175/2025 coordinato con la legge di conversione.

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Cosa stabilisce il D.L. Aree idonee 2025

Il D.M. 21/06/2024 aveva già stabilito il burden sharing e i criteri per l’individuazione, da parte delle singole Regioni e Province autonome, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei target di PNIEC, Fit for 55 e Repower Eu. in linea con il principio della neutralità tecnologica.

Tali criteri sono stati censurati dal TAR del Lazio, in particolare con la sentenza n. 9155/2025, stabilendo che le amministrazioni regionali non possono prevedere restrizioni nelle loro leggi rispetto alla disciplina statale, assicurando, come minimo, il recepimento delle aree idonee ex lege.

Con il nuovo Decreto Aree idonee 2025 si corre ai ripari definendo criteri tecnici di tipo oggettivo che guidino il legislatore regionale nell’individuazione delle aree non idonee facendo confluire norme e criteri dal D.Lgs. 199/2021 (attuazione della RED II) al Testo Unico delle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024).

Novità introdotte rispetto alla normativa previgente

Categoria

Nuova disciplina

Normativa previgente

Differenze

Aree idonee generali (FER)
a) Siti FER esistenti

Idonei per rifacimenti/potenziam enti (< 20% area).
No variazione per fotovoltaico agricolo.

Art. 20, c. 8, lett. a), D.Lgs. 199/2021

Invariato

b) Aree oggetto di bonifica

Idonee Art. 20, c. 8, lett. b), D.Lgs. 199/2021 Invariato

c) Cave e miniere cessate

Idonee (cessate, non recuperate, degradate)

Art. 20, c. 8, lett. c), D.Lgs. 199/2021 Invariato
d) Discariche chiuse Idonee

Non in Art. 20, c. 8 (ma in c. 1-bis), D.Lgs. 199/2021

Esplicitazione
(prima solo deducibile)

e) Aree ferrovie/ autostrade

Idonee

Art. 20, c. 8, lett. c-bis), D.Lgs. 199/2021

Invariato
f) Aree aeroportuali Idonee

Art. 20, c. 8, lett. c-bis.1), D.Lgs. 199/2021

Invariato

g) Beni demanio militare

Idonei D.L. 17/2022 Invariato

h) Beni  demanio (Interno/Giustizia)

Idonei D.L. 144/2022 Invariato

i) Beni immobili Stato

Idonei

D.L. 13/2023

Invariato
Aree idonee (solo fotovoltaico)

l.1) Stabilimenti industriali

Aree interne + agricole/zootecniche/
FER entro 350 m

Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2) D.Lgs. 199/2021
(agricole entro 500 m)

Restrittivo
(distanza ridotta)

l.2) Aree autostradali

Entro 300 m

Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 3 D.Lgs. 199/2021

Invariato

l.3) Edifici e strutture

Idonee per legge

Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle regioni) D.Lgs. 199/2021

Innovativo
(ora idonee ope legis)

l.4) Aree industriali/ commerciali

Idonee per legge

Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle Regioni) D.Lgs. 199/2021

Innovativo
(ora idonee ope legis)

l.5) Parcheggi (coperture)

Idonee per legge

Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle regioni) D.Lgs. 199/2021

Innovativo
(ora idonee ope legis)

l.6) Invasi idrici/laghi di cave

Idonei

Non menzionati (solo miniere, già lett. c)

Innovativo

l.7) Aree servizio idrico integrato

Idonee Non menzionate Innovativo
Aree idonee (solo biometano)

m.1) Aree  agricole (vicino industrie)

Entro 500m

Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 1, D.Lgs. 199/2021

Invariato

m.2)  Stabilimenti industriali

Aree interne +
agricole entro 500m

Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2, D.Lgs. 199/2021

Invariato

m.3) Aree autostradali

Entro 300 m

Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 3, D.Lgs. n. 199/2021

Invariato
Installazione in aree agricole

Su impianti esistenti

Consentita (se non c’è incremento area)

Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 Invariato

Cave e miniere

Cessate, non recuperate, degradate

Previgente: includeva anche aree già ripristinate

Restrittivo

Discariche chiuse

Consentita Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 Invariato

Aree ferrovie/autostrade

Consentita Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 Invariato

Aree aeroportuali

Consentita Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 Invariato

Aree industriali

Aree interne + agricole entro 350 m

Precedente limite 500 m Restrittivo

Aree autostradali

Entro 300m Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 Invariato

Tabella a cura della Camera dei Deputati

Disciplina transitoria

Le nuove disposizioni non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto; esse pertanto continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente.

Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi di elevato valore agricolo dell’area, la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione.

Legge 4/2026 sulle aree idonee FER: cosa cambia per i Comuni? La nota ANCI

La Legge 4/2026 (di conversione del D.L. 175/2025) che ha ridisegnato i criteri per l’individuazione delle aree idonee prevede nuove responsabilità in capo ai Comuni, in particolare sul fronte dei controlli.

È quanto emerge dalla nota di lettura pubblicata dall’ANCI, in cui vengono evidenziate diverse problematiche applicative che potrebbero ricadere sugli uffici tecnici comunali e richiedono secondo l’associazione dei comuni un intervento correttivo o interpretativo urgente.

Quali sono le aree idonee alle FER?

Sono definite aree idonee quelle in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse e un accesso prioritario ai sistemi di incentivazione.

Il D.Lgs, 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili) ha abrogato l’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e con il nuovo art. 11-bis inserito dal D.Lgs. 175/2025 supera definitivamente il D.M. Aree idonee del 2024 indicando come aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili:

  1. i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
  2. le aree dei siti oggetto di bonifica;
  3. le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  4. le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero…


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 Francesca Ressa

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