Articoli 35 e 36 nuovo codice appalti: accesso agli atti


Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dagli articoli 35 e 36 del nuovo codice appalti, D.Lgs. 36/2023. La scelta di dedicare due articoli alla tematica non è casuale: viene data estrema importanza all’argomento in quanto testimonia la trasparenza che la stazione appaltante deve sempre dimostrare di avere per essere una “casa di vetro“.

L’art. 35 è rubricato “accesso agli atti e riservatezza“, l’art. 36 “norme procedimentali e processuali in tema di accesso“. Sono entrambi contenuti nella sezione del codice dedicata alla digitalizzazione: scelta voluta in quanto si va sempre più verso il digitale, preservando la riservatezza dei dati.

Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore significative novità per gli appalti pubblici con l’obbligo di implementazione del BIM e di strumenti di gestione informativa digitale. Scopri come.

Nuovo Codice appalti e diritto di accesso agli atti

La disciplina di accesso agli atti non contiene novità rispetto alla legge 241/1990, ma vengono resi ancora più chiari alcuni procedimenti che risentono del processo di digitalizzazione.

Che cos’è l’accesso agli atti? L’accesso agli atti è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi. Si distinguono 3 tipologie di accesso agli atti:

  • accesso documentale: il richiedente deve avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
  • accesso civico semplice: si riferisce solo alla possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, può essere esercitato da chiunque in caso di mancata pubblicazione da parte della PA;
  • accesso civico generalizzato: è riferito a tutti i dati e i documenti e informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Con l’accesso civico generalizzato il codice ha voluto introdurre il diritto della persona a ricercare informazioni, al fine ultimo di partecipazione al dibattito pubblico e di conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni per esercitare un controllo democratico. La conoscenza dei documenti, dei dati e delle informazioni amministrative consente di abbattere quella barriera tra governanti e cittadini, avvicinando questi ultimi alla vita politica.

Accesso agli atti, i termini

Quali sono i tempi e i termini per l’accesso agli atti? Il quadro normativo che disciplina i termini entro i quali l’interessato può presentare la domanda di accesso è definito dalla Legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. In particolare, l’articolo 22, come modificato dall’articolo 15 della Legge  15 del 2005, stabilisce che il diritto di accesso può essere esercitato finché l’amministrazione pubblica è tenuta a conservare i documenti oggetto della richiesta.

TAR Lombardia 731/2025: l’istanza di accesso agli atti può prorogare il termine per un ricorso?

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 731/2025, ha chiarito che la comunicazione di aggiudicazione non basta a far decorrere il termine di 30 giorni per il ricorso se non è accompagnata da tutta la documentazione essenziale. In tal caso, l’operatore economico può presentare un’istanza di accesso agli atti entro 15 giorni, ottenendo così un’estensione del termine di impugnazione.
Il meccanismo non azzera i tempi procedurali, ma garantisce equilibrio tra rapidità delle gare e diritto di difesa. La pronuncia conferma la continuità del principio già previsto dal D.Lgs. 50/2016, in armonia con il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023). Per le stazioni appaltanti è quindi essenziale pubblicare subito tutta la documentazione, mentre gli operatori devono agire tempestivamente per non perdere la tutela. Approfondimento completo qui.

Parere MIT 2978/2023: come garantire l’accesso agli atti senza penalizzare gli offerenti

Con il parere del 26 settembre 2023, n. 2978, il Supporto Giuridico del MIT fornisce importanti precisazioni sulle norme procedimentali e processuali in tema di accesso agli atti di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023. La comunicazione digitale dell’aggiudicazione comprende anche le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento avanzate dagli offerenti per tutelare segreti tecnici o commerciali. La disciplina garantisce un equilibrio tra il diritto di accesso e la protezione del know-how aziendale, prevedendo un contraddittorio tra operatore ed amministrazione. Qualora le motivazioni di oscuramento non siano ritenute fondate, l’ostensione è differita fino al decorso del termine di impugnazione. La stazione appaltante è comunque tenuta a consentire l’accesso all’offerta dell’aggiudicatario, ai verbali e agli atti presupposti all’aggiudicazione. In ogni caso, l’accesso deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy, con oscuramento delle parti sensibili. Ti consiglio di leggere l’articolo dedicato per ulteriori dettagli.

Accesso documentale

L’accesso documentale rappresenta uno strumento a disposizione dei soggetti che intendano visionare atti amministrativi rilevanti per la tutela di una propria posizione giuridica soggettiva.

La disciplina normativa di riferimento si trova negli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e nel D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che detta le regole per la consultazione degli atti amministrativi. Inoltre, con il provvedimento del 4 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un regolamento interno che definisce, tra le altre cose, quali categorie di documenti rientrano nelle esclusioni previste dall’art. 24 della stessa legge e le modalità operative da seguire.

La richiesta può essere avanzata da chi dimostri un interesse personale, concreto, attuale e giuridicamente rilevante, legato al contenuto del documento richiesto. Non sono invece consentite domande aventi lo scopo di esercitare un controllo generico sull’attività della Pubblica Amministrazione.

Accesso civico semplice

L’accesso civico semplice consente a qualsiasi cittadino di richiedere documenti, dati o informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rendere pubblici per legge, ma che risultino omessi. Questo diritto può essere esercitato senza necessità di dimostrare un interesse specifico, da chiunque riscontri l’assenza di pubblicazione degli atti previsti dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013. Dal dettato normativo emerge chiaramente che il cittadino ha il diritto di sollecitare la pubblicazione di quei contenuti che rientrano negli obblighi di trasparenza imposti alla Pubblica Amministrazione. In questo modo, il legislatore ha voluto garantire che all’obbligo di pubblicazione corrisponda un diritto effettivo di controllo da parte della collettività.

Una caratteristica fondamentale di questo istituto è che non è richiesta alcuna motivazione a supporto dell’istanza. Ciò si giustifica con il fatto che l’oggetto della richiesta riguarda atti e informazioni che, per loro natura, devono essere resi pubblici e accessibili a chiunque, tramite l’apposita sezione “Amministrazione trasparente” presente sui siti web istituzionali degli enti pubblici.

Accesso civico generalizzato

Il comma 1 dell’art. 35 (leggi l’articolo 35 del nuovo codice appalti) contiene un chiaro riferimento all’accesso civico generalizzato: le stazioni appaltanti devono assicurare l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici attraverso l’acquisizione diretta di dati ed informazioni inseriti nelle piattaforme. La novità rispetto al vecchio codice è che in questo caso viene esplicitato che la modalità con cui procedere all’accesso agli atti è digitale.

Si nota subito, quindi, un allineamento alle piattaforme di e-procurement: l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale normato dall’art. 22, costituito da piattaforme e servizi digitali usati dalle stazioni appaltanti (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico). Si tratta di un sistema che consentirà il monitoraggio completo del ciclo dei contratti pubblici, dalla programmazione alle fasi post-aggiudicazione.

Possiamo rilevare una importante novità che riguarda il riconoscimento per tutti i cittadini della possibilità di richiedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, la documentazione di gara nei limiti consentiti e disciplinati dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

Consiglio di Stato 7983/2025: il diniego è legittimo quando il carico istruttorio è sproporzionato

Il Consiglio di Stato (sent. 7983/2025) ha stabilito che l’accesso civico generalizzato può essere negato se la richiesta comporta un onere sproporzionato per il soggetto destinatario, come nel caso di elaborazioni complesse o massive. L’istanza deve riguardare dati già detenuti e “leggibili” senza interventi ricostruttivi. Il diniego è legittimo quando serve a tutelare il buon andamento e l’economicità dell’azione amministrativa. Inoltre, l’interesse privato del richiedente, se non allineato a finalità pubbliche, rafforza la possibilità di respingere la richiesta. Leggi l’approfondimento.

Consiglio di Stato 7201/2025: richiesta di accesso agli atti da fuori gara, maggiore ostensione?

La sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 7201/2025) ha confermato il diniego di accesso all’offerta tecnica in una gara pubblica, riconoscendo la prevalenza della tutela del know-how aziendale sul diritto di accesso civico. Il caso riguardava la richiesta di un consulente di visionare il contratto e tutti gli allegati relativi alla gestione di un centro di rimpatrio, istanza accolta solo in parte dalla Prefettura. Il Consiglio ha ribadito che la P.A. deve bilanciare trasparenza e riservatezza, escludendo la divulgazione di informazioni che contengano segreti tecnici o commerciali. Richiamando la Corte di Giustizia UE, ha esteso il principio secondo cui anche tra concorrenti non è ammesso un accesso automatico a dati sensibili. La decisione evita che soggetti terzi ottengano più informazioni di un partecipante in gara, sancendo la centralità della protezione del know-how nello spazio della concorrenza. Per maggiori approfondimenti ti consiglio di leggere qui.

Parere ANAC 2672/2025: regole e limiti dell’accesso civico generalizzato

Il parere ANAC del 9 luglio 2025 chiarisce l’applicazione dell’accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 33/2013, ribadendo che i limiti sono tassativi e volti solo alla tutela di specifici interessi pubblici e privati. Le richieste devono essere indirizzate all’amministrazione titolare dei documenti, con possibilità di rigetto solo se la ricerca comporta un carico di lavoro irragionevole.
Il responsabile per la trasparenza è il soggetto competente a gestire le istanze, senza necessità di verificare un interesse qualificato del richiedente. L’accesso, aperto a “chiunque”, va interpretato in modo sostanziale, privilegiando il principio di trasparenza e la massima fruibilità delle informazioni. Per maggiori informazioni ti consiglio di leggere il nostro approfondimento.

Sentenza TAR Puglia 410/2025: l’accesso agli atti è consentito anche durante la fase esecutiva

Il TAR Puglia (sentenza n. 410/2025) ha stabilito che il diritto di accesso agli atti spetta al concorrente anche durante l’esecuzione del contratto. L’interesse è legittimo se finalizzato a verificare possibili inadempimenti dell’aggiudicatario che potrebbero portare alla risoluzione e allo scorrimento della graduatoria. Nel caso esaminato, la seconda classificata ha chiesto documenti sull’esecuzione dell’appalto per valutare azioni legali. La stazione appaltante aveva opposto un diniego parziale, ma il TAR ha accolto il ricorso. È stato riconosciuto che anche atti interni e coperti da riservatezza sono accessibili, se rilevanti per la tutela giuridica dell’istante. Non sono ammissibili dinieghi basati su esigenze generiche di privacy o sul rischio di controllo diffuso. Ti consiglio di leggere l’approfondimento per maggiori dettagli.

Sentenza TAR Lombardia 324/2025: la consorziata esecutrice è legittimata a visionare la documentazione

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 324/2025, ha chiarito i dubbi sulla legittimazione delle consorziate esecutrici all’accesso documentale negli appalti affidati ai consorzi stabili. La consorziata che materialmente esegue le prestazioni, pur non essendo firmataria del contratto con la stazione appaltante, assume responsabilità solidale ex art. 67, co. 4, d.lgs. 36/2023. Tale responsabilità le conferisce un interesse giuridico diretto e autonomo, idoneo a fondare il diritto di accesso. L’accesso è qualificato come difensivo ai sensi della l. 241/1990, finalizzato alla tutela di posizioni giuridiche proprie. Restano escluse, invece, le consorziate non esecutrici, prive di legame con la fase esecutiva e con le connesse responsabilità. Leggi il nostro approfondimento per maggiori dettagli.

Consiglio di Stato 1353/2025: non può fare richiesta di accesso agli atti l’operatore senza interessi legittimi nella gara

Il Consiglio di Stato (sent. n. 1353/2025) ha ribadito che l’accesso alle offerte tecniche ed economiche è garantito ai soli concorrenti effettivi, con maggiore ampiezza per i primi cinque classificati.
Negli affidamenti diretti, l’assenza di una vera competizione esclude l’interesse legittimo all’accesso da parte di operatori non invitati. In tali casi l’amministrazione può limitarsi a fornire atti già pubblicati, oscurando dati sensibili e segreti tecnici/commerciali. L’accesso difensivo non può essere invocato da soggetti estranei alla procedura, potendo questi al più contestare la scelta dell’affidamento diretto. Pertanto, per gli affidamenti diretti resta possibile solo un accesso civico generalizzato, con tutela rafforzata della riservatezza delle offerte. Per maggiori dettagli ti consiglio di leggere l’approfondimento.

Tar Veneto 2827/2024: accesso agli atti consentito anche durante la fase esecutiva di un contratto pubblico

La richiesta di accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto è legittima ai sensi dell’art. 35, c. 1, D.Lgs. 36/2023, che riconosce sia l’accesso documentale sia quello civico generalizzato. Il TAR Veneto (sentenza 2827/2024) ha accolto il ricorso di quattro società di navigazione contro il Comune di Mira, che aveva negato l’accesso agli atti relativi alla gestione dei ponti mobili. Il Tribunale ha riconosciuto l’interesse diretto, concreto e attuale delle società, non legato alla partecipazione alla gara ma alla tutela di interessi economici e reputazionali lesi dai disservizi. Il Comune è stato quindi obbligato a consentire l’accesso, oscurando eventuali dati personali, riaffermando il principio di trasparenza amministrativa. Per maggiore approfondimento ti consiglio di leggere il contenuto dedicato.

Accesso agli atti difensivo

L’accesso agli atti difensivo è una forma particolare di accesso ai documenti amministrativi che trova fondamento nell’art. 24, comma 7, della Legge 241/1990 ed è finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa. Si tratta di un istituto che consente al soggetto interessato di ottenere documenti detenuti dalla pubblica amministrazione quando tali atti risultano necessari per tutelare una propria posizione giuridica, sia nell’ambito di un giudizio già instaurato sia in vista della sua eventuale instaurazione.

La sua peculiarità risiede nel fatto che l’interesse difensivo può prevalere su altri interessi contrapposti, come la riservatezza dei terzi, purché venga dimostrato un collegamento concreto e non meramente ipotetico tra i documenti richiesti e le esigenze di difesa. Non si tratta, quindi, di un accesso libero o esplorativo, ma di uno strumento che richiede una motivazione puntuale, in cui l’istante deve chiarire perché quei documenti siano indispensabili per sostenere o predisporre una difesa giuridica.

In questo senso, l’amministrazione è chiamata a svolgere una valutazione in concreto, verificando sia la sussistenza del nesso di necessità sia l’eventuale esigenza di bilanciare il diritto di difesa con altri interessi giuridicamente rilevanti. L’accesso difensivo assume dunque una funzione di garanzia, in quanto evita che limiti formali o esigenze di riservatezza possano comprimere in modo ingiustificato il diritto costituzionalmente tutelato alla difesa.

Ordinanza TAR Lombardia 409/2026: project financing, accesso agli atti immediato per il proponente non selezionato?

Il TAR Brescia (ordinanza n. 409/2026) afferma che, nel project financing, il concorrente non selezionato ha diritto all’accesso immediato alla proposta vincitrice, senza differimenti. Il differimento per tutela della par condicio è illegittimo: l’interesse difensivo attuale prevale su esigenze competitive future e ipotetiche. L’accesso difensivo opera già nella fase pre-gara, poiché la selezione del progetto è atto immediatamente impugnabile. Inammissibili anche i dinieghi fondati su segreti tecnici generici: serve prova concreta della riservatezza. Leggi l’approfondimento.

TAR Lombardia 374/2026: rumori molesti da feste comunali: il cittadino può accedere agli atti autorizzativi?

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 374/2026, ha chiarito che un residente disturbato da rumori eccessivi di eventi comunali autorizzati può ottenere l’accesso difensivo agli atti amministrativi. Nel caso, un cittadino ha subito immissioni sonore intollerabili dalla festa patronale organizzata dal Comitato nell’area feste, zona residenziale di classe II secondo il piano di zonizzazione acustica comunale.

Il residente ha contestato la deroga concessa dal Comune con apposita delibera, che permetteva musica fino all’1 di notte durante la festa patronale, violando i limiti per aree residenziali (fino alle 23:30 o 24:00). Ha richiesto atti come la domanda di suolo pubblico, autorizzazioni e deroga, ma il Comune ha taciuto, attribuendo responsabilità al Comitato e invocando la deroga. Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto, sostenendo l’interesse difensivo per verificare la legittimità e agire ex art. 844 c.c. per danni al riposo.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo l’accesso difensivo poiché i documenti sono strumentali alla tutela dei diritti del residente contro immissioni oltre la normale tollerabilità. Ha escluso valutazioni anticipate sul merito della futura lite e assenze di riservatezza, trattandosi di atti pubblici; ha ordinato l’ostensione entro 30 giorni, con commissario ad acta e condanna alle spese.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Lombardia

Quando l’accesso agli atti è differito?

Il differimento dell’accesso agli atti è contenuto nel comma 2 dell’art. 35 che ricalca il comma 2 dell’ex art. 53, con l’aggiunta solo di una situazione di differimento ossia:

  • in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti fino all’aggiudicazione.

Le altre situazioni di differimento restano immutate e sono le seguenti:

  • nelle procedure aperte, in riferimento all’elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse;
  • nelle procedure ristrette o negoziate e nelle gare informali;
  • in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e degli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all’aggiudicazione;
  • in relazione alla verifica dell’anomalia dell’offerta e ai verbali riferiti a questa fase, fino all’aggiudicazione.

Tar Marche 227/2025: il principio dell’anonimato vale anche in caso di sopralluogo

Il Tar Marche (sentenza n. 227/2025) ribadisce che l’anonimato dei concorrenti è principio cardine delle gare pubbliche, volto a garantire par condicio e prevenire collusioni.
La violazione è stata riscontrata nella comunicazione della S.A., che ha inviato un’unica mail a tutti i soggetti che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio, rivelandone i nominativi.
Il Tribunale precisa che l’anonimato va tutelato non solo dopo la presentazione delle offerte, ma anche nelle fasi preparatorie, specie quando il sopralluogo obbligatorio restringe di fatto la platea dei partecipanti. Una simile modalità equivale a trasformare una procedura aperta in ristretta, aumentando il rischio di condizionamenti. Il ricorso viene accolto: l’annullamento riguarda solo la comunicazione illegittima, senza incidere sul bando e sugli altri atti di gara.

Per ulteriori approfondimenti, ti consiglio di leggere l’articolo dedicato.

Divieto di accesso agli atti: quando?

Il comma 3 dell’articolo 35 contiene una precisazione importante: fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili pena la violazione dell’articolo 326 del codice penale.

I successivi commi 4 e 5 prevedono le ipotesi di esclusione dall’accesso. Si nota subito una distinzione tra l’ipotesi discrezionale contenuta nella lettera a) e le successive ipotesi vincolate.

La lettera a), infatti, contiene il termine “possono” che conferisce alla stazione appaltante un potere discrezionale: il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

Le successive ipotesi invece contengono l’obbligo vincolante. Il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione:

  • ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice;
  • alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
  • alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante ove coperti da diritti di privata intellettuale.

Il comma 5 introduce il concetto di indispensabilità: è consentito l’accesso agli atti al concorrente se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Consiglio di Stato 4090/2026: accesso agli atti e segreti tecnici negli appalti, il CdS chiarisce il ruolo valutativo della PA in caso di oscuramento

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4090/2026, chiarisce che l’istanza di oscuramento negli appalti non comporta automaticamente il diniego di accesso agli atti. La stazione appaltante deve valutare in concreto se le informazioni richieste siano davvero coperte da segreti tecnici o commerciali e bilanciare riservatezza ed esigenze difensive. L’operatore economico deve motivare in modo preciso perché i dati siano riservati e quale danno deriverebbe dalla divulgazione. Anche l’accesso difensivo non è automatico: il concorrente deve dimostrare che le parti oscurate siano indispensabili per contestare la gara o tutelarsi in giudizio. Leggi l’approfondimento.

Consiglio di Stato 10036/2025: il Consiglio di Stato “blinda” il know-how aziendale

Il Consiglio di Stato (sentenza 10036/2025) limita l’accesso difensivo nel Codice Appalti, vietando l’ostensione automatica di segreti tecnici non strettamente indispensabili. L’operatore economico deve dimostrare che il documento richiesto è essenziale per contestare l’aggiudicazione. Documenti non valutati dalla commissione o non previsti dal bando restano riservati, tutelando il know-how industriale. La trasparenza va bilanciata caso per caso, prevalendo la proprietà intellettuale dell’impresa quando non incide sulla graduatoria. Leggi l’approfondimento.

TAR Campania 65/2026: accesso agli atti negato per le relazioni riservate del direttore dei lavori, ok per le valutazioni del RUP

Il TAR Campania, nella sentenza n. 65/2026, chiarisce che le relazioni riservate del Direttore dei Lavori sulle riserve non sono accessibili, essendo protette per garantire la libertà di valutazione tecnica. Al contrario, i provvedimenti del RUP sulle stesse riserve sono atti decisori e devono essere resi disponibili all’operatore economico. L’istanza di accesso agli atti non si estende agli Stati Avanzamento Lavori (SAL) né al silenzio-inadempimento, per mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza evidenzia la netta distinzione tra atti consultivi riservati e atti decisori nell’accesso previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Leggi l’approfondimento.

La Commissione Europea segnala la non conformità ai principi UE delle norme del D.Lgs. 36/2023 sull’accesso agli atti

Secondo la Commissione Europea alcuni precedenti rilievi mossi al Codice Appalti circa la violazione di alcune disposizioni delle direttive del 2014 in materia di appalti e concessioni non sono stati interamente risolti con l’adozione del D.Lgs. 209/2024. Alcune disposizioni del Codice, pertanto, continuano a non essere conformi al diritto dell’UE.

Nello specifico una delle due le questioni affrontate nella lettera dell’8 ottobre 2025 (procedura INFR(2018)2273) è relativa all’accesso agli atti e riservatezza, (l’altra sulla procedura di affidamento in finanza di progetto).

L’articolo 35 del D.Lgs. 36/2023, commi 4 e 5, (come modificato dal decreto Correttivo), consente di limitare l’accesso ai documenti di gara che contengano segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, lo stesso articolo precisa che tale accesso deve essere garantito all’offerente qualora risulti necessario per la tutela dei propri diritti in sede giudiziaria, riconoscendo così la prevalenza dell’accesso “difensivo” rispetto alla riservatezza dei segreti industriali.

Questa impostazione, secondo la Commissione, viola la direttiva 2014/24/UE (articoli 21, 50 e 55) che impone un equilibrio tra tutela della riservatezza e diritto alla difesa. Gli articoli 21, 50 e 55 della direttiva consentono, infatti, di limitare la divulgazione di informazioni quando ciò sia necessario per proteggere l’interesse pubblico, i segreti commerciali o la concorrenza leale. La normativa italiana, invece, riconoscendo in modo generalizzato la prevalenza dell’accesso “difensivo”, priva le amministrazioni della possibilità di negare la diffusione di dati riservati, anche in casi in cui la direttiva ne ammette la riservatezza.

TAR Lombardia 3006/2025: la presenza di un brevetto basta per oscurare l’offerta tecnica?

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 3006/2025, ha chiarito che la sola presenza di brevetti non giustifica il diniego di accesso agli atti di gara. La stazione appaltante deve compiere un bilanciamento concreto tra trasparenza e tutela dei segreti industriali, limitando l’oscuramento ai soli dati tecnici o commerciali realmente riservati. L’accesso può essere negato solo quando la divulgazione arrechi un danno effettivo e dimostrabile all’impresa. Non è legittimo oscurare intere sezioni dell’offerta senza motivazione specifica e puntuale. L’amministrazione deve quindi motivare in modo dettagliato ogni limitazione all’ostensione dei documenti. Leggi l’approfondimento.

TAR Piemonte 1271/2025: quando il diritto di difesa prevale sul segreto tecnico

Il TAR Piemonte (sentenza n. 1271/2025) ha chiarito che una generica dichiarazione di “know-how” non basta a giustificare l’oscuramento: occorrono elementi oggettivi e verificabili. Il segreto tecnico sussiste solo se l’informazione è precisamente individuata, dotata di valore economico e protetta da effettive misure di riservatezza. La stazione appaltante ha l’onere di svolgere un’istruttoria autonoma e motivata, non potendo limitarsi ad accogliere passivamente l’opposizione dell’aggiudicatario. L’accesso agli atti di gara, quale strumento di tutela giurisdizionale, prevale sulle esigenze di riservatezza non comprovate. Un diniego apodittico viola i principi di trasparenza e buona amministrazione ex art. 5-bis L. 241/1990.

Consiglio di Stato 2616/2025: cosa succede se una PA accoglie la richiesta di oscuramento di una parte dell’offerta tecnica

Se la stazione appaltante accoglie l’istanza di oscuramento, l’atto di esclusione parziale dei documenti costituisce una decisione immediatamente lesiva. L’operatore economico interessato a visionare l’offerta oscurata deve quindi impugnare tale provvedimento entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione (art. 36, commi 3-4, D.Lgs. 36/2023). L’accesso agli atti nelle gare pubbliche è infatti disciplinato da una normativa speciale e derogatoria rispetto alla legge 241/1990. In caso di inerzia apparente, non si configura silenzio inadempiente se la stazione appaltante ha già formalmente accolto la richiesta di oscuramento. L’azione esperibile è dunque un ricorso giurisdizionale al TAR, volto a contestare la decisione di limitare l’ostensione. La mancata impugnazione nei termini rende il ricorso successivo tardivo e inammissibile, come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2616/2025.

Per maggiori approfondimenti, ti consiglio di leggere il contenuto dedicato.

TAR Veneto 327/2025: quando è legittimo oscurare l’offerta tecnica senza motivazione

Il TAR Veneto, sentenza n. 327/2025, ha stabilito che la mancata pubblicazione integrale della documentazione di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 comporta l’applicazione del regime ordinario di accesso agli atti (legge 241/1990). Nel caso esaminato, la Stazione Appaltante aveva negato l’accesso completo all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, accogliendo l’istanza di oscuramento senza valutare autonomamente la riservatezza dei dati. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego, violando l’obbligo di pubblicità e la trasparenza del procedimento. Solo informazioni specificamente segrete, dimostrabili dall’aggiudicatario, possono essere oscurate. La decisione ribadisce il principio di accesso automatico agli atti di gara e di parità di trattamento tra concorrenti. L’annullamento del diniego conferma l’esigenza di verifiche autonome da parte della Stazione Appaltante. Per maggiori approfondimenti, ti rimando all’articolo dedicato.

Consiglio di Stato 8257/2025: i limiti del segreto commerciale

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8257 del 15 ottobre 2024, ha ribadito il concetto secondo cui il diritto di accesso agli atti di gara può essere limitato solo per informazioni specifiche che dimostrino un comprovato carattere di segretezza oggettiva. Non è sufficiente richiamare genericamente il know-how aziendale: le informazioni devono essere identificabili, economicamente sfruttabili e devono garantire un vantaggio competitivo sul mercato. Nel caso in esame, il TAR aveva imposto alla stazione appaltante di riesaminare e motivare la presenza di eventuali segreti tecnico-commerciali, decisione confermata dal Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello dell’aggiudicataria di un accordo quadro che aveva richiesto l’oscuramento della propria offerta tecnica nelle parti che costituivano segreto commerciale.

Tar Lombardia 3235/2024: il segreto commerciale non blocca l’accesso agli atti di gara se esso è necessario per il ricorso

L’ostensione di segreti tecnici o commerciali dell’offerta economica è consentita se strettamente indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara. Ma come si può dimostrare la “stretta indispensabilità“?

Questo è quanto disposto con la sentenza del Tar Lombardia, sez.IV, n. 3235/2024. I segreti tecnici o commerciali riguardano studi o elaborazioni specialistici, con valore economico, applicabili a più gare e non divulgabili ai concorrenti. Le informazioni restano riservate se non note agli esperti del settore e protette da adeguati controlli (art. 98, D.Lgs. 30/2005). Nel caso specifico, la stazione appaltante aveva accettato il diniego dell’aggiudicataria senza valutazione autonoma della rilevanza del segreto. Il giudice ha quindi ordinato l’esibizione integrale dell’offerta, garantendo trasparenza e imparzialità nella selezione. Ti consiglio di leggere l’approfondimento per maggiori dettagli.

Accesso agli atti: cos’è il rito super accelerato?

Il comma 4 dell’articolo 36 prevede una norma speciale e derogatoria rispetto ai termini ordinari del processo amministrativo (60 giorni): il rito super accelerato, quando la stazione appaltante decide di oscurare parte della documentazione per tutelare informazioni riservate, l’impresa richiedente ha 10 giorni di tempo per impugnare tale decisione. Decorso questo termine, l’oscuramento diventa definitivo e non più contestabile. La ratio della norma è chiara: accelerare i tempi del contenzioso, evitando che le contestazioni sull’accesso agli atti si trascinino per mesi, paralizzando l’efficacia delle procedure di gara. Tuttavia, questa accelerazione non può tradursi in una compressione irragionevole del diritto di difesa.

Il problema interpretativo nasce proprio qui: da quando decorre questo termine di 10 giorni? Dalla semplice comunicazione di aggiudicazione, anche se priva di documentazione? Dalla richiesta di accesso agli atti? O solo dal momento in cui la stazione appaltante comunica formalmente la decisione di oscuramento, allegando la documentazione oscurata? Varie sentenze hanno fatto chiarezza in merito.

Tribunale di Trento (sentenza 21/2026): quando è possibile limitare l’accesso alle offerte nelle procedure di gara?

Il TRGA di Trento (sent. 21/2026) chiarisce che il semplice richiamo al know-how aziendale non basta per limitare l’accesso agli atti di gara. L’operatore economico deve dimostrare in modo puntuale che le informazioni sono realmente segrete, dotate di valore economico e idonee a generare un vantaggio competitivo. La trasparenza nelle procedure pubbliche resta la regola, mentre l’oscuramento costituisce un’eccezione da motivare rigorosamente. In assenza di una decisione espressa della stazione appaltante sull’oscuramento, resta esperibile il rito ordinario di accesso ex art. 116 c.p.a. invece del rito “super-accelerato”. Leggi l’approfondimento.

Consiglio di Stato 9454/2025: niente “ricorso al buio” per le imprese, serve decisione espressa sull’oscuramento

La sentenza del Consiglio di Stato n. 9454/2025 chiarisce che il termine decadenziale di 10 giorni per impugnare l’oscuramento degli atti non decorre dalla sola comunicazione di aggiudicazione. Il termine inizia solo con una decisione espressa e motivata della stazione appaltante sull’oscuramento, accompagnata dalla documentazione richiesta. Non è ammissibile un “oscuramento implicito totale” derivante dalla mancata trasmissione degli atti, che costituisce mero inadempimento amministrativo. Una diversa interpretazione comprimerebbe irragionevolmente il diritto di difesa, imponendo un ricorso privo di piena conoscenza dell’atto lesivo. Leggi l’intero articolo.

Consiglio di Stato 6620/2025: accesso agli atti e diritto di difesa

Quando decorre il rito super accelerato? Basta la comunicazione dell’aggiudicazione per farlo scattare? E se l’amministrazione non adotta alcuna decisione espressa? A tutti questi interrogativi ha dato una risposta la sentenza del Consiglio di Stato 6620/2025. La vicenda riguarda un affidamento di servizi in cui la stazione appaltante comunicava l’aggiudicazione senza trasmettere l’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Le imprese concorrenti, non ottenendo gli atti completi, presentavano ricorso, ritenuto tardivo dal TAR. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la comunicazione di aggiudicazione non costituisce diniego implicito di accesso e ha distinto tra decisione espressa, omissione e decisione tardiva. Ha sottolineato il collegamento presunto tra accesso agli atti e diritto di difesa, specie in caso di punteggi ravvicinati. La sentenza ha dichiarato tempestivi i ricorsi e ordinato l’ostensione degli atti. Le regole confermano l’obbligo di pubblicazione completa delle offerte tecniche e l’applicazione del rito super-accelerato solo per provvedimenti espressi. Per maggiori dettagli, ti consiglio di leggere l’approfondimento.

Accesso agli atti e intelligenza artificiale

La progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi e l’impiego crescente di soluzioni basate su algoritmi e intelligenza artificiale (IA) stanno ridefinendo profondamente l’interazione tra cittadini e pubblica amministrazione (PA). In questo contesto emergono nuove problematiche, tra cui l’accessibilità e la trasparenza delle decisioni automatizzate.

Consiglio di Stato 4929/2025: AI, ostacolo o aiuto per la trasparenza?

La recente sentenza n. 4929/2025 del Consiglio di Stato chiarisce che la complessità tecnica derivante dall’uso dell’IA non può in alcun modo costituire un legittimo motivo per negare il diritto di accesso agli atti amministrativi.

La vicenda riguardava due comproprietarie che richiedevano dati dal SIAN per azioni civili su fondi agricoli; l’ente regionale aveva motivato il rifiuto con difficoltà tecniche. Il Consiglio sottolinea la prevalenza della trasparenza sull’organizzazione interna, l’accessibilità e comprensibilità delle logiche algoritmiche, e la neutralità dei processi automatizzati. Viene ribadito il dovere di cooperazione e responsabilità della PA anche con soggetti terzi o sistemi esterni. La digitalizzazione non altera la natura giuridica degli atti né i diritti dei cittadini. L’accesso agli atti resta strumento essenziale di tutela giuridica e partecipazione democratica. Ti consiglio di leggere l’approfondimento per ulteriori dettagli.

Art. 36 nuovo codice appalti

L’art. 36 (leggi l’articolo 36 del nuovo codice appalti) è una disciplina speciale per i concorrenti in gara non esclusi definitivamente e definisce aspetti procedurali e processuali.

Grande importanza assume la fase della conoscenza e della trasparenza. I partecipanti possono chiedere conto alla stazione appaltante, non solo di quanto dichiarato dai partecipanti in sede di presentazione delle offerte, ma anche di come la stessa abbia preso una decisione, al fine di verificare il rispetto dei principi basilari della “evidenza pubblica” e cioè la par condicio dei partecipanti e la libera concorrenza.

Questa fase conoscitiva pare che possa essere velocizzata grazie alla procedura di gara digitalizzata. Grazie alla piattaforma di e-procurement, gli operatori che hanno presentato l’offerta, possono accedere direttamente alle informazioni ed avere accesso ai dati o in alcuni casi ai documenti presenti sulla piattaforma stessa, subito dopo aver verificato che le esigenze di differimento di cui all’art. 35, comma 2 siano venute meno. Al termine della procedura di gara i candidati e gli offerenti non definitivamente esclusi potranno accedere ai verbali in maniera digitale e alla documentazione di gara entro i termini previsti: questa procedura consente di verificare illegittimità e/o scorrettezze da contestare.

Il comma 1 contiene l’indicazione esplicita della messa a disposizione nella piattaforma digitale e-procurement di alcune informazioni:

  • l’offerta dell’aggiudicatario;
  • i verbali di gara;
  • gli atti;
  • i dati e le informazioni relativi all’aggiudicazione.

I suddetti dati sono accessibili a tutti i candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi al momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.

Una volta che la stazione appaltante sceglie una determinata offerta diventa di interesse pubblico in quanto si tratta dell’offerta che la stazione appaltante vuole realizzare con i soldi pubblici. Va da sé che è giusto che sia conosciuta da tutti i cittadini e, ovviamente, anche ai non aggiudicatari.

Accesso agli atti per i primi 5 in graduatoria

Il comma 2 dell’art. 36 contiene un’importante novità per i primi 5 in graduatoria: sono resi reciprocamente disponibili per loro, sempre attraverso la piattaforma di e-procurement:

  • l’offerta dell’aggiudicatario;
  • i verbali di gara;
  • gli atti di gara;
  • i dati e le informazioni circa l’aggiudicazione;
  • le offerte degli altri concorrenti (i primi 5).

Si tratta, quindi, di un accesso più ampio rispetto a quello consentito ai candidati non definitivamente esclusi in quanto i primi 5 in graduatoria possono avere libero accesso anche alle loro offerte reciprocamente.

Con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione, vengono rese note anche le decisioni della stazione appaltante circa le richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti per tutelare i loro segreti tecnici o commerciali. Si vuole accelerare la procedura: gli operatori non dovranno più formulare alcuna istanza di accesso.

TAR Sicilia 2625/2025: la quarta classificata ha diritto ad accedere alle offerte degli altri concorrenti?

Il TAR Sicilia 2625/2025 chiarisce l’interpretazione dell’art. 36 D.Lgs. 36/2023 riguardo l’accesso alla documentazione di gara da parte dei primi cinque classificati. La controversia nasce dalla richiesta della quarta classificata di ottenere integralmente documenti amministrativi, tecnici ed economici di concorrenti precedenti, parzialmente ostesi dall’amministrazione. Il Collegio distingue tra accesso previsto ex art. 36 e istanze successive all’aggiudicazione, collocando queste ultime nel regime dell’art. 116 c.p.a. La ricorrente, quarta in graduatoria, ha posizione giuridica tutelabile e diritto all’ostensione strumentale alla difesa in giudizio. L’amministrazione può limitare l’accesso solo su parti contenenti segreti tecnici o commerciali, previa motivata dichiarazione dei concorrenti. La decisione ribadisce la prevalenza della trasparenza e della parità tra operatori economici in graduatoria. Per ulteriori dettagli, ti consiglio di leggere il nostro approfondimento.

TAR Lombardia 1609/2025: il segreto tecnico può limitare l’accesso agli atti?

Il TAR Lombardia, ordinanza n. 1609/2025, ha chiarito che, dopo l’aggiudicazione, i concorrenti classificati tra i primi devono poter esaminare integralmente l’offerta dell’aggiudicatario, come previsto dall’art. 36 D.lgs. 36/2023. Le richieste generiche di riservatezza non sono sufficienti: la stazione appaltante deve motivare in modo concreto e documentato eventuali oscuramenti. L’accesso agli atti può essere impugnato entro 10 giorni, ma ritardi giustificabili possono essere tollerati. Il tribunale ha escluso la necessità di tutela del know-how se non vi sono tecnologie o segreti tecnici specifici. Prevale l’interesse del concorrente a verificare la legittimità dell’aggiudicazione. Ne consegue l’obbligo della stazione appaltante di consentire l’ostensione completa dell’offerta tecnica. Ti consiglio di leggere l’approfondimento per ulteriori dettagli.

TAR Lombardia 2520/2024: accesso agli atti e alle offerte sempre ammesso ai primi 5 in graduatoria

L’art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023 impone alla Stazione appaltante di rendere disponibili, automaticamente e con l’aggiudicazione, tutti gli atti di gara, comprese le offerte dei primi cinque operatori in graduatoria. Eventuali omissioni si disciplinano secondo l’art. 116 c.p.a., consentendo il ricorso per l’ostensione. Il TAR Lombardia, sentenza 30/09/2024, n. 2520, ha accolto il ricorso di un quinto classificato per ottenere verbali e documentazione tecnica e amministrativa dei concorrenti precedenti. La Corte ha bilanciato il diritto di difesa con la riservatezza commerciale, richiamando l’art. 35, comma 5, D. Lgs. n. 36/2023. Non è stato ritenuto pregiudizievole l’accesso alle offerte, trattandosi di appalto di servizi di manodopera senza segreti industriali. La giurisprudenza richiede che il segreto tecnico o commerciale riguardi elaborazioni specialistico-strategiche, tali da influire sul valore del servizio solo se sconosciute ai concorrenti.

Ti rimando all’articolo dedicato per ulteriori approfondimenti.

TAR Lazio 14725/2025: accesso agli atti e consultazioni preliminari

Il TAR Lazio (sent. n. 14725/2025) ha affermato che la partecipazione degli operatori economici alle consultazioni preliminari di mercato radica un interesse qualificato all’accesso agli atti successivi, anche negli affidamenti diretti. Tale diritto si fonda sui principi di trasparenza e concorrenza, consentendo di verificare la coerenza delle scelte della stazione appaltante. L’ostensione deve però rispettare i limiti della tutela dei segreti tecnici e commerciali, che vanno oscurati. La consultazione preliminare assume quindi valore sostanziale e non meramente ricognitivo. Puoi leggere qui l’intero approfondimento.

Oscuramento illegittimo e segnalazione all’Anac

Il comma 6 contiene un riferimento alle ragioni di segretezza insussistenti. Spesso accade che gli operatori economici indicano come segrete alcune parti delle offerte senza giustificata motivazione. Pertanto la stazione appaltante può segnalare all’Anac tale oscuramento illegittimo. L’Anac, nel caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può procedere con una sanzione pecuniaria.

L’e-procurement è di fondamentale importanza. Ti suggerisco, quindi, di allinearti al nuovo codice dei contratti pubblici, con una soluzione pratica (BIM) che ti consente di avere un ambiente di condivisione dati attraverso una piattaforma collaborativa digitale conforme agli standard in materia di sicurezza dei dati e di gestione dei flussi informativi.

Consiglio di Stato 8231/2025: quando un segreto tecnico giustifica davvero l’oscuramento di parti dell’offerta?

La sentenza Consiglio di Stato 8231/2025 chiarisce che l’oscuramento dell’offerta è ammesso solo in presenza di un vero segreto tecnico o commerciale, dimostrato con elementi puntuali. L’operatore deve provare il valore economico delle informazioni, le misure di tutela adottate e il concreto rischio competitivo derivante dalla divulgazione. Nel caso esaminato, il concorrente quinto classificato non ha fornito chiarimenti né prove, limitandosi a indicazioni generiche. La stazione appaltante ha quindi legittimamente reso accessibile l’offerta, non risultando comprovata l’eccezione alla trasparenza. Leggi l’intero approfondimento.

Sentenza Consiglio di Stato 5547/2025: i limiti dell’oscuramento di un’offerta tecnica

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5547/2025, ha chiarito la decorrenza del termine decadenziale per il “rito accelerato” ex art. 116 c.p.a. in tema di accesso agli atti. La vicenda nasce da una gara in cui l’aggiudicataria aveva opposto il segreto industriale all’ostensione dell’offerta tecnica, accolta solo in parte dall’amministrazione. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ma in appello il CdS ha ribaltato la decisione. Il Collegio ha ribadito che i primi cinque classificati hanno un diritto di accesso autonomo e generalizzato, limitabile solo da segreti tecnici adeguatamente provati. Un’opposizione basata su richiami generici al know-how non basta a precludere l’accesso, specie nei servizi ordinari. Fondamentale il chiarimento sui termini: i 10 giorni decorrono dalla decisione sull’istanza di accesso (positiva o negativa), non dalla comunicazione di aggiudicazione. In mancanza di pubblicazione integrale, il dies a quo resta sospeso fino al provvedimento espresso o tacito sull’ostensione. Ti consiglio di leggere l’approfondimento per ulteriori dettagli.

Tar Lazio 584/2025: oscuramento dell’offerta ammesso con specifica richiesta dell’offerente

Cosa accade se la stazione appaltante oscura parte dell’offerta di un operatore economico, negando la possibilità agli altri di poter avere un quadro completo della situazione?

Nella sentenza 584/2025, il TAR Lazio ha accolto il ricorso dalla seconda classificata ad una gara, poiché non ha potuto usufruire del diritto di accesso agli atti automatico, così come stabilito nel comma 1 dell’art. 36 D.Lg. 36/2023. La stazione appaltante non può limitare l’accesso agli atti in modo indiscriminato, ma deve garantire ai primi cinque classificati la piena conoscibilità delle offerte presentate, salvo specifiche e comprovate ragioni di segreto tecnico o commerciale. L’oscuramento è legittimo solo se richiesto dall’operatore e sorretto da motivazioni puntuali e documentate; in difetto, la compressione del diritto di accesso comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione e l’obbligo di consentire l’ostensione integrale della documentazione.

Ti consiglio di leggere l’approfondimento dedicato.

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 Giusi Rosamilia

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