Il nuovo codice dei contratti pubblici ha innalzato significativamente le soglie per l’affidamento diretto, portandole a 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per servizi e forniture.
L’affidamento diretto rappresenta una procedura semplificata e accelerata, in cui la stazione appaltante può assegnare il contratto senza attivare un confronto competitivo, scegliendo l’operatore economico ritenuto idoneo in base a criteri di esperienza e capacità.
Scopriamo tutti i dettagli sull’affidamento diretto, facendo riferimento ai chiarimenti forniti da ANAC e MIT e la giurisprudenza più recente.
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Affidamento diretto: cosa prevede il nuovo codice appalti
L’affidamento diretto, secondo la definizione contenuta nell’allegato I.3 art 3 lett. d) al D.Lgs. 36/2023, è un affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
Il D.Lgs. 36/2023 consente l’affidamento diretto per:
- lavori di importo inferiore a 150.000 € anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- servizi e forniture (ivi compresi i servizi di progettazione) di importo inferiore a 140.000 € anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
È evidente, quindi, che non è necessario il ricorso ad indagini di mercato preventive né tantomeno l’acquisizione di diversi preventivi.
Parere MIT 3469/2025: l’affidamento diretto ha termini perentori da rispettare?
La tempestività negli affidamenti diretti è stato oggetto di recente attenzione da parte di ANAC e MIT. Il Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11 marzo 2025 ha sottolineato l’importanza del rispetto dei termini procedurali, mentre la risposta del MIT (3469/2025) ha fornito chiarimenti in merito ai termini da rispettare. ANAC e MIT richiamano il principio della massima rapidità e della buona fede nel procedimento. Il MIT conferma che non esistono scadenze obbligatorie, citando anche il Consiglio di Stato. Nonostante ciò, le attività devono essere svolte correttamente e nei tempi tecnicamente necessari, secondo il principio del risultato. Scopri tutti i dettagli.
Le fasi dell’affidamento diretto
Le fasi dell’affidamento diretto possono essere suddivise generalmente in:
- fase preliminare che prevede:
- nomina del RUP;
- predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell’affidamento diretto;
- verifiche preliminari circa l’esistenza della deroga all’obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali;
- fase di selezione informale che prevede:
- eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i;
- verifica requisiti per affidamenti superiori a 40.000 €;
- fase di affidamento in cui si determina l’affidamento con relativa pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Le 3 tipologie di affidamento diretto
Secondo il codice appalti esistono 3 tipologie di affidamento diretto:
- affidamento diretto con acquisizione di preventivi di operatori economici iscritti ad Albo o Elenco;
- affidamento diretto previa indagine informale di mercato;
- affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici.
E per ogni tipologia si dovranno rispettare delle fasi specifiche che in seguito analizziamo.
Acquisizione di preventivi di operatori economici iscritti ad Albo o Elenco
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono istituire e utilizzare Elenchi o Albi di Operatori Economici per affidamenti diretti. Nello specifico, l’art. 1, comma 3 dell’Allegato II.1 e art. 3, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possano adottare un regolamento che definisca, tra le altre cose:
- le modalità di creazione e aggiornamento dell’Elenco degli Operatori Economici, suddivisi per categoria e fascia d’importo;
- i criteri per la selezione degli operatori da invitare (o a cui richiedere preventivi) utilizzando l’elenco, il MEPA o altri strumenti simili gestiti dalla centrale di committenza di riferimento.
L’iscrizione agli Elenchi è aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, senza limiti di tempo.
Quando viene istituito un Elenco o Albo, l’operatore economico deve:
- attestare il possesso dei requisiti tramite dichiarazione sostitutiva;
- comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali variazioni nei requisiti, seguendo le modalità da essa stabilite.
La stazione appaltante:
- valuta le domande di iscrizione entro 30 giorni dalla ricezione, con la possibilità di estendere il termine fino a un massimo di 90 giorni, in caso di un numero elevato di richieste. Se non viene emesso un diniego entro il termine previsto, l’iscrizione si considera accettata;
- stabilisce le modalità di aggiornamento dell’elenco, con periodicità prefissata (ad esempio semestrale) o in caso di eventi specifici, e provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perso i requisiti o al loro spostamento in altre sezioni dell’elenco.
Gli operatori economici che non presentano offerte dopo tre inviti in un biennio possono essere esclusi dall’elenco.
Gli elenchi possono essere suddivisi per lavori, servizi e forniture, in base a diverse fasce d’importo (ad esempio fino a 5000 euro, da 5000 a 40.000 euro, e da 40.000 euro fino alle soglie degli affidamenti diretti previste dall’articolo 50).
La scelta dell’operatore economico aggiudicatario deve essere basata su criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’intervento, e in linea con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, come indicato nel regolamento, rispettando il principio di rotazione per gli affidamenti superiori a 5000 euro e fino alla soglia prevista per gli affidamenti diretti.
È inoltre possibile escludere dall’elenco gli operatori che, pur invitati, non presentino offerta per tre volte nell’arco di due anni. Gli elenchi, distinti per lavori, servizi e forniture, possono essere ulteriormente suddivisi in scaglioni di importo. In ogni caso, la scelta dell’operatore deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e coerenti con l’intervento da realizzare, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e rotazione per gli affidamenti sopra i 5.000 euro e fino alle soglie previste per l’affidamento diretto.
Indicazioni utili circa la corretta formazione e gestione di eventuali Elenchi istituiti presso le stazioni appaltanti possono essere rinvenute nei due Comunicati del Presidente ANAC, rispettivamente del 5 e dal 24 giugno 2024, pubblicati sul sito istituzionale della medesima Autorità:
| Fase | Sottofase (Attività) |
| Fase 1 – Predisposizione della procedura | 1.1 – Nomina del RUP |
| 1.2 – Attività amministrative e verifiche preliminari | |
| Fase 2 – Individuazione dell’affidatario | 2.1 – Consultazione informale |
| 2.2 – Acquisizione preventivi | |
| 2.3 – Verifiche | |
| Fase 3 – Affidamento | 3.1 – Pubblicità e trasparenza |
| 3.2 – Verifiche a campione | |
| 3.3 – Accesso agli atti |
TAR Veneto 1126/2026: Affidamento diretto e autovincolo, la PA deve rispettare le sue regole
Il TAR Veneto, con la sentenza n. 1126/2026, ribadisce che anche nell’affidamento diretto la stazione appaltante è vincolata alle regole fissate nella lex specialis. Nel caso esaminato, il disciplinare escludeva offerte con ribassi superiori al 20%, ma la PA ha comunque valutato preventivi con sconti del 35% e del 20,01%. I giudici hanno ritenuto illegittima sia la valutazione di tali offerte sia la successiva rettifica dei ribassi dopo l’apertura dei preventivi, richiamando i principi di autovincolo, immodificabilità dell’offerta e par condicio. Per questo il TAR ha annullato l’affidamento del servizio di collaudo statico. Leggi l’approfondimento.
TAR Campania 2078/2026: affidamento diretto con confronto di preventivi, è gara?
Il TAR Campania, sentenza 2078/2026, chiarisce che l’affidamento diretto perde la sua natura se la Stazione Appaltante autovincola la discrezionalità imponendo criteri di selezione e confronto tra preventivi. Anche se formalmente qualificata come affidamento diretto, la procedura diventa di fatto una gara, soggetta a principi di trasparenza, parità di trattamento e limiti all’esclusione. La qualificazione giuridica dipende quindi dal “come” vengono gestiti i preventivi, non dal nome assegnato. Il confronto automatizzato su prezzo o punteggio trasforma l’atto fiduciario in procedura selettiva, con tutele più rigorose per gli operatori economici. Leggi l’approfondimento.
Parere Anac 410/2024: in caso di affidamento diretto, la richiesta di preventivi non limita la discrezionalità della SA
ANAC, con il parere di precontenzioso n. 410 dell’11 settembre 2024, ha chiarito che l’acquisizione di più preventivi e l’indicazione dei criteri di selezione non trasformano l’affidamento diretto in una gara. Gli operatori non invitati non possono contestare le valutazioni della stazione appaltante. L’Autorità ha respinto le doglianze di un’impresa esclusa, ribadendo che non si tratta di una procedura negoziata. Il Vademecum del 30 luglio 2024 conferma questa interpretazione. Leggi l’articolo dedicato.
Parere MIT 3065/2024: richiesta informale dei preventivi per gli affidamenti diretti
È possibile utilizzare la posta elettronica istituzionale (PEI) per richiedere e ricevere preventivi preliminari in vista di un affidamento diretto, considerata più rapida ed efficiente della PEC. Il MIT (parere n. 3065/2024) conferma, richiamando ANAC 410/2024, che l’affidamento diretto procedimentalizzato è consentito previa comparazione dei preventivi. È obbligatorio garantire tracciabilità e verificare la provenienza dei documenti, rispettando le norme del Codice e la “piccola evidenza pubblica”. L’uso di piattaforme certificate è facoltativo e riguarda solo quelle completate secondo le regole AGID. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 3225/2025: affidamento diretto procedimentalizzato
Il MIT, con parere n. 3225/2025, chiarisce il livello di formalizzazione negli affidamenti diretti, evidenziando i limiti della “procedimentalizzazione”. L’allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 si applica solo alle procedure negoziate e non agli affidamenti diretti; un avviso preliminare non deve trasformare l’affidamento in gara. La richiesta di preventivi può motivare la scelta dell’affidatario senza costituire un’offerta formale, rispettando proporzionalità e semplificazione. Non è obbligatoria la pubblicazione dell’avviso preliminare sulla BDNCP, prevista solo per le procedure negoziate.
Anche la pubblicazione dell’esito della procedura su MEPA non è necessaria, seguendo art. 28 del Codice e delibere ANAC n. 264/2023 e 601/2023. Leggi l’articolo dedicato.
Indagine informale di mercato preventiva
L’eventuale fase di indagine di mercato o richiesta di preventivo/i ricade nella fase di selezione informale, non è obbligatoria, ma rappresenta una facoltà istruttoria utile a conoscere il mercato e supportare la scelta del contraente. Ha funzione esplorativa: consente di individuare operatori disponibili e verificare la congruità dei preventivi, senza generare aspettative di invito.
Deve essere svolta con modalità flessibili e proporzionate, garantendo adeguata pubblicità e rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. Se eccessivamente strutturata con criteri comparativi, può però snaturare l’affidamento diretto trasformandolo in una gara.
Resta centrale la motivazione della scelta, che deve essere logica, coerente e rispettosa del principio di rotazione.
| Fase | Sottofase (Attività) |
| Fase 1 – Predisposizione della procedura | 1.1 – Nomina del RUP |
| 1.2 – Attività amministrative e verifiche preliminari | |
| Fase 2 – Individuazione dell’affidatario | 2.1 – Indagine informale di mercato |
| 2.2 – Acquisizione preventivi | |
| 2.3 – Verifiche | |
| Fase 3 – Affidamento | 3.1 – Pubblicità e trasparenza |
| 3.2 – Verifiche a campione | |
| 3.3 – Accesso agli atti |
Leggi anche “L’indagine di mercato nell’affidamento diretto“
Corte di Cassazione 6875/2026: affidamento diretto o gara occulta? Il paradosso che espone il RUP al penale
La Corte di Cassazione afferma che l’affidamento diretto è una procedura non competitiva e non richiede confronto tra operatori. Pubblicare una manifestazione di interesse “fittizia” dopo aver già scelto l’affidatario può integrare il reato di turbata libertà del procedimento (art. 353-bis c.p.). Il rischio penale sorge quando l’avviso è costruito su misura, limita la partecipazione o predetermina l’esito della selezione. Procedimentalizzare l’affidamento diretto per apparente trasparenza non lo trasforma in gara, ma può esporre il RUP a responsabilità penale se altera la fase genetica della scelta. Leggi l’approfondimento.
TAR Puglia 947/2025: il rapporto tra affidamento diretto e indagine di mercato
Il TAR Puglia (sentenza n. 947/2025) ha chiarito che l’affidamento diretto con preventiva indagine di mercato non costituisce una gara e non limita la discrezionalità della P.A. nella valutazione delle offerte. L’indagine ha natura esplorativa e non vincolante: la stazione appaltante può scegliere liberamente il contraente più idoneo, senza obbligo di confronto competitivo. Nel caso esaminato, l’esclusione dell’offerta è derivata da una valutazione tecnica sostanziale di non conformità ai requisiti minimi. Il TAR ha confermato la legittimità di questa valutazione e la separazione tra indagine di mercato e gara. Leggi tutti i dettagli.
Senza consultazione di più operatori economici
Le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
Di fatto, quindi, il RUP individua un determinato operatore economico a sua discrezione, senza consultazione di altri operatori, selezionati attraverso indagini informali di mercato, o senza acquisizione di uno o più preventivi da parte di più operatori iscritti in Albi o Elenchi a disposizione della Stazione appaltante.
Questo affidamento può essere particolarmente indicato in caso di somma urgenza e di protezione civile, secondo quanto prevista dall’articolo 140 del Codice dei Contratti.
| Fase | Sottofase (Attività) |
| Fase 1 – Predisposizione della procedura | 1.1 – Nomina del RUP |
| 1.2 – Attività amministrative e verifiche preliminari | |
| 1.3 – Individuazione dell’operatore economico cui affidare l’appalto | |
| Fase 2 – Acquisizione ed esame del preventivo | 2.1 – Acquisizione ed esame del preventivo (offerta) |
| 2.2 – Acquisizione preventivi | |
| 2.3 – Verifiche | |
| Fase 3 – Affidamento | 3.1 – Pubblicità e trasparenza |
| 3.2 – Verifiche a campione | |
| 3.3 – Accesso agli atti |
TAR Sardegna 793/2025: ok alla discrezionalità della PA, ma attenzione alla trasparenza!
La sentenza TAR Sardegna n. 793/2025 chiarisce che, anche negli affidamenti diretti, la stazione appaltante deve motivare le proprie scelte in modo trasparente e coerente. Non è possibile giustificare decisioni solo con criteri fiduciari o discrezionalità “pura”. L’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 impone di indicare oggetto, importo, contraente e ragioni della scelta. Il TAR ribadisce tre principi: rispetto delle regole e della lex specialis anche nelle procedure semplificate; motivazione come strumento di legalità e autotutela; limiti rigorosi all’esercizio della discrezionalità, per evitare arbitrarietà e contenziosi. Leggi l’approfondimento.
Analogie e differenze
FASE 1 – Predisposizione della procedura (comune a tutte e tre)
In tutte e tre le tipologie, il RUP deve essere nominato prima di avviare qualsiasi attività. Il RUP è il dominus della procedura: verifica la fattibilità tecnica ed economica, redige o supervisiona gli atti di gara, e risponde della legittimità dell’intero iter. La nomina è atto formale e presupposto indefettibile. La differenza rilevante è nella terza tipologia (Senza consultazione di più operatori economici): la Fase 1 include una Sottofase 1.3 aggiuntiva — l’individuazione dell’operatore economico — che nelle altre due tipologie avviene nella Fase 2. Questo anticipa strutturalmente la scelta del contraente già nella fase preparatoria, riflettendo la natura più “diretta” e fiduciaria di questa procedura.
FASE 2 – Individuazione dell’affidatario è quella nella quale si concentrano le differenze principali ed è la fase che di fatto distingue strutturalmente le tre tipologie.
Nell’affidamento diretto con acquisizione di preventivi da Albo/Elenco, nella sottofase di consultazione informale, la stazione appaltante effettua appunto una consultazione informale rivolta a operatori economici iscritti ad un Albo o Elenco (es. MePA, elenchi telematici, albi fornitori). La selezione degli operatori da consultare avviene attingendo a liste precostituite, con garanzia di tracciabilità e rispetto del principio di rotazione. Nella sottofase successiva vengono acquisiti preventivi/offerte da più operatori iscritti all’albo. Non si tratta di una gara formale, ma la comparazione tra più offerte è strutturata e documentata. Il numero minimo di operatori da consultare non è rigidamente fissato dalla norma, ma la prassi e le linee guida ANAC suggeriscono almeno 3-5 operatori. Si chiude con la verifica dei requisiti generali (art. 94-98 D.Lgs. 36/2023) e speciali dell’operatore selezionato, nonché congruità del prezzo.
Nell’affidamento diretto previa indagine informale di mercato, nella sottofase “indagine informale di mercato”, a differenza della prima tipologia, non si attinge a un albo preesistente. La stazione appaltante conduce un’indagine di mercato informale per individuare gli operatori potenzialmente idonei. Questa può avvenire tramite pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito istituzionale, richiesta diretta a operatori noti nel settore, consultazione di banche dati, cataloghi, siti web. L’indagine non vincola la SA alla scelta di uno degli operatori contattati, ma serve a formare la platea da cui poi acquisire preventivi. Analogamente alla prima tipologia, si acquisiscono preventivi comparabili. La differenza è che la fonte degli operatori è il mercato aperto, non un albo strutturato. L’ultima sottofase, relativa alle verifiche, è identica alla prima tipologia: verifica requisiti generali e speciali, congruità del prezzo.
L’affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici è la tipologia più “pura” e diretta. La scelta dell’operatore avviene già nella fase 1 (sottofase 1.3), sulla base di precedenti rapporti contrattuali positivi, conoscenza diretta del mercato da parte del RUP, motivazione tecnica specifica (unicità della prestazione, urgenza, ecc.). Si acquisisce un solo preventivo dall’operatore già individuato. Non vi è comparazione con altri operatori. Il RUP valuta la congruità dell’offerta rispetto ai prezzi di mercato (es. prezzari regionali, listini ufficiali, indagini di mercato pregresse). In questa tipologia, la sottofase 2.2 ha natura diversa: non è acquisizione di preventivi concorrenti, ma eventuale documentazione integrativa o verifica della congruità tramite raffronto con prezzi di riferimento. La sottofase 2.3, relativa alle verifiche risulta identica nelle altre tipologie, ma qui assume maggiore rilevanza la motivazione della scelta dell’operatore, che deve essere adeguatamente documentata nella determina a contrarre.
FASE 3, l’affidamento è strutturalmente comune a tutte e tre le tipologie, con sfumature operative.
La sottofase relativa alla pubblicità e trasparenza è comune a tutte e tre. Dopo l’affidamento, la SA è tenuta a pubblicare sul proprio sito e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP/ANAC): l’avviso di post-informazione (art. 36 D.Lgs. 36/2023), i dati essenziali del contratto (CIG, importo, operatore, oggetto). La differenza è quantitativa e motivazionale: nella terza tipologia, la pubblicazione deve essere accompagnata da una motivazione più robusta della scelta fiduciaria.
La sottofase di verifica è comune a tutte e tre. Ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti sono soggette a verifiche a campione da parte di ANAC e organismi di controllo. La SA deve conservare tutta la documentazione dell’iter. Anche la sottofase dell’accesso agli atti è comune a tutte e tre. Disciplinato dall’art. 35 D.Lgs. 36/2023 e dal D.Lgs. 33/2013. I terzi interessati possono accedere agli atti della procedura nei limiti previsti dalla normativa sulla trasparenza e sulla tutela della riservatezza commerciale.
Legenda tabelle:
- Colore verde: fasi/sottofasi comuni a tutte e tre le tipologie
- Colore blu: elementi esclusivi della Tipologia A (Albo/Elenco)
- Colore giallo: elementi esclusivi della Tipologia B (Indagine mercato)
- Colore rosso: elementi esclusivi della Tipologia C (Senza consultazione)
Affidamento diretto nuovo codice: la procedura
La procedura inizia con la decisione di contrarre (articolo 17, comma 2, D.Lgs. 36/2023) che include:
- oggetto;
- importo;
- contraente;
- motivazioni della scelta;
- requisiti generali (e se necessario anche quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale).
L’affidamento avviene con un unico atto dopo aver individuato l’affidatario. La stazione appaltante ha la discrezionalità di stabilire come documentare le “esperienze idonee”, ovvero le attività precedenti svolte dall’operatore economico, anche se non strettamente correlate all’oggetto della gara, ma comunque utili a garantire il buon esito dell’affidamento.
Affidamento diretto e principio di rotazione
L’affidamento diretto deve rispettare i principi cardine del codice dei contratti pubblici:
Il principio di rotazione è regolato dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 che introduce alcune novità importanti rispetto alla disciplina precedente.
Una delle principali è che non è più vietato invitare nuovamente un “operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”. Il divieto si applica solo al “contraente uscente”, cioè il soggetto che ha ottenuto l’aggiudicazione precedente. La motivazione di questa differenziazione risiede nel fatto che l’esclusione degli operatori precedentemente solo invitati non è giustificata da esigenze di contenimento delle asimmetrie informative a favore del precedente aggiudicatario.
In particolare, il comma 2 dell’art. 49 vieta l’affidamento diretto o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardano lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi.
Il comma 3 dell’art. 49 consente alla stazione appaltante di suddividere gli affidamenti in fasce economiche (ad esempio, da 5.000 a 40.000 euro e da 40.000 euro fino alla soglia dell’affidamento diretto). Di conseguenza, il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia. È importante che questa suddivisione non sia utilizzata in modo arbitrario per eludere il divieto di frazionamento.
Il comma 4 introduce una deroga al divieto di reinvito del contraente uscente, che può essere applicata se sono presenti contemporaneamente tre condizioni: la struttura del mercato, l’effettiva assenza di alternative, e l’accurata esecuzione del precedente contratto. Questi requisiti devono essere tutti presenti e specificamente documentati negli atti della procedura.
È responsabilità della stazione appaltante motivare in modo adeguato e rigoroso le ragioni di una possibile deroga al principio di rotazione. Infine, in un’ottica di semplificazione e accelerazione, gli affidamenti di importo fino a 5.000 euro sono esenti dall’applicazione del principio di rotazione.
Parere MIT 3677/2025: prorogare un affidamento diretto significa violare la rotazione?
Il MIT, con il parere 3677/2025, chiarisce che la proroga in un affidamento diretto è legittima solo se prevista fin dall’origine, inserita negli atti di gara e nella determinazione a contrarre. Deve essere inclusa nel valore complessivo stimato del contratto, senza superare la soglia economica che consente l’affidamento diretto. La proroga, inoltre, non deve alterare le condizioni di rotazione né costituire un’estensione artificiosa. In sintesi, deve essere parte integrante della programmazione iniziale e non una modifica successiva. Leggi l’approfondimento.
Consiglio di Stato 5602/2025: il sodalizio RAI–Sanremo non basta più, serve evidenza pubblica!
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5602/2025, dichiara illegittimo l’affidamento diretto alla RAI del Festival di Sanremo, ribadendo il rispetto dei principi di evidenza pubblica e concorrenza.
Il Festival è un bene immateriale pubblico del Comune di Sanremo e la gestione economica non può avvenire senza trasparenza e parità di trattamento. Le giustificazioni del Comune (tutela UNESCO, cooperazione atipica, esclusione dal Codice dei contratti) sono state respinte. Il successo storico dell’evento e il rapporto consolidato con la RAI non giustificano l’affidamento diretto.
Ogni gestione futura deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, indipendentemente dalla notorietà o rilevanza culturale dell’evento. Leggi i dettagli.
Tar Campania 3671/2025: l’avviso aperto rende comparativo l’affidamento diretto, ecco le implicazioni sul principio di rotazione
Il Tar Campania, con la sentenza 3671/2025, chiarisce che il RUP deve rispettare il principio di rotazione quando l’affidamento diretto è preceduto da un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse. Nel caso esaminato, un servizio di supporto alla progettazione di gare assicurative è stato affidato a un operatore già incaricato in passato. Il tribunale ha rilevato che l’avviso pubblico trasforma l’affidamento in una procedura comparativa, rendendo obbligatoria la rotazione. La sostanziale analogia tra i due incarichi giustifica l’applicazione del principio, anche tra enti strumentali controllati dalla stessa Regione. Solo nelle procedure negoziate sottosoglia la rotazione può essere derogata. Leggi i dettagli.
Semplificazione dei controlli per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro
L’art. 52 del D.Lgs. 36/2023 introduce una semplificazione per quanto riguarda la verifica dei requisiti negli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
Nelle procedure di affidamento indicate all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), per importi inferiori a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possedere i requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica tali dichiarazioni, anche attraverso il sorteggio di un campione, selezionato secondo modalità predeterminate annualmente.
Se a seguito della verifica risulta che i requisiti generali o speciali dichiarati non sono confermati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione dell’eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione del fatto all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalle procedure di affidamento indette dalla stessa stazione appaltante per un periodo compreso tra uno e dodici mesi a partire dall’adozione del provvedimento.
Per gli Affidamenti diretti infra 5.000 euro sono previste ulteriori semplificazioni quali:
- la deroga all’obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006);
- la non applicabilità del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell’art. 49.
Parere MIT 3846/2025: la verifica dei requisiti a campione si estende anche ai subappaltatori?
La semplificazione dell’art. 52 del D.Lgs. 36/2023 consente controlli dei requisiti “a campione” solo per l’affidatario negli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro, al fine di snellire i micro-acquisti.
Il MIT, con parere n. 3846/2025, esclude che tale regime possa estendersi ai subappaltatori, anche se di importo inferiore alla soglia. La deroga ha natura eccezionale e soggettivamente limitata, come chiarito dalla Relazione illustrativa del Codice. Per i subappaltatori resta obbligatoria la verifica integrale delle cause di esclusione ex art. 119, in ossequio al principio di legalità. Leggi l’approfondimento.
Affidamento diretto delle concessioni?
Il legislatore, con il nuovo Codice dei contratti pubblici, ha scelto di disciplinare in maniera autonoma le concessioni, considerate una particolare forma di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale. Tale scelta evidenzia la volontà di riconoscere a queste ultime una piena autonomia rispetto ai contratti di appalto, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale.
In effetti, si assiste ad una regolamentazione separata delle procedure di affidamento delle concessioni, senza rinvii alla normativa prevista per gli appalti pubblici. Tale impostazione appare chiaramente finalizzata a conferire una specifica e distinta rilevanza a una componente sempre più significativa dei contratti pubblici.
Anche in riferimento alle concessioni di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, il legislatore ha optato per una regolamentazione autonoma dell’affidamento, senza rinvii alle disposizioni previste per gli appalti e, in particolare, escludendo il richiamo all’art. 50 del D.Lgs. 36/2023.
Ne consegue che, per le concessioni sotto soglia, l’affidamento potrà avvenire secondo quanto previsto dall’art. 187 del Codice, ossia mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, previa consultazione — ove disponibili — di almeno 10 operatori economici. Rimane comunque ferma la possibilità, per l’amministrazione concedente, di scegliere le procedure di gara previste per le concessioni dal Titolo II, Parte II, Libro IV del Codice (TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956; TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043).
Affidamento diretto di concessioni < 140.000 euro: mito o realtà?
L’affidamento diretto è consentito per gli affidamenti di servizi di valore inferiore a 140.000 euro, rispettando trasparenza, rotazione ed economicità. Per le concessioni di servizi, anche di modesto valore, non si applica l’affidamento diretto, ma una procedura negoziata semplificata secondo l’art. 187 del Codice Appalti. Tale procedura richiede la consultazione di almeno 10 operatori economici e il rispetto del principio di rotazione. La distinzione importante risiede nella natura giuridica: le concessioni trasferiscono il rischio operativo all’operatore, senza corrispettivo per l’amministrazione. Il MIT (parere 3407/2025) conferma che le concessioni di servizi devono seguire la disciplina speciale, non l’art. 50 sugli affidamenti diretti. Scopri tutti i dettagli.
Tar Sicilia 1165/2025: obbligo di procedura negoziata per le concessioni sottosoglia, esclusa ogni forma di affidamento diretto
Il TAR Sicilia (sentenza 1165/2025) conferma che le concessioni di servizi, anche sotto soglia europea, non possono essere affidate direttamente. Il caso riguardava una casa di riposo temporaneamente affidata all’operatore uscente, ritenuto illegittimo dal Tar. La natura contrattuale autonoma della concessione, con pagamento di canone, esclude l’affidamento diretto. Il principio di rotazione impedisce il coinvolgimento automatico dell’operatore uscente. La procedura corretta resta la negoziata con consultazione di almeno 10 operatori, ai sensi dell’art. 187, rendendo inefficace il contratto stipulato. Per leggere i dettagli, ti consiglio il nostro approfondimento.
Affidamento diretto per le società sportive no profit: come funziona?
L’art. 5 del D.Lgs. 38/2021 consente ad ASD/SSD senza scopo di lucro di proporre interventi di riqualificazione di impianti sportivi, con possibile affidamento diretto della gestione gratuita se riconosciuto l’interesse pubblico. Tale deroga, tuttavia, va interpretata in modo rigoroso e coordinato con il Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. L’ANAC ha chiarito che l’affidamento è legittimo solo in presenza di requisiti stringenti (unicità della proposta, finalità sociali, soglie sotto-limite UE, adeguato PEF). È inoltre richiesta una motivazione rafforzata e il rispetto degli obblighi di digitalizzazione, trattandosi di una procedura eccezionale. Leggi l’approfondimento.
Digitalizzazione e affidamenti diretti
Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento – ivi compresi gli affidamenti diretti – e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD).
Per prepararti ad appaltare secondo gli obblighi BIM del nuovo Codice Appalti, affidati al leader italiano del BIM ed ottieni la guida completa agli appalti digitali nella pubblica amministrazione.
Affidamento diretto: il vademecum ANAC
Per approfondire scarica e consulta gratuitamente il vademecum ANAC approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 30 luglio 2024.
ANAC: anche negli affidamenti diretti vige l’obbligo di indicare i costi di manodopera
Anche negli affidamenti diretti ex art. 50, dove non viene effettuata una procedura di gara, occorre indicare i costi della manodopera. Se un operatore economico non provvede ad indicare tale costo nella propria offerta, la stazione appaltante deve escluderlo dall’affidamento. Altrimenti la stazione appaltante si pone in violazione della disciplina di settore.
Affidamenti diretti di servizi e forniture in ambito informatico: le linee guida ANCI
L’ANCI mette a disposizione dei funzionari (amministrativi e informatici) dei Comuni un nuovo strumento di supporto operativo per la definizione della documentazione a corredo della procedura di scelta del contraente individuata dall’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs.. 36/2023: l’affidamento diretto.
Le linee guida sulle procedure sottosoglia appena pubblicate e qui disponibili per il download gratuito, riguardano in particolare l’affidamento diretto di servizi e forniture in ambito informatico (art. 50 comma 1 lett. b D.Lgs 36/2023).
La guida offre i riferimenti normativi necessari (anche con riferimento al PNRR) e traccia l’iter amministrativo da seguire per perfezionare il procedimento di affidamento diretto, dalla richiesta informale di preventivo alla stipula del contratto, fornendo agli operatori i modelli per attuare ogni tappa dell’iter: Lettera di richiesta di offerta e documentazione a corredo (Profili Professionali e Capitolato tecnico); DGUE; Dichiarazioni integrative; Accettazione clausole; Modello tracciabilità dei flussi finanziari; Modello di dettaglio economico).
Si tratta di un aspetto particolarmente sensibile, alla luce degli obblighi e delle facoltà in capo alle stazioni appaltanti riguardo agli strumenti di negoziazione da utilizzare, sulla base delle categorie merceologiche della spesa e dell’importo dell’appalto previste dalle norme di attuazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione.
In relazione agli affidamenti sottosoglia di beni, servizi informatici e di connettività delle amministrazioni territoriali, ai sensi dell’art. 1, comma 512, l. 208/2015, esiste l’obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni CONSIP .
In assenza di questi strumenti, vige l’obbligo di ricorso agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o dal soggetto aggregatore.
Dal primo gennaio 2024, con la piena efficacia delle disposizioni del Codice, sono diventate obbligatorie le norme in materia di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici in base alle quali le stazioni appaltanti, per provvedere agli affidamenti di qualunque importo, devono ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (P.A.D.).
Le Piattaforme di Approvvigionamento digitale certificate presentano le medesime funzionalità implementate dal MEPA.
Le Linee Guida ANCI e la modulistica fornita sono utilizzabili dalle stazioni appaltanti per gli affidamenti diretti, indipendentemente dalla Piattaforma utilizzata.
Affidamenti diretti: i pareri ANAC e MIT
Parere 3963/2026: l’anticipazione del 10% è erogabile anche ai SIA in affidamento diretto?
Il MIT (parere 3963/2026) chiarisce che l’anticipazione del prezzo, prevista dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023, può applicarsi anche agli affidamenti diretti. La recente riforma (D.L. 73/2025) ha esteso tale facoltà, entro il 10%, anche ai servizi di ingegneria e architettura. Il nodo interpretativo sui “documenti di gara” è risolto in senso estensivo, includendo anche la documentazione dell’affidamento diretto. Pertanto, l’anticipazione è legittima purché prevista negli atti della procedura e coperta da adeguata disponibilità finanziaria. Leggi l’aggiornamento.
Parere MIT 4126/2026: varianti nell’affidamento diretto, si possono superare le soglie?
Il parere MIT n. 4126/2026 chiarisce che nei contratti affidati direttamente (150.000 € per lavori e 140.000 € per servizi e forniture) l’importo finale deve in linea generale restare entro tali soglie. Il superamento è ammesso solo in casi eccezionali previsti dall’art. 120 del d.lgs. 36/2023, come lavori o servizi supplementari indispensabili o varianti dovute a circostanze imprevedibili. Anche in queste ipotesi l’aumento non può superare il 50% del valore del contratto originario. Restano invece entro soglia obbligatoria le modifiche previste da clausole contrattuali o le varianti di modesta entità. Leggi l’approfondimento.
Delibera ANAC 293/2025: ripetizione dei servizi e proroga contrattuale negli appalti pubblici
La Deliberazione ANAC n. 293/2025 evidenzia criticità nella gestione di ripetizioni e proroghe dei servizi pubblici, a seguito di un appalto per la custodia di cani randagi. La ripetizione dei servizi, prevista dall’art. 76 D.Lgs. 36/2023, è eccezionale e vincolata a condizioni precise, non rispettate nel caso esaminato, con violazioni di programmazione, tempi e identità dell’aggiudicatario. Anche le proroghe contrattuali, sia programmate sia tecniche, devono garantire solo la continuità del servizio, pena la trasformazione in affidamenti diretti illegittimi. L’Autorità sottolinea che motivazioni di mera continuità non sanano le violazioni normative. Infine, la corretta progettazione preliminare è essenziale per garantire trasparenza, concorrenza e qualità del servizio. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 3425/2025: riduzione corrispettivo SIA in caso di affidamento diretto
Il RUP chiede al MIT se, nei contratti affidati direttamente (Art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023), fosse possibile proporre un corrispettivo già decurtato del 20% rispetto a quello ottenuto con i parametri dell’Allegato I.13 (servizi di architettura e ingegneria). Il dubbio nasce dal riferimento, contenuto nell’art. 41, comma 15-bis, ai corrispettivi ridotti fissati dalla stessa stazione appaltante.
Il MIT, con il parere 3425/2025, ha confermato che la riduzione è ammissibile, ma:
- entro i limiti precisi stabiliti dal comma 15-quater dell’art. 41, per cui i corrispettivi determinati secondo i criteri di cui all’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%;
- la soglia è inderogabile: l’importo contrattuale non può essere inferiore all’80% dell’importo calcolato a norma dell’Allegato I.13;
- motivazione necessaria: trattandosi di affidamento diretto, la riduzione deve essere adeguatamente motivata e coerente con la discrezionalità tecnica-amministrativa riconosciuta alla PA.
Parere MIT 3210/2025: la polizza assicurativa per l’esecuzione dei lavori è sempre obbligatoria
Il MIT, con il parere n. 3210/2025, chiarisce che l’affidamento diretto non esclude l’obbligo della polizza assicurativa. Tale copertura è richiesta anche per importi inferiori a 150.000 € o a 5.000 €, e per interventi non su opere o impianti. L’esecutore deve stipulare la polizza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. La polizza copre danni a opere o impianti e responsabilità civile verso terzi, con massimali da 500.000 a 5 milioni di euro. La validità va dall’inizio dei lavori fino al collaudo o per un massimo di 12 mesi dalla fine dell’intervento. Leggi l’approfondimento.
Delibera ANAC 133/2025: gli elementi che configurano il frazionamento artificioso negli affidamenti diretti
Il corretto valore economico di un appalto è fondamentale per scegliere la procedura di affidamento più adatta, tra affidamento diretto, procedura negoziata o aperta. L’ANAC, con la delibera 133/2025 sul Comune di Tursi, ha evidenziato criticità legate a frazionamenti ingiustificati degli incarichi. Mancanza di atti preliminari, verifica insufficiente dei requisiti e suddivisione in lotti senza motivazioni tecniche sono rischi di frazionamento artificioso. La valutazione economica deve considerare l’intervento nella sua globalità e solo ragioni tecniche solide giustificano la suddivisione in lotti. Ogni scelta di affidamento deve essere motivata, tracciabile e conforme ai principi di trasparenza e concorrenza. Leggi l’articolo dedicato.
Delibera Anac 515/2024: divieto di frazionamento artificioso degli appalti
Con la delibera n. 515/2024, l’ANAC ha esaminato gli affidamenti del Comune di Roma per la progettazione dell’ampliamento del canile e dell’ospedale veterinario. Sono emerse criticità legate alla frammentazione degli incarichi in più affidamenti diretti sotto soglia e alla mancanza di motivazioni adeguate. L’ANAC ha inoltre contestato la presunta necessità di adeguare il PFTE al nuovo Codice, ritenendo applicabili anche documenti redatti secondo la normativa precedente. L’Autorità ribadisce il divieto di frazionamento artificioso e l’obbligo di motivare le scelte di suddivisione. Invita infine a privilegiare l’affidamento congiunto della progettazione per garantire trasparenza e corretta programmazione. Leggi l’approfondimento.
Parere Trento 441/2024: la procedura negoziata senza offerte non autorizza l’affidamento diretto
Due quesiti della Provincia di Trento e del MIT hanno affrontato casi di procedure negoziate senza bando concluse senza offerte, chiedendo se fosse possibile passare all’affidamento diretto.
Entrambi i pareri (Trento n. 441/2024 e MIT n. 2563/2024) hanno risposto negativamente, richiamando gli articoli 50 e 76 del Codice dei contratti, che limitano l’uso dell’affidamento diretto a importi e condizioni specifiche. Si sottolinea che l’esito deserto di una procedura negoziata non legittima automaticamente il ricorso all’affidamento diretto. È necessaria un’istruttoria del RUP per verificare le cause del mancato esito, valutando requisiti, specificità del servizio o carenza di operatori. Solo dopo eventuali consultazioni preliminari di mercato è possibile ripetere la procedura negoziata o optare per una procedura aperta, rispettando principi di trasparenza e accesso al mercato. Leggi l’approfondimento.
Anac atto Pres. 11/09/24: improprio l’affidamento diretto con il ricorso a più incarichi per lo stesso progetto
L’ANAC, con Atto del 11 settembre 2024, ha contestato il ricorso a più incarichi diretti per lo stesso progetto, finalizzato al restauro e alla riduzione della vulnerabilità sismica di un campanile e della basilica, evidenziando il superamento della soglia europea. La Soprintendenza aveva affidato ad un ingegnere e a un architetto attività parzialmente condivise e parzialmente esclusive, suddividendo i compiti tra progettazione preliminare, relazioni tecniche ed elaborati grafici. Ogni tecnico aveva responsabilità specifiche, ma la cumulazione degli incarichi ha generato un importo complessivo superiore al limite consentito per l’affidamento diretto. ANAC ha sottolineato che, data la soglia di 140.000 euro per le autorità centrali, non erano possibili affidamenti diretti.
Si rendeva quindi necessario avviare una procedura di gara pubblica per garantire trasparenza, concorrenza e legittimità dell’affidamento. Leggi l’approfondimento.
Parere Anac 396/2024: anche negli affidamenti diretti vige l’obbligo di indicare i costi di manodopera
Anche negli affidamenti diretti ex art. 50, dove non viene effettuata una procedura di gara, occorre indicare i costi della manodopera. Se un operatore economico non provvede ad indicare tale costo nella propria offerta, la stazione appaltante deve escluderlo dall’affidamento. Altrimenti la stazione appaltante si pone in violazione della disciplina di settore.
Lo ha chiarito ANAC con il parere di precontenzioso n. 396 approvato dal Consiglio dell’Autorità il 30 luglio 2024.
“Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non rilevandosi le esplicite deroghe richieste, si deve necessariamente ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti, l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera”, scrive ANAC.
Parere MIT 3027/2025: gare di progettazione, la soglia dei 40mila euro include il contributo previdenziale
Il MIT, con il parere n. 3027/2025, chiarisce il controllo dei requisiti e il calcolo dell’importo stimato per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura. I controlli a campione si applicano solo agli affidamenti diretti con base di gara inferiore a 40.000 € (art. 14 D.Lgs. 36/2023), non all’importo contrattuale netto. Per questi servizi, la soglia di 40.000 € va calcolata includendo il contributo previdenziale obbligatorio. Tali precisazioni determinano la procedura applicabile all’affidamento. Leggi l’approfondimento.
L’affidamento diretto nella recente giurisprudenza
TAR Lazio 5380/2026: affidamento diretto e termini di ricorso: da quando decorrono?
Il TAR Lazio (sentenza n. 5380/2026) ha dichiarato irricevibile il ricorso perché proposto oltre 30 giorni dalla pubblicazione della decisione di contrarre sull’albo online. Negli affidamenti diretti, tale atto ha natura immediatamente lesiva e coincide con il provvedimento finale, quindi è subito impugnabile. Non rileva la successiva conoscenza effettiva né la richiesta di accesso agli atti, che non sospende i termini salvo casi eccezionali. L’operatore economico ha l’onere di monitorare il sito della stazione appaltante, essendo la pubblicazione idonea a far decorrere il termine di impugnazione. Leggi l’approfondimento.
TAR Campania 958/2025: offerta ricevuta, ma ignorata
Il TAR Campania, sentenza n. 958/2025, conferma che l’affidamento diretto richiede sempre la giustificazione della scelta dell’operatore economico. Nel caso esaminato, la PA ha ignorato un’offerta pervenuta nei termini e ha dichiarato erroneamente deserto l’avviso esplorativo. L’affidatario sosteneva la correttezza dell’affidamento diretto per importi inferiori a 140.000 €, ma il TAR ha ritenuto tale motivazione insufficiente. L’atto è stato annullato, imponendo alla PA di riconsiderare l’affidamento tenendo conto dell’offerta regolarmente ricevuta. Leggi l’articolo dedicato.
Corte di Cassazione 2153/2025: è reato di falso ideologico l’affidamento diretto senza verifica dei requisiti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2153/2025, stabilisce che la determina di affidamento diretto attesta implicitamente il possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico. Il dirigente deve verificare che siano scelti soggetti con esperienze pregresse idonee, anche tra iscritti ad albi o elenchi. La falsità nell’attestazione, anche implicita, integra il reato di falsità ideologica ex art. 479 c.p. L’ambito di attestazione di un atto pubblico include sia le dichiarazioni esplicite sia quelle implicite necessarie al corretto contenuto dell’atto. Leggi l’approfondimento.
Corte di Cassazione 7099/2025: l’affidamento diretto non rientra nella fattispecie del reato di turbata scelta del contraente
Secondo la Cassazione (sent. n. 7099/2025), l’affidamento diretto è un procedimento non concorrenziale e non rientra nella fattispecie di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353-bis c.p.). La Corte osserva che la scelta del contraente negli affidamenti diretti è discrezionale, con limiti solo dai principi pubblicistici e dal principio di rotazione. L’art. 353-bis si applica solo quando esiste una procedura concorrenziale o atti equipollenti a un bando, anche in forma informale o esplorativa. Nel caso esaminato, la condotta del funzionario mirava a impedire la gara tramite affidamento diretto e non a manipolare un bando, quindi il reato non è configurabile. Leggi l’approfondimento.
Tar Campania 909/2025: l’affidamento diretto non assume la natura di una gara pubblica
L’affidamento diretto non è equiparabile a una gara pubblica, anche se accompagnato da raccolta di preventivi e criteri di selezione. Il TAR Campania (sentenza n. 909/2025) ha confermato la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta, respingendo il ricorso di un operatore secondo classificato. La procedura resta semplificata e legittima, purché motivata e nel rispetto dei termini per l’accesso agli atti. Le valutazioni tecniche della commissione non sono impugnabili se non vi sono evidenti irregolarità. Leggi l’approfondimento.
Tar Lazio 19840/2024: nell’affidamento diretto non è sindacabile il potere discrezionale della stazione appaltante
L’affidamento diretto, secondo l’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, non è una gara ma una procedura semplificata finalizzata ad accelerare l’acquisizione del servizio. La scelta dell’operatore, basata su discrezionalità tecnica e amministrativa, non è soggetta a sindacato pieno del Giudice Amministrativo, che valuta solo ragionevolezza e logicità. Anche il confronto tra preventivi non obbliga la stazione appaltante a un contraddittorio preventivo. L’offerta costituisce una mera proposta contrattuale dell’impresa, senza confronto comparativo strutturato né pesatura delle proposte. Leggi l’articolo dedicato.
Deliberazione Corte dei Conti Molise 163/2024: il rapporto tra affidamento diretto e impegno di spesa
L’impegno di spesa, secondo l’art. 183 comma 1 del TUEL, vincola le risorse di bilancio indicando somma, creditore, motivo e scadenza. Nel caso di affidamento diretto, la decisione di affidamento ha natura costitutiva: il contraente diventa subito soggetto creditore, legittimando l’assunzione dell’impegno di spesa. Il D.Lgs. 36/2023, art. 53, semplifica la procedura esonerando dalle garanzie provvisorie e permettendo di avviare la negoziazione senza copertura finanziaria definita. L’art. 17 c.2 del Codice dei contratti richiede che l’atto di affidamento indichi oggetto, importo, contraente e motivazioni, conferendo diritti e obblighi immediati. Leggi l’approfondimento.
FAQ Affidamento diretto
Quali sono i criteri per valutare le “esperienze idonee” di un operatore economico nell’affidamento diretto?
La stazione appaltante ha discrezionalità nel definire come documentare le esperienze pregresse ritenute idonee, anche se non strettamente correlate all’oggetto del contratto, purché utili a garantire il buon esito dell’affidamento.
In che modo la stazione appaltante può utilizzare gli elenchi o albi di operatori economici per facilitare l’affidamento diretto?
Gli elenchi o albi sono istituiti con regolamenti che stabiliscono criteri di iscrizione, selezione e aggiornamento, permettendo di scegliere operatori già valutati per requisiti e categorie di importo, semplificando così la selezione.
Quali sono le conseguenze per un operatore economico che non presenta offerte dopo tre inviti in un biennio?
L’operatore può essere escluso dall’elenco o albo della stazione appaltante, per garantire rotazione e dinamismo nella partecipazione alle procedure di affidamento diretto.
Come si applica la deroga al divieto di reinvito del contraente uscente nel principio di rotazione?
La deroga è ammessa solo se sono presenti contemporaneamente la struttura di mercato, l’effettiva assenza di alternative e l’accurata esecuzione del precedente contratto, tutte rigorosamente documentate.
Come viene gestita la verifica dei requisiti negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro?
Gli operatori presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mentre la stazione appaltante può effettuare verifiche tramite sorteggio di un campione, con possibili sanzioni in caso di false dichiarazioni.
Fonti:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ANAC
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/affidamento-diretto-secondo-il-nuovo-codice-appalti/
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Stefania Spagnoletti
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