È l’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 a disciplinare l’istituto della compensazione. Con la legge di conversione del D.L. 11/2023 (“Decreto Cessioni”) la norma è stata interpretata aprendo di fatto la possibilità di procedere con la compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi (la cosiddetta “compensazione orizzontale“).
L’articolo 121, comma 3, del D.L. 34/2020 permette l’utilizzo della compensazione dei crediti da bonus edilizi basandosi sulle rate residue di detrazione non fruite, suddivise con le stesse ripartizioni in quote annuali previste dalla normativa.
Ecco, in sintesi, cosa sapere in materia di compensazione dei crediti da bonus edilizi.
A quali crediti si applica la compensazione
La compensazione si applica ai crediti derivanti sia dall’esercizio della cessione sia dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura in relazione ai seguenti bonus edilizi (ex art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020):
- recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), TUIR);
- efficienza energetica (art. 14 D.L. 63/2013 e art. 119, commi 1 e 2 D.L. 34/2020);
- adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e art. 119, comma 4, D.L. 34/2020);
- bonus facciate (art. 1, commi 219 e 220, legge 160/2019);
- installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR e art. 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020);
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter D.L. 63/2013 e art. 119, comma 8, D.L. 4/2020);
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020).
Quando i crediti da bonus edilizi sono utilizzabili in compensazione
I crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi sono utilizzabili in compensazione per i versamenti con F24 di imposte, contributi previdenziali, ecc.
La possibilità di utilizzo del credito in compensazione è aperta a chi ha ottenuto il credito tramite sconto o cessione. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per pagare:
- imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA (cedolare sugli affitti e imposta sul regime forfettari, ad esempio);
- IRAP;
- IMU;
- contributi previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale;
- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.
L’operazione è ovviamente consentita a patto che l’utilizzo dell’F24 sia previsto dall’ente interessato per lo specifico obbligo di versamento.
Quando scatta il blocco delle compensazione dei crediti da bonus edilizi
La legge di Bilancio 2024 e successivamente il Decreto Superbonus (D.L. 39/2024) hanno stabilito:
- dal 30 marzo 2024 la sospensione – fino a concorrenza degli importi dei citati ruoli e carichi – dalla possibilità di compensare con i crediti da bonus edilizi i debiti erariali per importi superiori a 10.000 euro quando il termine di scadenza per il pagamento è già decorso da trenta giorni e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione;
- a far data dal 1° luglio 2024 l’esclusione della possibilità di compensare con i crediti da bonus edilizi i debiti erariali per importi superiori a 100.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
La Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, comma 116) abbassa a 50.000 euro tale limite a decorrere dal 2 marzo 2026.
Il divieto riguarda tutti gli acquirenti di crediti fiscali derivanti da bonus edilizi. Rilevano:
- le cartelle di pagamento, decorsi 60 giorni dalla notifica
- gli avvisi di accertamento esecutivi, decorsi 90 giorni dalla notifica
- gli avvisi di recupero, decorsi 60 giorni dalla notifica.
Non concorrono alla formazione del limite in questione le somme oggetto di una dilazione oppure di un provvedimento di sospensione amministrativo o giudiziale. Sono irrilevanti anche i debiti per imposte locali .
La norma prevede che sui modelli F24 contenenti compensazioni vi saranno dei controlli preventivi che, in caso di presenza dei presupposti, potranno bloccare la delega di pagamento (“F24 sospeso”, di cui all’articolo 37, commi 49ter e 49quater, del D.L. 223/2006).
Quali debiti concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro
Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano:
- le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
- le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti, emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’articolo 38-bis del D.P.R. n. 600 del 197326 , emessi a partire da tale data;
- le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).
Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi:
- sia scaduto il termine di pagamento del debito;
- non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
- non siano in essere piani di rateazione.
Divieto di compensazione fino a concorrenza dell’importo per debiti superiori a 1.500 euro
Ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 100.000 euro, trova invece applicazione l’articolo 31, comma 1, del D.L. 78/2010.
Il divieto alle compensazioni previsto dalla legge di Bilancio 2024 e dal D.M. 39/2024, pertanto, si differenzia dal divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7862 – tutt’ora vigente – secondo cui “la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.
Quest’ultima norma non inibisce la compensazione dei crediti sovvenzionali e neppure quelle verticali.
Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione
Al contribuente è inibita la compensazione:
- dei crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro);
- del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
- del credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti;
- per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
- dei crediti relativi a bonus edilizi;
- degli altri crediti di natura agevolativa.
Il divieto di compensazione opera solo in presenza di ruoli scaduti o accertamenti affidati in riscossione. Non riguarda, dunque, gli avvisi bonari, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, gli avvisi di liquidazione e di accertamento non esecutivi, per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento.
I contribuenti che maturano i crediti nei confronti di INPS e INAIL, invece, potranno utilizzare in compensazione gli stessi, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
L’articolo 1, comma 97 ha introdotto un termine iniziale per poter procedere con la compensazione in F24 dei crediti INPS e INAIL. I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata possono effettuare le compensazioni di crediti previdenziali a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione
Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:
- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- del pagamento delle somme dovute.
Obbligo di utilizzo dei servizi telematici in caso di compensazione
Tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione a decorrere dal 1° luglio 2024 devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate».
L’obbligo sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. In linea con la ratio normativa sottesa alla specifica disposizione in commento, deve ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.
Sospensione della compensazione in F24 per debiti superiori a 10.000 euro
Dal 30 marzo 2024 in presenza di cartelle di pagamento per importi complessivi superiori a 10.000 euro i cui termini sono scaduti da trenta giorni, la compensazione in F24 è sospesa fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi emessi nei confronti del debitore.
Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni saranno definite con apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il dossier ANCE sul divieto di compensazione crediti con debiti fiscali
Sull’applicazione delle disposizioni, l’ANCE ha pubblicato un interessante dossier qui disponibile per il download gratuito:
Compensazione crediti bonus edilizi: i chiarimenti del Fisco
Risposta AE 110/2026 – I Crediti Superbonus acquistati non possono essere usati per pagare cartelle previdenziali iscritte a ruolo
I crediti d’imposta derivanti dal Superbonus, anche se acquistati da terzi, possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24. Tuttavia, non possono essere impiegati per estinguere direttamente cartelle esattoriali relative a debiti previdenziali già iscritti a ruolo.
È il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 110/2026 (qui la sintesi redazionale della risposta).
La ragione è che il pagamento delle cartelle mediante compensazione segue regole speciali e non può essere esteso automaticamente ai crediti agevolativi da bonus edilizi.
La compensazione dei debiti iscritti a ruolo è disciplinata dall’articolo 31 del D.L. 78/2010. Tale norma consente, in determinati casi, il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante compensazione. Tuttavia, il riferimento normativo riguarda i crediti relativi alle stesse imposte.
Per l’Agenzia, questo passaggio è decisivo: i crediti Superbonus non sono crediti relativi alle stesse imposte iscritte a ruolo, ma crediti agevolativi derivanti da interventi edilizi.
Di conseguenza, anche se il credito Superbonus è legittimamente presente nella piattaforma fiscale del contribuente, non può essere usato come strumento di pagamento diretto della cartella esattoriale.
Risposta AE 255/2024 – Crediti Superbonus salvi anche in caso di chiusura dell’attività professionale
La chiusura dell’attività professionale non impedisce di continuare ad utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, in compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.
Il chiarimento è contenuto nella risposta 255/2024 ed è fornito dall’Agenzia delle Entrate ad un geometra che chiede se può utilizzare crediti fiscali derivanti da prestazioni Superbonus 110% nonostante sia in procinto di chiudere la propria partita IVA per cessazione dell’attività professionale.
L’istante può continuare ad utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale, anche laddove i medesimi siano maturati nell’ambito della propria attività professionale, ovvero siano stati acquistati in tale contesto, non essendo contemplato dalle norme di riferimento alcun impedimento all’uso dei crediti nel caso di cessazione dell’attività professionale.
Va da sé che i predetti crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale, come ipotizzato dall’istante, ma solo nel modello F24.
Risposta AE 237/2024 – Compensare debiti erariali scaduti per un’impresa in liquidazione giudiziale
Per un’impresa in liquidazione giudiziale, i crediti edilizi possono rappresentare una leva importante per fronteggiare le obbligazioni verso i creditori. Nonostante le restrizioni normative, le opportunità di utilizzo e cessione di questi crediti offrono margini operativi significativi.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 237/2024, chiarisce un importante aspetto riguardo all’utilizzo dei crediti d’imposta in situazioni di liquidazione giudiziale.
La questione è stata sollevata da un curatore legale di una società in difficoltà finanziaria, con debiti erariali superiori a 644.000 euro e crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali del Decreto Rilancio.
L’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate dei chiarimenti sull’opportunità di cedere a terzi i crediti d’imposta tramite procedure competitive, previa autorizzazione da parte degli organi della procedura, per poi ripartire il ricavato tra tutti i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione previste dal Codice Civile.
Si chiede, principalmente, se debbano essere considerati crediti veri e propri verso l’Erario, soggetti quindi alla compensazione obbligatoria, o se, al contrario, possano essere qualificati esclusivamente come agevolazioni cedibili liberamente secondo le norme istitutive.
L’Agenzia ha confermato che, in presenza di debiti scaduti per importi complessivamente superiori ad 100.000 euro è esclusa la facoltà di compensare non solo i crediti relativi ad imposte
erariali, ma anche quelli agevolativi, indipendentemente dalla natura degli stessi. Il blocco della compensazione può essere rimosso solo con il versamento dei ruoli scaduti.
Sebbene la legge (art. 121, comma 3-bis del D.L. 34/2020 e comma 49quinquies, dell’articolo 37 del D.L. 223/206) preveda un blocco della compensazione dei crediti d’imposta in determinate circostanze, nel contesto di una liquidazione giudiziale si applicano le regole specifiche previste dal Codice della Crisi d’Impresa che consentono ai creditori di compensare i propri debiti con i crediti vantati verso la società in liquidazione.
Affinché la compensazione sia possibile, è necessario che i rispettivi crediti siano omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (es. obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una certa quantità di cose fungibili o di uno specifico bene), liquidi e certi nel loro ammontare.
Nel caso specifico del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questi crediti, pur essendo agevolativi, non sfuggono alla compensazione forzata con debiti erariali scaduti. Tale priorità riflette l’esigenza di garantire un recupero certo delle somme dovute all’Erario, riducendo il rischio di insolvenze parziali a fine procedura.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Sergio Volpe
Source link





