Con la Circolare 7/E del 7 agosto 2026 le Entrate forniscono chiarimenti su problematiche tributarieriguardanti le associazioni e società sportive dilettantistiche (d.lgs. n. 36/2021). Il presente contributo si concentra in particolare sulla fruibilità da parte di una SSD delle agevolazioni fiscali già vigenti e applicabili agli enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro, in materia di IRES e IVA.
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1) Il quesito e il quadro normativo agevolativo applicabile
Si chiede se una SSD, costituita ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 36 del 2021, che abbia inserito nei propri statuti le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 del medesimo decreto legislativo, possa fruire delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 148, comma 3, del TUIR, e art. 42, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA.
Nel dettaglio, tali norme prevedono – come noto – un regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali di natura associativa, comprese le associazioni sportive dilettantistiche (ASD).
In sintesi, le disposizioni richiamate prevedono la detassazione IRES e l’esclusione dal campo IVA per le attività svolte dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), a patto che sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- requisito soggettivo (i beneficiari): le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rivolte esclusivamente a:
- propri iscritti, associati o tesserati;
- altre associazioni della medesima organizzazione (locale o nazionale) e relativi associati/tesserati.
- requisito oggettivo (la finalità): le operazioni devono essere eseguite in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione.
Sostanzialmente, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste sia per l’IRES (art. 148, comma 3 del TUIR) sia per l’IVA (art. 4, quarto comma del D.P.R. 633/1972), le ASD devono soddisfare precise condizioni formali e statutarie:
- forma dell’atto – lo statuto deve essere redatto per atto pubblico oppure per scrittura privata autenticata o registrata.
- clausole obbligatorie – il testo statutario deve integrare le previsioni del comma 8 dell’articolo 148 del TUIR (richiamate anche dalla normativa IVA), finalizzate in particolare ad assicurare l’assenza di scopo di lucro dell’associazione.
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2) Agevolazioni fiscali previste per le ASD
Si ricorda che la clausola di cui all’articolo 148, comma 8, lettera a), del TUIR stabilisce il divieto tassativo di distribuire – anche indirettamente – utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, tranne nei casi in cui tale destinazione o distribuzione sia espressamente imposta dalla legge. Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 1° agosto 2018, n. 18/E, il regime di favore di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR trovava applicazione anche nei confronti delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) senza scopo di lucro costituite ai sensi del previgente articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per accedere a tale beneficio fiscale, le SSD dovevano soddisfare i medesimi requisiti previsti per le ASD, integrando nei propri statuti sia le prescrizioni del comma 18 dell’articolo 90 della Legge n. 289/2002, sia quelle individuate dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR.
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (decorrente dal 1° luglio 2023), la disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici è stata ampiamente riformata, determinando l’abrogazione parziale della precedente normativa contenuta nei commi 4, 5, 8, 17 e 18 dell’articolo 90 della Legge n. 289/2002. In virtù del nuovo impianto normativo – ed in particolare dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2021 – gli enti sportivi dilettantistici possono attualmente rivestire anche la forma giuridica di società di capitali e cooperative disciplinate dal Codice Civile (Libro V, Titoli V e VI).
Il successivo articolo 7, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 36/2021 definisce i contenuti minimi ed essenziali dello statuto di ASD e SSD. In particolare, impone che l’atto costitutivo e lo statuto prevedano espressamente l’assenza di fini di lucro ai sensi del successivo articolo 8.
In sintesi, per le SSD (costituite nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI c.c.), trova applicazione la seguente disciplina:
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Ambito di applicazione |
Riferimento Normativo |
Condizioni e limiti operativi |
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Destinazione degli utili e avanzi di gestione |
Art. 8, comma 3 |
È consentito destinare meno del 50% degli utili/avanzi di gestione annuali (al netto delle perdite pregresse) a: 1. aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci (limite massimo: variazione indice ISTAT FOI dell’esercizio); 2. distribuzione diretta/indiretta di dividendi ai soci (anche tramite aumento gratuito di capitale o emissione di strumenti finanziari) con il limite massimo del tasso dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5% rispetto al capitale versato. |
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Rimborso del capitale al socio |
Art. 8, comma 4 |
È sempre ammesso il rimborso della quota di capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato entro i limiti previsti dal sopra citato comma 3. |
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3) Conclusioni: condizioni di fruibilità per le SSD delle agevolazioni fiscali
Il quadro normativo evidenzia come gli enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme giuridiche previste dall’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2021 abbiano la possibilità di prevedere a livello statutario clausole con un divieto di lucratività “attenuato”. Tale opzione si distingue dal divieto assoluto di distribuzione di utili e avanzi di gestione richiesto dalla disciplina fiscale per l’accesso al regime agevolativo di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR.
A questo proposito, l’articolo 36, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2021 (rubricato “Trattamento tributario”) dispone espressamente che per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l’agevolazione prevista dal citato articolo 148, comma 3.
Tale norma conferma che le ASD e le SSD senza scopo di lucro, costituite conformemente alla nuova disciplina civilistica, sono comprese tra i soggetti potenzialmente beneficiari del regime agevolativo ex articolo 148, comma 3, del TUIR. La concreta fruizione del beneficio rimane comunque condizionata alla presenza e al rispetto dei requisiti statutari previsti dal comma 8 del medesimo articolo 148.
In conclusione, gli enti sportivi dilettantistici costituiti secondo i requisiti del D.Lgs. n. 36/2021 – comprese le SSD – che intendono accedere alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 148, comma 3, del TUIR devono necessariamente integrare le clausole statutarie richieste dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2021 con le prescrizioni stabilite dal comma 8 del citato articolo 148 del TUIR.
I medesimi presupposti e adeguamenti statutari risultano indispensabili anche per l’applicazione della disciplina di favore in materia di IVA, disposta dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.
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