Il D.L. 175/2025, convertito con la Legge 4/2026, fornisce le indicazioni aggiornate sulle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili.
Il provvedimento interviene direttamente sul Testo Unico FER con cinque nuovi articoli e stabilisce in maniera chiara e netta:
- quali siti possono essere considerati dalle Regioni automaticamente idonei;
- quando è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole;
- i criteri che le Regioni devono seguire per individuare ulteriori aree idonee;
- il burden sharing, ossia la ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW.
Ecco in sintesi le disposizioni previste nel D.L. 175/2025 coordinato con la legge di conversione.
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Cosa stabilisce il D.L. Aree idonee 2025
Il D.M. 21/06/2024 aveva già stabilito il burden sharing e i criteri per l’individuazione, da parte delle singole Regioni e Province autonome, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei target di PNIEC, Fit for 55 e Repower Eu. in linea con il principio della neutralità tecnologica.
Tali criteri sono stati censurati dal TAR del Lazio, in particolare con la sentenza n. 9155/2025, stabilendo che le amministrazioni regionali non possono prevedere restrizioni nelle loro leggi rispetto alla disciplina statale, assicurando, come minimo, il recepimento delle aree idonee ex lege.
Con il nuovo Decreto Aree idonee 2025 si corre ai ripari definendo criteri tecnici di tipo oggettivo che guidino il legislatore regionale nell’individuazione delle aree non idonee facendo confluire norme e criteri dal D.Lgs. 199/2021 (attuazione della RED II) al Testo Unico delle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024).
Novità introdotte rispetto alla normativa previgente
|
Categoria |
Nuova disciplina |
Normativa previgente |
Differenze |
| Aree idonee generali (FER) | |||
| a) Siti FER esistenti |
Idonei per rifacimenti/potenziam enti (< 20% area). |
Art. 20, c. 8, lett. a), D.Lgs. 199/2021 |
Invariato |
|
b) Aree oggetto di bonifica |
Idonee | Art. 20, c. 8, lett. b), D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
|
c) Cave e miniere cessate |
Idonee (cessate, non recuperate, degradate) |
Art. 20, c. 8, lett. c), D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
| d) Discariche chiuse | Idonee |
Non in Art. 20, c. 8 (ma in c. 1-bis), D.Lgs. 199/2021 |
Esplicitazione (prima solo deducibile) |
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e) Aree ferrovie/ autostrade |
Idonee |
Art. 20, c. 8, lett. c-bis), D.Lgs. 199/2021 |
Invariato |
| f) Aree aeroportuali | Idonee |
Art. 20, c. 8, lett. c-bis.1), D.Lgs. 199/2021 |
Invariato |
|
g) Beni demanio militare |
Idonei | D.L. 17/2022 | Invariato |
|
h) Beni demanio (Interno/Giustizia) |
Idonei | D.L. 144/2022 | Invariato |
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i) Beni immobili Stato |
Idonei |
D.L. 13/2023 |
Invariato |
| Aree idonee (solo fotovoltaico) | |||
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l.1) Stabilimenti industriali |
Aree interne + agricole/zootecniche/ |
Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2) D.Lgs. 199/2021 |
Restrittivo (distanza ridotta) |
|
l.2) Aree autostradali |
Entro 300 m |
Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 3 D.Lgs. 199/2021 |
Invariato |
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l.3) Edifici e strutture |
Idonee per legge |
Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle regioni) D.Lgs. 199/2021 |
Innovativo (ora idonee ope legis) |
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l.4) Aree industriali/ commerciali |
Idonee per legge |
Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle Regioni) D.Lgs. 199/2021 |
Innovativo (ora idonee ope legis) |
|
l.5) Parcheggi (coperture) |
Idonee per legge |
Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle regioni) D.Lgs. 199/2021 |
Innovativo (ora idonee ope legis) |
|
l.6) Invasi idrici/laghi di cave |
Idonei |
Non menzionati (solo miniere, già lett. c) |
Innovativo |
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l.7) Aree servizio idrico integrato |
Idonee | Non menzionate | Innovativo |
| Aree idonee (solo biometano) | |||
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m.1) Aree agricole (vicino industrie) |
Entro 500m |
Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 1, D.Lgs. 199/2021 |
Invariato |
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m.2) Stabilimenti industriali |
Aree interne + agricole entro 500m |
Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2, D.Lgs. 199/2021 |
Invariato |
|
m.3) Aree autostradali |
Entro 300 m |
Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 3, D.Lgs. n. 199/2021 |
Invariato |
| Installazione in aree agricole | |||
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Su impianti esistenti |
Consentita (se non c’è incremento area) |
Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
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Cave e miniere |
Cessate, non recuperate, degradate |
Previgente: includeva anche aree già ripristinate |
Restrittivo |
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Discariche chiuse |
Consentita | Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
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Aree ferrovie/autostrade |
Consentita | Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
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Aree aeroportuali |
Consentita | Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
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Aree industriali |
Aree interne + agricole entro 350 m |
Precedente limite 500 m | Restrittivo |
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Aree autostradali |
Entro 300m | Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
Tabella a cura della Camera dei Deputati
Disciplina transitoria
Le nuove disposizioni non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto; esse pertanto continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente.
Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nei casi di elevato valore agricolo dell’area, la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione.
Legge 4/2026 sulle aree idonee FER: cosa cambia per i Comuni? La nota ANCI
La Legge 4/2026 (di conversione del D.L. 175/2025) che ha ridisegnato i criteri per l’individuazione delle aree idonee prevede nuove responsabilità in capo ai Comuni, in particolare sul fronte dei controlli.
È quanto emerge dalla nota di lettura pubblicata dall’ANCI, in cui vengono evidenziate diverse problematiche applicative che potrebbero ricadere sugli uffici tecnici comunali e richiedono secondo l’associazione dei comuni un intervento correttivo o interpretativo urgente.
Quali sono le aree idonee alle FER?
Sono definite aree idonee quelle in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse e un accesso prioritario ai sistemi di incentivazione.
Il D.Lgs, 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili) ha abrogato l’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e con il nuovo art. 11-bis inserito dal D.Lgs. 175/2025 supera definitivamente il D.M. Aree idonee del 2024 indicando come aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili:
- i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero…
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Francesca Ressa
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