Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2026 dei D.Lgs. 147 (tributi locali e federalismo fiscale), 148 (disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, IVA, successioni e donazioni, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione) e 149 (ordinamento della giurisdizione tributaria), tutti del 7 agosto 2026, giunge a compimento il percorso attuativo della delega di cui alla L. 111/2023, con ventinove decreti legislativi complessivi. Il presente contributo analizza il D.Lgs. 148/2026 – quarto e ultimo correttivo, articolato in trentasette articoli – evidenziandone le ricadute operative per la professione, con particolare attenzione alle imposte sui redditi, al concordato preventivo biennale 2026-2027 e alle disposizioni in materia di accertamento e IVA.
Premessa
Il 12 agosto 2026 segna una data di rilievo nel calendario fiscale: con la pubblicazione contestuale di tre decreti legislativi si conclude il più organico processo riformatore del sistema tributario nazionale degli ultimi decenni, avviato dalla L. 111/2023.
Come evidenziato dal Viceministro dell’Economia in sede di approvazione definitiva, con ventinove decreti legislativi – compresi otto testi unici – l’Italia si dota di un sistema fiscale profondamente rinnovato. Il D.Lgs. 148/2026, denominato Decreto Omnibus, merita un’attenzione particolare per la vastità del suo raggio d’azione: dalla ridefinizione del trattamento dei familiari a carico alla revisione dei termini di accertamento per i costi pluriennali, dal rilancio del concordato preventivo biennale all’ampliamento dei termini di detrazione IVA.
Lo schema del provvedimento (Atto del Governo n. 430), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, ha ricevuto i pareri parlamentari con osservazioni e condizioni che hanno determinato alcune modifiche nel testo definitivo. Non si tratta di un mero aggiustamento tecnico ma di un intervento che modifica nella sostanza il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. Di seguito se ne propone una lettura ragionata per macro-aree tematiche.
1) Le imposte sui redditi: un ventaglio di interventi tra razionalizzazione e nuovi obblighi
L’art. 1 interviene sull’art. 12, comma 4-ter, del TUIR ridefinendo la clausola di salvaguardia sui familiari a carico: il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non giudiziali viene circoscritto alle sole persone di cui all’art. 433 c.c. diverse dal coniuge e dai figli, risolvendo le incertezze applicative emerse nei piani di welfare aziendale. La decorrenza è fissata al periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025.
L’art. 2 riscrive integralmente la lett. a) del comma 4 dell’art. 51 del TUIR sui fringe benefit per le auto aziendali. La percentuale base del 50% della percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri è ridotta al 10% per i veicoli elettrici a batteria e al 20% per gli ibridi plug-in. Due novità operative meritano particolare attenzione: dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore determinato subisce un incremento del 50%, misura finalizzata a scoraggiare il mantenimento di flotte vetuste. La presenza di accessori non valorizzati nelle tabelle ACI comporta poi un ulteriore incremento forfetario del 5%, superando le difficoltà di calcolo legate alla stima puntuale degli optional. Per i veicoli già concessi in uso promiscuo prima del 2025 opera un regime transitorio.
L’art. 3 inserisce i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies nell’art. 54 del TUIR, assoggettando a un’imposta sostitutiva del 26% (medesima aliquota dell’art. 5 del D.Lgs. 461/1997) i differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta acquisiti nell’esercizio dell’attività professionale. Restano esclusi i crediti che costituiscano corrispettivo di una prestazione artistica o professionale. Il decreto consente di applicare retroattivamente il nuovo regime ai crediti acquistati dal 2024, mediante dichiarazione integrativa, ma non prevede esoneri da sanzioni e interessi sui maggiori versamenti dovuti – una criticità che potrebbe attenuare la convenienza dell’opzione retroattiva.
Nota bene
Per i crediti d’imposta acquistati nell’esercizio dell’attività professionale prima del 1° gennaio 2024 (ad esempio, crediti Superbonus), il nuovo regime sostitutivo non trova applicazione, poiché l’art. 3 ne limita espressamente l’operatività ai crediti acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Per tali acquisizioni pregresse, in assenza di una diversa previsione nel decreto, si ritiene che conservi validità l’impostazione resa dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 30 novembre 2023, n. 472, secondo cui il differenziale positivo tra valore nominale e costo di acquisto del credito non genera reddito imponibile.
Nel Titolo III, l’art. 5 riscrive l’art. 95, comma 6-bis, del TUIR unificando sotto un’unica disciplina i piani di stock option equity settled e cash settled. Il meccanismo definitivo prevede la deducibilità dei componenti negativi soltanto al momento della consegna degli strumenti finanziari, nella misura corrispondente al rapporto tra opzioni effettivamente esercitate e opzioni complessivamente computate a conto economico. Ai fini IRAP permane invece la derivazione semplice dal bilancio. La medesima disposizione, alla lettera g), modifica l’art. 162-bis del TUIR in materia di holding industriali, introducendo un income test fondato sul rapporto tra ricavi e proventi da attività finanziarie non nei confronti del pubblico e ricavi e proventi complessivi: la qualifica di soggetto assimilato scatta quando tale rapporto supera il 50%, offrendo finalmente un parametro oggettivo in luogo dei precedenti criteri incerti.
L’art. 9 interviene sulla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti, chiarendo – nell’ambito degli artt. 175 e 177 del TUIR – il valore fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute dal conferente quando il valore di realizzo risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. La formulazione definitiva stabilisce che il conferente assume la partecipazione ricevuta al valore pari al minore tra il valore normale e il costo fiscale delle partecipazioni conferite, sciogliendo il nodo interpretativo che la precedente formulazione lasciava aperto. L’art. 6, dal canto suo, estende la possibilità di riallineamento per saldo globale alle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse da fattispecie antecedenti al periodo d’imposta 2024 ed esistenti al termine dell’esercizio 2025, con opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2026.
Tra le ulteriori disposizioni in materia di redditi d’impresa si segnalano l’art. 7, che introduce un’interpretazione autentica dell’art. 84, comma 3, del TUIR sulle perdite in caso di cambio di controllo, estendendone la portata anche ai trasferimenti indiretti, e l’art. 10, che integra l’art. 181 del TUIR con i commi 1-bis e 1-ter sulle perdite estere definitive in caso di fusioni transfrontaliere. Sul piano della fiscalità internazionale, l’art. 19 impone dal periodo d’imposta 2026 la data certa per il rendiconto delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti (modifica dell’art. 152 del TUIR), mentre l’art. 27 innalza dal 21 al 36% l’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate emesse da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR, vietandone altresì la rateizzazione.
2) Il concordato preventivo biennale 2026-2027 e la terza edizione del ravvedimento speciale
L’art. 29 del D.Lgs. 148/2026 rappresenta la disposizione di maggiore impatto quantitativo dell’intero provvedimento. La norma introduce la terza edizione del regime di ravvedimento speciale – dopo le edizioni collegate al CPB 2024-2025 (art. 2-quater del D.L. 113/2024) e al CPB 2025-2026 (art. 12-ter del D.L. 84/2025) – riservandola ai soggetti ISA che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027. Non possono accedere al ravvedimento né i contribuenti che aderiscono per la prima volta, né quelli che avevano aderito al biennio 2025-2026 senza poi rinnovare.
Il perimetro temporale della sanatoria abbraccia i periodi d’imposta dal 2020 al 2023. La base imponibile dell’imposta sostitutiva sui redditi è determinata dalla differenza tra il reddito dichiarato e lo stesso incrementato di una percentuale graduata sul punteggio ISA, come illustrato nella tabella seguente.
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Punteggio ISA del contribuente |
Incremento % del reddito |
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Punteggio ISA pari a 10 |
5% |
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Punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10 |
10% |
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Punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
20% |
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Punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6 |
30% |
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Punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4 |
40% |
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Punteggio ISA inferiore a 3 |
50% |
Le aliquote dell’imposta sostitutiva per le annualità 2022 e 2023 sono riepilogate di seguito:
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Livello di affidabilità fiscale |
Aliquota IRPEF/IRES |
Aliquota IRAP |
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Punteggio ISA pari o superiore a 8 |
10%
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3,9% |
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Punteggio ISA da 6 a 8 (escluso) |
12% |
3,9% |
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Punteggio ISA inferiore a 6 |
15% |
3,9% |
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Annualità 2020 e 2021 (COVID) |
Riduzione 30% |
Riduzione 30% |
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Adempimento Il rinnovo dell’adesione al CPB va trasmesso entro il 31 ottobre 2026 (differito al 2 novembre, essendo il 31 un sabato). Prima del versamento è indispensabile verificare nel Cassetto Fiscale e nella PEC del cliente l’assenza di PVC, avvisi di accertamento o schemi di atti di recupero sulle annualità che si intende sanare: la notifica anteriore al pagamento preclude il ravvedimento per la specifica annualità interessata, lasciando impregiudicate le altre. |
3) Il pacchetto premiale Analisi della convenienza – Vademecum operativo scaricabile
Il decreto affianca al ravvedimento un pacchetto premiale articolato:
- rateizzazione del saldo e acconto senza interessi per chi rinnova;
- innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità per le compensazioni;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento sulle annualità del concordato;
- eliminazione della causa di decadenza legata ai debiti erariali e previdenziali scaduti.
- Per le nuove adesioni (non solo per i rinnovi) è inoltre agevolata la correzione di errori mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.
L’analisi della convenienza impone un approccio rigoroso: il costo della sanatoria, pur agevolato, va confrontato con l’effettiva esposizione al rischio di accertamento, con la sostenibilità del reddito concordato proposto per il 2026 e il 2027 e con l’impatto sulla liquidità aziendale. Sul piano puramente economico, l’esborso richiesto dall’imposta sostitutiva è di gran lunga più contenuto rispetto all’onere complessivo che deriverebbe da un eventuale accertamento, nel quale si sommerebbero imposte calcolate secondo gli scaglioni progressivi, sanzioni amministrative e interessi. Per chi prevede una crescita dei ricavi, l’adesione combinata offre il doppio vantaggio della tassazione contenuta sugli extraprofitti futuri e della neutralizzazione del rischio pregresso; per chi prevede una contrazione, accettare un reddito concordato elevato al solo fine di sanare il passato potrebbe rivelarsi problematico sul piano finanziario.
Scarica il vademecum operativo per lo studio su CPB e ravvedimento speciale
4) Accertamento, IVA e i decreti collegati: le ultime tessere della riforma
L’art. 22 affronta il tema dei termini di rettifica per i componenti negativi a efficacia pluriennale, inserendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter nell’art. 43 del D.P.R. 600/1973. Il termine di decadenza decorre dalla dichiarazione in cui la prima quota è stata dedotta, salve le operazioni inesistenti. Notificato l’avviso di accertamento, per il periodo corrente, quello precedente e i successivi si applicano le regole ordinarie. La norma supera l’orientamento della Cassazione che ammetteva la rettifica in qualsiasi annualità accertabile, anche quando la deduzione fosse iniziata in un periodo prescritto. Resta il dubbio se la locuzione “componenti negativi” comprenda anche le perdite riportabili a nuovo.
L’art. 23 codifica nel diritto positivo la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base, circoscrivendola però ai soli casi in cui sia accertata l’esistenza di componenti positivi non dichiarati o di componenti negativi inesistenti, con formulazione più garantista rispetto all’elaborazione giurisprudenziale. L’art. 24 disciplina per la prima volta l’accertamento per antieconomicità, richiedendo ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ovvero una difformità manifesta e rilevante tra corrispettivo e valore di mercato.
Sul fronte IVA, il decreto interviene sugli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972 estendendo il termine di detrazione fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ampliando la finestra temporale e riducendo il rischio di perdita definitiva del diritto. L’art. 33 introduce una clausola di tolleranza del 5% per le sanzioni sui corrispettivi telematici, escludendole quando lo scostamento tra operazioni con pagamento elettronico registrate e pagamenti elettronici accettati rientra in tale soglia.
Nota bene
Il D.Lgs. 148/2026 è in vigore dal 12 agosto 2026. Le disposizioni prive di specifica decorrenza differita sono immediatamente applicabili. Per quelle con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (data certa per il rendiconto della stabile organizzazione ex art. 19; regime IRAP ETS ex art. 30), la prima applicazione riguarderà il periodo d’imposta 2026 per i soggetti solari.
Tra le altre disposizioni del decreto si segnalano l’art. 26, che innalza dal 11% al 20% la ritenuta sui dividendi a fondi pensione UE e sottoconti PEPP esteri; l’art. 30, che garantisce la continuità del regime IRAP per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali mediante il nuovo art. 82-bis del D.Lgs. 117/2017; e l’art. 17, che proroga al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione TCF ai fini dell’adempimento collaborativo.
5) Due cenni ai decreti collegati. federalismo fiscale e magistratura tributaria
- Il D.Lgs. 147/2026 rende obbligatoria la dichiarazione IMU telematica, anticipa il termine TARI a novanta giorni dall’evento, estende ai tributi locali gli istituti del Codice della crisi d’impresa e riduce in modo generalizzato le sanzioni tributarie locali.
- Il D.Lgs. 149/2026 istituisce il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari con garanzie di inamovibilità e un sistema disciplinare modellato su quello della magistratura ordinaria.
La chiusura del ciclo attuativo della delega fiscale consegna ai professionisti un sistema profondamente rinnovato nella sua architettura complessiva.
La sfida, nei prossimi mesi, consiste nell’assimilare rapidamente le molteplici novità operative in vista della stagione dichiarativa 2026, nel padroneggiare le interazioni tra le diverse disposizioni e nel saper tradurre la complessità normativa in una consulenza strategica personalizzata per ciascun cliente. In particolare, le opportunità offerte dal concordato preventivo biennale e dal ravvedimento speciale richiedono tempi di analisi serrati, nella consapevolezza che il termine del 2 novembre 2026 è ormai prossimo.
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