Gli adempimenti in caso di infortunio sul lavoro sono disciplinati dal D.P.R. 1124/195 (art. 53 – Denuncia a fini assicurativi) e dal D.Lgs. 81/2018 (Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente).
Per attivare la copertura assicurativa dell’evento il datore di lavoro è obbligato ad inviare l’apposita denuncia di infortunio all’INAIL; in altre ipotesi è sufficiente la comunicazione di infortunio.
In questo articoli trovi una rapida guida delle norme da osservare, premettendo che per infortunio sul lavoro si intende un evento che abbia avuto conseguenze tali sul lavoratore determinando una inabilità temporanea assoluta da comportare astensione dal lavoro.
Per evitare incidenti e infortuni sul lavori imprese, datori di lavoro e responsabili della sicurezza devono definire strategie efficaci di valutazione e prevenzione dei rischi. Non possono fare a meno di software professionali per gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro e programmi specifici per elaborare accurati piani di sicurezza nei cantieri edili.
Denuncia di infortunio di lavoro: quando è obbligatoria, quali i tempi?
L’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 obbliga il datore di lavoro a denunciare all’INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni (escluso quello dell’infortunio), indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilita’.
La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere fatta entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. In caso di di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro 24 ore con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità previste.
L’art. 54 del D.P.R. 1124/1965 obbligava il datore di lavoro, nel termine di 2 giorni, di dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni. Con l’invio telematico della denuncia di infortunio, dal 2016 il precedente obbligo del datore di lavoro di denunciare l’infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza è assolto dall’Inail.
Entro quattro giorni dal momento in cui i dati sono disponibili, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta.
Il servizio online “Denuncia/comunicazione di infortunio” consente all’utente registrato ai Servizi Online Inail la compilazione e l’invio tramite canale telematico di tutti i dati necessari all’Istituto per avviare e istruire la pratica:
- dati del lavoratore;
- informazioni sul datore di lavoro;
- descrizione dell’infortunio e dati del certificato medico;
- eventuali testimoni;
- dettagli dei veicoli a motore coinvolti;
- dati retributivi.
La denuncia/comunicazione di infortunio telematica è, al momento, disponibile per gli infortuni occorsi a lavoratori dei settori:
- Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di rapporto assicurativo con l’Istituto (Gestione IASPA);
- Amministrazioni Statali e studenti delle scuole pubbliche, destinatari della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in Gestione per Conto dello Stato (Gestione per conto dello Stato).
- Marittimo
- Agricoltura
Il servizio telematico non è ancora attivo per gli infortuni occorsi a:
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali;
- lavoratori occasionali di datori di lavoro privati cittadini
Per quest’ultime categorie di utenti infortunati il datore di lavoro dovrà inviare la denuncia\comunicazione esclusivamente tramite PEC, ad eccezione del datore di lavoro persona fisica (ad esempio un privato cittadino che assume una colf o badante) che potrà inviare la denuncia con le modalità ordinarie (raccomandata A\R, fax, di persona allo sportello Lavoratori oppure tramite PEC).
E’ prevista anche la modalità di invio in cooperazione applicativa, riservata alle aziende che hanno sottoscritto con l’Istituto un apposito accordo/convenzione per l’invio telematico delle denunce, attraverso una specifica piattaforma informatica a disposizione nei loro sistemi interni.
E’ consentito anche l’invio offline della Denuncia/Comunicazione tramite upload del file in formato XML, contenente i dati richiesti secondo l’XML-Schema fornito dall’Istituto. Il file
potrà contenere una sola Denuncia/Comunicazione di infortunio.
La Denuncia/comunicazione di infortunio consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi dall’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965, che all’obbligo previsto a fini statistico/informativi dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 a far data dall’entrata in vigore della relativa normativa di attuazione (12 ottobre 2017).
Quando è obbligatorio inviare il certificato medico?
Soltanto i datori di lavoro che utilizzano la procedura di inoltro telematico della denuncia di infortunio sono esonerati dall’obbligo di inoltro contestuale del relativo certificato medico.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà trasmetterlo solo su espressa richiesta dell’Istituto assicuratore, nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.
Il certificato, inviato in modalità on\off line dal medico esterno, è consultabile interamente dal datore di lavoro attraverso il servizio “Ricerca certificati medici”, disponibile all’interno dell’applicativo denuncia\comunicazione di infortunio.
Nel caso in cui il medico non provveda all’inoltro telematico, ma utilizzi il modello cartaceo, il lavoratore\infortunato dovrà consegnare il certificato al suo datore di lavoro.
Il certificato dovrà essere completo della diagnosi, oltre che della prognosi, per poter permettere al datore di lavoro la corretta compilazione di tutte le sezioni obbligatorie della denuncia di infortunio e degli adempimenti connessi obbligatori per legge.
Come si invia il certificato medico all’INAIL?
Sono previste tre modalità: servizio online, invio offline tramite file e cooperazione applicativa/interoperabilità.
Dal 13 maggio 2026 è operativa una versione semplificata del servizio INAIL per la compilazione e l’invio dei certificati medici di infortunio.
L’intervento punta a rendere più agevole la redazione del certificato da parte dei medici, attraverso una revisione complessiva dei dati richiesti e delle modalità di compilazione.
In particolare, l’Istituto ha previsto la riduzione dei campi obbligatori, l’eliminazione di quelli non essenziali, la razionalizzazione delle…
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Redazione Tecnica
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