Il D.L. 175/2025, convertito con la Legge 4/2026, fornisce le indicazioni aggiornate sulle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili.
Il provvedimento interviene direttamente sul Testo Unico FER con cinque nuovi articoli e stabilisce in maniera chiara e netta:
- quali siti possono essere considerati dalle Regioni automaticamente idonei;
- quando è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole;
- i criteri che le Regioni devono seguire per individuare ulteriori aree idonee;
- il burden sharing, ossia la ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW.
Ecco in sintesi le disposizioni previste nel D.L. 175/2025 coordinato con la legge di conversione.
La legislazione sulle aree idonee getta le basi per lo sviluppo del fotovoltaico alleggerendo la burocrazia. Per non farti trovare prova gratis e valuta il software per il fotovoltaico usato in tutto il mondo per progettare le più diverse tipologie di installazione.
Cosa stabilisce il D.L. Aree idonee 2025
Il D.M. 21/06/2024 aveva già stabilito il burden sharing e i criteri per l’individuazione, da parte delle singole Regioni e Province autonome, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei target di PNIEC, Fit for 55 e Repower Eu. in linea con il principio della neutralità tecnologica.
Tali criteri sono stati censurati dal TAR del Lazio, in particolare con la sentenza n. 9155/2025, stabilendo che le amministrazioni regionali non possono prevedere restrizioni nelle loro leggi rispetto alla disciplina statale, assicurando, come minimo, il recepimento delle aree idonee ex lege.
Con il nuovo Decreto Aree idonee 2025 si corre ai ripari definendo criteri tecnici di tipo oggettivo che guidino il legislatore regionale nell’individuazione delle aree non idonee facendo confluire norme e criteri dal D.Lgs. 199/2021 (attuazione della RED II) al Testo Unico delle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024).
Novità introdotte rispetto alla normativa previgente
|
Categoria |
Nuova disciplina |
Normativa previgente |
Differenze |
| Aree idonee generali (FER) | |||
| a) Siti FER esistenti |
Idonei per rifacimenti/potenziam enti (< 20% area). |
Art. 20, c. 8, lett. a), D.Lgs. 199/2021 |
Invariato |
|
b) Aree oggetto di bonifica |
Idonee | Art. 20, c. 8, lett. b), D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
|
c) Cave e miniere cessate |
Idonee (cessate, non recuperate, degradate) |
Art. 20, c. 8, lett. c), D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
| d) Discariche chiuse | Idonee |
Non in Art. 20, c. 8 (ma in c. 1-bis), D.Lgs. 199/2021 |
Esplicitazione (prima solo deducibile) |
|
e) Aree ferrovie/ autostrade |
Idonee |
Art. 20, c. 8, lett. c-bis), D.Lgs. 199/2021 |
Invariato |
| f) Aree aeroportuali | Idonee |
Art. 20, c. 8, lett. c-bis.1), D.Lgs. 199/2021 |
Invariato |
|
g) Beni demanio militare |
Idonei | D.L. 17/2022 | Invariato |
|
h) Beni demanio (Interno/Giustizia) |
Idonei | D.L. 144/2022 | Invariato |
|
i) Beni immobili Stato |
Idonei |
D.L. 13/2023 |
Invariato |
| Aree idonee (solo fotovoltaico) | |||
|
l.1) Stabilimenti industriali |
Aree interne + agricole/zootecniche/ |
Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2) D.Lgs. 199/2021 |
Restrittivo (distanza ridotta) |
|
l.2) Aree autostradali |
Entro 300 m |
Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 3 D.Lgs. 199/2021 |
Invariato |
|
l.3) Edifici e strutture |
Idonee per legge |
Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle regioni) D.Lgs. 199/2021 |
Innovativo (ora idonee ope legis) |
|
l.4) Aree industriali/ commerciali |
Idonee per legge |
Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle Regioni) D.Lgs. 199/2021 |
Innovativo (ora idonee ope legis) |
|
l.5) Parcheggi (coperture) |
Idonee per legge |
Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle regioni) D.Lgs. 199/2021 |
Innovativo (ora idonee ope legis) |
|
l.6) Invasi idrici/laghi di cave |
Idonei |
Non menzionati (solo miniere, già lett. c) |
Innovativo |
|
l.7) Aree servizio idrico integrato |
Idonee | Non menzionate | Innovativo |
| Aree idonee (solo biometano) | |||
|
m.1) Aree agricole (vicino industrie) |
Entro 500m |
Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 1, D.Lgs. 199/2021 |
Invariato |
|
m.2) Stabilimenti industriali |
Aree interne + agricole entro 500m |
Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2, D.Lgs. 199/2021 |
Invariato |
|
m.3) Aree autostradali |
Entro 300 m |
Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 3, D.Lgs. n. 199/2021 |
Invariato |
| Installazione in aree agricole | |||
|
Su impianti esistenti |
Consentita (se non c’è incremento area) |
Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
|
Cave e miniere |
Cessate, non recuperate, degradate |
Previgente: includeva anche aree già ripristinate |
Restrittivo |
|
Discariche chiuse |
Consentita | Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
|
Aree ferrovie/autostrade |
Consentita | Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
|
Aree aeroportuali |
Consentita | Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
|
Aree industriali |
Aree interne + agricole entro 350 m |
Precedente limite 500 m | Restrittivo |
|
Aree autostradali |
Entro 300m | Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 | Invariato |
Tabella a cura della Camera dei Deputati
Disciplina transitoria
Le nuove disposizioni non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto; esse pertanto continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente.
Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nei casi di elevato valore agricolo dell’area, la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione.
Legge 4/2026 sulle aree idonee FER: cosa cambia per i Comuni? La nota ANCI
La Legge 4/2026 (di conversione del D.L. 175/2025) che ha ridisegnato i criteri per l’individuazione delle aree idonee prevede nuove responsabilità in capo ai Comuni, in particolare sul fronte dei controlli.
È quanto emerge dalla nota di lettura pubblicata dall’ANCI, in cui vengono evidenziate diverse problematiche applicative che potrebbero ricadere sugli uffici tecnici comunali e richiedono secondo l’associazione dei comuni un intervento correttivo o interpretativo urgente.
Quali sono le aree idonee alle FER?
Sono definite aree idonee quelle in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse e un accesso prioritario ai sistemi di incentivazione.
Il D.Lgs, 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili) ha abrogato l’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e con il nuovo art. 11-bis inserito dal D.Lgs. 175/2025 supera definitivamente il D.M. Aree idonee del 2024 indicando come aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili:
- i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
- i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa;
- i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza
Impianti fotovoltaici
Per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree indicate, sono aree idonee anche:
- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
- le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati;
- le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
- gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
- gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.
La vicinanza ad altri impianti esistenti costituisce criterio preferenziale per la localizzazione dei nuovi progetti. Con un interpello dell’agosto 2023, il MASE ha chiarito che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW sono equiparabili a un impianto o stabilimento industriale ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2), del D.Lgs. 199/2021; pertanto, un’area agricola che rispetta la distanza prevista da un preesistente impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW è, anch’essa, da considerarsi idonea ai sensi di legge.
Interpello MASE 26015 del 6/02/2026 – Aree idonee: fotovoltaico in cave e obbligo di ripristino ambientale
È possibile realizzare un impianto fotovoltaico su una cava cessata e non recuperata qualificata come “area idonea” senza che ciò incida sull’obbligo di recupero/ripristino ambientale?
La risposta ad interpello ambientale del MASE (prot. 26015 del 6 febbraio 2026) è netta: la qualificazione di “area idonea” non estingue né sospende l’obbligo di recupero gravante sul soggetto obbligato in base a titolo estrattivo, normativa regionale o altri presupposti (salvo diversa disposizione dell’autorità competente). Maggiori info
Biometano
Per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree indicate, sono idonee anche:
- le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Aree idonee in mare
L’art. 11-ter individua nel caso degli impianti rinnovabili off-shore come idonee:
- le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo;
- le Piattaforme petrolifere in disuso;
- le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna di esse;
- i porti, solo per gli impianti eolici con potenza fino a 100 MW, previa eventuale variante del piano regolatore portuale.
Un vademecum ministeriale indicherà ai soggetti proponenti gli adempimenti minimi necessari per l’Autorizzazione Unica.
Mappatura delle aree idonee
La Piattaforma Aree Idonee è uno strumento digitale realizzato per supportare le Regioni e le Province Autonome nella pianificazione territoriale.
La mappatura è stata implementata sulla base dei dati resi disponibili al GSE, entro la data del 30 aprile 2025, dai soggetti contributori indicati dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 settembre 2024 n.320.
La mappatura è in costante aggiornamento sulla base dei dati trasmessi al GSE.
TAR Lazio 4135/2026 – Il giudizio di compatibilità paesaggistica non può essere superato “puramente e semplicemente” dalla qualificazione dell’area come “idonea”
Con la sentenza 4135/2026, il TAR Lazio ha stabilito che la qualificazione di un’area come “idonea” non comporta un’automatica assentibilità dell’intervento.
L’idoneità dell’area (anche alla luce del recente Decreto Aree Idonee) rappresenta una presunzione di favore per l’insediamento degli impianti, ma non esclude la necessità di una valutazione paesaggistica puntuale. Eventuali vincoli sopravvenuti e le relative fasce di rispetto imponevano un’analisi rigorosa.
Leggi la sintesi redazionale della sentenza
Consiglio di Stato 10383/2025 – I vari casi indicati dalla legge sono alternativi e non concorrenti
Le fattispecie elencate dall’art. 20 del D.Lgs 199/2021 sulle aree idonee alle rinnovabili vanno lette nei termini di completa autonomia o alternatività e non in termini di concorrenza necessaria.
Pertanto un’area deve considerarsi idonea se rispetta i requisiti della lettera c-ter o, nel solo caso di mancata applicazione di quest’ultima norma, se rispetta i requisiti della lettera c-quater, senza necessità di cumulo dei requisiti previsti dalle due norme, con conseguente ampliamento dell’ambito delle aree idonee.
È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10383 del 30 dicembre 2025 precisando – in continuità con una precedente sentenza del TAR Toscana – che l’eventuale non operatività della lettera c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-ter, in quanto la seconda delle due disposizioni (c-quater) mira, nelle chiare intenzioni del legislatore, ad aggiungere una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (c-ter).
Ciò si evince dai lavori preparatori del D.L. 50/2022 dove si legge che, “con l’introduzione della lettera c-quater), il legislatore, nell’ottica di favor per l’istallazione degli impianti di energie rinnovabili, ha voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere “a”, “b”, “c’” ‘”c-bis”, “c-bis.1” e “c-ter”), anche (“c-quater”) superfici non ancora modificate da attività antropiche“.
Il principio è particolarmente importante anche alla luce delle successive modifiche apportate dal Testo Unico Rinnovabili e dal Decreto Aree idonee 2025 (l’art. 20 è stato abrogato dal D.Lgs. 190/2024, a sua volta modificato dal D.L. 175/2025). Le norme vanno lette sempre come l’elenco delle varie casistiche in cui un’area può essere ritenuta idonee, in termini di alternatività e non di concorrenza.
Quali sono i regimi amministrativi per le aree idonee?
L’art. 11-quater del Testo Unico Rinnovabili inserito dal D.L. 175/2025 prevede che la realizzazione degli interventi in attività libera e procedura abilitativa semplificata (PAS) che insistano in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, “che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante”.
Per i procedimenti soggetti ad autorizzazione unica (AU) in aree idonee, i termini del procedimento sono ridotti di un terzo e l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell’impatto ambientale, ma sempre “con parere obbligatorio e non vincolante”.
Per approfondimenti, leggi “Testo Unico sulle Rinnovabili (FER): regimi amministrativi e autorizzazioni per le FER”
Circolare MIC 2/2026 – Il parere delle Soprintendenze non vincolante, ma obbligatorio
La Circolare n. 2 del 29 gennaio 2026 chiarisce che ai sensi dell’art. 11 quater del D.Lgs. 190/2024 (precedentemente art. 22 del D. Lgs. 199/2021), se un impianto ricade in un’area classificata come “idonea”, il parere del Ministero della Cultura perde il suo carattere vincolante, pur rimanendo obbligatorio.
In ogni caso, avverte la circolare, non esiste alcun automatismo. Essere in un’area idonea non significa avere il “via libera” assicurato; le Soprintendenze dovranno comunque valutare l’impatto del progetto, e un eventuale parere negativo, pur non potendo bloccare da solo l’opera, peserà nel bilanciamento degli interessi in sede di conferenza di servizi.
Sintesi redazionale della circolare
Quando gli impianti fotovoltaici a terra sono consentiti in zone agricole?
Ai sensi del nuovo art. 11-bis, comma 2 del Testo Unico Rinnovabili inserito dal D.L. 175/2025, l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente:
- nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Tali limitazioni non si applicano nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La disciplina in parte riprende e in parte integra quella dettata dal comma 1-bis dell’articolo 20, d.lgs. n. 199/2021, a sua volta inserito dall’articolo 5 del D.L. 63/2024 (cd. decreto agricoltura,
convertito con L. n. 101/2024).
In proposito si ricorda che il TAR Lazio si è recentemente pronunciato in diverse sentenze (sentenza n. 9156/2025, sentenza n. 9157/2025 e sentenza n. 9158/2025) sulla legittimità di tale
previsione, che avrebbe fortemente limitato su tutto il territorio nazionale l’installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone classificate agricole.
Tale limitazione è stata considerata irragionevole e sproporzionata, nonché in contrasto con l’obiettivo europeo della massima diffusione degli impianti FER. Pertanto, i giudici amministrativi, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità, hanno sospeso il giudizio trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale.
Quando è consentita l’installazione di impianti agrivoltaici?
È sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici, attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.
Per l’installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile.
La dichiarazione è allegata al progetto e comunque messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo.
Aree idonee: quali sono le competenze delle Regioni?
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, con propria legge, ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili tenendo conto dei seguenti principi e criteri:
- tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell’aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
- salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO;
- la qualificazione di un’area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
- impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall’impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l’autoconsumo individuale e collettivo;
- ai fini della qualificazione di un’area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;
- al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime (possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale), comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le Regioni e le Provincie autonome possono prevedere che le aree idonee ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale; può essere comunque previsto un differente limite massimo per ciascun Comune;
- qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l’autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
- qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
Zone di protezione dei siti UNESCO e zone di accelerazione
L’art. 11-quinquies stabilisce che all’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO sia consentita solo l’installazione di impianti da fonti rinnovabili limitatamente agli interventi di cui all’Allegato A (attività libera).
L’art. 12-bs prevede un decreto ministeriale per disciplinare le modalità di funzionamento della Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione.
Quali aree non sono idonee alle FER?
Secondo la definizione contenuta nell’art 22 del D.Lgs 199/2021 (abrogata dal Testo Unico Rinnovabili) sono non idonee le aree e i siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti, secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con D.M. 10/09/2010.
Il Decreto Aree Idonee 2025 (con il nuovo articolo 11-bis, comma 3 del Testo Unico Rinnovabili) stabilisce che le Regioni non possono qualificare come idonee le aree:
- ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi;
- ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
La giurisprudenza recente – la Corte Costituzionale in primis con le sentenze 184/2025 e 134/2025 di seguito riportate – ha ribadito che la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER.
Il paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con D.M. 10/09/2010 prevedono che le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.
Gli esiti dell’istruttoria dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.
Sentenza TAR Sardegna 346/2026 – Area non idonea alle FER non comporta divieto assoluto e aprioristico
Con la sentenza n. 346 del 14 febbraio 2026, il TAR Sardegna (Sezione Seconda) ha annullato il provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna aveva bloccato l’iter autorizzativo di un parco eolico, basandosi sul divieto assoluto di costruzione nelle cosiddette “aree non idonee”.
I giudici hanno accolto in pieno il ricorso della società, basando la propria decisione su un evento dirimente: la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 della Corte Costituzionale.
La Consulta aveva infatti già dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 5, della L.R. n. 20/2024 per contrasto con l’art. 117 della Costituzione e con i principi di massima diffusione delle energie rinnovabili dettati dalla direttiva UE (RED II) e dal D.Lgs. 199/2021.
L’inidoneità di un’area non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico. È questo il principio di diritto fondamentale ribadito dal TAR. Pur non potendo beneficiare delle procedure semplificate previste per le “aree idonee”, i progetti ricadenti in aree non idonee hanno comunque il diritto di essere valutati nel merito, analizzando l’effettivo impatto ambientale e paesaggistico caso per caso.
La sintesi redazione della sentenza
Aree idonee e zone di accelerazione: qual è la differenza?
La definizione di zone di accelerazione delle rinnovabili (renewables acceleration areas – RAA) – intese come aree “particolarmente adatte alla rapida messa in funzione di impianti” alimentati a FER, “in virtù del fatto che la diffusione del tipo specifico di energia non dovrebbe avere un impatto ambientale significativo in tali zone” – è stato introdotto dall’articolo 15 della RED III, che chiede agli Stati nazionali l’adozione di uno più piani nazionali dedicati.
E’ il Testo Unico Rinnovabili a disciplinare le zone di accelerazione rinnovabili in Italia. In attuazione delle disposizioni del testo Unico, il 21 maggio 2025 il Gse ha pubblicato la Piattaforma delle aree idonee (Pai) e la mappa delle zone di accelerazione per le fonti rinnovabili individuate per facilitare e velocizzare l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.
Le zone di accelerazione rientrano nel perimetro delle aree idonee e la loro mappatura è elaborata sulla base delle informazioni presenti sulla Piattaforma Aree Idonee. Possono essere pertanto intese come aree “super idonee”.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del TU FER, entro il 21 febbraio 2026 ciascuna Regione dovrà elaborare il proprio piano di individuazione delle zone di accelerazione per impianti FER terrestri.
Nella definizione dei piani, Regioni e Province autonome danno priorità all’inclusione di:
- superfici artificiali ed edificate;
- infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti;
- parcheggi;
- aziende agricole;
- siti di smaltimento dei rifiuti;
- siti industriali e le aree industriali attrezzate;
- miniere;
- corpi idrici interni artificiali, laghi o bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole;
- aree ove sono già presenti impianti a FER e di stoccaggio dell’energia elettrica.
Ai sensi del comma 6, il piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a FER è invece adottato con D.P.C.M., su proposta del MASE, di concerto con il MIT, entro il 21 febbraio 2026.
Ai sensi del comma 7, le zone di accelerazione, sia terrestri che off-shore, devono essere omogenee e non causare impatti ambientali significativi, rispettando i vincoli di tutela previsti da normative nazionali e internazionali.
Si prevede – al comma 8 – che i piani di individuazione, soggetti a valutazione ambientale strategica, debbano includere misure di mitigazione per ridurre eventuali effetti negativi.
Al comma 9 si dispone che i piani per l’individuazione delle zone di accelerazione siano riesaminati periodicamente e modificati per tenere conto degli aggiornamenti della mappatura e del PNIEC.
Infine, al comma 10, si prevede che gli interventi in attività libera e PAS non siano subordinati all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, la quale si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Nel caso sia prevista l’autorizzazione unica, il parere dell’autorità competente rimane non vincolante e si prevedono una diminuzione di un terzo dei tempi della procedura, oltre alla non applicazione delle procedure di VIA, a condizione che siano state stabilite misure di mitigazione in sede di valutazione ambientale strategica.
Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Infrastrutture 2025 (D.L. 73/2025) all’art. 12, comma 5 del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili) e dell’inserimento dei comma 5 e comma 7-bis, le aree industriali, così come definite dagli strumenti urbanistici e ricadenti nelle aree individuate dal GSE con la mappatura:
- sono riconosciute come zone di accelerazione per lo sviluppo delle rinnovabili, in riferimento sia agli interventi in attività libera sia a quelli soggetti a procedura abilitativa semplificata (Pas);
- costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri che Regioni e Province autonome sono tenute ad adottare nell’ambito delle aree idonee entro il 21 febbraio 2026.
Vengono inoltre rivisti i criteri per l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri prevedendo che le regioni e le province autonome sottopongano alla valutazione ambientale strategica (Vas) i propri “Piani di individuazione delle zone di accelerazione” entro il 31 agosto 2025. Nel caso le regioni non rispettino i termini previsti, il Ministero dell’Ambiente potrà esercitare i poteri sostitutivi.
Infine, viene stabilito che per i piani di individuazione delle zone di accelerazione sottoposti a Vas in sede statale, la procedura di Vas si svolga con tempi dimezzati rispetto a quelli ordinari.
Aree idonee: lo stato dell’arte fino al Decreto Aree idonee 2025
Dopo avere analizzato le disposizioni contenute nel D.L. 175/2025, ecco una rapida sintesi dello stato dell’arte normativo sulle aree idonee fino al 21 novembre 2025.
Il D.Lgs. 199/2021
Il D.Lgs. 199/2021 – di recepimento della cd. direttiva RED II (direttiva UE 2018/2001) – reca, all’articolo 20 (poi abrogato), una disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Il provvedimento:
- rinvia ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione di principi e criteri omogenei per l’individuazione, con successive leggi regionali (art. 20, comma 4), delle superfici e delle aree idonee e non all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;
- prevede all’articolo 22 alcune semplificazioni per l’autorizzazione di impianti localizzati in aree idonee: il carattere obbligatorio e non vincolante del parere dell’autorità competente in materia paesaggistica, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA). Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, l’amministrazione provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 22, comma 1, let. a);
- ammette la riduzione di un terzo dei termini delle procedure di autorizzazione (art. 22, comma 1, let. b);
- con la modifica introdotta dal D.L. 63/2024, all’articolo 5, comma 2-bis, prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree che individuate come idonee (ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 199/2021) all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica, non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Ove le parti abbiano determinato una durata inferiore o abbiano convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni.
Il comma 8 dell’art. 20 individua le aree da considerarsi immediatamente idonee ex lege alla realizzazione di impianti FER, ai fini dell’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore.
Il precedente comma 7 specifica che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.
Il comma 8 dell’articolo 20, oggetto di numerose modifiche e integrazioni, prevede siano aree idonee, in via generale e ope legis:
- lett. a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento. Il limite non si applica per gli impianti fotovoltaici in relazione ai quali la variazione dell’area occupata è soggetta al limite di cui alla successiva lettera c-ter), n. 1), del medesimo comma 8. Il n. 1), tuttavia, non pare indicare un limite alla variazione dell’area occupata, perché richiama “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere“;
- lett. b), le aree dei siti oggetto di bonifica;
- lett. c), le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- lett. c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis. 1), i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme le necessarie verifiche tecniche da parte dell’ENAC;
- lett. c-ter), esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli a tutela dei beni culturali (Parte II, d.lgs. n. 42/2004), sono idonee le seguenti aree:
- le aree classificate agricole, i cui punti perimetrali distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (SIN), nonché le cave e le miniere;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti perimetrali distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- lett. c-quater), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela in quanto beni culturali o paesaggistici, incluse le zone gravate da usi civici, né che ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004, o sottoposti a tutela in quanto immobili ed aree di notevole interesse pubblico. La fascia di rispetto è 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici rispetto ai predetti beni. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi sui soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela (ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 387/2003).
La classificazione data dal comma 8 acquisisce rilievo ai fini della successiva definizione delle aree idonee da parte delle Regioni.
Con la nota MASE prot. n. 124474 del 28/07/2023, è stata ribadita “l’immediata e temporanea applicabilità dell’articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021” e precisato che “le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell’articolo in esame”.
Il D.L 63/2024
Solo alcune delle aree indicate dal comma 8 sono idonee ad ospitare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti. Ciò, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 inserito dall’articolo 5 del D.L. 63/2024 (D.L. Agricoltura), convertito con legge 101/2024. Dunque, tali impianti, per motivi legati alla necessita di minimizzare il consumo del suolo, possono essere installati esclusivamente:
- nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- nelle cave e miniere cessate, o le porzioni di esse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento; incluse le cave già ripristinate sul piano ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ma ancora non ripristinate, le discariche o i relativi lotti chiusi o ripristinati;
- sui siti e gli impianti delle società del gruppo ferrovie e delle concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’ENAC;
- nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, e le aree agricole i cui punti perimetrali vi distino non più di 500 metri, e aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
I limiti non si applicano agli impianti per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) e in caso di progetti attuativi delle “altre misure” di investimento del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), o di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
I limiti, inoltre, non si applicano ai progetti per i quali – al 16 maggio 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2024) – sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.
Anche quella del comma 1-bis dell’articolo 20, così come quella del comma 8 dell’articolo 20, è una norma che opera “a regime” e non “nelle more” della definizione delle aree idonee.
Da segnalare che il TAR Lazio si è pronunciato in diverse sentenze (sentenza n. 9156/2025, sentenza n. 9157/2025 e sentenza n. 9158/2025) sulla legittimità dell’articolo 20, comma 1-bis del d.lgs.199/2021 , che come visto ha precluso su tutto il territorio nazionale l’installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone classificate agricole. Tale divieto è stato considerato irragionevole e sproporzionato, nonché in contrasto con l’obiettivo europeo della massima diffusione degli impianti FER. Pertanto i giudici, dichiarando rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate dai diversi operatori del settore, hanno sospeso il giudizio trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale.
Con il Decreto agricoltura cambia anche il trattamento fiscale della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra nuovi. Infatti, il comma 2-ter dell’articolo 5 prevede, con l’aggiunta del comma 423-bis all’articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 (Legge 26672005), che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari.
Le disposizioni si applicano agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell’avvenuta installazione.
Pertanto, la norma che consente al contribuente di scegliere l’opzione, per la parte eccedente il limite di agrarietà (sino a 260mila kWh anno), di determinare il reddito applicando ai corrispettivi un coefficiente di redditività del 25%, resta in vigore per i vecchi impianti e per quelli completati entro il 31 dicembre del 2025.
Il D.M. “aree idonee” (D.M. 21/06/2024)
Il Decreto “aree idonee” (D.M. 21/06/2024):
- provvede alla ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi europei (Fit for 55 e Repower EU) (articolo 1 e 2);
- stabilisce anche i principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non, in linea con il principio della neutralità tecnologica (art. 1 e 7).
Le Regioni o le Province autonome, con il coinvolgimento degli enti locali, dovranno quindi individuare sul loro territorio:
- superfici e aree idonee ove è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti e delle infrastrutture connesse (ai sensi di quanto prevede l’art. 22 d.lgs. n. 199/2021, che sarà illustrato di seguito);
- superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti (si richiamano le linee guida di cui al D.M. 10/09/2010 par. 17 e all. 3 e ss. mod. e int);
- superfici e aree ordinarie: superfici e aree diverse dalle precedenti, nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari;
- aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Si tratta delle aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di tali impianti, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del D.lgs. n. 199/2021, recentemente inserito dall’articolo 5 del D.L. n. 63/2024 (L. n. 101/2024, cfr. più diffusamente infra) (articolo 1).
Per l’individuazione delle aree idonee le Regioni tengono conto di una serie di criteri (individuati nell’art. 7 in linea con quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021). In particolare, va privilegiato l’utilizzo di superfici di strutture già edificate (capannoni industriali e parcheggi, aree industriali, a destinazione artigianale, per servizi e logistica), e verificata l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi (superfici agricole non utilizzabili), compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica.
Si possono classificare le superfici o le aree idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto e possono essere fatte salve le aree considerate idonee “nelle more”, ai sensi dell’art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199/2021 (cfr. supra).
Sono non idonee (articolo 7) le superfici e le aree comprese nel perimetro dei seguenti beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004):
- i beni culturali (art. 10);
- i beni sottoposti a tutela paesaggistica, quali immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica (art. 136, comma 1, lett. a));
- ville, giardini e parchi, non tutelati come bene culturale, che si distinguono per la loro non comune bellezza(art. 136, comma 1, lett. a)).
Possono essere individuate come non idonee le superfici e le aree nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice.
Le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto differenziata secondo la tipologia di impianto, proporzionata al bene tutelato, fino a 7 chilometri. La fascia di rispetto non opera per i rifacimenti degli impianti già in esercizio.
Il contenzioso giudiziario sulle aree idonee
Il Decreto “aree idonee” ha generato un lungo e complesso contenzioso giudiziario in materia di competenza regionale sulle aree idonee.
In particolare, con la sentenza 9155 del 13 maggio 2025, il TAR Lazio ha disposto l’annullamento parziale del D.M. 21/06/2024 sulle aree idonee. Sono stati annullati i commi 2 e 3 articolo 7, che consentivano alle regioni di istituire fasce di rispetto fino a 7 km dai beni sottoposti a tutela, variabili a seconda della tipologia di impianto; è stata ritenuta illegittima la mancata previsione di una disciplina transitoria per tutelare i procedimenti autorizzativi in corso; è stata criticata l’assenza di un quadro unitario nazionale di principi e criteri per la definizione delle aree idonee.
Il TAR del Lazio ha conseguentemente ordinato alle amministrazioni ministeriali resistenti di rieditare i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, stabilendo altresì che le Regioni non potranno introdurre restrizioni più severe rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale e dovranno recepire le aree considerate idonee per legge, come indicato all’art. 20, comma 8 del decreto legislativo 199/2021.
Inoltre, con ordinanza n. 9168 del 13 maggio 2025, il TAR del Lazio ha censurato le previsioni della la legge n. 20/2024 della Regione Sardegna, che vietavano la realizzazione di impianti a FER nelle aree considerate non idonee. La normativa, peraltro, classificava la quasi totalità del territorio regionale come area non idonea, includendo in tale classificazione anche le aree che risultavano essere idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021. I giudici, sul punto, hanno stabilito che il carattere di non idoneità di un’area non preclude su detta superficie la realizzazione di impianti a FER. Anche in tal caso, il TAR ha rimesso la questione al giudizio della Corte costituzionale.
Infine, la Corte costituzionale con sentenza n. 28/2025 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 3 della legge n. 5/2024 della Regione Sardegna per contrasto con gli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale, con l’articolo 117 della Costituzione, con l’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 e coi principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE. L’articolo 3 della legge regionale prevedeva difatti l’introduzione del divieto di realizzare impianti a FER per 18 mesi, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee. Tale articolo aveva tuttavia cessato di produrre i suoi effetti in seguito all’approvazione della legge regionale n. 20/2024 che, come detto, è attualmente al vaglio della Corte costituzionale.
Aree idonee e fotovoltaico a terra in aree agricole: giurisprudenza recente
Consiglio di Stato 3611/2026: fotovoltaico a terra su terreno agricolo, quando il Comune può bloccare il progetto
La sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3611/2026 affronta alcuni temi relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola rafforzando alcuni principi fondamentali per i procedimenti autorizzativi degli impianti da fonti rinnovabili:
- la completezza documentale non coincide con la piena adeguatezza istruttoria;
- il corridoio ecologico non determina automaticamente un divieto assoluto di intervento;
- il dissenso del Comune non ha valore di veto;
- il PAUR può produrre variante urbanistica;
- la VIA deve valutare alternative ragionevoli, non ogni possibile localizzazione astratta;
- le modifiche progettuali minori non fanno ripartire automaticamente il procedimento;
- il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche resta limitato ai casi di evidente illogicità, errore o difetto istruttorio.
Leggi la sintesi redazionale della sentenza
TAR Lazio 4135/2026 – Il giudizio di compatibilità paesaggistica non può essere superato “puramente e semplicemente” dalla qualificazione dell’area come “idonea”
Con la sentenza 4135/2026, il TAR Lazio ha stabilito che la qualificazione di un’area come “idonea” non comporta un’automatica assentibilità dell’intervento.
L’idoneità dell’area (anche alla luce del recente Decreto Aree Idonee) rappresenta una presunzione di favore per l’insediamento degli impianti, ma non esclude la necessità di una valutazione paesaggistica puntuale. Eventuali vincoli sopravvenuti e le relative fasce di rispetto imponevano un’analisi rigorosa.
Leggi la sintesi redazionale della sentenza
Sentenza TAR Sardegna 346/2026 – Area non idonea alle FER non comporta divieto assoluto e aprioristico
Con la sentenza n. 346 del 14 febbraio 2026, il TAR Sardegna (Sezione Seconda) ha annullato il provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna aveva bloccato l’iter autorizzativo di un parco eolico, basandosi sul divieto assoluto di costruzione nelle cosiddette “aree non idonee”.
I giudici hanno accolto in pieno il ricorso della società, basando la propria decisione su un evento dirimente: la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 della Corte Costituzionale.
La Consulta aveva infatti già dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 5, della L.R. n. 20/2024 per contrasto con l’art. 117 della Costituzione e con i principi di massima diffusione delle energie rinnovabili dettati dalla direttiva UE (RED II) e dal D.Lgs. 199/2021.
L’inidoneità di un’area non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico. È questo il principio di diritto fondamentale ribadito dal TAR. Pur non potendo beneficiare delle procedure semplificate previste per le “aree idonee”, i progetti ricadenti in aree non idonee hanno comunque il diritto di essere valutati nel merito, analizzando l’effettivo impatto ambientale e paesaggistico caso per caso.
La sintesi redazione della sentenza
Consiglio di Stato 1099/2026 – Aree agricole idonee per il fotovoltaico a terra: ipotesi speciali e clausola generale
Se un’area agricola è fuori dai beni tutelati ex d.lgs. 42/2004 e oltre la fascia prevista, essa può essere considerata idonea senza dover dimostrare anche la vicinanza a zone industriale.
Con questo principio, la Sez. IV del Consiglio di Stato (sentenza n. 1099/2026) annulla l’autotutela con cui un Comune aveva stoppato, dopo il silenzio-assenso, una PAS per un impianto fotovoltaico a terra in area agricola.
La controversia riguarda il regime “transitorio” dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, che disciplina i criteri per individuare le aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali e delle successive leggi regionali. Leggi la sintesi redazione della sentenza
Consiglio di Stato 10383/2025 – I vari casi indicati dalla legge sono alternativi e non concorrenti
Le fattispecie elencate dall’art. 20 del D.Lgs 199/2021 sulle aree idonee alle rinnovabili vanno lette nei termini di completa autonomia o alternatività e non in termini di concorrenza necessaria.
Pertanto un’area deve considerarsi idonea se rispetta i requisiti della lettera c-ter o, nel solo caso di mancata applicazione di quest’ultima norma, se rispetta i requisiti della lettera c-quater, senza necessità di cumulo dei requisiti previsti dalle due norme, con conseguente ampliamento dell’ambito delle aree idonee.
È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10383 del 30 dicembre 2025 precisando – in continuità con una precedente sentenza del TAR Toscana – che l’eventuale non operatività della lettera c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-ter, in quanto la seconda delle due disposizioni (c-quater) mira, nelle chiare intenzioni del legislatore, ad aggiungere una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (c-ter).
Ciò si evince dai lavori preparatori del D.L. 50/2022 dove si legge che, “con l’introduzione della lettera c-quater), il legislatore, nell’ottica di favor per l’istallazione degli impianti di energie rinnovabili, ha voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere “a”, “b”, “c’” ‘”c-bis”, “c-bis.1” e “c-ter”), anche (“c-quater”) superfici non ancora modificate da attività antropiche“.
Il principio è particolarmente importante anche alla luce delle successive modifiche apportate dal Testo Unico Rinnovabili e dal Decreto Aree idonee 2025 (l’art. 20 è stato abrogato dal D.Lgs. 190/2024, a sua volta modificato dal D.L. 175/2025). Le norme vanno lette sempre come l’elenco delle varie casistiche in cui un’area può essere ritenuta idonee, in termini di alternatività e non di concorrenza.
Corte Costituzionale 184/2025 – La qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER
Con la sentenza 184 del 16 dicembre 2025 la Corte Costituzionale ha ribadito che la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER, che ha l’effetto di determinare l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati previsti dal legislatore statale per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree idonee.
La sentenza ha ad oggetto il giudizio di legittimità costituzionale della legge 20/2024 della Regione Sardegna promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Leggi la sintesi della sentenza
TAR Lazio 429/2025: impianti fotovoltaici in aree vincolate, la PAS non può aggirare il parere della Soprintendenza
In merito ai procedimenti di Autorizzazione Semplificata (PAS) per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), se l’area interessata non risulta qualificabile come “area idonea ex lege” in quanto soggetta ad un vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza competente mantiene il suo carattere vincolante per l’amministrazione procedente (il Comune o la Regione).
Di conseguenza, l’autorità procedente non può svolgere una propria autonoma valutazione per superare il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, e la motivazione del diniego basata sul parere negativo vincolante risulta legittima.
È quanto stabilito dal TAR Lazio con la sentenza 429/2025. Leggi di più
TAR Lombardia 950/2025: l’assenza di vincoli culturali e paesaggistici basta a qualificare un’area come idonea
La norma che qualifica come idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela non indica un requisito aggiuntivo rispetto alle altre ipotesi.
A precisarlo è il Tar Lombardia con la sentenza n. 950 del 27 ottobre 2025.
La lett. c-quater del comma 8 dell’articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 va intesa come un’ulteriore fattispecie di aree idonee, ampliativa dell’elenco contenuto nel comma 8 e un’ipotesi distinta da quelle elencate nelle lettere precedenti, che prevede requisiti propri valevoli solo per essa, e che ha la funzione di ampliare il novero delle aree idonee, aggiungendovi una fattispecie ulteriore a quelle già contemplate nelle lettere precedenti.
Tar Toscana 1649/2025: aree idonee al fotovoltaico, le norme regionali più restrittive vanno disapplicate!
Il D. Lgs. 199/2021 ha individuato un catalogo di aree da considerarsi immediatamente idonee, ex lege, alla realizzazione di impianti FER. La norma regionale che stabilisce criteri, distanze o limiti più restrittivi è abrogata tacitamente e va disapplicata.
È quanto stabilito dal Tar Toscana che, con la sentenza del 21 ottobre 2025, n. 1649, ha accolto il ricorso contro il diniego dell’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico con moduli a terra.
Consiglio di Stato 6160/2025: le Regioni non possono vietare impianti fotovoltaici a terra nelle aree dichiarate idonee dal legislatore
Con la sentenza 6160/2025 il Consiglio di Stato ha annullato le delibere della Regione Piemonte che prevedono il divieto all’installazione di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole di elevato interesse economico, rafforza la giurisprudenza sull’equilibrio dei poteri di normazione nell’ambito delle fonti rinnovabili.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale esclusione illegittima, priva di fondamento legislativo e lesiva dell’interesse pubblico alla transizione energetica. In un passaggio della motivazione, i giudici richiamano la sentenza 466/2025, secondo cui la Regione non può frapporre alla realizzazione di impianti fotovoltaici ostacoli non previsti dal legislatore statale né intervenire direttamente, anteriormente alla fissazione con decreto ministeriale, in materia di «principi e criteri omogenei» per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e all’installazione degli impianti.
Le norme regionali, dunque, violano gli articoli 20, commi 1, 6 e 8, del Dlgs 199/2021, nella misura in cui introducono un regime differenziale, impedendo la collocazione di impianti fotovoltaici a terra anche nelle aree dichiarate idonee dal legislatore.
Consiglio di Stato 6725/2025: le aree idonee prevalgono sulle previsioni urbanistiche locali di azzonamento
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6725 del 29 luglio 2025, si è pronunciato su un contenzioso riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in un’area agricola.
La controversia ha avuto origine dal diniego espresso dall’amministrazione comunale di seguire la procedura abilitativa semplificata (PAS) per il progetto di installazione, imponendo invece la procedura ordinaria dell’autorizzazione unica.
In merito alla compatibilità urbanistica dell’impianto, il Consiglio di Stato sottolinea il valore e la portata normativa dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021, che disciplina le aree idonee all’installazione di impianti FER e che supera le previsioni urbanistiche locali di azzonamento che impediscano il collocamento degli impianti FER in ambito agricolo, senza escludere il rispetto delle altre norme urbanistiche ed edilizie.
La circostanza che il legislatore nazionale abbia sancito in nuce la compatibilità urbanistica tra impianti FER e zone agricole fa automaticamente rientrare i primi tra gli “usi agricoli” consentiti, a prescindere da quanto possa essere stringente la pianificazione locale delle zone agricole. Infatti, se è vero che, in virtù della previsione della legge nazionale, è possibile realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile nelle aree agricole, va da sé che non è consentito al singolo comune vietarne il collocamento in un intero ambito del proprio territorio contenente anche zone agricole.
Non si può dunque consentire a un Comune di superare la valutazione di idoneità di cui all’art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021, creando delle zone urbanistiche sui generis.
In merito al blocco del fotovoltaico a terra sulle aree agricole previsto dal DL Agricoltura 2024, il Consiglio di Stato ricorda che, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 5, co. 2, d.l. 63/2024, la restrizione per gli impianti fotovoltaici a terra “non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi”.
Ricordiamo che il D.L. 63/2024 circoscrive le zone agricole idonee ad ospitare gli impianti fotovoltaici a terra, prevedendo che “[l]‘installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata”.
Pertanto l’art. 20, co. 1-bis, d.lgs. 199/2021 non è applicabile alla fattispecie, poiché il progetto in esame è stato sottoposto a PAS prima dell’entrata in vigore della restrizione, ossia il 16 maggio 2024.
TAR Lazio 3093/2025: impianti da rinnovabili, il Comune può imporre distanze minime dai centri abitati?
I Comuni non possono imporre arbitrariamente distanze minime tra impianti da rinnovabili e centri abitati. Questa decisione è stata presa in seguito a un ricorso presentato da una società agricola contro un Comune che aveva negato l’autorizzazione per un impianto di biogas a causa di un regolamento d’igiene comunale che imponeva distanze minime.
Leggi la versione più approfondita della sentenza del Tar Lazio
TAR Campania 881/2025: il Comune non può vietare il fotovoltaico a terra nelle aree agricole
Non rientra nelle competenze dei Comuni la facoltà di stabilire limiti territoriali all’installazione degli impianti fotovoltaici.
Lo stabilisce con la sentenza n. 881/2025 il Tar Campania, evidenziando che il complessivo assetto di attribuzioni nella materia delle fonti da energia rinnovabile non contempla la possibilità da parte dei Comuni di individuare limitazioni territoriali all’installazione dei relativi impianti e considerando, peraltro, che nemmeno le Regioni potrebbero prevedere un divieto aprioristico di carattere generale alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra come quello previsto dalle N.T.A.
Inoltre, tale divieto si porrebbe comunque in contrasto con la normativa di rango nazionale.
L’amministrazione comunale infatti non può “disciplinare direttamente tali aspetti con proprio regolamento, atteso che la relativa competenza è divisa tra la fonte statale e quella regionale, senza margine per un intervento diretto e sostitutivo dell’ente locale. Del resto, ciò comporterebbe la creazione di una disciplina frammentaria adottata in assenza dei “principi e criteri omogenei” che il legislatore ha ritenuto necessario previamente stabilire con decretazione affidata ai Ministeri, al fine di garantire certezza della disciplina applicabile e adeguato sviluppo della rete di fonti energetiche rinnovabili sull’intero territorio nazionale”.
Nel caso in esame, i giudici hanno richiamato l’articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 che — disciplinando l’individuazione delle aree idonee alle Fer – ammette al comma 1-bis, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone classificate agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (fattispecie n. 3 del comma 8, lettera c-ter del Dlgs 199/2021).
Alla luce di tali disposizioni, la disposizione delle N.T.A. del P.U.C che restringe l’ambito territoriale delle aree utilizzabili per gli impianti Fer, consentendo nelle aree agricole l’installazione degli impianti fotovoltaici solo sulle coperture degli edifici e sulle serre autorizzate, è illegittima e va annullata.
TAR Lazio 9168/2025: norme della Regione Sardegna sul divieto alle FER nelle aree non idonee
Con ordinanza n. 9168 del 13 maggio 2025, il TAR del Lazio ha censurato le previsioni della la legge n. 20/2024 della Regione Sardegna, che vietavano la realizzazione di impianti a FER nelle aree considerate non idonee. La normativa, peraltro, classificava la quasi totalità del territorio regionale come area non idonea, includendo in tale classificazione anche le aree che risultavano essere idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021. I giudici, sul punto, hanno stabilito che il carattere di non idoneità di un’area non preclude su detta superficie la realizzazione di impianti a FER. Anche in tal caso, il TAR ha rimesso la questione al giudizio della Corte costituzionale.
TAR Lazio 9157/2025: accolta la questione di legittimità sull’articolo 5 del D.L. Agricoltura
Con la sentenza n. 9157 del 13 maggio 2025 il TAR Lazio ha accolto le questioni di legittimità sul divieto disposto dal D.L. n. 63/2024 (c.d. D.L. Agricoltura) di installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone classificate agricole.
Il divieto prevede alcune eccezioni, ma non esclude gli impianti agrivoltaici semplici. Il TAR ha ritenuto le censure “rilevanti e non manifestamente infondate” giudicando il divieto sproporzionato e in contrasto con l’obiettivo Ue della massima diffusione degli impianti Fer. Si attende pertanto la decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’articolo 5 del DL Agricoltura.
Corte Costituzionale 28/2025: illegittimità delle norme della Regione Sardegna
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5. Il principio stabilito è che una legge regionale, anche se emanata da una Regione a statuto speciale e motivata da finalità di tutela del paesaggio, non può introdurre misure di salvaguardia che comportino un divieto generalizzato (moratoria) alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili (FER) in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale e gli obblighi comunitari.
Nello specifico, la sospensione dei procedimenti autorizzativi viola il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili e il divieto esplicito di introdurre moratorie previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, ponendosi in contrasto con gli obiettivi di decarbonizzazione.
TAR Lazio 9156/2025 e 9158/2025: illegittimità del divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole (D.L. 63/2024)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio stabilisce due principi fondamentali. In primo luogo, chiarisce che la classificazione di un’area come “non idonea” ai sensi del D.M. 21 giugno 2024 (c.d. Decreto Aree Idonee) non comporta un divieto assoluto di installazione di impianti FER (Fonti di Energia Rinnovabile), ma segnala unicamente una maggiore probabilità di esito negativo e l’inapplicabilità delle procedure accelerate; pertanto, in assenza di un diniego specifico su un progetto, non sussiste un interesse attuale e concreto all’impugnazione del decreto stesso.
In secondo luogo, il divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole, introdotto dall’art. 5, comma 1, del D.L. n. 63/2024 (c.d. Decreto Agricoltura), costituisca una preclusione assoluta che si pone in potenziale contrasto con i principi costituzionali (artt. 3, 9, 11 e 117 Cost.) e con l’ordinamento eurounitario (Direttiva RED II e III), in quanto ostacola in modo sproporzionato il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili e gli obiettivi di decarbonizzazione, rendendo necessaria la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
Anche con la sentenza 9158/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio afferma la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021 (introdotto dal D.L. “Agricoltura”). Secondo i giudici, il divieto generalizzato e assoluto di installare impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree classificate come agricole si pone in contrasto con i principi costituzionali (artt. 3, 9, 11 e 117 Cost.) e con l’ordinamento eurounitario.
Tale divieto viola il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, il principio di proporzionalità e l’obbligo di integrazione delle tutele ambientali, impedendo un bilanciamento in concreto tra la tutela del suolo agricolo e gli obiettivi di decarbonizzazione necessari per la lotta al cambiamento climatico.
TAR Lazio 9155/2025: decreto aree idonee, mancano criteri oggettivi su fasce di rispetto e misure di salvaguardia
La sentenza n. 9155 depositata il 12 maggio 2025 annulla i commi 2 e 3 dell’articolo 7 del D.M. 21/06/2024.
Il Tar ha anche precisato che il D.M. 21/06/2024 attribuisce alle Regioni la facoltà di individuare le aree idonee e non idonee con fasce di rispetto ritenute più ampie e generalizzate in relazione a quelle previste dal D.Lgs. 199/2021.
Mancano inoltre i criteri tecnici di tipo oggettivo, correlati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, che guidino il legislatore regionale nell’individuazione delle aree idonee e non idonee.
Nel dispositivo si legge che “le Regioni non possono di per sé introdurre limiti generali, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma delle distanze minime , sicché risulta indispensabile che il legislatore statale individui ex ante, in maniera ragionevole e proporzionata, i limiti entro cui le Regioni possono introdurre vincoli quantitativi suscettibili di incidere sugli itinera procedimentali di autorizzazione degli impianti FER“.
“L’illegittimità dell’articolo 7 del D.M. del 21/06/2024 discende dal fatto che tale previsione abilita le Regioni a prevedere fasce di rispetto più ampie, in relazione alla installazione di impianti eolici e fotovoltaici, rispetto a quelle previste dal legislatore ai sensi dell’articolo 20,comma 8, lett. c-quater) , del D.lgs. 199/2021″.
“Ciò disvela l’irragionevolezza di fondo della contestata scelta amministrativa, poiché le fasce di rispetto individuate dal legislatore risultano già espressive di specifiche esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, sicché risulta difficile ipotizzare che vi siano ulteriori e più specifiche ragioni che possano legittimare le Regioni a discostarsi dalle scelte operate a monte dal legislatore statale cui, come detto, spetta la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dei predetti beni.“
Per il Tar Lazio i limiti introdotti dall’articolo 7 non solo riducono le aree destinate alle Fer, ma si pongono al di fuori di un’attività amministrativa che valuti il bilanciamento degli interessi coinvolti nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzativi.
Il Tar, pur lasciando margini di autonomia legislativa a livello locale, stabilisce che le Regioni non potranno prevedere restrizioni nelle loro leggi rispetto alla disciplina statale, assicurando, come minimo, il recepimento delle aree idonee ex lege (art. 20, comma 8, D.Lgs. 199/2021).
Inoltre, il decreto aree idonee si è limitato ad attribuire alle Regioni la mera possibilità di fare salve le aree idonee individuate a norma dell’articolo 20, comma 8 del Dlgs 199/2021, ma l’assenza di una normativa transitoria si pone in contrasto con la tutela dell’affidamento e con il principio della certezza del diritto, condizionando negativamente gli investimenti delle società che hanno proposto gli impianti.
Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza si chiede di dare attuazione ai nuovi criteri da seguire e prevedere disposizioni di salvaguardia dei procedimenti di autorizzazione in corso di svolgimento all’atto della pubblicazione delle leggi regionali.
Corte costituzionale 134/2025: inidoneità dell’area non equivale a divieto assoluto
Con la sentenza n. 134 del 15 luglio 2025 la Corte Costituzionale censura alcune disposizioni della legge 36/2024 della Regione Calabria, che vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali calabresi, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza superiore a 10 MW termici, e impone a quelli esistenti di adeguare la potenza entro sei mesi pena la decadenza dell’autorizzazione.
Il divieto generalizzato e prematuro di impianti oltre 10 MW è in contrasto con la normativa statale e i principi fondamentali, che prevedono una valutazione caso per caso e non un divieto aprioristico, come previsto dalle linee guida ministeriali e dai decreti attuativi europei e nazionali.
Hanno rilevato i giudici che da un’attenta lettura del D.Lgs. 199/2021 e del decreto sulle aree idonee (d.m. 21/06/2024) emerge che la inidoneità dell’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di un’idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.
L’art. 1, comma 2, lettera b), del d.m. 21 giugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come le “aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010”.
Tale rimando alle precedenti Linee guida sta a significare – stante il menzionato paragrafo 17, il quale prevede una «apposita istruttoria», nonché l’Allegato 3, il quale stabilisce, in ogni caso, che l’individuazione di queste aree non deve «configurarsi come divieto preliminare» – che la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha qualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione.
Pertanto, si deve concludere che il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199/2021, di individuare con legge regionale le aree idonee è stato accordato alle Regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto alla autonomia regionale ma al contempo idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Ninmby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse, come già ricordato, «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni» (sentenza n. 216 del 2022).
Allo stesso tempo la Corte precisa che, se tale regime potrebbe condurre, di per sé, all’autorizzazione di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei parchi naturali, tale eventualità potrebbe presentare criticità rispetto alla «preminente rilevanza accordata […] alla protezione dell’ambiente» dall’art. 9 della Costituzione.
Tale mandato costituzionale, evidentemente, dovrà essere attentamente considerato da tutte le amministrazioni procedenti – ivi compreso il Consiglio dei ministri – in relazione alla dubbia coerenza tra la l’installazione di tali impianti nei parchi e la scelta di preservare i parchi stessi dall’eccesso di contaminazione antropica, che è quella che giustifica la loro costituzione, e tutelarne la biodiversità e i delicati ecosistemi.
TAR Toscana 1359/2024: sulle aree idonee per le rinnovabili requisiti alternativi e cumulabili
Le condizioni, che qualificano un’area come idonea per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, previste dall’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 sono tra loro cumulative e alternative.
Pertanto, la non idoneità ad una delle ipotesi previste non priva di legittimità le aree idonee prescelte, essendo sufficiente la sussistenza dei presupposti per almeno una ipotesi di idoneità ex lege.
È quanto chiarito dal TAR Toscana, Firenze, con la sentenza n. 1359 del 25 novembre 2024.
Il TAR ha riconosciuto l’idoneità di un’area a destinazione agricola posta all’interno di un perimetro ad una distanza inferiore di 500 metri dalle zone con destinazione industriale, nonostante i terreni individuati, oltre a ricadere in zona agricola, fossero ricompresi all’interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela culturale e nelle more del procedimento, inoltre, fosse intervenuta una modifica normativa (il D.L. 63/2024) che aveva escluso l’idoneità ex lege delle aree agricole all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
Il TAR ha annullato gli atti di rigetto dell’istanza adottati dal Comune e impugnati dal ricorrente riconoscendo:
- l’idoneità dell’area ad ospitare l’impianto ex 20, comma 8, lettera c-ter n. 1, d.lgs. n. 199/2021;
- l’applicazione delle disposizioni vigenti al momento della presentazione dell’istanza (così facendo venir meno l’esclusione dell’idoneità ex lege delle aree agricole all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra prevista dal D.L. 63/2024.
Il TAR ha riconosciuto tale ipotesi di idoneità in quanto si trattava di un’area a destinazione agricola posta all’interno di un perimetro ad una distanza inferiore di 500 metri dalle zone con destinazione industriale.
Diverso è stata, però, la valutazione con riferimento alla distanza dell’area rispetto ai beni vincolati: poiché inferiore a 500 metri, infatti, l’area non poteva essere ritenuta idonea applicando la lettera c-quater.
Nonostante ciò, però, il difetto dei presupposti di cui alla lettera c-quater è stato ritenuto irrilevante ai fini dell’idoneità dell’area ai sensi della lettera c-ter dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021.
Ordinanza Consiglio di Stato 4298/2024: sospensione temporanea del Decreto Aree idonee
A pochi mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aree Idonee (D.M. 21/06/2024) e in attesa degli atti di applicazione delle Regioni, arrivano importanti novità sulla disciplina relativa all’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4298 del 14 novembre 2024, ha rilevato profili di problematicità nella norma de Decreto Aree Idonee che consente alle Regioni di dichiarare “non idonee” anche quelle aree che, ai sensi del D.Lgs. 199/2021, sono già state individuate come idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
I giudici di Palazzo Spada hanno pertanto accolto la richiesta di tutela cautelare avanzata da un’impresa operante nel settore eolico, che intendeva ammodernare i propri impianti sostituendo le turbine con modelli più efficienti e aveva rilevato che la normativa regionale, in procinto di essere approvata dalla Regione Sardegna ai sensi del Decreto Aree Idonee del 2024, rendeva non idonea l’area su cui aveva precedentemente realizzato l’impianto eolico.
Il cuore pulsante della questione riguarda l’articolo 7, comma 2, lettera c) del Decreto Aree Idonee, che attribuisce alle singole Regioni italiane la facoltà di dichiarare non idonee alcune aree altrimenti compatibili secondo il D.lgs. 199/2021.
Inizialmente, il TAR del Lazio aveva respinto il ricorso dell’impresa, ritenendo che il problema potesse derivare dalla normativa regionale e non dal Decreto Aree Idonee. Il Consiglio di Stato, al contrario, ha stabilito che è proprio il Decreto Aree Idonee a consentire tali limitazioni, giudicandolo in contrasto con il D.lgs. 199/2021.
I giudici hanno pertanto decretato la sospensione temporanea in via cautelare dell’art. 7 fino al 5 febbraio 2025, data in cui la questione sarà esaminata nel merito. Fino ad allora, le Regioni non potranno definire le aree idonee in senso più restrittivo rispetto a quanto stabilito in via transitoria dal citato art. 20 comma 8 del Dlgs 199/21.
L’ordinanza del Consiglio di Stato ha suscitato reazioni positive tra gli operatori delle rinnovabili. Alleanza per il Fotovoltaico, che rappresenta diversi attori del mercato energetico, ha accolto con favore la decisione, sottolineando l’urgenza di una governance nazionale più incisiva. In un comunicato, l’associazione ha chiesto l’istituzione di una cabina di regia centrale per garantire che le Regioni definiscano le aree idonee in linea con le direttive nazionali, auspicando un maggiore supporto governativo per coordinare il processo.
Aree idonee e fotovoltaico a terra in aree agricole: le leggi regionali di recepimento
In attuazione del D.M. 21/06/2024 (e poi del D.L 175/2025), diverse regioni hanno adottato atti e leggi per l’individuazione delle aree idonee.
Il processo di recepimento, tuttora in atto, è stato rallentato da conflitti di competenza tra Stato e Regioni, ha visto l’intervento del TAR Lazio e della Corte Costituzionale e un nuovo provvedimento d’urgenza il D.L. 175/2025 che ha ridefinito i criteri di individuazione delle aree idonee che le Regioni sono tenute ad adottare.
La legge della Lombardia sulle aree idonee
Con la Legge regionale 21 maggio 2026 la Regione Lombardia ha provveduto a disciplinare con norme specifiche l’individuazione delle ulteriori aree idonee alle FER sul territorio regionale.
Ecco nel dettaglio le misure contenute nel provvedimento
La legge dell’Abruzzo sull’aree idonee
Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha approvato il 22 aprile 2026 la nuova legge per l’individuazione delle aree idonee in Abruzzo destinate all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER).
Il provvedimento, di fondamentale importanza per progettisti, enti locali e investitori, nasce dall’esigenza di adeguare l’ordinamento regionale alle recenti disposizioni statali (in particolare l’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024, introdotto dal D.L. 175/2025), andando di fatto a sostituire quasi integralmente la previgente Legge Regionale 8/2025.
In attesa della pubblicazione della nuova legge, forniamo l’analisi di dettaglio del provvedimento e i principali cambiamenti intercorsi rispetto alla previgente normativa regionale.
Il disegno di legge del Piemonte sulle aree idonee
Con il disegno di legge regionale 10 aprile 2026, n. 136, la Regione Piemonte disciplina infatti l’individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, in aggiunta a quelle già previste dalla normativa statale. L’obiettivo dichiarato è contribuire al raggiungimento del target assegnato al Piemonte al 2030, pari a 4.991 MW di potenza nominale da fonti energetiche rinnovabili, secondo la traiettoria annuale riportata nell’allegato A del provvedimento.
Il testo si muove nel solco del d.lgs. 190/2024, ma introduce una serie di criteri regionali che puntano a orientare la localizzazione degli impianti verso aree già compromesse o urbanizzate, limitando invece l’occupazione dei suoli agricoli.
Ecco nel dettaglio le misure tecniche, i vincoli e le semplificazioni contenute nel provvedimento.
Il disegno di legge 2026 della Puglia sulle aree idonee
Rispetto alle indicazioni generali fornite ai sensi della legislazione nazionale per determinare gli spazi agevolati, la strategia adottata dalla Puglia con il Disegno di Legge numero 31 del 10 marzo 2026 si basa su una rigorosa logica conservativa.
Nato in attuazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 190/2024, mira a coniugare le impellenti necessità della transizione energetica con la tutela del prezioso patrimonio paesaggistico e agricolo regionale. La disciplina si inserisce nel più ampio compito di raggiungere i complessi traguardi imposti dal PNIEC, che richiede alla amministrazione un consistente incremento della potenza installata entro il 2030, quantificato in oltre 7.300 megawatt di capacità aggiuntiva.
Ecco un’analisi sintetica ma dettagliata del provvedimento in esame.
La legge dell’Umbria sulle aree idonee
La legge regionale 7/2025 sulle aree idonee e non idonee alle Fer in Umbria – pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 17 ottobre 2025 e impugnata dal Governo – è stata modificata con la Legge Regionale 4/2026 per recepire le novità imposte a livello nazionale dal D.Lgs. 19/2024.
Oltre a fornire un quadro certo e definito a livello regionale sulle aree idonee e aree non idonee per l’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili, la legge prevede misure per la promozione dell’autoconsumo con facilitazioni per gli impianti domestici e la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.
Ecco il testo ufficiale e una rapida sintesi del provvedimento.
Il disegno di legge dell’Emilia Romagna sulle aree idonee
Con la delibera n. 345 del 9 marzo 2026, la Giunta regionale ha approvato il Progetto di Legge (PdL) recante “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”.
Ecco nel dettaglio le misure tecniche, i vincoli e le semplificazioni contenute nel provvedimento.
La legge della Valle d’Aosta sulle aree idonee
Con la legge regionale 24/2025 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 44 dell’8 agosto 2025 – la Regione Valle d’Aosta dà attuazione al D.Lgs. 190/2024 e disciplina l’individuazione delle aree idonee e non idonee alle fonti rinnovabili.
Il testo interviene su tre direttrici operative:
- la definizione delle superfici e aree idonee, non idonee, ordinarie e vietate per l’installazione degli impianti, privilegiando le superfici antropizzate e a basso impatto;
- la disciplina dei regimi amministrativi per la realizzazione, modifica e gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la previsione di un sistema di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di potenza stabiliti dal D.M. 21/06/2024 (per la Valle d’Aosta pari a 328 Megawatt).
L’articolo 6 individua come non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici gli edifici e le strutture edilizie esistenti sottoposti a tutela e, per potenze superiori a 20 kW, le aree soggette a rischi ambientali, climatici e/o metereologici.
Sono non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici le aree naturali protette (a eccezione degli impianti di potenza inferiore a 5 kW e degli impianti mobili); le parti di territorio comunale caratterizzate da interessi culturali; sottozone di alta montagna, agricole dei pascoli, boscate, di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.
L’articolo 10 vieta l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole individuate dall’articolo 20, comma 1bis, del D.Lgs. 199/2021 199/2021, attenendosi quindi a quelle che sono le disposizioni nazionali.
La legge del Friuli Venezia Giulia sulle aree idonee
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 6 marzo 2025 la legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 recante norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.
La legge, in conformità ai principi e ai criteri definiti dal D.M. 21/06/2024 (Decreto Aree Idonee), individua le superfici e le aree idonee (e quelle non idonee) all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.
Ecco il testo ufficiale e una sintesi del provvedimento.
La legge della Sardegna sulle aree idonee: ricorso del governo e modifiche
La Sardegna è stata la prima regione in Italia a dotarsi di una legge per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.
La Legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 attua quanto previsto dal D.M. 21/06/2024 (Decreto Aree Idonee) che demanda alle Regioni l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili.
La norma è stata impugnata dal Governo, censurata dalla Corte costituzionale e modificata con la legge 31/2025.
Qui forniamo una sintesi delle misure previste.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Francesca Ressa
Source link







