Voltura catastale per successione: come si fa?


La voltura catastale è necessaria per informare l’Agenzia delle Entrate del cambio di proprietario di un diritto reale su un immobile.

La voltura catastale diventa un passaggio obbligatorio in caso di successione se il de cuius era titolare di un diritto reale su un bene immobile. In questo caso bisogna necessariamente aggiornare le intestazioni catastali, in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di adeguare le situazioni patrimoniali.

In questo articolo analizziamo cos’è una voltura catastale, soffermandoci sul caso specifico della successione e capiamo quali sono i casi in cui viene fatta in automatico, quando non può essere fatta in automatico, come si compila.

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Cos’è la voltura catastale

Con la voltura il contribuente informa l’Agenzia che il proprietario di un determinato diritto reale su un bene immobile è cambiato.

Questa circostanza può verificarsi, ad esempio, quando avviene il passaggio di proprietà di una casa, il ricongiungimento di un usufrutto o una successione. L’obiettivo principale è quello di aggiornare le informazioni catastali, consentendo così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le informazioni relative alla situazione patrimoniale.

Chi è tenuto a presentare la voltura catastale

Coloro che sono tenuti a registrare i documenti che implicano il trasferimento di diritti reali su beni immobili, devono presentare la domanda di voltura. Questi includono:

  • privati: nel caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto;
  • notai: per gli atti da loro rogati, ricevuti o autenticati;
  • cancellieri giudiziari: per le sentenze da loro registrate;
  • segretari o delegati di qualsiasi amministrazione pubblica: per gli atti stipulati nell’interesse dei rispettivi enti.

Nel caso in cui più persone siano obbligate a presentare la voltura, è sufficiente presentare una sola domanda per tutti i coinvolti. Se il soggetto obbligato non procede con la richiesta di voltura, gli interessati possono presentarla direttamente.

Quando è richiesta la voltura catastale

Dal 1° gennaio 2025 le riunioni di diritti minori (abitazione, uso, usufrutto) per causa di morte vengono effettuate senza oneri dall’Agenzia sulla base delle informazioni presenti nell’archivio dell’Anagrafe Tributaria; in tal caso il soggetto titolare dei diritti cui il diritto minore si riunisce non deve compiere alcun adempimento.

Nel caso, di usufrutto con diritto di accrescimento (ovvero quando, a seguito del decesso di uno dei titolari del diritto, l’usufrutto si trasferisce ad un altro soggetto, come ad esempio il co-usufruttuario superstite, se previsto nel titolo) è necessaria la presentazione di una domanda di voltura, esente da tributi ed oneri.

In questi casi la voltura deve essere presentata dal soggetto subentrante o da un suo delegato entro 30 giorni dall’avvenuta registrazione dell’evento successorio, tramite l’applicativo “Voltura 2.0 – Telematica”.

L’istanza è esente da imposta ipotecaria, catastale e da tributi speciali catastali, trattandosi di un aggiornamento meramente formale.

Nel caso invece di usufrutto successivo e di usufrutto a termine resta l’obbligo di presentazione di una regolare domanda di volture e sono dovute le tasse per i servizi catastali e l’imposta di bollo.

Come si chiede la voltura catastale

I notai e i pubblici ufficiali diversi dai notai eseguono i diversi adempimenti legati allo stesso atto immobiliare inviando online all’Agenzia un solo modello: il Modello Unico Informatico.

Questo modello, infatti, può contenere anche le domande di voltura catastale.

Dopo averlo compilato direttamente dal pc con il software UniMod, i documenti vengono trasmessi in via telematica agli uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia attraverso la piattaforma Sister, che consente di abilitarsi al servizio “Presentazione atti immobiliari”.

Nelle successioni ereditarie, invece, spetta a chi ha presentato la dichiarazione di successione (cioè agli eredi, ai loro tutori o curatori, agli amministratori dell’eredità o agli esecutori testamentari), presentare la domanda di volture.

La presentazione può avvenire con:

  • i modelli cartacei 17T98TP e 18T-13TP/A (insieme agli eventuali modelli suppletivi), riferiti, rispettivamente, al Catasto Edilizio Urbano e al Catasto Terreni. I medesimi modelli possono, altresì, essere trasmessi all’Ufficio tramite il servizio postale, unitamente all’ulteriore documentazione;
  • il servizio “Voltura catastale web”;
  • il software “Voltura 2.0 – Telematica” in modalità offline anche a soggetti diversi da quelli iscritti a categorie professionali abilitate alla presentazione dei documenti catastali. La domanda di voltura in formato .xml, eventualmente firmata digitalmente (file in formato .p7m) e salvata su supporto USB, può essere presentato presso gli sportelli degli Uffici, oppure recapitato attraverso gli ordinari canali alternativi, unitamente all’ulteriore documentazione, come da relativa prassi.
    I file presentati su supporto informatico (in formato .xml, oppure .p7m), dovranno contenere sempre la scansione digitale dell’originale della domanda di volture cartacea, stampata e sottoscritta dal soggetto obbligato, caricata all’atto della compilazione, mediante l’apposita funzionalità disponibile su “Voltura 2.0 – Telematica”, anche ai fini della verifica dell’apposito codice di riscontro.

“Voltura catastale web”, il nuovo servizio telematico accessibile a tutti

Con il provvedimento n. 153452 del 27 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha lanciato il servizio “Voltura catastale web” per la predisposizione e la presentazione attraverso il canale telematico delle volture catastali.

Il servizio è attivo dal 15 aprile 2025 nell’area riservata del sito dell’Agenzia ed accessibile da chiunque, mediante le credenziali Spid, Cie o Cns o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

“Voltura catastale web” sostituisce la procedura “Voltura 2.0 – Telematica”, mantenendo inalterate le funzionalità per l’utenza e rendendo universale la possibilità di accesso alla trasmissione telematica.

Il nuovo servizio consente, infatti, di presentare online il documento di voltura non solo ai professionisti, ma a tutti coloro in possesso delle credenziali di accesso al portale Entrate, riducendo quindi la necessità, da parte dei cittadini, dei Centri di assistenza fiscale o dei professionisti, di doversi recare presso gli Uffici Provinciali – Territorio.

Le domande di volture catastali possono essere presentate – rispettando le specifiche tecniche – dai soggetti obbligati alla dichiarazione, direttamente o mediante delegati. Il servizio è utilizzabile anche dal rappresentante legale o dalla persona di fiducia del soggetto obbligato, preventivamente abilitati secondo quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023.

Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è resa disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio, che semplifica le operazioni di dichiarazione e aggiornamento dei dati catastali, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo coerente delle pertinenti informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

Il servizio guida l’utente nella compilazione della dichiarazione, semplificandone la definizione e consentendone la trasmissione telematica, allo scopo di favorire il corretto aggiornamento delle banche dati catastali, tramite l’inserimento di informazioni attendibili, coerenti e verificate, nonché di promuovere la compliance.

Il nuovo servizio consente, in analogia a “Voltura 2.0 – Telematica”, di effettuare il pagamento dei tributi e dell’imposta di bollo con un prelievo automatico delle rispettive somme dal “castelletto” alimentato dal soggetto abilitato ai servizi di trasmissione dei documenti di aggiornamento catastale.

Per consentire l’accesso al servizio a tutti gli utenti dell’area riservata del sito, è stato implementato un servizio di pagamento dei tributi e dell’imposta di bollo tramite la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).

Volture catastali per successione: quando presentarla

La voltura catastale in caso di successione viene fatta entro 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione presso i competenti uffici nei casi in cui in dichiarazione di successione sia stata espressa la volontà di non avvalersi della voltura automatica o quando la stessa non sia possibile in via automatica.

Nelle successioni ereditarie spetta a chi ha presentato la dichiarazione di successione (cioè agli eredi, ai loro tutori o curatori, agli amministratori dell’eredità o agli esecutori testamentari), presentare la domanda di voltura. Dopo aver registrato la dichiarazione di successione presso l’Ufficio delle Entrate, il contribuente ha 30 giorni per presentare la domanda di voltura all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia competente.

Può scegliere di recarsi presso quello più vicino alla sede delle Entrate dove ha registrato la successione, oppure quello nella cui circoscrizione si trovano i beni trasferiti.

In alternativa, la dichiarazione può essere spedita per posta raccomandata o per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Ufficio Provinciale – Territorio competente.

In caso di spedizione postale occorre allegare anche:

  • la ricevuta del pagamento della somma dovuta eseguito su conto corrente postale dell’Ufficio o tramite il modello F24 Elide, oppure apporre sulla domanda di volture i contrassegni “marca servizi” e “marca da bollo”, disponibili presso i rivenditori autorizzati. Al riguardo, si precisa che la “marca servizi” va utilizzata per versare i tributi speciali catastali, mentre la “marca da bollo” per corrispondere l’imposta di bollo;
  • la fotocopia di un documento di identità valido
  • una busta affrancata per la restituzione della ricevuta
  • il proprio recapito (posta elettronica, numero telefonico) e il domicilio per eventuali comunicazioni.
  • In caso, invece, di trasmissione tramite PEC, è possibile pagare esclusivamente attraverso il versamento su conto corrente postale dell’Ufficio o tramite il modello F24 Elide e si dovrà inviare la stessa documentazione (ad eccezione della busta affrancata) scansionata in formato “.pdf”, e l’eventuale delega (gli allegati non devono superare complessivamente la dimensione di 3 Megabyte).
Dichiarazione di successione compilazione automatica

Dichiarazione di successione con DeCuius

Delega alla voltura catastale per successione

Tramite delega anche un’altra persona può presentare la domanda. È necessario allegare la delega alla documentazione o la lettera di incarico professionale firmata dal dichiarante e dal tecnico, nonché copia di un documento di identità del dichiarante.

Gli immobili devono essere indicati nella domanda di voltura con relativi identificativi catastali usati nella dichiarazione di successione e presenti all’attualità negli atti del catasto. Per evitare incongruenze in sede di registrazione della domanda di voltura, prima di redigere la dichiarazione di successione, è necessario richiedere una visura catastale e verificare che le variazioni catastali precedenti siano state registrate nella banca dati.

Se il soggetto cedente o il de cuius (la persona che ha lasciato l’eredità) non è intestato in catasto, si dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che illustri i passaggi che mancano. Nel caso di altro atto traslativo, i passaggi mancanti verranno indicati direttamente nello stesso atto.

Successione voltura catastale automatica

Le volture catastali vengono eseguite in automatico dopo la dichiarazione di successione, salvo diversa indicazione del contribuente. La dichiarazione non consente una voltura catastale automatica nei casi di immobili:

  • ricadenti ove vige il sistema del libro fondiario (sistema tavolare);
  • gravati da “oneri reali”.

oppure nei casi di:

  • eredità giacente/eredità amministrata;
  • trust.

Chi presenta la dichiarazione di successione può decidere di non procedere automaticamente alla voltura catastale (per una particolare urgenza nell’effettuazione delle volture, ad esempio). In tutti i casi nei quali non si procede alla voltura automatica, la domanda di voltura deve essere presentata all’ufficio competente o spedita per posta, tramite raccomandata, ovvero PEC, con allegata la seconda ricevuta telematica, rilasciata dopo la presentazione della dichiarazione di successione, nonché copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

Mancata voltura catastale per successione

La presentazione della domanda di voltura deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di registrazione della registrazione della dichiarazione di successione, riportata nella seconda ricevuta, senza necessità di allegare copia della dichiarazione di successione presentata.

Per i casi in cui la voltura è ancora obbligatoria e non avviene d’ufficio, l’omesso aggiornamento può comportare:

  • l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, se la mancata voltura comporta l’inesatta intestazione catastale;
  • responsabilità in caso di discordanza tra i dati catastali e quelli presenti nei registri immobiliari, che può incidere sulla validità di atti successivi (come compravendite, successioni o agevolazioni prima casa).

Voltura catastale per successione non registrata

In caso di mancata registrazione di una voltura catastale, è importante affrontare la situazione con attenzione e tempestività per evitare possibili problemi legali e finanziari.

Prima di tutto, è essenziale raccogliere tutti i documenti rilevanti (inclusi certificati di nascita, testamenti, documenti di trasferimento di proprietà e altri documenti legali collegati all’atto di successione e alla proprietà immobiliare). Successivamente, è altamente consigliabile cercare l’assistenza di un professionista legale specializzato che possa dare le giuste indicazioni anche in base al caso specifico.

Poi si può procedere ad eseguire la voltura catastale. Questo processo potrebbe richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento e la consegna della documentazione richiesta alle autorità catastali. Insieme alla registrazione, è importante assicurarsi di pagare tutte le tasse e gli oneri fiscali correlati al trasferimento di proprietà immobiliari. Questo passo è fondamentale per evitare sanzioni fiscali e problemi legali futuri.

Quanto costa la voltura catastale

Per presentare ogni domanda di voltura si versano 70 euro come da “Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali”, a cui si aggiungono 16 euro di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda.

A partire dal 1° gennaio 2014, per le domande di voltura dipendenti da atti che scontano l’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, 2% o del 12% non sono dovuti i tributi speciali e l’imposta di bollo.

Voltura catastale per successione: un esempio

Nel video che segue puoi vedere come compilare un esempio catastale successione. Grazie all’input guidato del software successioni puoi compilare facilmente la documentazione che ti occorre. Puoi vedere praticamente come fare la voltura catastale per successione senza possibilità di errore.

Inserisci i dati della pratica, i dati relativi al defunto (con data di morte), inserisci i dati degli eredi ed eventuali agevolazioni. Definisci il soggetto dichiarante, firmatario della pratica. Inserisci, se presenti, rinunciatari o pre-morti. Inserisci l’asse ereditario importando i dati catastali anche da visura PDF o XML. Visualizzi il riepilogo, assegni le quote e in automatico ottieni l’albero genealogico. Produci gli allegati da convertire in formato PDF/A. Definisci i dati generali: dati fornitore, iban.

A questo punto compili il quadro delle dichiarazioni sostitutive. Stampi il nuovo modello di dichiarazione di successione e voltura. Crei il file da trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrare. Il software rileva anche gli errori eventuali commessi nella compilazione, prima dell’invio, in modo tale da poterli correggere.

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Documenti per voltura catastale successione

Quali sono i documenti da allegare ad una voltura catastale per successione? Alle domande di volture vanno allegati:

  • copie in carta libera degli atti civili o giudiziali o amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione (dotati di una attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli altri estremi dell’avvenuta registrazione);
  • i certificati catastali.

Nel caso in cui non vi è concordanza tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento per una parte o per tutti gli immobili oggetto di trasferimento,  la domanda di voltura deve contenere anche:

  • un elenco che specifica gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra.

Quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali deve contenere anche uno dei due atti:

  • una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione;
  • un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.

Voltura castale successione: il quadro EI, dichiarazioni utili alla voltura catastale

Il quadro EI – dichiarazioni utili alla voltura catastale – presente nel modello voltura castale per successione è utilizzato per riportare ogni utile informazione ai fini della voltura catastale anche con riguardo agli immobili. Ed è proprio il quadro EI che deve essere compilato nei suddetti casi di discordanza o di passaggi intermedi non convalidati.

Per ogni atto non volturato vanno indicate le informazioni circa:

  • la natura dell’atto (atto notarile, denuncia di successione, atto giudiziario);
  • la tipologia dell’atto (ad es. compravendita, usucapione, ecc.).

Gli elementi che devono essere riportati dopo l’indicazione di ogni identificativo catastale, sono:

  • il numero di repertorio, la data dell’atto e il cognome e nome dell’ufficiale rogante che ha redatto l’atto, nonché gli estremi di registrazione se si tratta di atto notarile;
  • il volume, il numero e l’anno di registrazione, nome cognome del de cuius, la data di morte e l’ufficio incaricato per la lavorazione della dichiarazione di successione se si tratta di successione;
  • la data dell’atto e il numero, quando esistente, del Registro Generale ovvero di altro registro tenuto dal cancelliere e l’autorità emittente se si tratta di atto giudiziario.

Nel caso in cui sia stata presentata domanda di volture per i suddetti atti, ancora non registrata, bisogna indicare il numero di protocollo e la data della richiesta. È necessario, inoltre, riportare gli eventuali passaggi intermedi non convalidati da atti legali con relativa cronistoria.

Leggi l’approfondimento su Categorie catastali: quali sono e a cosa servono?

Quadro EI voltura catastale successioneQuadro EI voltura catastale successione

Quadro EI voltura catastale successione – modello dichiarazione di successione Agenzia delle Entrate

 

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 Giusi Rosamilia

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