Le modifiche introdotte dal Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, ratificato con legge 29 dicembre 2025, n. 217, ridefiniscono il requisito del rientro quotidiano con una tolleranza di 45 giorni e stabilizzano la disciplina del telelavoro transfrontaliero nella misura del 25%. 

Parallelamente, le risposte a interpello n. 126/2026 e n. 154/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiariscono, rispettivamente:

  1. che la sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera non preclude l’accesso al regime agevolato e che 
  2. gli emolumenti erogati dalla Banca d’Italia ricadono nell’ambito dell’art. 15, e non dell’art. 19, della Convenzione Italia-Francia.

Il presente contributo esamina tali novità nella prospettiva operativa del professionista.

1) Il quadro normativo: Acordi IT-CH e interpellil

Il quadro normativo che disciplina i lavoratori frontalieri ha conosciuto, nei primi mesi del 2026, significativi sviluppi che impongono al professionista una revisione delle regole operative sin qui applicate. 

L’entrata in vigore della legge 29 dicembre 2025, n. 217, che ha ratificato il Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, ha introdotto una disciplina strutturale del telelavoro transfrontaliero e del rientro quotidiano, colmando una lacuna normativa avvertita con crescente urgenza nella prassi professionale. 

Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, con le risposte a interpello n. 126 del 22 giugno 2026 e n. 154 del 6 agosto 2026, chiarimenti interpretativi su profili di rilevante impatto pratico: 

  • la localizzazione della sede del datore di lavoro ai fini dell’applicabilità dell’Accordo italo-svizzero e
  •  il trattamento fiscale dei dipendenti di enti pubblici atipici nei rapporti convenzionali con la Francia.

Fonte

Novità

Effetto operativo

Protocollo di modifica (L. 217/2025)

Tolleranza di 45 giorni per il mancato rientro quotidiano; telelavoro fino al 25% senza perdita dello status di frontaliere

Monitoraggio su base annuale delle giornate di telelavoro e dei giorni di mancato rientro per motivi professionali

Interpello n. 126/2026 del 22.6.2026

La sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera non osta all’applicazione dell’Accordo IT-CH

Verifica centrata sul luogo di effettivo svolgimento dell’attività e sulla residenza fiscale del datore nello Stato

Interpello n. 154/2026 del 6.8.2026 (rettifica n. 132)

La Banca d’Italia non rientra nell’art. 19 Conv. IT-FR: si applica l’art. 15 (lavoro privato)

Per enti pubblici atipici, verificare se la specifica Convenzione li menzioni espressamente nell’art. 19

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2) Il Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera: rientro quotidiano e telelavoro

L’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020, ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, e applicabile dal 1° gennaio 2024, ha segnato il passaggio dal previgente modello del 1974 – fondato sulla tassazione esclusiva alla fonte – a un sistema di imposizione concorrente. 

L’art. 3 dell’Accordo prevede che il reddito da lavoro dipendente del frontaliere sia assoggettato a imposizione nello Stato di svolgimento dell’attività mediante ritenuta alla fonte non eccedente l’80% dell’imposta altrimenti applicabile, con il riconoscimento, nello Stato di residenza, di un credito volto a eliminare la doppia imposizione.

Il Protocollo aggiuntivo all’Accordo del 2020 aveva lasciato aperta la questione della modulazione del requisito del rientro quotidiano e dell’incidenza del lavoro da remoto sullo status di frontaliere.

A tale esigenza ha risposto il Protocollo di modifica, sottoscritto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024, la cui ratifica è stata disposta con la legge 29 dicembre 2025, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2026. L’entrata in vigore del Protocollo sul piano internazionale resta peraltro subordinata, ai sensi del relativo art. II, allo scambio delle notifiche diplomatiche tra i due Stati. 

Le disposizioni sostanziali si applicano con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2024, come già anticipato dall’art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ne aveva recepito il contenuto in via transitoria.

Il Protocollo interviene su due profili fondamentali della definizione di lavoratore frontaliere.

  1. Quanto al rientro quotidiano, la modifica chiarisce che il frontaliere conserva il proprio status anche qualora non rientri al domicilio principale nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile, con l’espressa precisazione che i giorni di ferie e di malattia non sono computati in tale limite. Si tratta di una flessibilizzazione attesa, che recepisce la realtà operativa di molti lavoratori transfrontalieri e supera le rigidità interpretative del requisito del rientro “in linea di principio quotidiano” già enunciato dalla circolare n. 25/E del 2023.
  2. Quanto al telelavoro, il Protocollo stabilisce che il frontaliere può svolgere fino al 25% della propria attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il domicilio nello Stato di residenza, senza perdita dello status. Gli emolumenti percepiti per l’attività svolta da remoto entro tale soglia sono considerati, a fini impositivi, come se fossero conseguiti nello Stato del datore di lavoro. Il superamento della soglia del 25% è suscettibile di determinare la perdita della qualifica di frontaliere. 

Il professionista è quindi chiamato a monitorare con attenzione la percentuale di telelavoro svolta, tenendo presente che il computo va rapportato all’intero anno civile.

Nota bene

Il superamento della soglia del 25% di telelavoro nello Stato di residenza può comportare la perdita dello status di lavoratore frontaliere e la conseguente applicazione delle regole ordinarie della Convenzione bilaterale. Analogamente, il mancato rientro quotidiano oltre i 45 giorni annui per motivi professionali è suscettibile di produrre il medesimo effetto. Il monitoraggio di tali soglie va condotto su base annuale.

Regime transitorio ” vecchi” frontalieri

Merita infine di essere segnalato il coordinamento con il regime transitorio previsto dall’art. 9 dell’Accordo per i cosiddetti “vecchi frontalieri”, vale a dire i soggetti che alla data del 17 luglio 2023 erano fiscalmente residenti in Italia e già esercitavano attività di lavoro dipendente in Svizzera. 

Per tali soggetti, assoggettati alla tassazione esclusiva in Svizzera ai sensi dell’art. 3, co. 1, della legge n. 83/2023 – e dunque con reddito che non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, diversamente dai nuovi frontalieri e dai frontalieri con altri Stati, per i quali opera la franchigia di 10.000 euro di cui all’art. 1, co. 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – le nuove disposizioni su telelavoro e rientro quotidiano trovano comunque applicazione dal 1° gennaio 2024.

3) La localizzazione della sede del datore di lavoro: chiarimenti dall’interpello n. 126/2026

Una questione di significativa rilevanza pratica è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026, riguardante l’incidenza della localizzazione geografica della sede del datore di lavoro sull’applicabilità del regime dei frontalieri nei rapporti tra Italia e Svizzera.

Il caso riguardava una lavoratrice con residenza fiscale in Svizzera, nel territorio di un Comune ticinese limitrofo al confine, alle dipendenze di una società italiana la cui sede legale si trova in Veneto, la cui attività lavorativa si svolgeva tuttavia integralmente in Lombardia. 

La contribuente chiedeva conferma della possibilità di accedere al regime dell’Accordo del 2020 nonostante la collocazione della sede del datore al di fuori dell’area di frontiera.

L’Agenzia ha offerto risposta affermativa, fondata sull’art. 2, lett. b), dell’Accordo. Tale disposizione individua tre requisiti cumulativi per la qualificazione come frontaliere, che investono la posizione del lavoratore e non la struttura organizzativa del datore: 

    la residenza fiscale in un Comune il cui territorio si trovi, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine; 

    l’effettivo esercizio della prestazione lavorativa subordinata nell’area di frontiera dello Stato confinante; 

    il rientro, in linea di principio, quotidiano al proprio domicilio. 

Per il datore di lavoro, l’Accordo si limita a richiedere che lo stesso sia “residente” nello Stato contraente oppure che ivi disponga di una stabile organizzazione o base fissa, senza vincolo di localizzazione nell’area di frontiera.

Il discrimine non risiede, pertanto, nel luogo in cui il datore ha la propria sede, bensì nel luogo di effettivo esercizio dell’attività lavorativa e nella residenza fiscale del datore nello Stato. 

Il principio si applica simmetricamente in entrambe le direzioni del confine e fornisce un criterio di orientamento per tutte le fattispecie in cui sussista una dissociazione territoriale tra sede del datore e luogo di prestazione dell’attività: si pensi alle imprese con sede legale in aree non di frontiera ma con unità operative nelle province confinanti, o ai datori svizzeri con stabilimenti in Cantoni di frontiera e sede sociale altrove. 

Il professionista dovrà concentrare la propria verifica sulla sussistenza dei requisiti soggettivi del lavoratore e sulla residenza fiscale del datore, documentando accuratamente il luogo di effettivo svolgimento dell’attività a presidio di eventuali controlli.

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4) Inquadramento della Banca d’Italia: dall’interpello n. 132 alla rettifica n. 154/2026

Il terzo sviluppo interpretativo di rilievo riguarda il rapporto tra il regime convenzionale dei frontalieri e le disposizioni applicabili ai dipendenti del settore pubblico, analizzato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 154 del 6 agosto 2026, che ha rettificato la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026.

Il caso concerne un dipendente della Banca d’Italia, con residenza fiscale in un Comune francese situato nella fascia frontaliera, assegnato a un ufficio dell’istituto ubicato in una Regione italiana al confine con la Francia, alternando giornate di lavoro in sede a periodi di attività svolta da remoto.

La questione riguardava l’inquadramento degli emolumenti nell’ambito dell’art. 19 della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – che riserva allo Stato della fonte l’imposizione esclusiva delle remunerazioni corrisposte dallo Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o dai suoi enti locali – oppure dell’art. 15, che disciplina la generalità dei redditi da lavoro dipendente.

La risposta n. 132 aveva ricondotto le remunerazioni della Banca d’Italia all’art. 19, con tassazione esclusiva in Italia. La rettifica operata con la risposta n. 154 ha significativamente rivisto tale impostazione. 

L’Agenzia ha riconosciuto che la Banca d’Italia, pur configurandosi quale istituto di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 1, del proprio Statuto approvato con D.P.R. 27 giugno 2022, presenta caratteristiche di autonomia e indipendenza che la rendono non riconducibile al modello tipico dell’amministrazione statale. 

Tale natura – coerente con la qualificazione dell’istituto quale componente del Sistema europeo delle banche centrali – impedisce di ricondurre l’istituto alle categorie soggettive – “Stato”, “suddivisione politica o amministrativa”, “ente locale” – su cui l’art. 19 della Convenzione fonda la propria operatività.

La conclusione è coerente con il Commentario al Modello OCSE, che al paragrafo 3 dell’art. 19 circoscrive l’imposizione esclusiva nello Stato della fonte ai pagamenti effettuati dagli enti territoriali in senso proprio – Stati, Regioni, Province, Dipartimenti, Cantoni, Distretti, Comuni – senza estenderlo a ogni soggetto di diritto pubblico. 

L’Agenzia ha inoltre osservato che la Convenzione Italia-Francia non contiene una disposizione che riconduca espressamente le remunerazioni della Banca d’Italia all’art. 19, diversamente da talune altre Convenzioni concluse dall’Italia. Le retribuzioni corrisposte dall’istituto al contribuente con residenza fiscale in Francia ricadono, di conseguenza, nella disciplina dell’art. 15. 

La possibilità di accedere al regime dei frontalieri  resta subordinata alla verifica del requisito del rientro quotidiano, come espressamente richiesto dalla circolare n. 25/E del 2023, condizione la cui sussistenza, nel caso in esame, risulta di ardua dimostrazione atteso che il contribuente si reca fisicamente in Italia soltanto due giorni alla settimana.

Indicazioni operative

Per le remunerazioni erogate da enti di diritto pubblico atipici (Banca d’Italia, Autorità indipendenti, enti pubblici economici), il professionista deve verificare preliminarmente se la specifica Convenzione bilaterale menzioni espressamente l’ente tra i destinatari dell’art. 19. In assenza di tale menzione, le remunerazioni ricadono nell’art. 15 e il lavoratore può, ove ne sussistano i presupposti soggettivi, accedere al regime dei frontalieri.

La rettifica offre spunti di riflessione di portata più ampia. 

Il principio per cui un ente di diritto pubblico dotato di autonomia non rientra automaticamente nel perimetro dell’art. 19 è suscettibile di trovare applicazione anche con riferimento ad altri soggetti dell’ordinamento, quali le Autorità amministrative indipendenti o gli enti pubblici economici, ogni qualvolta la Convenzione bilaterale non li menzioni espressamente.

5) Profili operativi per il professionista

I tre sviluppi normativi e interpretativi esaminati impongono al commercialista una serie di verifiche sistematiche, di seguito riepilogate.

Fase

Attività

Verifica soggettiva

Accertare la residenza fiscale del lavoratore in un Comune nella fascia di 20 km dal confine; verificare lo svolgimento effettivo dell’attività nell’area di frontiera (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Prov. Aut. di Bolzano per l’Accordo IT-CH)

Requisito del rientro

Verificare il rientro quotidiano al domicilio nello Stato di residenza; monitorare il rispetto del limite di 45 giorni di mancato rientro per motivi professionali (ferie e malattia escluse)

Soglia telelavoro

Richiedere rendicontazione delle giornate lavorate da remoto nello Stato di residenza; verificare il rispetto della soglia del 25% rapportata all’anno civile

Datore di lavoro

Verificare la residenza fiscale del datore nello Stato contraente (non rileva la localizzazione della sede legale/operativa nell’area di frontiera); documentare il luogo di effettivo svolgimento dell’attività

Qualificazione ente pubblico

Per remunerazioni da enti di diritto pubblico atipici, verificare se la specifica Convenzione bilaterale menzioni espressamente l’ente tra i destinatari dell’art. 19; in caso negativo, applicare l’art. 15

Adempimenti dichiarativi

Compilare il quadro RC del Modello REDDITI con indicazione della franchigia (campo “quota esente frontalieri”); verificare la corretta applicazione del credito per imposte estere ex art. 165 TUIR in caso di tassazione concorrente


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