La legislazione fiscale in materia di impianti fotovoltaici ha come cardine l’art. 1, comma 423, della l. 23.12.2005, n. 266.

La norma è stata integrata con il comma 423-bis aggiunto dall’art. 5, comma 2- ter, del d.l. 15.5.2024, n. 63: gli impianti fotovoltaici “con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari” se gli impianti sono completati dopo il 31.12.2025. Inoltre, l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e l’aumento di quelli esistenti è vietata nelle zone che sono classificate come agricole dai piani urbanistici (art. 2, comma 2, e art.  11-bis , del d.lgs. 25.11.2024, n. 190).

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1)

Se l’impianto fotovoltaico è collocato con moduli a terra e i lavori sono completati dopo il 31.12.2025 e se è prodotta energia superiore, la quota eccedente 260.000 Kwh non può essere tassata applicando il coefficiente di reddito del 25% ma è necessario osservare le regole relative al reddito d’impresa. “La registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell’avvenuta installazione”, relativamente al termine del 31.12.2025 (art. 5, comma 2-quater del d.l. 15.5.2024, n. 63).

La restrizione fiscale, invece, nulla cambia per gli impianti fotovoltaici collocati su edifici, per gli impianti a terra preesistenti e per gli impianti diversi (ad es., collocati su serre in configurazione sopraelevata). Sostanzialmente, viene privilegiato l’uso del suolo a fine esclusivamente agricolo a fini urbanistici fatta eccezione per le aree particolari, ad esempio, adibite a cava, aree degradate, sedimi di infrastrutture, ecc.

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2) Tabella imposizione fiscale

Descrizione Modalità impositive
Produzione e cessione di:

  • energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 Kwh anno
  • carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale
Sono attività connesse ai sensi dell’art. 2153, 3° comma c.c. e sono produttive di reddito agrario.
Produzione e cessione di energia oltre i suddetti limiti da parte di: persone fisiche, società semplici e soggetti di cui all’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.2006, n. 296. Sulla parte eccedente si applica il coefficiente di reddito del 25% sui corrispettivi soggetti a IVA (esclusa la quota incentivo); è fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
Altri soggetti Determinazione del reddito nei modi ordinari.

3) La qualifica fiscale dell’attività

Secondo quanto è indicato nella circolare 6.7.2009, n. 32/E, che indica i requisiti che sono necessari per qualificare la produzione di energia come agricola, è produttiva di reddito agrario:

  1. – la produzione che deriva dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva è considerata in ogni caso connessa all’attività agricola;
  2. – la produzione che eccede i primi 200 KW di potenza nominale complessiva può essere considerata connessa all’attività agricola qualora sussista uno dei seguenti requisiti;
    •  la produzione derivi da impianti con integrazione architettonica o da  impianti parzialmente impiegati, come definiti dall’art. 2 del D.M. 19.2.2007, realizzati su strutture aziendali esistenti” (ad es., capannoni, strutture per il ricovero di animali o attrezzature, serre, ecc.);
    •  il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione d’energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Tale volume deve essere  calcolato senza tenere conto degli incentivi che sono erogati per la produzione di energia fotovoltaica”; l’attività agricola deve essere effettivamente esercitata e il relativo volume d’affari deve essere superiore a quello che deriva dalla produzione di energia eccedente;
    • entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite di 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno che sia utilizzato per l’attività agricola.

“La produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata. Diversamente, ossia se generata da impianti di potenza superiore a 200 KW, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, è produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti richiamati alle lettere a), b) e c)” (circolare citata).

Ad esempio, se l’impianto è di potenza parti a 1 MW (1.000 KW), la coltivazione deve essere fatta su almeno 80 ettari di terreno:

  • – KW effettivi: 1.000KkW (totale) – 200 KW (franchigia)= 800 KW (importo rilevante);
  • – 800 KW (importo rilevante): 10 (potenza eccedente alla franchigia)= 80 ettari di terreno.

Pertanto, se l’importo eccede i limiti suddetti costituisce reddito d’impresa determinato come differenza tra i ricavi e i costi.

4) Gli interventi sugli impianti

Gli impianti fotovoltaici possono essere oggetto di interventi di aggiornamento, miglioramento o ristrutturazione quali :

  • le sostituzioni dei pannelli solari, 
  • gli interventi migliorativi delle strutture di supporto in termini di maggiore stabilità e/o durata,
  •  le migliorie delle prestazioni e le integrazioni tecnologiche.

In tali ipotesi:

  1. se non si verifica un aumento della potenza che è stata installata non è necessaria alcuna segnalazione al GAUDI di Terna, e il regime fiscale resta invariato.
  2. Qualora, invece, l’intervento abbia per oggetto la sostituzione dei pannelli con altri di potenza superiore o l’aumento della complessiva potenza dell’impianto va fatta un’apposita segnalazione che comporta una verifica di natura fiscale attenendosi a quanto è esproprio nella suddetta circolare relativamente alla continuazione o meno del concetto di connessione all’attività agricola.

ATTENZIONEE Nulla cambia se il volume di affari dell’attività agricola è superiore e se la produzione di energia è correlata all’integrazione architettonica degli impianti ai fabbricati o se è rispettata la soglia di 1 MW per azienda per ogni 10 KW di potenza installata superiore a 260.000 Kwh annui correlata a ogni ettaro di terreno sul quale insiste l’attività agricola.

Va tenuto presente che per effetto dell’art. 2, comma 2,  del d.l. 21.11.2025, n. 175, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti che sono già stati installati, a condizione che non comportino un incremento dell’area superiore al 20% limitatamente alle aree indicate all’art. 11-bis, comma 1, lett. a). Più in particolare deve trattarsi di siti ove sono già installali impianti che producono energia della stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati. 


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