La riforma del lavoro sportivo introdotta dal d.lgs. 36/2021 ha ridisegnato in profondità il quadro civilistico, fiscale e previdenziale degli enti sportivi dilettantistici . Dal 1° luglio 2023, ASD e SSD operano in un contesto normativo completamente rinnovato, che ha inciso sulla natura dei rapporti di lavoro, sui requisiti statutari, sulle agevolazioni fiscali e sugli adempimenti amministrativi.

In questo scenario, la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026  svolge una funzione essenziale: riordina e chiarisce sette quesiti interpretativi che negli ultimi tre anni hanno generato incertezza tra operatori, consulenti e associazioni. La stessa circolare ne esplicita la finalità: «Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l’uniformità di azione». 

È importante ricordare che le circolari dell’Agenzia delle Entrate non sono fonti del diritto: non creano norme, non innovano l’ordinamento e non vincolano il contribuente o il giudice. Tuttavia, nel settore sportivo — caratterizzato da norme recenti e da una prassi ancora in consolidamento — esse assumono un peso operativo rilevante, perché orientano l’azione amministrativa e chiariscono nodi interpretativi che hanno impatto immediato sulla gestione degli enti.

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1) SSD, ASD e il nuovo equilibrio tra non lucratività civilistica e fiscale

Uno dei chiarimenti più significativi riguarda il rapporto tra la disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici e le agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 TUIR  e dall’art. 4 del decreto IVA .

Il d.lgs. 36/2021 ha introdotto un concetto di non lucratività attenuata per le SSD costituite come società di capitali: esse possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale o distribuire dividendi entro limiti molto contenuti (indice ISTAT e interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di 2,5 punti percentuali)  .

La circolare chiarisce però che, per accedere alle agevolazioni fiscali, le SSD devono integrare le clausole del comma 8 dell’art. 148 TUIR, che richiede un divieto pieno di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione .

Ne deriva un equilibrio complesso: civilisticamente, la SSD può prevedere una limitata distribuzione ma per beneficiare delle agevolazioni fiscali, deve rinunciarvi.

Questo punto è cruciale per gli enti sportivi, perché un errore statutario può comportare la decadenza dal regime agevolato e la riqualificazione delle attività come commerciali.

2) Compensi sportivi, rimborsi ai volontari e soglie di esenzione: quadro finalmente unitario

La circolare interviene su un tema che ha generato molte incertezze: la gestione dei compensi sportivi e dei rimborsi ai volontari, coordinando le soglie di esenzione introdotte dal d.lgs. 36/2021.

    Compensi sportivi: la soglia dei 15.000 euro

Il d.lgs. 36/2021 ha abrogato l’art. 67, lett. m) TUIR , che qualificava i compensi sportivi come redditi diversi con esenzione fino a 10.000 euro. Oggi i compensi sportivi sono redditi di lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) e godono di una esenzione fino a 15.000 euro annui .

La circolare chiarisce che questa soglia si applica a tutte le forme di lavoro sportivo, inclusi i rapporti di lavoro subordinato  .

    Rimborsi forfetari ai volontari: non reddito, ma rilevanti ai fini della soglia

Il documento in esame dedica ampio spazio ai rimborsi forfetari ai volontari sportivi, chiarendo che:

    non costituiscono reddito fino a 400 euro mensili  ;

    devono essere comunicati al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche)  

    concorrono alla soglia dei 15.000 euro dei compensi sportivi nel caso in cui la soglia venga superata .

Questo significa che un volontario che ha già superato la soglia dei 15.000 euro, anche per compensi percepiti da altri enti, vede trasformare il rimborso forfetario in reddito imponibile.

La circolare fornisce esempi molto chiari, utili per comprendere la logica del sistema. In uno di essi, un volontario che ha già percepito 16.000 euro da altri enti vede tassato integralmente un rimborso di 350 euro .

Il quadro che emerge è finalmente unitario: compensi e rimborsi dialogano tra loro e concorrono alla stessa soglia, che diventa il fulcro della fiscalità del lavoro sportivo dilettantistico.

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3) IRAP e IVA: ricadute fiscali sulle attività e sui rapporti con gli atleti

 IRAP: esclusione dei compensi co.co.co. fino a 85.000 euro

Il d.lgs. 36/2021 ha introdotto una novità assoluta: i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro annui non concorrono alla base imponibile IRAP .

Confermando questa interpretazione, il documento fornisce un quadro chiaro che permette agli enti di pianificare correttamente la gestione dei rapporti di collaborazione.

 IVA: prestazioni sportive e cessione del contratto dell’atleta

Nella circolare viene inoltre chiarito che le prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport possono beneficiare della dispensa dagli obblighi IVA (fatturazione e registrazione), se ricorrono i requisiti previsti dal decreto IVA . In sintesi, la circolare conferma che la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione può essere applicata alle prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport rese da ASD e SSD non lucrative, purché l’ente possieda i requisiti soggettivi richiesti dall’art. 4 del decreto IVA (assenza di scopo di lucro, finalità istituzionali, attività svolta nei confronti degli associati o tesserati) e le prestazioni rientrino tra quelle oggettivamente considerate “strettamente connesse” alla pratica sportiva, come l’accesso agli impianti, l’utilizzo delle strutture e i servizi funzionali all’attività sportiva dilettantistica.

Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda la cessione del contratto di un atleta da parte di un ente dilettantistico a una società professionistica: l’operazione è rilevante ai fini IVA . 

La circolare chiarisce che la cessione del contratto di un atleta da parte di un ente dilettantistico costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso e, come tale, è rilevante ai fini IVA, poiché soddisfa i requisiti soggettivi (ente che esercita un’attività commerciale in quel momento) e oggettivi (operazione economicamente rilevante e remunerata) previsti dalla normativa; ne deriva l’obbligo di applicare l’imposta, emettere fattura e registrare l’operazione secondo le regole ordinarie.

4) Attività commerciali connesse e raccolte fondi: il nuovo art. 25 L. 133/1999

La circolare dedica un chiarimento significativo all’ambito applicativo dell’art. 25, comma 2, L. 133/1999, norma che da oltre vent’anni rappresenta uno dei principali strumenti di agevolazione fiscale per le associazioni e società sportive dilettantistiche

. La disposizione, come noto, consente di non considerare commerciali — e quindi di non assoggettare a tassazione — alcune attività svolte dagli enti sportivi, purché connesse agli scopi istituzionali e non prevalenti rispetto a questi ultimi.

Con l’intervento del DL 38/2026, il legislatore ha ridefinito il perimetro della norma, introducendo criteri più chiari per distinguere le attività realmente funzionali alla promozione sportiva da quelle che, pur svolte dall’ente, presentano una natura commerciale autonoma. La circolare 7/E recepisce questa impostazione e fornisce indicazioni utili per la corretta qualificazione delle attività.

In particolare, vengono considerate attività connesse — e quindi non commerciali — quelle che:

    sono strumentali alla pratica sportiva dilettantistica;

    sono rivolte principalmente ad associati, tesserati o partecipanti alle attività istituzionali;

    non presentano un carattere di autonomia economica rispetto all’attività sportiva;

    non generano un profitto sistematico, ma hanno finalità di sostegno all’attività istituzionale.

Rientrano tipicamente in questa categoria:

    la gestione di bar o punti ristoro interni, quando funzionali alle attività sportive e non aperti al pubblico indistinto;

    la vendita di abbigliamento tecnico o materiale sportivo recante il marchio dell’associazione;

    la concessione temporanea degli impianti a soggetti che partecipano alle attività dell’ente;

    le attività di formazione e aggiornamento rivolte ai tesserati.

Raccolte fondi

La circolare chiarisce inoltre il regime delle raccolte fondi, che possono beneficiare della non commercialità se:

    sono occasionali;

    sono collegate a eventi sportivi o istituzionali;

    non costituiscono una fonte stabile di finanziamento;

    rispettano i limiti e le condizioni previsti dalla normativa di settore.

Sono esempi di raccolte fondi non commerciali:

    eventi celebrativi o manifestazioni sportive con vendita di gadget;

    cene sociali organizzate in occasione di ricorrenze associative;

    iniziative di autofinanziamento collegate a progetti specifici.

La circolare, nel recepire le modifiche normative, invita gli enti sportivi a valutare con attenzione la prevalenza e la connessione funzionale delle attività rispetto agli scopi istituzionali, sottolineando che la non commercialità non può essere invocata quando l’attività assume una dimensione economica autonoma o si rivolge al pubblico indistinto. In definitiva, il nuovo perimetro dell’art. 25 L. 133/1999 — come interpretato dalla circolare — mira a garantire un equilibrio tra la necessità degli enti sportivi di autofinanziarsi e l’esigenza di evitare che attività di natura commerciale vengano impropriamente ricondotte nell’alveo delle attività istituzionali.

5) Implicazioni operative per ASD e SSD: cosa cambia – Scarica la circolare

La circolare, pur non avendo valore normativo, ha ricadute operative immediate.

 Gli enti sportivi devono:

    verificare la coerenza dello statuto con le clausole del comma 8 dell’art. 148 TUIR;

    monitorare la soglia dei 15.000 euro per ciascun lavoratore sportivo;

    gestire correttamente i rimborsi forfetari ai volontari e le comunicazioni al RASD;

    applicare l’esclusione IRAP fino a 85.000 euro per i co.co.co.;

    utilizzare la dispensa IVA solo se ricorrono i requisiti;

    trattare la cessione del contratto dell’atleta come operazione rilevante ai fini IVA;

    verificare la corretta applicazione dell’art. 25 L. 133/1999.

Note

  1.  Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
  2.   Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026.
  3.   Art. 148, comma 3, TUIR.
  4.   Art. 4, quarto comma, decreto IVA (DPR 633/1972).
  5.   Art. 8, commi 3–4, d.lgs. 36/2021.
  6.   Art. 148, comma 8, TUIR.
  7.   Art. 52, comma 2-bis, d.lgs. 36/2021.
  8.   Art. 36, comma 6, d.lgs. 36/2021. 
  9.   Circolare 7/E, quesito n. 3.
  10.   Art. 29, comma 2, d.lgs. 36/2021.
  11.   Art. 29, comma 2, terzo periodo, d.lgs. 36/2021.
  12.   Circolare 7/E, quesito n. 2.
  13.   Circolare 7/E, esempio n. 1.
  14.   Art. 36, comma 6, secondo periodo, d.lgs. 36/2021.
  15.   Circolare 7/E, quesito n. 5.
  16.   Circolare 7/E, quesito n. 6.

CIRCOLARE 7 DEL 7.8.2026


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