Il regime del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato, disciplinato dall’art. 177 del D.P.R. 917/1986, rappresenta uno degli strumenti cardine delle riorganizzazioni societarie nell’ordinamento tributario italiano. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bergamo n. 50/1/26 ha riacceso il dibattito sulla qualificazione come abuso del diritto delle operazioni in regime di neutralità indotta, con un percorso argomentativo che presenta significative criticità.
Il presente contributo analizza il quadro normativo vigente dopo le modifiche del D.Lgs. 192/2024, esamina i limiti della pronuncia bergamasca e individua il vero discrimine tra vantaggi fiscali leciti e potenzialmente indebiti nell’attività economica della conferitaria e nella destinazione degli utili successivi al conferimento. Si evidenzia come la questione presenti profili civilistici di crescente rilevanza nella prassi professionale.
Premessa
Il conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato occupa una posizione nevralgica nel panorama delle operazioni straordinarie. L’istituto, che consente di determinare il valore di realizzo in capo al conferente sulla base delle voci di patrimonio netto formatesi nella conferitaria per effetto dell’apporto, ha conosciuto una diffusione crescente nell’ambito delle riorganizzazioni infragruppo e dei passaggi generazionali, attirando l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria sulla compatibilità delle operazioni con la disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212.
L’art. 17 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha profondamente rivisitato la disciplina contenuta nei commi 2 e 2-bis dell’art. 177 del TUIR. Le nuove disposizioni, applicabili ai conferimenti realizzati dal 31 dicembre 2024, hanno ampliato in misura significativa il perimetro dell’istituto, consentendo che la conferitaria, nel contesto del comma 2-bis, sia partecipata anche dai familiari del conferente persona fisica di cui all’art. 5, comma 5, del TUIR, a condizione che anch’essi conferiscano partecipazioni qualificate, e introducendo i nuovi commi 2-ter e 2-quater, che disciplinano rispettivamente le modalità di verifica delle soglie di qualificazione quando la società conferita è una holding ai sensi dell’art. 162-bis, comma 1, lettere b) o c), n. 1), del TUIR, e l’estensione a sessanta mesi del periodo di possesso ininterrotto rilevante ai fini dell’art. 87, comma 1, lettera a), per le partecipazioni ricevute in cambio dal conferente ai sensi del comma 2-bis.
In questo contesto, la sentenza della C.G.T. di I grado di Bergamo del 5 febbraio 2026, n. 50/1/26, ha introdotto un elemento di perturbazione, avallando una contestazione di abuso del diritto fondata su presupposti in contrasto con la lettera della norma e con la consolidata prassi dell’Amministrazione finanziaria.
1) Il nuovo assetto dell’art. 177 del TUIR e la neutralità indotta come scelta di sistema
Il fondamento sistematico del regime di realizzo controllato risiede in una precisa scelta di politica fiscale.
L’art. 177, comma 2, del TUIR prevede che, nei conferimenti mediante i quali la conferitaria acquisisce il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero ne incrementa la percentuale, il valore di realizzo sia determinato in misura corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formatasi nella conferitaria per effetto dell’apporto.
In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe mediante il criterio ordinario del valore normale di cui all’art. 9, comma 5, del TUIR, la plusvalenza imponibile può non emergere qualora il valore di iscrizione della partecipazione nella conferitaria risulti pari al suo ultimo costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente. Si tratta di un meccanismo di neutralità indotta, che non esonera l’operazione dal carattere realizzativo, ma ne governa il criterio di valorizzazione.
La riforma del D.Lgs. 192/2024 ha confermato e rafforzato questa impostazione.
L’eliminazione dell’inciso relativo all’obbligo legale o al vincolo statutario, contenuto nel previgente comma 2, ha recepito le indicazioni della Direttiva 2009/133/CE, consentendo l’applicazione del regime anche ai conferimenti che determinano un mero incremento del controllo già esistente, a prescindere dalla fonte giuridica. Il riscritto comma 2-bis ha esteso l’ambito ai conferimenti di minoranze qualificate, ammettendo ora la partecipazione congiunta dei familiari del conferente persona fisica.
La novella ha inoltre chiarito, al comma 2-ter, che la nozione di holding va determinata secondo i criteri dell’art. 162-bis del TUIR. Il criterio di calcolo delle soglie di qualificazione è stato ulteriormente precisato dall’art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, che ha introdotto una norma di interpretazione autentica del comma 2-ter, definendo le modalità di verifica della prevalenza del valore contabile delle partecipazioni rilevanti quando la conferita è una holding ex art. 162-bis.
Di particolare rilievo è la Risposta a interpello n. 9 del 20 gennaio 2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime si applica anche quando l’apporto è destinato integralmente a patrimonio netto della conferitaria, senza aumento del capitale sociale e senza emissione di nuove quote, purché il conferente già detenga il controllo totalitario.
Questa apertura, confermata dallo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 37-2026/T, valorizza la sostanza economica dell’operazione rispetto alla sua veste formale e segna un ulteriore passo verso la piena attuazione del principio di neutralità.
A conferma dell’orientamento sistematico, la Risposta n. 42 del 18 febbraio 2026 ha escluso l’abuso del diritto in un’operazione di riorganizzazione familiare articolata nel conferimento di partecipazioni in una holding in regime di realizzo controllato e nella successiva donazione della nuda proprietà delle quote ai figli, confermando che la presenza di valide ragioni extrafiscali, quali il passaggio generazionale e la gestione unitaria del gruppo, impedisce la qualificazione abusiva dell’operazione.
In tale cornice, il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione del criterio del valore contabile in luogo del valore normale non può mai qualificarsi come indebito ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
L’Agenzia lo ha espressamente confermato nella Risposta n. 199 del 22 marzo 2021, relativa a un conferimento seguito dalla cessione in participation exemption, e nella Risposta n. 215 del 26 aprile 2022, relativa a un conferimento seguito dall’incasso di dividendi esclusi da IRES al 95% ex art. 89 del TUIR.
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2) La sentenza di Bergamo e i suoi errori di impostazione giuridica
Il caso riguardava il conferimento, da parte di una persona fisica, dell’80% delle azioni detenute in una società operativa a favore di una holding unipersonale, con applicazione del regime di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR. A seguito dell’operazione, la holding aveva mantenuto il possesso della partecipazione, incassando i flussi di dividendi.
L’Ufficio aveva emesso avviso di accertamento, contestando l’abuso del diritto e recuperando a tassazione la plusvalenza calcolata al valore normale in luogo del valore contabile.
Il percorso motivazionale della sentenza presenta profili di grave criticità sotto molteplici aspetti. I giudici confondono il piano del vantaggio derivante dal realizzo controllato – sempre lecito, come dimostrato – con quello del vantaggio eventualmente riconducibile alle operazioni successive.
La prassi dell’Agenzia ha ripetutamente escluso che la determinazione della plusvalenza al valore contabile possa integrare un vantaggio indebito: si tratta, come rilevato, dell’applicazione di un criterio espressamente previsto dal legislatore, la cui operatività non è subordinata alla dimostrazione di ragioni extrafiscali.
La pronuncia non distingue, inoltre, tra la legittimità del conferimento in sé e le eventuali criticità connesse al successivo utilizzo delle risorse. Ritenere abusivo il conferimento perché la struttura finale non modifica l’assetto proprietario sostanziale equivale a censurare come elusiva la continuità economica, presupposto fisiologico delle riorganizzazioni.
Il conferimento con creazione di una holding è operazione che il legislatore specificamente incentiva, riconoscendone l’idoneità a rispondere a esigenze di razionalizzazione gestionale, pianificazione successoria e separazione patrimoniale. Il fatto che lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con un percorso diverso non determina, di per sé, l’abuso del diritto: l’art. 10-bis, comma 4, della L. 212/2000 stabilisce che resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
La decisione non considera, infine, che l’art. 10-bis richiede la coesistenza di tre presupposti distinti e cumulativi:
- vantaggio fiscale indebito,
- assenza di sostanza economica e
- essenzialità del vantaggio conseguito.
Il mancato assolvimento dell’onere probatorio su ciascuno di essi da parte dell’Ufficio dovrebbe condurre al rigetto dell’accertamento.
Attenzione
Il corretto inquadramento della fattispecie impone di tenere distinti due piani di analisi: il vantaggio fiscale derivante dal realizzo controllato, che è sempre lecito in quanto espressione di un criterio espressamente previsto dal legislatore, e il vantaggio fiscale derivante dal successivo trattenimento degli utili da parte della conferitaria, la cui liceità dipende dall’attività economica effettivamente svolta. Confondere i due piani, come fa la sentenza di Bergamo, conduce a esiti giuridicamente infondati.
3) Il nodo degli utili post-conferimento tra diritto tributario e responsabilità civilistica
Se il vantaggio derivante dal realizzo controllato è sempre lecito, diverso è il ragionamento sugli utili che la conferitaria consegue dopo il conferimento.
Quando la conferitaria incassa dividendi beneficiando dell’esclusione da IRES al 95% ex art. 89 del TUIR, ovvero realizza plusvalenze in regime di participation exemption ai sensi dell’art. 87, il combinato disposto con il previo conferimento a realizzo controllato determina un differimento potenzialmente indefinito del prelievo IRPEF del 26% che graverebbe sulla persona fisica ove percepisse direttamente tali proventi. Tale differimento si concretizza, però, solo nella misura in cui la conferitaria trattiene gli utili, poiché la distribuzione al socio persona fisica fa scattare il prelievo sostitutivo, con conseguente azzeramento di qualsivoglia vantaggio fiscale.
La liceità di tale differimento dipende dalla funzione economica della conferitaria.
La Risposta n. 215/2022 ha adottato un approccio funzionale, distinguendo tra la conferitaria che esercita effettiva attività di direzione e coordinamento sulle partecipate, e quella che detiene passivamente la partecipazione operando come mero contenitore patrimoniale. Solo nel secondo caso la gestione inerte degli asset può far emergere i connotati dell’abuso, rendendo decisiva la dimostrazione di valide ragioni extrafiscali non marginali.
Questa distinzione proietta il tema oltre i confini del diritto tributario, investendo profili di responsabilità societaria e di governo dell’impresa. La questione dei dividendi va valutata anche alla luce della corretta gestione e della tutela dei creditori. Si profila un paradosso con la disciplina delle società non operative:
- nel sistema delle società di comodo la detenzione di partecipazioni è attività produttiva di ricavi e la holding deve percepire dividendi sufficienti a superare il test di operatività;
- nella prospettiva dell’art. 10-bis, la percezione e l’accantonamento dei medesimi dividendi senza reimpiego potrebbero indicare finalità fiscali.
La scelta se lasciare la liquidità nella società operativa o trasferirla alla holding è decisione imprenditoriale che può rilevare sotto il profilo della continuità aziendale, ma che non può qualificarsi come abusiva per il solo fatto che la holding non l’abbia reinvestita immediatamente.
La soluzione risiede nel valutare il progetto imprenditoriale sotteso alla holding:
- Se questa nasce per governare un gruppo, preparare acquisizioni, gestire il passaggio generazionale o separare funzionalmente le attività, le ragioni extrafiscali sussistono indipendentemente dall’immediatezza del reimpiego.
- Laddove la conferitaria si riveli invece un mero schermo, il professionista dovrà valutare il rischio, tenendo presente che il disconoscimento può investire esclusivamente il regime di esclusione dei dividendi o delle plusvalenze in capo alla conferitaria, mai il criterio del realizzo controllato applicato al conferimento.
Indicazioni operative
Il professionista che assiste operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato deve: verificare preventivamente la sussistenza dei presupposti dell’art. 177 del TUIR nella formulazione vigente dal 31 dicembre 2024; predisporre documentazione a supporto delle ragioni extrafiscali sin dalla fase di pianificazione dell’operazione; monitorare nel tempo l’effettiva operatività della conferitaria, assicurandosi che svolga attività di direzione e coordinamento o, quantomeno, che il progetto imprenditoriale sotteso alla sua costituzione sia in corso di attuazione.
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4) Considerazioni conclusive
La vicenda esaminata conferma l’esigenza di affiancare alla verifica di conformità formale una puntuale analisi della sostanza economica dell’operazione.
Il realizzo controllato resta pienamente legittimo e non subordinato alla dimostrazione di ragioni extrafiscali.
Il confine dell’abuso va ricercato nella destinazione degli utili e nella effettiva vitalità della conferitaria.
Documentare sin dalla genesi la strategia industriale perseguita, predisponendo business plan, delibere consiliari motivate e verbali assembleari che attestino il progetto imprenditoriale, rappresenta la migliore tutela contro contestazioni fondate su letture estensive e non condivisibili della clausola antiabuso.
5) Quadro sinottico delle fattispecie
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Scenario post-conferimento |
Trattamento fiscale |
Qualificazione del vantaggio |
Riferimento di prassi |
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Cessione della partecipazione in regime di participation exemption |
Plusvalenza esente da IRES al 95% ex art. 87 TUIR |
Lecito: il criterio del realizzo controllato non è mai di per sé abusivo |
Risposta a interpello n. 199 del 22 marzo 2021 |
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Incasso dividendi con esercizio di attività economica da parte della conferitaria |
Dividendi esclusi da IRES al 95% ex art. 89 TUIR |
Lecito: la conferitaria esercita direzione e coordinamento sulle partecipate (holding dinamica) |
Risposta a interpello n. 215 del 26 aprile 2022 |
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Incasso dividendi senza attività economica della conferitaria |
Dividendi esclusi da IRES al 95% ex art. 89 TUIR |
Potenzialmente indebito: mero contenitore patrimoniale (holding statica). Decisive le ragioni extrafiscali |
Risposta a interpello n. 215 del 26 aprile 2022 |
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Conferimento in holding e successiva donazione ai figli |
Realizzo controllato ex art. 177, c. 2, TUIR e imposta di donazione agevolata |
Lecito: valide ragioni extrafiscali (passaggio generazionale e gestione unitaria) escludono l’abuso |
Risposta a interpello n. 42 del 18 febbraio 2026 |
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