L’Ecobonus è una detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
L’agevolazione è stato introdotta dalla Legge di Bilancio del 2007 (legge 296/2006) e attualmente è disciplinata dall’art. 14 del D.L. 63/2013 (detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).
Con la Legge di Bilancio 2025 l’Ecobonus ha subito – rispetto al regime in vigore fino al 31 dicembre 2024 – una drastica revisione della percentuale di detrazione ammessa e l’esclusione di una significativa voce di spesa: la caldaia unica a gas.
In questo articolo analizziamo in dettaglio le caratteristiche dell’Ecobonus (soggetti destinatari, interventi ammessi, detrazioni previste) e le opportunità offerte dall’agevolazione.
Per gestire al meglio gli interventi di efficientamento energetico e le pratiche per l’accesso alle agevolazioni, ti consiglio di adottare un software termotecnico certificato per la verifica delle prestazioni energetiche e un software per il calcolo e la gestione dei bonus edilizia.
Quali interventi sono agevolabili con Ecobonus?
L’Ecobonus consiste in un’agevolazione fiscale (detrazione IRPEF o IRES) del 36%/50% da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica dell’immobile effettuati sia su edifici unifamiliari sia nei condomini.
L’obiettivo principale dell’Ecobonus, sin dalla sua istituzione, è stato quello di promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio italiano, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di combustibili fossili a favore delle fonti energetiche rinnovabili.
L’incentivo si concentra sugli interventi che comportano una riduzione del consumo energetico per il riscaldamento, con l’ottenimento anche di notevoli risparmi economici conseguenti al miglioramento delle prestazioni termiche dell’edificio.
Questo potenziamento può essere conseguito mediante diversi tipi di interventi, che spaziano dalla coibentazione ai nuovi pavimenti, dalla sostituzione delle finestre o degli infissi all’installazione di pannelli solari, e all’aggiornamento degli impianti di climatizzazione invernale.
Gli interventi ricompresi nell’Ecobonus si articolano come segue:
- acquisto e posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
Secondo i requisiti tecnici indicati sul sito dell’ENEA , le schermature devono essere:- applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
- a protezione di una superficie vetrata;
- installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
- schermature mobili;
- schermature tecniche.
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe sopra richiamata, ma anche con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
L’Agenzia delle entrate chiarisce che nell’ambito sia della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione – e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, è compresa nell’agevolazione anche:- la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore;
- gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione calore. È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.
Rientra, inoltre, tra gli interventi agevolati l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale degli stessi impianti. Se non viene sostituita la caldaia, per questi interventi si può comunque usufruire delle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio.
Sono comprese tra le spese detraibili, infine, quelle:- relative alle prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi agevolati o per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta;
- sostenute le opere murarie funzionali e strettamente connesse alla sostituzione degli infissi, come quelle per l’inserimento dei controtelai necessari per la posa dei nuovi serramenti
- sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento. L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato).
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (si tratta sia di interventi di sostituzione, totale o parziale, dei vecchi generatori termici, sia di nuove installazioni su edifici esistenti).
- interventi sugli involucri di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K (watt per metro quadrato, Kelvin) definiti dal D.M. 11/03/2008.
- interventi di riqualificazione energetica globale ovvero qualsiasi intervento diretto alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria connessa a un uso standard dell’edificio che permetta di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a valori definiti. In particolare, per gli interventi, con data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020, che danno diritto alla detrazione, sono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria connessa a un uso standard relativi a edifici unifamiliari o singole unità immobiliari che assicurino il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4 dell’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 (Decreto Requisiti minimi).
Secondo l’Agenzia delle entrate rientrano in questo tipo di intervento, a titolo esemplificativo, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore anche non a condensazione, pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione e trigenerazione, impianti geotermici e gli interventi di coibentazione. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici in quanto gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ma alla produzione di…
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Alfonso Roma
Source link


