La cessazione della qualifica di rifiuto non può avvenire “a tappe”: per gli aggregati recuperati da rifiuti inerti, il D.M. 127/2024 va applicato nella sua interezza. Non basta la sola conformità all’Allegato 1: occorre verificare anche l’idoneità tecnica rispetto allo specifico utilizzo previsto dall’Allegato 2.
È quanto precisato dal MASE nella risposta ad interpello 104663 del 15 maggio 2026.
L’aggregato recuperato può dirsi effettivamente “prodotto” e non più rifiuto solo quando risultano soddisfatti, contestualmente, tutti i criteri previsti dal regolamento: qualità ambientale, destinazione a uno scopo specifico, esistenza di mercato o domanda, conformità ai requisiti tecnici e assenza di impatti negativi su ambiente e salute.
Quando può dirsi realizzata la cessazione della qualifica di rifiuto?
L’occasione per il chiarimento è fornita dalla Regione Veneto che ha chiesto al Ministero una serie di chiarimenti operativi sul D.M. 127/2024 e la disciplina dell’end of waste per gli aggregati recuperati.
Il dubbio principale riguarda il momento in cui può dirsi realizzata la cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, la Regione ha chiesto se fosse possibile considerare cessata la qualifica di rifiuto già dopo la verifica della conformità all’Allegato 1 del decreto, rinviando a un momento successivo le verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico previste dall’Allegato 2.
La richiesta di chiarimento nasce da alcune incertezze interpretative del regolamento. Mentre l’art. 3 del D.M. 127/2024 prevede che i rifiuti inerti cessino di essere qualificati come rifiuti se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento è conforme ai criteri dell’Allegato 1, l’art. 4 stabilisce che l’aggregato recuperato può essere utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.
Da qui il dubbio: la cessazione della qualifica di rifiuto può avvenire prima della verifica dell’idoneità tecnica per l’uso specifico, oppure queste verifiche sono parte integrante del percorso end of waste?
La questione non è solo teorica. Dalla risposta dipendono conseguenze pratiche rilevanti, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità, che include la tabella con l’indicazione dell’uso specifico, anche nelle more delle verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico definite in allegato 2.
La Regione Veneto ha posto anche altri quesiti collegati: durata della conservazione dei campioni, applicazione del D.M. 5/02/1998 nelle procedure semplificate, ammissibilità del codice EER 191209, miscelazione dei lotti, limite amianto e possibilità di deroghe “caso per caso” per recuperi ambientali.
MASE: il D.M. 127/2024 deve essere applicato unitariamente, non per fasi autonome
Il MASE adotta una lettura rigorosa: il D.M. 127/2024 deve essere applicato unitariamente, non per fasi autonome.
La cessazione della qualifica di rifiuto non può fondarsi sulla sola conformità all’Allegato 1 ed é necessario che siano preventivamente individuati gli scopi specifici dell’aggregato recuperato, che esista un mercato o una domanda, che siano rispettati i requisiti tecnici per l’uso previsto e che siano osservate le norme e gli standard applicabili ai prodotti.
Di conseguenza, non è possibile rinviare la verifica dell’idoneità tecnica. La conformità alle norme armonizzate europee e alle norme relative all’uso specifico è parte essenziale del procedimento che porta all’end of waste. Per questo il Ministero esclude la possibilità di posticipare tali verifiche a un momento successivo alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Lo stesso principio vale per il campionamento secondo la UNI 932-1: non può essere effettuato dopo la cessazione della qualifica di rifiuto, perché rientra nel procedimento complessivo che conduce all’end of waste.
Durata della conservazione dei campioni
Quanto alla conservazione, il MASE chiarisce che il termine di un anno previsto espressamente per il campione UNI 10802 può essere assunto, per coerenza sistematica, anche per i campioni UNI 932-1, salvo diversa indicazione dell’autorità competente in sede autorizzativa.
Procedure semplificate
Sul rapporto con il D.M. 5 febbraio 1998, il Ministero precisa che l’adozione del D.M. 127/2024 ha determinato la cessazione dell’applicazione delle disposizioni del D.M. 5/02/1998 limitatamente alle operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti rientranti nel campo di applicazione del nuovo decreto e destinati agli scopi specifici da esso previsti.
Tuttavia, per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 5/02/1998 relative a limiti quantitativi, norme tecniche dell’allegato 5 e valori limite per le emissioni. Il D.M. 127/2024 non amplia il perimetro delle procedure semplificate: se un rifiuto è previsto dal nuovo decreto ma non dal punto 7.1 del D.M. 5/02/1998, non può per questo solo motivo accedere al regime semplificato.
Autorizzazioni “caso per caso”
Quanto al “caso per caso”, il MASE lo considera residuale: può trovare applicazione solo per rifiuti non ricompresi nell’Allegato 1 del D.M. 127/2024, oppure per rifiuti ricompresi ma destinati a scopi diversi da quelli indicati nell’Allegato 2.
Gli operatori che trattano una commistione di codici EER, alcuni inclusi e altri esclusi dal D.M. 127/2024, non sono automaticamente esonerati dall’obbligo di adeguamento se l’aggregato è destinato agli scopi specifici del decreto.
Codice EER 191209, miscelazione dei lotti, amianto
Il Ministero aggiunge che il codice EER 191209 (ad esempio sabbia, rocce, inerti) può ritenersi ammissibile anche se deriva dal trattamento di rifiuti diversi da quelli elencati nella Tabella 1, poiché il decreto non pone una specifica limitazione sulla provenienza.
Sulla miscelazione dei lotti, il MASE chiarisce che il divieto opera durante la fase di verifica di conformità. Una miscelazione successiva può essere valutata come ammissibile solo per materiali che abbiano già acquisito la qualifica di prodotto, ciascuno con la propria dichiarazione di conformità e destinato al medesimo scopo specifico.
Per l’amianto, il limite resta fissato a 100 mg/kg; occorre però utilizzare la metodica ufficialmente riconosciuta che consenta di rilevare il valore più basso possibile. Il riferimento indicato è l’Allegato 5 del D.M. 14 maggio 1996, che contempla le metodiche MOCF, SEM, FTIR e DRX.
Il chiarimento del MASE rafforza una lettura sostanziale dell’end of waste: l’aggregato recuperato non diventa prodotto solo perché rispetta alcuni parametri ambientali, ma perché è idoneo a uno specifico utilizzo, tracciato, documentato e conforme alle norme tecniche applicabili.
Per gli operatori, la conseguenza è chiara: prima della cessazione della qualifica di rifiuto; la dichiarazione di conformità accompagna poi l’uscita/impiego del lotto secondo lo scopo specifico dichiarato.
Scopri il nostro approfondimento: Decreto Inerti (End of Waste): le norme sul recupero dei rifiuti da costruzione
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Alfonso Roma
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