Coordinatore della sicurezza: chi è, compiti e responsabilità


Nei cantieri, temporanei o mobili, spesso si ritrovano ad operare più imprese per l’esecuzione dei lavori; il contesto lavorativo che si viene a creare risulta molto complesso e difficile da gestire sotto il profilo della sicurezza. Per poter fronteggiare gli eventuali rischi e le diverse emergenze che possono verificarsi durante l’esecuzione dei lavori, è necessaria la presenza del coordinatore della sicurezza.

La figura del coordinatore della sicurezza è impegnata sia nella fase progettuale (coordinamento sicurezza in fase progettuale, CSP) che nella fase di esecuzione dei lavori (coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, CSE), con compiti e responsabilità differenti.

I cantieri sono luoghi di lavoro all’interno dei quali si verificano il maggior numero di incidenti e infortuni in quanto sono per natura luoghi di lavoro mobili e non presentano quindi le stesse caratteristiche dei luoghi di lavoro stabili (come può essere un ufficio o una fabbrica); queste caratteristiche rendono il settore della sicurezza nei cantieri ancora più fondamentale.

Individuare i rischi presenti all’interno dei cantieri è fondamentale per poter lavorare in sicurezza durante la realizzazione dell’opera. La presenza fisica in cantiere del coordinatore della sicurezza non è, però, sempre possibile e spesso la risoluzione di problematiche che possono presentarsi implica l’interazione tra le varie figure coinvolte nei lavori. Per comunicare in maniera semplice e chiara qualsiasi problematica riscontrata in cantiere, ti suggerisco di utilizzare un construction management software con cui puoi trasformare la problematica in attività da svolgere, allegare la documentazione necessaria, condividerla con le figure interessate e seguire la risoluzione fino alla sua chiusura.

Chi è il coordinatore della sicurezza e cosa fa?

Il coordinatore della sicurezza, nei cantieri temporanei o mobili, è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori. La finalità delle sue mansioni consiste nell’eliminare o, quantomeno, ridurre i rischi connessi alle attività svolte, così da tutelare la salute di tutti i lavoratori coinvolti.

In particolare, egli svolge le seguenti funzioni:

  • nella fase di progettazione, in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione, redige il piano di coordinamento per la sicurezza per prevenire eventuali rischi che potrebbero danneggiare la salute dei lavoratori;
  • nella fase di esecuzione, in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per l’esecuzione, monitora l’andamento del progetto assicurandosi che i lavoratori adottino le regole previste nel piano di coordinamento.

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dallo stesso professionista o da professionisti diversi.

Chi può fare il coordinatore della sicurezza?

La nomina del coordinatore per la sicurezza può ricadere anche su figure che rivestono altri ruoli altrettanto importanti per la sicurezza, come:

É necessario precisare che il ruolo di coordinatore per l’esecuzione non può essere ricoperto dal datore di lavoro, dai dipendenti o dall’RSPP di una delle imprese esecutrici, tranne nel caso in cui il committente e l’impresa esecutrice coincidono.

Obbligo coordinatore della sicurezza

L’art. 90 del D.Lgs. 81/08 (commi 4 e 5) stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori devono procedere obbligatoriamente alla nomina di un coordinatore per la sicurezza quando all’interno di uno stesso cantiere edile sono presenti più imprese esecutrici, anche se quest’ultime non si trovano a svolgere il lavoro contemporaneamente.

In particolare, il committente o il responsabile dei lavori devono designare:

  • il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico;
  • il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è una figura professionale prevista nei cantieri edili con più imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. I compiti affidati al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sono elencati dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008:

  • redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), documento attraverso il quale si predispone la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
  • elaborare il fascicolo dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
  • coordinare l’applicazione dei principi e delle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative e all’atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori.

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Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verifica l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell’impresa per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo e la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

L’art. 92 del D.Lgs. 81/08 disciplina in maniera dettagliata tutti i compiti del CSE. In particolare, prevede i seguenti compiti:

  • verificare le disposizioni contenute nel PSC;
  • controllare i piani di sicurezza operativi (POS) delle imprese esecutrici;
  • organizzare attività di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici;
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali inosservanze agli artt. 94, 95, 96 e 97 D.Lgs. 81/08 da parte delle aziende esecutrici;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino al ripristino della situazione iniziale di sicurezza.

Quali sono i requisiti del coordinatore della sicurezza?

Per ricoprire il ruolo di coordinatore per la sicurezza è necessario possedere determinati requisiti, che sono i medesimi per il CSP e per il CSE. Questi sono individuati dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008:

  • laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S; inoltre, deve avere l’attestazione da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  • laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (decreto ministeriale 16 marzo 2007); o laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000). Inoltre, attestazione fornita da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, oltre all’attestazione, sempre da parte di datori di lavoro o committenti, che certifichi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Quale formazione devono svolgere i coordinatori per la sicurezza?

L’Accordo…


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 Federica Fabrizio

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