Il silenzio-assenso si attiva quando l’amministrazione comunale, nel periodo compreso tra la presentazione della pratica e l’inizio dei lavori dichiarato, non notifica alcun diniego. In questo modo, implicitamente, viene confermata la validità della pratica, consentendo al richiedente di procedere con i lavori.
Vediamo in dettaglio il campo di applicazione e normativa di riferimento del silenzio-assenso.
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Qual è il significato di silenzio-assenso in edilizia?
In diritto amministrativo, il termine “silenzio assenso” indica la procedura per cui, in assenza di risposta a una richiesta di autorizzazione per un certo periodo, l’omissione di risposta da parte dell’autorità equivale a un implicito accoglimento.
In ambito edilizio, questo principio significa che, quando un cittadino presenta una pratica (ad esempio per ottenere un titolo abilitativo) e la Pubblica Amministrazione non si pronuncia entro i tempi previsti dalla legge, la richiesta si considera automaticamente approvata.
L’applicazione del silenzio assenso in edilizia, tuttavia, non è sempre automatica: dipende dal tipo di pratica presentata e dalla presenza di eventuali vincoli o specifiche disposizioni urbanistiche.
Legge silenzio-assenso: cosa stabilisce la 241/90? Quando si applica?
La legge che disciplina il silenzio assenso è la legge 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”
All’art. 20 è definito il campo di applicazione, e di non applicazione, del silenzio assenso nelle pratiche amministrative.
La norma stabilisce che in procedimenti richiesti da privati, se l’amministrazione non risponde entro un certo periodo, il silenzio viene considerato come un’accettazione della richiesta. Questo vale a meno che l’amministrazione comunichi il rifiuto entro i termini stabiliti. Questi termini iniziano a contare dalla data in cui l’amministrazione riceve la richiesta della persona interessata.
L’entrata in vigore del D.L. 19/2026 (decreto PNRR 2026) introduce modifiche all’articolo 20 precisando che i termini per la formazione del silenzio-assenso decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di richiedere un’unica integrazione documentale entro i limiti dell’articolo 2, comma 7 (per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni).
Viene anche chiarito espressamente che l’assenso tacito non si forma:
- quando la domanda non è stata ricevuta dall’amministrazione competente;
- quando la domanda è priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
Art. 20 – Comma 1
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato, ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all’articolo 2, comma 7. Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
L’art. 20 sancisce, inoltre, che l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, prendendo in considerazione le situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
Quali sono i termini del silenzio-assenso
Come detto, il silenzio-assenso si manifesta dunque quando la pubblica amministrazione non invia risposta entro i termini stabiliti dalla legge.
Tale termine è, di solito, di 30 giorni, ma può estendersi fino a 90 giorni.
Con l’entrata in vigore del D.L. 19/2026, il legislatore riduce i tempi della conferenza di servizi (art. 14-ter), che passano da 45 a 30 giorni nel regime ordinario e da 90 a 60 giorni nei casi che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali o della salute, rafforzando così l’obiettivo di accelerazione procedimentale.
Quando non vale il silenzio-assenso: eccezioni e limiti
Come specificato al comma 4 dell’art. 20 della legge 241/1990, il silenzio-assenso non è valido in diversi contesti, tra cui:
- situazioni che richiedono una dichiarazione di inizio attività;
- casistiche in cui la legge europea richiede provvedimenti formali;
- casi in cui il silenzio equivale a rifiuto dell’istanza;
- atti e procedimenti specificati da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, e concordati con i Ministri competenti.
La disciplina del silenzio-assenso non si applica inoltre ai procedimenti riguardanti:
- il patrimonio culturale;
- la tutela del rischio;
- vincolo idrogeologico;
- la difesa nazionale;
- la pubblica sicurezza;
- l’immigrazione;
- l’asilo e la cittadinanza.
Inoltre, il D.L. 19/2026, che modifica il comma 1 dell’art. 20 della Legge 241/1990, precisa che il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
Silenzio-assenso in edilizia: cosa stabilisce il D.L. 69/2013
Il silenzio-assenso in edilizia è stato introdotto con il D.L. 69/2013 (art. 30) che ha modificato alcuni articoli del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Nello specifico, si fa riferimento all’avvio legittimo di un’attività edilizia che è consentito solo dopo 30 giorni dall’invio di una proposta senza ricevere risposta dall’ufficio competente.
I vicini che intendano opporsi ai lavori hanno tempo fino a 60 giorni dall’inizio di essi per presentare ricorso. La richiesta dei pareri connessi con la SCIA, poi, può essere affidata allo Sportello Unico, che deve reperirli entro 60 giorni, ovvero 80 giorni per i centri storici.
Nell’ambito edilizio, il silenzio-assenso si forma tacitamente quando, oltre al semplice trascorrere del tempo dalla presentazione della domanda, sono contemporaneamente soddisfatte tutte le condizioni e i requisiti richiesti dalla legge.
Questi elementi costitutivi sono essenziali per il perfezionamento della procedura. È importante notare che, se mancano i requisiti richiesti per l’intervento edilizio, il silenzio-assenso non si verifica, ma si incorre in abuso…
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Stefania Spagnoletti
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