I tre condoni edilizi finora emanati Italia (1985, 1994 e 2003) hanno previsto la possibilità di conseguire la sanatoria per silenzio assenso, ma a determinate condizioni: la completezza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Vediamo nel dettaglio quando una domanda di condono edilizio possa tramutarsi in concessione edilizia in sanatoria conseguente al silenzio assenso della P.A..
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Quando si forma il silenzio assenso nelle domande di condono edilizio
Le tre leggi sui condoni hanno previsto la possibilità di conseguire la sanatoria per silenzio assenso decorso un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda senza che il comune si sia pronunciato, ed alle condizioni di volta in volta stabilite dalle rispettive leggi (pagamento dell’oblazione e di altre somme, presentazione della documentazione di volta in volta richiesta a seconda della tipologia di abuso, denuncia al catasto, ecc.).
In tutti i casi, in presenza di vincoli sull’immobile abusivo, fatti salvi quelli espressamente esclusi dalla sanatoria, l’operatività del silenzio assenso incontra l’ulteriore condizione del rilascio del parere favorevole dell’autorità preposta alla relativa tutela.
In più occasioni, la giurisprudenza negli anni si è pronunciata ampiamente sul tema evidenziando che, affinché sulla domanda di condono edilizio possa ritenersi formato il silenzio assenso, non basta che la documentazione sia completa e sia stata pagata l’oblazione, ma è anche necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali per il condono del manufatto abusivo (più di recente T.A.R. Napoli, Campania, sez. III, 05/03/2020, n.1019; T.A.R. Napoli, Campania, sez. III, 04/03/2020, n.1005; T.A.R. Napoli, Campania, sez. III, 27/02/2020, n.901; T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 03/04/2020, n.588; Consiglio di Stato sez. VI, 07/01/2020, n.98);
Inoltre, la formazione del silenzio – assenso (nel termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria) è possibile solo nel caso in cui non si tratti di un caso di insanabilità assoluta, di cui all’art. 33 della l. n. 47/1985 (da ultimo T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 07/04/2020, n.3809).
Infine, per l’abuso edilizio realizzato in area soggetta a vincolo (paesaggistico), il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio – assenso sulla domanda di condono può decorrere, ex art. 35, comma 19, l. n. 47/1985, solo dal rilascio del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso (T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 09/03/2020, n.3057; Consiglio di Stato sez. II, 07/02/2020, n.983; Consiglio di Stato sez. VI, 10/04/2020, n.2369).
Condono edilizio 1985 e silenzio assenso
L’art. 35 della Legge. 47/85 prevede la possibilità della tacita conclusione positiva del condono decorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che:
- siano state versate tutte le somme dovute, eventualmente anche a conguaglio;
- sia stata presentata domanda mediante l’apposito modello;
- sia stata presentata tutta la documentazione necessaria (relazione descrittiva, perizia giurata, certificato di idoneità statica, ecc.)
- sia stata presentata la domanda di accatastamento.
In caso di vincoli, il termine per la formazione del silenzio assenso inizia a decorrere dall’emissione del parre dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo.
Il comma 18 dell’art. 35 L. 47/85 prevede una espressa esclusione dall’ipotesi di silenzio assenso per le opere non suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i vincoli che comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse.
È quindi essenziale che l’interessato abbia provveduto ad allegare alla domanda di condono tutta la documentazione necessaria per il suo esame (Consiglio di Stato n. 4540/2020, n. 3241/2019, n. 6899/2018, n. 753/2018; n. 187/2017, n. 7523/2019).
Anche la Corte di Cassazione penale si è pronunciata (Cass. pen. n. 55374/2018) precisando che “il silenzio-assenso sulla domanda di condono non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell’oblazione, se non sopravviene la risposta dal Comune, in quanto occorre l’acquisizione della prova della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti delle specifiche disposizioni di settore” .
Il silenzio assenso richiede che la domanda di condono sia corredata di tutta la documentazione necessaria e che ci sia risposta a qualsiasi richiesta di integrazione da parte della P.A. con documentazione adeguata ed esauriente.
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Condono edilizio 1994 e silenzio assenso
Il secondo condono edilizio, disciplinato dall’art. 39 della Legge 729/1994, prevede il silenzio assenso decorso il termine di 12 mesi (24 mesi per i comuni con più di 500.000 abitanti) senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, a condizione che:
- sia stata versata l’oblazione dovuta (con eventuale maggiorazione);
- sia stato effettuato il pagamento degli oneri di concessione dovuti;
- sia stata depositata la documentazione richiesta (documentazione fotografica, certificato di idoneità statica, progetto di adeguamento statico, ecc.);
- sia stata inviata denuncia in catasto entro il termine di legge.
In caso di vincoli, il termine per la formazione del silenzio assenso inizia a decorrere dall’emissione del parere dell’amministrazione competente alla tutela. Qualora il parer non venga reso entro 180 giorni, si intende reso in senso negativo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni relative all’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte.
È esclusa l’ipotesi di silenzio assenso per i vincoli che comportano inedificabilità assoluta, qualora imposti prima dell’esecuzione dell’opera.
Condono edilizio 2003 e silenzio assenso
Il terzo condono edilizio, introdotto con la Legge 269/2003, prevede la formazione del silenzio assenso decorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che sia stata presentata:
- istanza nei termini di scadenza su modello allegato di legge;
- attestazione di pagamento oblazione;
- attestazione di avvenuto pagamento degli oneri di concessione (cioè oneri urbanizzazione e costo di costruzione), ove previsti;
- presentazione documenti di cui al comma 35 entro la data del 31 ottobre 2005:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale. - denuncia in catasto (accampionamento o variazione);
- denuncia ai fini ICI…
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Alfonso Roma
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