Il soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti


Il nuovo codice dei contratti pubblici prevede l’obbligo da parte della stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio per integrare la documentazione presentata per partecipare alla gara, sanare eventuali omissioni, inesattezze ed irregolarità. Una sorta di “salvagente” per l’operatore economico che può rimediare ad un errore fatto rispettando le scadenze dettate dalla stazione appaltante. Il soccorso istruttorio prima era disciplinato dall’art. 83 D.Lgs. 50/2016, ora dall’art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Il D.Lgs. 36/2023 amplifica l’ambito, la portata e le funzioni del soccorso istruttorio, ma allo stesso tempo ne delinea confini rigorosi come quello discendente dall’autoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno di essi è responsabile delle proprie azioni e/o mancanze e deve pertanto sopportare le conseguenze di possibili errori commessi in fase di formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.

In ossequio al principio di autoresponsabilità, all’operatore economico che partecipa ad una gara è sempre richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media, una diligenza che riguarda non solo la parte esecutiva del contratto, ma che abbraccia anche le fasi prodromiche e genetiche, come ad esempio la redazione degli atti utili alla partecipazione alla gara.

Preparati ad appaltare secondo gli obblighi BIM del nuovo Codice Appalti e scopri cosa cambia in base alle nuove disposizioni perché è importante conoscere bene la procedura.

Soccorso istruttorio: cos’è

Il soccorso istruttorio, come appena accennato, è un sub-procedimento che permette all’operatore economico inadempiente di sanare determinate irregolarità e/o omissioni che riguardano la domanda di partecipazione alla gara d’appalto, un istituto trasversale che si applica a prescindere dall’importo e dal criterio di aggiudicazione. Di fatto è un obbligo della stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio “integrativo” e “sanante” che in seguito analizzeremo.

I confini del soccorso istruttorio si ampliano nel nuovo codice dei contratti pubblici: scelta che apparentemente potrebbe sembrare andare contro il canone di auto-responsabilità secondo cui chi dimentica di allegare una determinata documentazione o commette altro tipo di errore, dovrebbe poi affrontarne le conseguenze e non avere semplicemente la possibilità di “rimediare”. In realtà, però, dall’ampliamento della portata applicativa del soccorso istruttorio si evince la volontà del legislatore di affidare l’appalto all’operatore economico davvero meritevole, superando dimenticanze che non inficiano la qualità del servizio offerto, correndo il rischio di allungare i tempi di affidamento.

In linea con il nuovo codice è la sentenza n. 1308/2022 sez. VI del Consiglio di Stato secondo la quale lo scopo della gara è quello di selezionare il concorrente che, in possesso di requisiti specifici, risulta quello più idoneo e meritevole di affidamento. Gli eventuali errori e le omissioni non alterano il confronto competitivo, che deve esser sempre salvaguardato, e non possono essere perciò motivo di esclusione.

Specifichiamo subito che il soccorso istruttorio è possibile solo in caso di correzioni alla documentazione amministrativa, non per modifiche all’offerta tecnica o all’offerta economica. Per queste ultime due è possibile richiedere dei chiarimenti che in seguito vedremo.

Affidarsi al soccorso istruttorio è comunque un rimedio limitato, non sempre risolutivo, che può comportare rischi di esclusione o ritardi procedurali. Anticipa le criticità gestendo con rigore e precisione gli adempimenti documentali, così da presentare un’offerta conforme e competitiva grazie al software contabilità lavori che ti supporta proprio per una gestione puntuale e professionale delle gare: organizzi preventivamente tutta la documentazione necessaria, nel pieno rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e della lex specialis.

Consiglio di Stato 2789/2025: no all’uso eccessivo del soccorso istruttorio

Il D.Lgs. 36/2023 bilancia fiducia reciproca tra amministrazione e operatori economici (art. 2) e il principio del risultato (art. 1). Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2789/2025) ha chiarito che il soccorso istruttorio non può essere usato in modo eccessivo. È ammessa la correzione di errori materiali basati sull’offerta originale, ma non modifiche tecniche o economiche. Le richieste di chiarimento non devono essere reiterate per rispettare tempi procedurali ed evitare dilazioni. Gli operatori devono presentare offerte complete, garantendo equità e responsabilità fin dall’inizio. Per tutti i dettagli, ti consiglio di leggere l’approfondimento dedicato.

Soccorso istruttorio: favoreggiamento o tutela della concorrenza?

Il soccorso istruttorio costituisce applicazione dei principi cardine del nuovo codice appalti: il principio della fiducia e della buona fede. Risponde pienamente al canone della cooperazione leale tra stazione appaltante e operatore economico. Il soggetto economico può rimediare ad eventuali errori formali che, se non sanati, porterebbero alla sua esclusione dalla gara. Il soccorso istruttorio fa in modo che lo svolgimento della gara non venga condizionato da un eccessivo formalismo ai danni della qualità dell’offerta, ma che si raggiunga l’obiettivo della stazione appaltante di affidare i lavori al miglior offerente, in linea con il principio del risultato.

È fatta salva la par condicio tra i concorrenti in quanto con il soccorso istruttorio si può rimediare a carenze e/o irregolarità che riguardano la documentazione amministrativa (requisiti di ordine generale), senza nemmeno sfiorare gli elementi integranti (offerta tecnica od economica).

Consiglio di Stato 1300/2026: servizi di punta e limiti al soccorso istruttorio, il CdS sull’obbligo di dimostrazione immediata dei requisiti tecnici

La sentenza n. 1300/2026 del Consiglio di Stato chiarisce che il soccorso istruttorio non può sanare carenze originarie nei requisiti tecnici richiesti in gara. L’integrazione tardiva di servizi non dichiarati come “servizi di punta” costituisce modifica sostanziale dell’offerta. In tali casi si viola la par condicio, con conseguente esclusione del concorrente. Il requisito dei servizi di punta deve essere dimostrato fin dall’offerta, senza possibilità di produzione successiva di documentazione integrativa. Il soccorso istruttorio serve solo a chiarire o regolarizzare documenti già esistenti, non a creare nuovi elementi probatori. Leggi l’approfondimento.

Sentenza TAR Sardegna 596/2025: la campionatura tardiva non è suscettibile di regolarizzazione e comporta l’esclusione

Il TAR Sardegna, con sentenza n. 596/2025, ha confermato l’immodificabilità dell’offerta, escludendo un operatore per la presentazione tardiva della campionatura. La clausola di presentazione, chiara e a pena di esclusione, riguarda un requisito tecnico essenziale, non sanabile tramite soccorso istruttorio. I campioni costituiscono componente sostanziale dell’offerta, legittimamente valutabili ai sensi dell’art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023. Il soccorso istruttorio non può correggere omissioni nell’offerta tecnica o economica. La scadenza di presentazione consolida l’offerta, garantendo parità di trattamento e certezza procedurale. Per l’approfondimento qui.

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 6/2025: esclusione solo se contributo ANAC non si regolarizza entro il termine

La sentenza n. 6/2025 dell’Adunanza Plenaria chiarisce che il mancato pagamento del contributo ANAC alla scadenza non comporta l’esclusione automatica dalla gara. Tale omissione costituisce un’irregolarità formale sanabile tramite soccorso istruttorio, con fissazione di un termine congruo dalla stazione appaltante. Solo il mancato versamento entro tale termine legittima l’esclusione. L’obbligo contributivo non integra i requisiti sostanziali di partecipazione e può essere assolto successivamente. I bandi devono eliminare clausole di esclusione automatica non conformi alla normativa vigente. Per tutti gli approfondimenti, leggi l’articolo dedicato.

TAR Campania 5830/2024: il soccorso istruttorio non può sanare la mancanza di elementi essenziali dell’offerta

Il TAR Campania (sentenza n. 5830/2024) ha stabilito che il soccorso istruttorio può correggere solo mancanze formali, non l’assenza di requisiti essenziali. La mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale, elemento indispensabile dell’offerta, giustifica l’esclusione. Il Comune ha quindi legittimamente annullato l’aggiudicazione provvisoria e assegnato la gara a un’altra società. Si rimanda all’articolo per approfondire.

TAR Sicilia 3967/2024: si al soccorso istruttorio per ritardo nel versamento del contributo ANAC

Il TAR Sicilia, sez. Catania, sent. n. 3967/2024, stabilisce che un’offerta resta valida anche in caso di ritardo nel pagamento del contributo ANAC, se regolarizzato durante la procedura di gara. Il mancato versamento nei termini non comporta automaticamente esclusione, essendo sanabile tramite soccorso istruttorio. Il contributo ANAC è considerato elemento esterno all’offerta, quindi la sua regolarizzazione non viola il principio di par condicio. La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale fondato su proporzionalità e tassatività delle cause di esclusione (art. 10 D.Lgs. 36/2023). L’operatore escluso per problemi tecnici del sistema telematico può essere riammesso previa regolarizzazione del pagamento. Per maggiori dettagli, consultare l’articolo completo.

Delibera ANAC 573/2024: no al soccorso istruttorio per allegato mancante nell’offerta economica

L’ANAC, con delibera n. 573/2024, chiarisce che un’impresa che omette di allegare un documento essenziale dell’offerta economica non può ricorrere al soccorso istruttorio. Nel caso analizzato, l’esclusione riguardava il modulo “OE-Offerta economica”, richiesto a pena di esclusione. La mancata presentazione costituisce carenza essenziale e non sanabile, poiché integra una violazione della par condicio competitorum. Il soccorso istruttorio non può intervenire su omissioni o inadempimenti fondamentali previsti dal bando. Pertanto, l’integrazione postuma dell’offerta economica è vietata, confermando l’automatismo della sanzione. Si rimanda all’articolo per approfondire.

Consiglio di Stato 286/2025: i limiti del soccorso istruttorio

La sentenza 286 del 15 gennaio 2025 del Consiglio di Stato chiarisce che il soccorso istruttorio nelle gare d’appalto può sanare solo errori formali o documentali, ma non carenze sostanziali dei requisiti. Nel caso esaminato, un’impresa aggiudicataria non possedeva il requisito di capacità tecnico-professionale: il TAR l’aveva riammessa tramite il soccorso istruttorio usando il fatturato di un’altra società. Il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione, sottolineando che integrare requisiti sostanziali altererebbe l’offerta e violerebbe il principio di par condicio tra concorrenti. L’omissione della società non era un errore formale, ma una scelta strategica non sanabile. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo dedicato.

Soccorso istruttorio: cosa cambia nel nuovo codice appalti?

L’istituto del soccorso istruttorio – che obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici – ha visto accresciuta la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici il quale, per un verso, vi dedica una autonoma e più articolata disposizione (art. 101) e, per altro verso, ne amplifica l’ambito, la portata e le funzioni, superando, altresì, talune incertezze diffusamente maturate nella prassi operativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21/08/2023, n. 7870).

Nel primo comma dell’art. 101 D.Lgs. 36/2023 si trova subito un’importante precisazione che è poi anche una limitazione: il soccorso istruttorio è ammesso solo se la documentazione non è già presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico. In quel caso, infatti, l’ente procederebbe all’acquisizione della documentazione e non potrebbe attivare il soccorso istruttorio.

Quindi la conditio sine qua non è che la documentazione, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, non sia ancora arrivata nelle mani della stazione appaltante.

Novità evidente rispetto al vecchio codice è l’introduzione di un termine minimo che deve essere assegnato all’operatore economico per integrare/regolarizzare la documentazione: non meno di 5 giorni e non più di 10. Ricordiamo che nel vecchio codice era stabilito solo il termine massimo, 10 giorni, e non un tempo minimo.

Le 4 tipologie di soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti

Si delineano nei commi successivi 4 tipologie di soccorso istruttorio:

  • soccorso istruttorio integrativo o completivo (comma 1, lett. a);
  • soccorso istruttorio sanante (comma 1, lett. b);
  • soccorso istruttorio in senso stretto o procedimentale (comma 3);
  • soccorso istruttorio correttivo (comma 4).

Di seguito le analizziamo in modo tale da comprendere appieno quando è possibile applicare (dal punto di vista dell’ente) o invocare (dal punto di vista dell’operatore economico) il soccorso istruttorio. L’obiettivo ultimo è quello di bilanciare la legittima concorrenza con la massima partecipazione, misurandosi con mere formalità da regolarizzare e raggiungendo così un equilibrio tra l’offerta migliore priva di irregolarità formali e l’interesse pubblico ad affidare l’appalto al migliore operatore economico.

Soccorso istruttorio: le 4 tipologie secondo il nuovo codice appalti

Soccorso istruttorio: le 4 tipologie secondo il nuovo codice appalti

Soccorso istruttorio integrativo

Il soccorso istruttorio integrativo o completivo è disciplinato dal comma 1 lett. a) dell’art. 101 D.Lgs. 36/2023. Esso mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante. Si tratta della possibilità data all’operatore economico di integrare la documentazione mancante trasmessa alla stazione appaltante (domanda di partecipazione alla gara o documento di gara unico europeo), nello specifico si tratta della documentazione amministrativa facente parte della cosiddetta “busta A“. Non è possibile recuperare carenze circa la documentazione che compone l’offerta tecnica e nemmeno quella dell’offerta economica.

La mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo è sanabile mediante documenti che riportano data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte: il legislatore solo su queste 3 fattispecie di documenti prevede la necessità della data certa. Gli elementi mancanti alla documentazione possono essere presentati ad integrazione, in aggiunta a quelli già presentati per completare l’offerta, ma solo se hanno data certa anteriore riscontrabile.

È stata, di fatto, eliminata la distinzione tra irregolarità essenziali e non essenziali che ha sollevato nel tempo molti dubbi interpretativi.

Il sistema automatico di verifica dei requisiti, realizza il principio del cosiddetto once only (Art. 99 comma 3 D.Lgs. 36/2023), per il quale il privato che abbia fornito una volta un documento all’amministrazione (e lo abbia inserito nel fascicolo virtuale detenuto da ANAC), non può essere chiamato a farlo di nuovo. In giurisprudenza possono essere ascritte ad una applicazione del principio once only quelle soluzioni per le quali, ad esempio, se il concorrente ha presentato il DGUE compilato nella domanda di partecipazione per un lotto, questo documento deve essere considerato consultabile dalla stazione appaltante in relazione ad altro lotto della stessa gara nel quale sia invece stato accidentalmente omesso (Tar Liguria 1/2025).

L’onere della stazione appaltante di acquisire direttamente i dati di controllo dei requisiti è stato rafforzato ancora di più dal Correttivo che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 99. In caso di malfunzionamenti della banca dati nazionale dei contratti pubblici o del fascicolo virtuale dell’operatore economico, alimentati dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, la stazione appaltante, ancorché impossibilitata alla verifica automatica dei requisiti, abbia l’onere di pronunciare l’aggiudicazione, fatta salva l’acquisizione dell’o.e. non della documentazione attestante il requisito, ma di una semplice autocertificazione.

Consiglio di Stato 1438/2026: omettere il DGUE comporta l’esclusione automatica dalla gara?

La sentenza n. 1438/2026 del Consiglio di Stato chiarisce l’interpretazione dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici in tema di DGUE mancante. L’omessa allegazione del Documento di Gara Unico Europeo nella busta amministrativa non comporta esclusione automatica se è stata presentata la domanda di partecipazione. Il soccorso istruttorio costituisce un dovere della stazione appaltante, espressione dei principi UE di concorrenza, proporzionalità e massima partecipazione. La pronuncia distingue tra “contenitore” (DGUE) e “contenuto” sostanziale, ritenendo sanabili le carenze formali che non incidono sui requisiti. Prevale quindi la sostanza sulla forma: errori documentali non lesivi della par condicio non possono avere effetti espulsivi. Leggi l’approfondimento.

Consiglio di Stato 10162/2025: è possibile sanare a gara in corso una dichiarazione di subappalto solo eventuale?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10162/2025, chiarisce l’obbligo di subappalto qualificante per le categorie scorporabili sotto il 10% negli appalti pubblici. L’abrogazione dell’art. 12 D.L. 47/2014 elimina deroghe: ogni categoria indicata negli atti di gara richiede qualificazione SOA specifica. La dichiarazione di ricorso al subappalto deve essere vincolante e presentata in sede di offerta; formule generiche o eventuali non sono ammesse. Il soccorso istruttorio non può sanare una dichiarazione inizialmente dubbia, comportando l’esclusione dell’operatore economico. Leggi l’approfondimento.

TAR Campania 1952/2025: limiti del soccorso istruttorio nel subappalto necessario

Il TAR Campania (sentenza n. 1952/2025) ribadisce che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare scelte sostanziali dell’operatore economico. La modifica, da subappalto parziale a subappalto integrale per lavorazioni prive di qualificazione, non costituisce un mero chiarimento, ma una riformulazione dell’offerta. Il soccorso istruttorio è quindi inammissibile quando incide sulla strategia di partecipazione alla gara. Diversamente si determinerebbe una violazione della par condicio tra i concorrenti. Leggi l’approfondimento.

TAR Toscana 1856/2025: se il FVOE risulta incompleto, si è esclusi dalla gara?

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1856/2025, chiarisce che errori formali nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) non comportano l’immediata esclusione dalla gara. Irregolarità documentali possono essere corrette tramite soccorso istruttorio o autocertificazione, purché non incidano sul possesso dei requisiti. La funzione del FVOE è meramente strumentale, e la sua incompletezza non deve diventare barriera alla partecipazione. La stazione appaltante ha discrezionalità nel valutare le irregolarità, privilegiando la massima partecipazione senza compromettere la verifica sostanziale dei requisiti. Leggi l’approfondimento.

TAR Lazio 21458/2025: omessa sottoscrizione dell’offerta

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 21458/2025, ha respinto il ricorso del secondo classificato che contestava l’uso del soccorso istruttorio per l’omessa firma dell’offerta economica e la mancata trasmissione dei patti di integrità. La clausola del disciplinare che consente la regolarizzazione di vizi formali è vincolante e non contestabile a gara conclusa. La mancanza della firma non compromette la provenienza né il contenuto dell’offerta, mentre i patti di integrità possono essere integrati senza incidere sulla validità tecnica o economica. La decisione conferma la legittimità dell’aggiudicazione e chiarisce i confini del soccorso istruttorio secondo l’art. 101 del Codice dei contratti. Leggi l’approfondimento.

TAR Sicilia 2470/2025: l’uso errato della firma digitale può essere sanato con il soccorso istruttorio?

Il TAR Sicilia, sentenza n. 2470/2025, chiarisce che l’assenza della firma digitale del legale rappresentante rende l’offerta non imputabile all’operatore economico. Nel caso esaminato, l’offerta era firmata digitalmente dal socio di maggioranza della società partecipante e non dall’amministratore unico, unico titolare dei poteri di rappresentanza e il soccorso istruttorio non ha potuto sanare il vizio. La Corte sottolinea che la firma digitale non è solo formale, ma essenziale per attribuire giuridicamente l’offerta all’impresa. Senza una sottoscrizione autentica del rappresentante legittimato, il vizio è radicale e l’esclusione dell’operatore è legittima. Leggi l’articolo dedicato.

TAR Lombardia 3270/2025: la mancata traduzione del manuale d’uso in Italiano può essere sanata col soccorso istruttorio?

Il TAR Lombardia, con la sentenza 3270/2025, evidenzia che il soccorso istruttorio può sanare l’omessa traduzione in italiano di documenti non essenziali già presenti nell’offerta tecnica, come nel caso specifico il manuale d’uso. La stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere la traduzione tramite questo strumento, evitando l’esclusione dell’operatore. Il soccorso istruttorio serve quindi a correggere irregolarità formali senza modificare l’offerta tecnica. La mancata attivazione dello strumento costituisce motivo di illegittimità del provvedimento. Leggi l’approfondimento.

Consiglio di Stato 7461/2025: per dichiarazioni mancanti dei progettisti, il soccorso istruttorio è legittimo?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7461 del 23 settembre 2025, chiarisce che il soccorso istruttorio è ammesso solo per integrare carenze formali della documentazione amministrativa e non per sanare omissioni sostanziali. Nel caso specifico di un appalto integrato, la Stazione Appaltante ha legittimamente attivato il soccorso per completare dichiarazioni già presenti nell’offerta tecnica. Non vi era incertezza sull’identità dell’operatore economico, poiché la documentazione era firmata dal coordinatore del gruppo di progettisti. Il Collegio ribadisce che la regolarizzazione è possibile solo in presenza di elementi già idonei a individuare con certezza il concorrente. Leggi l’approfondimento.

Consiglio di Stato 5194/2025: non è possibile sanare la garanzia provvisoria dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte

Con la sentenza n. 5194/2025, il Consiglio di Stato ha stabilito che la garanzia provvisoria deve essere valida, completa ed efficace alla scadenza delle offerte, senza possibilità di integrazione successiva. Nel caso di una gara aeroportuale da 66,3 milioni €, l’aggiudicataria aveva presentato una cauzione ridotta, integrata poi oltre il termine, causando l’annullamento dell’aggiudicazione. Il Consiglio ha confermato che il soccorso istruttorio può correggere solo irregolarità formali di documenti già validi alla scadenza. Anche l’incompletezza della cauzione comporta esclusione se non validamente costituita entro il termine. Il principio operativo è chiaro: nel settore speciale, la cauzione deve essere conforme e pienamente efficace al momento della scadenza, pena l’esclusione. Per maggiori dettagli, consultare l’articolo completo.

TAR Campania 5775/2025: il ritardo nel pagamento del contributo ANAC innesca l’attivazione del soccorso istruttorio

La sentenza TAR Campania n. 5775/2025 riguarda un’esclusione da gara per tardivo pagamento del contributo ANAC. Il TAR ha stabilito che il contributo non è un requisito di partecipazione, ma una “condizione estrinseca” per finanziare l’ANAC. Il mancato pagamento entro la scadenza non comporta automaticamente esclusione, ma richiede l’attivazione del soccorso istruttorio. La stazione appaltante deve dare un termine per regolarizzare il pagamento, e l’esclusione scatta solo se il concorrente non provvede. Nel caso concreto, il TAR ha accolto il ricorso, confermando la validità del pagamento anche se tardivo rispetto al termine di gara. Per approfondimenti, si rimanda all’articolo dedicato.

Consiglio di Stato 6095/2025: si all’integrazione di documenti incompleti, ma no alla sostituzione della dichiarazione o del possesso dei requisiti

Il soccorso istruttorio può integrare documenti incompleti, ma non sostituire la dichiarazione o il possesso dei requisiti richiesti. Il CdS, sentenza n. 6095/2025, conferma che l’integrazione è legittima solo se il requisito speciale è già dichiarato e posseduto. La documentazione fornita in soccorso non modifica l’offerta, ma completa quanto già dichiarato. La stazione appaltante deve distinguere tra carenza documentale e assenza del requisito sostanziale. In assenza di dichiarazione, il soccorso istruttorio non può sanare la mancanza del requisito. Per approfondimenti, si rimanda all’articolo dedicato.

TAR Lombardia 2642/2025: nessuna esclusione dalla gara se l’allegato mancante è rinvenibile in altri documenti

La sentenza n. 2642/2025 del TAR Lombardia ribadisce il principio del risultato, secondo cui la valutazione delle offerte privilegia i contenuti sostanziali rispetto alla forma prescritta dal disciplinare. Nel caso esaminato, un concorrente aveva omesso una tabella di quantificazione delle derrate, ma i dati erano comunque desumibili dalla relazione tecnica. Il TAR ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio, volto a chiarire e non modificare l’offerta, escludendo che l’assenza della tabella giustificasse esclusione o riduzione del punteggio. La decisione conferma la prevalenza della logica sostanziale sulle rigidità formali, nel rispetto di trasparenza e parità di trattamento. L’aggiudicazione è stata quindi confermata, rigettando tutte le doglianze del ricorrente. Per approfondimenti, si rimanda all’articolo dedicato.

TAR Lazio 13244/2025: il termine per l’integrazione dei documenti è perentorio

Il TAR Lazio (sentenza 13244/2025) ha stabilito che il termine per rispondere a una richiesta di soccorso istruttorio ha natura perentoria. La mancata presentazione dei documenti entro i termini comporta l’esclusione automatica del concorrente, salvo cause di forza maggiore. Il ricorso di un partecipante, che aveva lamentato malfunzionamenti della PEC, è stato respinto. Il soccorso istruttorio serve solo a consentire una regolarizzazione entro limiti temporali precisi, non come sanatoria illimitata. La regolarità formale è decisiva, e né il possesso dei requisiti né la preesistenza dei documenti evita l’esclusione. Per maggiori dettagli, consultare l’articolo completo.

TAR Sardegna 432/2025: solo una chance per integrare la documentazione di gara!

La sentenza n. 432/2025 del TAR Sardegna stabilisce che il soccorso istruttorio non può essere concesso due volte se l’operatore economico non completa la documentazione entro il termine perentorio. La mancata risposta comporta l’esclusione automatica dalla gara, senza ulteriori integrazioni. Il caso riguardava un operatore che aveva ignorato il primo invito a integrare e aveva ricevuto un secondo invito, ritenuto illegittimo dal TAR. Il Tribunale ha confermato che la duplicazione del soccorso istruttorio viola la normativa e la giurisprudenza consolidata. Lo strumento deve garantire partecipazione e parità, non premiare negligenza: la documentazione deve essere completa sin dall’offerta. Per maggiori dettagli, consultare l’articolo completo.

TAR Lazio 8240/2025: il risultato ha la meglio sulla mera formalità!

Il RUP deve gestire il soccorso istruttorio previsto dall’articolo 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici con attenzione sostanziale, valorizzando la finalità ultima della gara. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 8240/2025, sottolinea un approccio orientato al risultato, non vincolato a formalismi eccessivi. Nel caso esaminato, un’impresa era stata esclusa per presunta mancanza di requisito di fatturato, nonostante avesse fornito documentazione integrativa. Il Tribunale ha accolto il ricorso, evidenziando carenze motivazionali e istruttorie della stazione appaltante. La sentenza ribadisce la centralità della sostanza e della collaborazione tra operatori e amministrazioni pubbliche per garantire efficienza e trasparenza. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo dedicato.

TAR Puglia 642/2025: no al soccorso istruttorio per la mancata dichiarazione di subappalto necessario

Il TAR Puglia, con la sentenza 642/2025, ha stabilito che il soccorso istruttorio non può sanare la mancata dichiarazione del subappalto necessario in fase di offerta. Il subappalto necessario è obbligatorio quando l’impresa non possiede i requisiti richiesti, a differenza del subappalto facoltativo. L’intenzione di ricorrere al subappalto deve essere espressamente indicata nell’offerta; ometterla costituisce un vizio sostanziale. Ammettere integrazioni postume violerebbe il principio di parità di trattamento tra concorrenti. Nel caso specifico, il TAR ha annullato l’aggiudicazione perché il vincitore era privo della qualificazione obbligatoria e non aveva dichiarato il subappalto necessario. Si rimanda all’articolo per approfondire.

Soccorso istruttorio sanante

Il soccorso istruttorio sanante è disciplinato dal comma 1 lett. b) dell’art. 101 D.Lgs. 36/2023. Esso consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili. Le irregolarità riguardano la domanda di partecipazione o il documento di gara unico europeo o ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla gara, sempre escludendo i documenti che riguardano l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Viene posto un unico limite al soccorso istruttorio: non è possibile sanare omissioni che rendono incerta l’identità dell’operatore economico.

Inoltre il soggetto economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante entro il termine stabilito (non meno di 5 giorni e massimo 10) è escluso dalla procedura di gara.

Ne consegue che nel caso di soccorso istruttorio integrativo e sanante l’operatore economico:

  • non può essere escluso automaticamente;
  • viene escluso dalla gara se non adempie alle modifiche richieste della stazione appaltante nel termine stabilito (quindi l’esclusione non è legata all’inadempimento, ma all’inidoneità dell’offerta presentata).

TAR Calabria 274/2026: offerta di gara espressa in valore assoluto e non percentuale, è causa di esclusione?

Il TAR Calabria (sentenza n. 274/2026) chiarisce che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare la struttura dell’offerta economica, ma solo per sanare irregolarità formali. Se la lex specialis impone il ribasso percentuale a pena di esclusione, l’indicazione di un valore assoluto integra una difformità sostanziale. Anche se il ribasso è matematicamente ricavabile, la correzione richiederebbe un intervento ricostruttivo vietato alla stazione appaltante. Prevale quindi la tutela della par condicio: il mancato rispetto delle modalità essenziali di offerta comporta l’esclusione automatica. Leggi l’approfondimento.

TAR Napoli 6237/2025: ammessa l’integrazione postuma dei requisiti tecnici

Il TAR Napoli, sentenza 6237/2025, chiarisce che un operatore economico può integrare la documentazione di gara con certificazioni non originariamente dichiarate, purché dimostrino il possesso dei requisiti al momento della domanda. Il caso riguarda un progetto PNRR di riqualificazione urbana, con aggiudicatario che ha presentato certificazioni aggiuntive su richiesta della stazione appaltante. La giurisprudenza tradizionale adotta un approccio restrittivo, ammettendo solo correzioni formali e vietando l’integrazione di servizi analoghi già dichiarati. Il TAR Campania valorizza invece l’approccio sostanzialistico e il principio del risultato, consentendo l’integrazione documentale se prova ex post la capacità tecnica. L’omissione iniziale non è vizio insanabile: il soccorso istruttorio è ammesso se il concorrente dimostra almeno un principio di prova del requisito, distinguendo i casi da violazioni di correttezza e buona fede (art. 5, D.Lgs. 36/2023). Ti consiglio di leggere l’approfondimento per maggiori dettagli.

TAR Lazio 13829/2025: firma digitale omessa sull’offerta tecnica

La sentenza TAR Lazio n. 13829/2025 chiarisce i limiti del soccorso istruttorio nelle gare telematiche. Un operatore economico è stato escluso per mancata firma digitale su un PDF dell’offerta tecnica. Il tentativo di giustificare l’assenza tramite PEC non è stato ritenuto valido. Il TAR ha sottolineato che la firma digitale è essenziale per la validità giuridica dell’offerta. L’assenza di firma digitale non costituisce irregolarità sanabile, ma causa legittima di esclusione. Per approfondimenti, si rimanda all’articolo dedicato.

TAR Campania 5075/2025: il DGUE omesso non è condizione sanabile

Il TAR Campania, sentenza 5075/2025, ha chiarito che la totale assenza del DGUE non può essere sanata tramite il soccorso istruttorio. Sotto il vecchio codice (D.lgs. 50/2016) era possibile sanare anche la mancata produzione del DGUE, ma il nuovo Codice (D.lgs. 36/2023, art. 101) richiede la previa trasmissione del documento. Il soccorso istruttorio può integrare solo elementi mancanti di documenti già presentati. L’assenza completa del DGUE equivale all’omessa domanda di partecipazione, comportando l’esclusione automatica. Il nuovo quadro normativo limita quindi l’uso del soccorso istruttorio a correzioni di documenti esistenti, non a omissioni totali. Per maggiori dettagli, consultare l’articolo completo.

Tar Veneto 769/2025: possibile integrazione post-offerta della garanzia provvisoria

Il TAR Veneto, sentenza 769/2025, ha confermato che nel Codice Appalti il principio del risultato prevale sulla forma. Un’impresa aveva contestato l’aggiudicazione sostenendo che la garanzia provvisoria fosse insufficiente. L’aggiudicataria ha integrato l’importo subito dopo la contestazione, rientrando nel soccorso istruttorio sanante. Il TAR ha ritenuto legittima l’integrazione postuma, senza necessità di accertare malafede o colpa. Il principio mira a tutelare l’effettiva qualità delle offerte senza pregiudicare la concorrenza o l’interesse pubblico. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo dedicato.

Tar Campania 855/2025: dimostrazione dei requisiti e soccorso istruttorio sono compatibili?

Il TAR Campania, con la sentenza n. 855/2025, ha stabilito che il soccorso istruttorio può colmare carenze documentali nella dimostrazione dei requisiti di partecipazione, sia generali sia speciali. La vicenda riguardava una gara europea per la ristorazione scolastica, contestata da un’impresa per la presunta mancanza di prova della capacità tecnico-professionale dell’aggiudicatario. Il TAR ha ritenuto legittimo l’uso del soccorso istruttorio, previsto dalla lex specialis, purché non alteri offerta tecnica ed economica. La decisione conferma che il soccorso istruttorio valorizza la concorrenza e l’efficienza della gara. In sostanza, irregolarità formali non impediscono l’applicazione dell’istituto se i requisiti sostanziali sono dimostrati. Si rimanda all’articolo per approfondire.

Parere MIT 3066/2025: non si può usare il soccorso istruttorio per la manifestazione di interesse

Il parere MIT n. 3066/2025 chiarisce che il soccorso istruttorio non si applica alle manifestazioni di interesse, essendo una fase preliminare alla gara. Nel caso esaminato, un operatore aveva inviato un modello incompleto, mancante dei dati del legale rappresentante e delle dichiarazioni sui requisiti. Il RUP lo ha escluso dalla procedura, rifiutando correzioni tardive. Il MIT sottolinea che l’identità del concorrente deve essere certa e il principio di parità tra candidati impedisce modifiche postume. La decisione è coerente con la giurisprudenza, confermando l’impossibilità di sanare irregolarità che violino l’avviso pubblico. Per approfondimenti, si rimanda all’articolo dedicato.

Soccorso istruttorio in senso stretto (procedimentale)

Il soccorso istruttorio in senso stretto è disciplinato dal comma 3 dell’art. 101 D.Lgs. 36/2023. Il legislatore introduce un altro tipo di possibilità: i chiarimenti.

La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e se ritenuto necessario, chiarimenti sui contenuti che riguardano l’offerta tecnica e l’offerta economica e su ogni allegato relativo ad esse. Precisiamo che chiarimento non è soccorso istruttorio, dato che quest’ultimo è ammesso solo per la documentazione amministrativa e non tecnico-economica. Si tratta, però, della possibilità di vederci chiaro su eventuali ambiguità laddove necessario. L’operatore economico è tenuto a dare risposta nel termine fissato dall’ente (che anche in questo caso non deve superare i 10 giorni e non deve essere inferiore a 5). I chiarimenti non possono in alcun modo modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

Consiglio di Stato n. 3059/2026: quando la documentazione sui requisiti tecnici può essere completata senza esclusione?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3059/2026, chiarisce che la documentazione sui requisiti tecnici può essere completata anche in giudizio senza esclusione, purché il requisito fosse già posseduto e dichiarato in gara. La decisione distingue tra integrazione probatoria ammessa e integrazione postuma di un requisito mancante, che invece resta vietata. Per i giudici, nelle referenze tecniche conta il contenuto sostanziale delle prestazioni svolte, non solo la loro qualificazione formale come progettazione definitiva o esecutiva. Il soccorso istruttorio processuale è quindi legittimo quando la documentazione integrativa ha funzione confermativa e non altera la par condicio tra concorrenti. Leggi l’approfondimento.

TAR Lombardia 2410/2026: esclusione per l’impresa che sfora i termini per i chiarimenti sull’offerta?

Il TAR Lombardia chiarisce che il ritardo nella trasmissione dei chiarimenti sull’offerta non comporta automaticamente l’esclusione dalla gara. Con la sentenza n. 2410/2026 distingue il soccorso procedimentale dal soccorso sanante: nel primo caso si tratta solo di chiarire elementi già presenti nell’offerta, senza modificarla. Se i chiarimenti arrivano entro il termine massimo di legge di 10 giorni, lo sforamento del termine fissato dalla stazione appaltante non è espulsivo. Prevalgono infatti i principi del risultato e della fiducia, evitando esclusioni meramente formali. Leggi l’approfondimento.

TAR Emilia Romagna 168/2026: modulistica non aggiornata in gara, si può ricorrere al soccorso istruttorio?

La società ha presentato l’offerta tecnica con modulistica non aggiornata, omettendo l’allegazione della certificazione di parità di genere richiesta per il punteggio premiale ESG. Il TAR Emilia-Romagna (sentenza 168/2026) ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento dei punti, nonostante il possesso sostanziale del requisito. Richiamato il principio di autoresponsabilità: l’operatore deve usare i modelli aggiornati e rispettare integralmente le prescrizioni di gara. Escluso il soccorso istruttorio e l’errore materiale, poiché non sanabili carenze dell’offerta tecnica né integrabili ex post senza violare la par condicio. Leggi gli approfondimenti.

TAR Sicilia 968/2026: difformità nella scheda tecnica, non basta per escludere se l’offerta economica è univoca

Il TAR Catania (sentenza n. 968/2026) ha ritenuto illegittima l’esclusione basata su una difformità formale della documentazione tecnica senza previo soccorso istruttorio. L’offerta va valutata unitariamente: una singola incongruenza (brochure 1 kg) non prevale su un’offerta economica chiara (formato 500 g e prezzo coerente). La brochure ha funzione meramente illustrativa e non incide sul contenuto sostanziale dell’offerta. In presenza di ambiguità non sostanziali, la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio ex art. 101, co. 3, D.Lgs. 36/2023 prima di escludere. Leggi l’approfondimento.

Consiglio di Stato 8436/2025: soccorso istruttorio procedimentale legittimo per una svista nell’offerta?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8436/2025, ha chiarito che la stazione appaltante può attivare il soccorso istruttorio per correggere errori materiali nell’offerta, purché non si modifichi il contenuto economico o tecnico originario. Nel caso esaminato, la dicitura “zero” accanto alla voce progettazione è stata considerata una mera svista formale. La richiesta di chiarimenti, dunque, non ha violato il principio di immodificabilità ma ha solo confermato la reale intenzione dell’offerente, in coerenza con i principi di fiducia e risultato previsti dal D.Lgs. 36/2023. Leggi l’approfondimento qui.

TAR Lazio 12976/2025: quali documenti tecnici possono essere sanati?

Il TAR Lazio, con la sentenza 12976/2025, chiarisce i limiti del soccorso istruttorio nelle gare, bilanciando tassatività delle cause di esclusione e tutela della partecipazione. Nel caso esaminato, l’omissione formale di una dichiarazione sulla disponibilità della sede non comprometteva l’offerta, già comprensiva degli elementi sostanziali nella relazione tecnica. L’integrazione postuma tramite soccorso istruttorio è stata considerata legittima, essendo il documento confermativo e non costitutivo. La clausola escludente automatica non può prevalere se il contenuto sostanziale è presente. La sentenza ribadisce che le esclusioni devono essere interpretate restrittivamente, preservando parità e integrità dell’offerta. Per maggiori dettagli, consultare l’articolo completo.

Consiglio di Stato 5343/2025: si all’integrazione documentale postuma per attestare i requisiti tecnici

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 5343/2025, stabilisce che il soccorso istruttorio può integrare documenti sui requisiti speciali di partecipazione, purché posseduti entro il termine di presentazione delle offerte. La vicenda riguarda un concorrente escluso per carenze documentali relative ai progettisti di un appalto integrato. Il TAR aveva annullato l’esclusione, ma il secondo classificato aveva fatto appello. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, precisando che l’integrazione non altera l’offerta né la par condicio. La pronuncia amplia l’uso del soccorso istruttorio rispetto alla precedente interpretazione più restrittiva sui requisiti tecnici. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo dedicato.

Parere MIT 3604/2025: errore della PA nel bando

Il MIT ha chiarito che il soccorso istruttorio può essere attivato in caso di omissione di documenti relativi alle clausole sociali, come il rapporto sul personale e la dichiarazione di assunzione di personale femminile e giovanile, se l’errore deriva dal bando stesso. Tale strumento consente di correggere le lacune senza modificare l’offerta tecnica o economica. La procedura deve rispettare il bilanciamento tra par condicio competitorum e favor participationis. L’ammissibilità del soccorso è confermata anche quando l’errore è imputabile alla PA, purché non alteri la concorrenza. Precedenti del Consiglio di Stato supportano la legittimità di tale intervento correttivo. Si rimanda all’articolo per approfondire.

Consiglio di Stato 1707/2025: certificazione scaduta dopo la valutazione dell’offerta

Se una certificazione serve solo ad ottenere un punteggio premiale e non è requisito di partecipazione, eventuali carenze documentali possono essere sanate tramite soccorso procedimentale. La scadenza della certificazione dopo la valutazione dell’offerta non comporta retroattivamente la perdita del punteggio. La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza 1707/2025) conferma che il soccorso procedimentale tutela la trasparenza senza alterare la parità tra concorrenti. L’integrazione dei documenti è ammessa se il requisito era valido al momento della presentazione dell’offerta. Di conseguenza, contestazioni sui punteggi già assegnati risultano inammissibili per carenza di interesse. Per approfondimenti, si rimanda all’articolo dedicato.

Tar Emilia Romagna 333/2025: offerta tecnica poco chiara

Il TAR Emilia-Romagna, sentenza n. 333/2025, ha stabilito che un’offerta tecnica non chiara non comporta automaticamente l’esclusione. Il soccorso istruttorio può essere utilizzato per chiarire irregolarità formali senza incidere sulla sostanza dell’offerta. Nel caso esaminato, l’offerta era conforme e le eventuali discrepanze erano facilmente verificabili aritmeticamente. Il Tribunale ha richiamato il principio di “favor partecipationis”, a tutela della partecipazione dei concorrenti. Il soccorso istruttorio serve a prevalere la sostanza sull’eccesso di formalismi, garantendo concorrenza e corretta aggiudicazione. Per maggiori dettagli, consultare l’articolo completo.

Soccorso istruttorio correttivo

Le 3 tipologie di soccorso istruttorio appena esaminate, come abbiamo visto, richiedono tutte un’attività da parte della stazione appaltante, tramite il Rup, che comporta la partecipazione dell’operatore economico, ad esempio attraverso richieste di chiarimenti. Diversamente, vi è una quarta forma, non prevista dalla vecchia normativa, che non necessita di alcuna iniziativa da parte della stazione appaltante. In questo caso, infatti, è l’operatore economico ad agire spontaneamente e il Rup si limita a prenderne atto. Questa modalità è conosciuta come soccorso istruttorio correttivo, disciplinato dal comma 4 dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Si tratta, appunto, di una novità rispetto alla precedente normativa: una possibilità data all’operatore economico di rettificare un errore materiale (errore dovuto a svista o disattenzione) contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, quindi anche dopo la scadenza del termine di presentazione, purché la richiesta di rettifica sia inoltrata in una busta chiusa, chiaramente contrassegnata come tale, e venga aperta contestualmente all’offerta originaria. Errore notato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, come potrebbe essere ad esempio un’incongruenza tra importi unitari e importo complessivo dell’offerta economica. La rettifica non può comportare la presentazione di una nuova offerta e non può essere una modifica sostanziale. L’anonimato deve essere sempre assicurato.

Di norma l’operatore economico non è più abilitato ad accedere al proprio fascicolo per apportare modifiche dopo la presentazione dell’offerta; in questo caso può farlo prima dell’apertura dell’offerta da parte della stazione appaltante, lasciando sempre copia della documentazione originale per permettere all’ente un confronto tra la documentazione precedentemente inviata e quella successivamente modificata al fine di scongiurare modifiche inammissibili.

La rettifica deve essere chiesta in busta chiusa, con indicazione riportata sulla stessa da cui si evinca che si tratta, appunto, di una “rettifica” e deve essere aperta insieme all’offerta.

A tal riguardo, il Consiglio di Stato, sez. V, con la sent. n. 2789/2025 spiega che questa ipotesi a differenza delle altre forme di soccorso

si atteggia, (…) a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva” che “prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.

Tuttavia, questa forma di soccorso non può essere applicata in modo indiscriminato, poiché deve rispettare altri principi di pari rilievo, come quello dell’autoresponsabilità. Questo principio, che rappresenta un corollario della par condicio tra i concorrenti, stabilisce che la possibilità di usufruire del soccorso istruttorio deve essere bilanciata con il dovere di ciascun partecipante di assumersi la responsabilità delle proprie dichiarazioni.

Di conseguenza, gli operatori economici devono redigere l’offerta con un elevato grado di diligenza, proporzionato alla professionalità richiesta nel settore di riferimento. Il soccorso istruttorio non è dunque ammesso se contrasta con il principio di autoresponsabilità, secondo il quale ogni concorrente deve sostenere le conseguenze di eventuali errori commessi nella predisposizione della documentazione.

Leggi un approfondimento su Esclusione dalla gara per rinvio a giudizio: no automatismi

Consiglio di Stato 2721/2026: rettifica dell’offerta in gara, fin quando è possibile?

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2721/2026) chiarisce che la rettifica dell’offerta è ammessa fino all’apertura della singola busta (tecnica o economica), non dell’intera procedura. Il soccorso correttivo ex art. 101, co. 4, D.Lgs. 36/2023 consente di sanare errori materiali, purché oggettivamente riconoscibili e correggibili senza alterare il contenuto sostanziale dell’offerta. Nel caso concreto, è stata ritenuta legittima la rettifica del costo della manodopera, ricostruibile dai dati già presenti nell’offerta. L’istituto è autonomo rispetto al soccorso istruttorio tradizionale e risponde all’esigenza di consentire all’operatore di correggere tempestivamente errori formali. Leggi l’approfondimento.

Parere MIT 3705/2025: cosa si intende per “fino al giorno fissato per la loro apertura”?

Come abbiamo appena letto, si può rettificare l’errore fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte. Ma cosa si intende esattamente con questa espressione? Il giorno della prima seduta di apertura della gara oppure il giorno di apertura della singola offerta tecnica oppure ancora della singola offerta economica del singolo concorrente che ha chiesto la rettifica dell’errore di cui si sia accorto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte?

Il MIT, con il parere 3705/2025, fa chiarezza in merito: la rettifica può essere consentita fino all’apertura delle offerte tecniche o delle offerte economiche se la piattaforma contempla tale facoltà garantendo l’anonimato ovvero se “a seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione” (Bando-tipo ANAC 1-2023).

TAR Lombardia 723/2025: il soccorso istruttorio non può alterare l’offerta

Il TAR Lombardia (sentenza 28 luglio 2025, n. 723) ha confermato che il superamento anche minimo del limite di subappalto previsto dalla lex specialis (49,99%) comporta esclusione automatica. Il soccorso istruttorio non può correggere errori sostanziali che incidono su requisiti essenziali dell’offerta. La stazione appaltante deve rispettare le regole autoimposte, garantendo parità tra concorrenti. L’operatore economico ha l’obbligo di diligenza e buona fede nel dichiarare e verificare le percentuali di subappalto. La decisione ribadisce principi chiave: rispetto rigoroso delle clausole, auto-vincolo senza deroghe e responsabilità dell’offerente. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo dedicato.

TAR Valle d’Aosta 4/2025: rettificare i costi della manodopera oltre il termine di valutazione delle offerte

La rettifica dei costi della manodopera oltre il termine di valutazione delle offerte non è ammessa. Il soccorso istruttorio correttivo è consentito solo se presentato prima dell’apertura e valutazione delle buste. Nel caso del TAR Valle d’Aosta n. 4/2025, un operatore escluso per offerta anormalmente bassa non ha potuto correggere i costi tardivamente. Modificare l’offerta dopo la valutazione violerebbe il principio di immodificabilità e inciderebbe su elementi fondamentali come sicurezza e parità di trattamento. Il TAR ha confermato l’esclusione, ritenendo legittima la verifica basata sull’offerta originaria. Si rimanda all’articolo per approfondire.

TAR Puglia: correggere l’offerta economica dopo l’apertura di quella tecnica è legittimo, ma solo per errori materiali

La sentenza n. 641/2025 del TAR Puglia riguarda la legittimità della rettifica di un’offerta economica. Il Tribunale distingue tra errori tecnici ed economici, consentendo correzioni fino all’apertura della rispettiva parte dell’offerta. Un errore materiale deve essere evidente e ricostruibile senza fonti esterne; non basta una semplice svista apparente. Nel caso specifico, la rettifica ha richiesto riferimenti esterni, violando il principio di auto responsabilità del concorrente. La decisione sottolinea che i partecipanti devono prestare alta attenzione e non delegare all’amministrazione l’interpretazione delle offerte. Per approfondimenti, si rimanda all’articolo dedicato.

FAQ sul soccorso istruttorio

Perché il soccorso istruttorio è importante in una procedura di gara?

È essenziale perché permette di evitare l’esclusione automatica di un operatore economico per errori formali, garantendo così una maggiore partecipazione e assicurando che l’appalto venga assegnato al soggetto più meritevole, senza penalizzazioni eccessive per semplici dimenticanze.

Quali sono le principali novità introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici?

Il D.Lgs. 36/2023 ha ampliato l’ambito del soccorso istruttorio, introducendo:

  • l’obbligo di un termine minimo di 5 giorni (massimo 10) per regolarizzare la documentazione;
  • 4 tipologie di soccorso istruttorio: integrativo, sanante, in senso stretto (chiarimenti) e correttivo;
  • il principio “once only“, che evita di dover fornire più volte la stessa documentazione.

Quali documenti possono essere integrati con il soccorso istruttorio?

Si possono correggere e integrare solo documenti amministrativi (es. domanda di partecipazione, DGUE, garanzie). Non è possibile modificare l’offerta tecnica o economica, salvo la possibilità di chiarimenti o rettifiche per errori materiali evidenti.

Cosa succede se un operatore economico non risponde al soccorso istruttorio?

Se l’operatore economico non fornisce la documentazione richiesta entro il termine stabilito (tra 5 e 10 giorni), viene escluso dalla gara. L’esclusione non è automatica al momento dell’errore, ma dipende dall’eventuale mancata regolarizzazione.

Cos’è il soccorso istruttorio correttivo e come funziona?

È una novità introdotta dal nuovo codice che permette la correzione di errori materiali nell’offerta tecnica o economica prima dell’apertura delle offerte. La richiesta deve avvenire in una busta chiusa e non può comportare modifiche sostanziali all’offerta presentata.

Nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione sulla ripartizione delle quote di esecuzione dei lavori per categorie può essere oggetto di soccorso procedimentale?

Sì, l’integrazione dichiarativa è consentita purché il RTI sia complessivamente in possesso dei requisiti di qualificazione e abbia già indicato le quote di partecipazione riferite all’insieme delle categorie dei lavori. Infatti, la stazione appaltante, nell’ambito dell’attivazione del soccorso procedimentale ai sensi dell’art. 101, comma 3, può sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, purché non ne modifichi i contenuti. (FAQ pubblicata da ANAC aggiornata al 13 febbraio 2026)

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 Giusi Rosamilia

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