Il soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti


Il nuovo codice dei contratti pubblici prevede l’obbligo da parte della stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio per integrare la documentazione presentata per partecipare alla gara, sanare eventuali omissioni, inesattezze ed irregolarità. Una sorta di “salvagente” per l’operatore economico che può rimediare ad un errore fatto rispettando le scadenze dettate dalla stazione appaltante. Il soccorso istruttorio prima era disciplinato dall’art. 83 D.Lgs. 50/2016, ora dall’art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Il D.Lgs. 36/2023 amplifica l’ambito, la portata e le funzioni del soccorso istruttorio, ma allo stesso tempo ne delinea confini rigorosi come quello discendente dall’autoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno di essi è responsabile delle proprie azioni e/o mancanze e deve pertanto sopportare le conseguenze di possibili errori commessi in fase di formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.

In ossequio al principio di autoresponsabilità, all’operatore economico che partecipa ad una gara è sempre richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media, una diligenza che riguarda non solo la parte esecutiva del contratto, ma che abbraccia anche le fasi prodromiche e genetiche, come ad esempio la redazione degli atti utili alla partecipazione alla gara.

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Soccorso istruttorio: cos’è

Il soccorso istruttorio, come appena accennato, è un sub-procedimento che permette all’operatore economico inadempiente di sanare determinate irregolarità e/o omissioni che riguardano la domanda di partecipazione alla gara d’appalto, un istituto trasversale che si applica a prescindere dall’importo e dal criterio di aggiudicazione. Di fatto è un obbligo della stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio “integrativo” e “sanante” che in seguito analizzeremo.

I confini del soccorso istruttorio si ampliano nel nuovo codice dei contratti pubblici: scelta che apparentemente potrebbe sembrare andare contro il canone di auto-responsabilità secondo cui chi dimentica di allegare una determinata documentazione o commette altro tipo di errore, dovrebbe poi affrontarne le conseguenze e non avere semplicemente la possibilità di “rimediare”. In realtà, però, dall’ampliamento della portata applicativa del soccorso istruttorio si evince la volontà del legislatore di affidare l’appalto all’operatore economico davvero meritevole, superando dimenticanze che non inficiano la qualità del servizio offerto, correndo il rischio di allungare i tempi di affidamento.

In linea con il nuovo codice è la sentenza n. 1308/2022 sez. VI del Consiglio di Stato secondo la quale lo scopo della gara è quello di selezionare il concorrente che, in possesso di requisiti specifici, risulta quello più idoneo e meritevole di affidamento. Gli eventuali errori e le omissioni non alterano il confronto competitivo, che deve esser sempre salvaguardato, e non possono essere perciò motivo di esclusione.

Specifichiamo subito che il soccorso istruttorio è possibile solo in caso di correzioni alla documentazione amministrativa, non per modifiche all’offerta tecnica o all’offerta economica. Per queste ultime due è possibile richiedere dei chiarimenti che in seguito vedremo.

Affidarsi al soccorso istruttorio è comunque un rimedio limitato, non sempre risolutivo, che può comportare rischi di esclusione o ritardi procedurali. Anticipa le criticità gestendo con rigore e precisione gli adempimenti documentali, così da presentare un’offerta conforme e competitiva grazie al software contabilità lavori che ti supporta proprio per una gestione puntuale e professionale delle gare: organizzi preventivamente tutta la documentazione necessaria, nel pieno rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e della lex specialis.

Consiglio di Stato 2789/2025: no all’uso eccessivo del soccorso istruttorio

Il D.Lgs. 36/2023 bilancia fiducia reciproca tra amministrazione e operatori economici (art. 2) e il principio del risultato (art. 1). Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2789/2025) ha chiarito che il soccorso istruttorio non può essere usato in modo eccessivo. È ammessa la correzione di errori materiali basati sull’offerta originale, ma non modifiche tecniche o economiche. Le richieste di chiarimento non devono essere reiterate per rispettare tempi procedurali ed evitare dilazioni. Gli operatori devono presentare offerte complete, garantendo equità e responsabilità fin dall’inizio. Per tutti i dettagli, ti consiglio di leggere l’approfondimento dedicato.

Soccorso istruttorio: favoreggiamento o tutela della concorrenza?

Il soccorso istruttorio costituisce applicazione dei principi cardine del nuovo codice appalti: il principio della fiducia e della buona fede. Risponde pienamente al canone della cooperazione leale tra stazione appaltante e operatore economico. Il soggetto economico può rimediare ad eventuali errori formali che, se non sanati, porterebbero alla sua esclusione dalla gara. Il soccorso istruttorio fa in modo che lo svolgimento della gara non venga condizionato da un eccessivo formalismo ai danni della qualità dell’offerta, ma che si raggiunga l’obiettivo della stazione appaltante di affidare i lavori al miglior offerente, in linea con il principio del risultato.

È fatta salva la par condicio tra i concorrenti in quanto con il soccorso istruttorio si può rimediare a carenze e/o irregolarità che riguardano la documentazione amministrativa (requisiti di ordine generale), senza nemmeno sfiorare gli elementi integranti (offerta tecnica od economica).

Consiglio di Stato 1300/2026: servizi di punta e limiti al soccorso istruttorio, il CdS sull’obbligo di dimostrazione immediata dei requisiti tecnici

La sentenza n. 1300/2026 del Consiglio di Stato chiarisce che il soccorso istruttorio non può sanare carenze originarie nei requisiti tecnici richiesti in gara. L’integrazione tardiva di servizi non dichiarati come “servizi di punta” costituisce modifica sostanziale dell’offerta. In tali casi si viola la par condicio, con conseguente esclusione del concorrente. Il requisito dei servizi di punta deve essere dimostrato fin dall’offerta, senza possibilità di produzione successiva di documentazione integrativa. Il soccorso istruttorio serve solo a chiarire o regolarizzare documenti già esistenti, non a creare nuovi elementi probatori. Leggi l’approfondimento.

Sentenza TAR Sardegna 596/2025: la campionatura tardiva non è suscettibile di regolarizzazione e comporta l’esclusione

Il TAR Sardegna, con sentenza n. 596/2025, ha confermato l’immodificabilità dell’offerta, escludendo un operatore per la presentazione tardiva della campionatura. La clausola di presentazione, chiara e a pena di esclusione, riguarda un requisito tecnico essenziale, non sanabile tramite soccorso istruttorio. I campioni costituiscono componente sostanziale dell’offerta, legittimamente valutabili ai sensi dell’art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023. Il soccorso istruttorio non può correggere omissioni nell’offerta tecnica o economica. La scadenza di presentazione consolida l’offerta, garantendo parità di trattamento e certezza procedurale. Per l’approfondimento qui.

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 6/2025:…


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 Giusi Rosamilia

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