La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): normativa vigente e modello di istanza


La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura che individua, descrive ed anticipa la valutazione degli effetti che determinati progetti possono avere sull’ambiente, sulla salute e sul benessere dell’uomo.

La VIA individua misure preventive volte a minimizzare o eliminare totalmente il rischio di impatto negativo sull’ambiente. Richiede una serie di documenti, tra cui il progetto di fattibilità tecnico-economica e lo studio di impatto ambientale.

Produrre una VIA in maniera corretta è un processo delicato, poiché coinvolge numerosi aspetti complessi e responsabilità legate alla protezione dell’ambiente, della salute umana e al rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Cos’è la valutazione di impatto ambientale

La VIA (valutazione di impatto ambientale) è la procedura volta a prevenire rischi ambientali, individuando i potenziali problemi a valle di un qualsiasi progetto, prima che questi abbiano effetti negativi sull’ambiente e sull’uomo. La VIA è delineata dalla direttiva 85/337/CEE, aggiornata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. In Italia è introdotta dalla legge 349/1986 e regolamentata dall’art. 19, D.Lgs. 152/2006.

La direttiva 85/337/CE del 1985 individua i principi fondamentali della VIA:

  • prevenzione: questo implica l’analisi approfondita di tutti i potenziali impatti che potrebbero derivare dalla realizzazione di un progetto, con l’obiettivo non solo di proteggere, ma anche di migliorare la qualità dell’ambiente e della vita;
  • integrazione: la VIA considera tutte le componenti ambientali coinvolte e le interazioni tra i diversi effetti possibili, compresi gli effetti cumulativi. Questo approccio garantisce che vengano valutati tutti gli aspetti correlati all’ambiente;
  • confronto: la procedura di VIA promuove il dialogo e il confronto tra coloro che presentano il progetto e le autorità coinvolte. Questo avviene nelle fasi di raccolta, analisi e utilizzo dei dati scientifici e tecnici, garantendo che il processo sia basato su informazioni accurate e approfondite;
  • partecipazione: i cittadini partecipano al processo di valutazione al fine di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e possibilità di consultazione).

All’art. 5 de D.Lgs. 152/2006 si definisce progettola realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo“.

Ma cos’è l’ambiente? L’ambiente viene definito come un insieme complesso e interconnesso di elementi, comprendente le componenti antropiche, naturali, chimico-fisiche, climatiche, paesaggistiche, architettoniche, culturali, agricole ed economiche. Tale sistema di relazioni è influenzato dall’attuazione, sul territorio, di piani, programmi o progetti in tutte le fasi della loro vita — dalla realizzazione alla gestione, fino alla dismissione — nonché da eventuali malfunzionamenti. Questa interpretazione discende dall’art. 5, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 152/2006 ed è stata confermata da numerose pronunce del Consiglio di Stato (sez. II, n. 5379/2020; sez. IV, nn. 2043/2014, 4611/2013, 468/2013; sez. V, n. 5295/2012).

La natura del potere nella Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La Valutazione di Impatto Ambientale non rappresenta un semplice atto tecnico o gestionale, ma un vero e proprio esercizio di funzione politico-amministrativa. Secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato (tra le altre, sentenze n. 4484/2018, n. 1240/2018, n. 4928/2014, n. 361/2013, n. 3254/2012, n. 4246/2010), la VIA esprime una decisione di indirizzo pubblico volta a garantire un uso equilibrato e sostenibile del territorio. Essa si fonda su un bilanciamento complesso tra diversi interessi — ambientali, urbanistici, paesaggistici, economici e sociali — sia pubblici che privati. In sostanza, la VIA consiste in una valutazione complessiva e comparativa tra il costo ambientale di un intervento e i benefici socio-economici che esso può generare, tenendo in considerazione anche eventuali alternative progettuali e l’ipotesi dell’“opzione zero”, cioè la non realizzazione dell’opera.

La durata temporale dei provvedimenti di VIA

Proprio perché si tratta di un atto fondato su un ampio margine di discrezionalità, la VIA ha efficacia limitata nel tempo. Tale caratteristica risponde all’esigenza che gli effetti sull’ambiente siano periodicamente rivalutati in base all’evoluzione delle condizioni reali e alle possibili modifiche del contesto territoriale. L’amministrazione deve poter verificare, a distanza di tempo, se gli impatti previsti si siano effettivamente prodotti e se siano necessarie nuove prescrizioni o misure correttive. La temporaneità e la rivedibilità delle decisioni in materia ambientale derivano, dunque, dalla natura dinamica degli equilibri ecologici e dalla continua trasformazione dei fattori territoriali e socio-economici che influenzano l’ambiente.

Oggetto della VIA

La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta (per ciascun caso particolare) gli effetti diretti e indiretti, significativi e negativi di progetti:

  • sulla popolazione e sulla salute umana;
  • sulla biodiversità;
  • sul territorio, suolo, acqua, aria, clima;
  • sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Lo screening ha come oggetto principale la verifica dell’“impatto”, ossia dell’eventuale alterazione dell’ambiente nel suo complesso. Si tratta di una fase preliminare, che svolge una funzione esplorativa: analizza il progetto per accertare se esso possa produrre effetti significativi e negativi sull’ambiente. Solo qualora tale incidenza risulti rilevante, si procede alla successiva fase della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); in caso contrario, la procedura può essere omessa, con conseguente risparmio di tempo e di risorse economiche.

Lo screening, pur essendo una procedura più snella rispetto alla VIA, possiede una propria autonomia giuridica, riconosciuta dallo stesso Codice dell’ambiente (art. 20 del d.lgs. 152/2006 e, più recentemente, art. 9 del d.lgs. 104/2017), che ne disciplina in modo specifico lo svolgimento. Per tale ragione, viene talvolta — ma impropriamente — descritto come un subprocedimento della VIA. Più correttamente, esso va inteso come una fase preliminare in senso cronologico: viene cioè effettuato prima della VIA e solo per determinate categorie di progetti, nei cui confronti la valutazione completa si rende necessaria solo se l’esito dello screening lo richiede.

Lo screening ambientale: criteri, ambito di applicazione e funzione nella procedura di VIA

La direttiva 2011/92/UE ha definito in modo uniforme, a livello europeo, le modalità di realizzazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), introducendo anche il meccanismo dello screening, ossia la verifica preliminare di assoggettabilità. Tale fase può essere condotta in due modi: attraverso un’analisi caso per caso oppure mediante l’applicazione di soglie dimensionali stabilite dagli Stati membri.

Tuttavia, la stessa direttiva precisa che l’uso di soglie quantitative non può costituire l’unico criterio decisionale. Data l’importante funzione dello screening — dal cui esito dipende l’obbligo o meno di procedere alla VIA —, la valutazione deve sempre basarsi anche su criteri qualitativi di selezione. Non è quindi sufficiente considerare le dimensioni del progetto: è…


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 Giusi Rosamilia

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