La garanzia definitiva nel nuovo codice appalti


La garanzia definitiva è una cauzione obbligatoria per chi si aggiudica un appalto pubblico secondo l’art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

In questo articolo approfondiamo l’argomento, analizzando di cosa si tratta nello specifico, perché è importante e quando deve essere richiesta.

Che cos’è la garanzia definitiva in un appalto pubblico?

La cauzione definitiva nel nuovo codice appalti è una garanzia per l’ente che si tutela in caso di mancata consegna dei lavori nei tempi stabiliti e/o nel caso di altri inadempimenti rispetto al contratto iniziale. Si tratta di una garanzia obbligatoria per l’appaltatore che deve dare prova della sua disponibilità finanziaria per poter procedere con i lavori: deve necessariamente provvedere ad elaborarla e consegnarla alla stazione appaltante, passaggio imprescindibile per firmare il contratto.

Quando è dovuta la garanzia definitiva?

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione in misura del 10% dell’importo del contratto.  Questo obbligo viene esplicitato negli atti e nei documenti di gara. Nel caso di procedure in forma aggregata realizzate da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale.

Parere MIT 3907/2025: la garanzia definitiva si calcola sull’intero importo, includendo le voci non ribassabili?

Il MIT, con il Parere n. 3907/2025, chiarisce che la cauzione definitiva va calcolata sull’importo contrattuale complessivo, comprensivo anche delle voci non ribassabili. Il ribasso percentuale rilevante, tuttavia, è esclusivamente quello offerto sulla quota ribassabile dell’appalto. Tale ribasso va applicato all’intero importo contrattuale, seguendo le progressioni previste dall’art. 117, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. La garanzia fideiussoria copre tutte le obbligazioni contrattuali, inclusi gli inadempimenti su sicurezza, lavoro e norme inderogabili. Leggi l’approfondimento.

Parere MIT 3712/2025: garanzia definitiva nel caso di accordi quadro

Secondo l’art. 117 comma 1, nel caso di accordi quadro, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 2% dell’importo. Per quanto riguarda i contratti attuativi, la documentazione di gara può prevedere una garanzia inferiore al 10% del valore dei singoli contratti, specificando anche i criteri per il calcolo dell’eventuale maggiorazione prevista dalla norma.

Al fine di tutelare l’interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto, qualora l’aggiudicazione avvenga con un ribasso superiore al 10%, l’importo della garanzia è incrementato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso eccedente tale soglia. Se il ribasso supera il 20%, l’aumento diventa di due punti percentuali per ogni punto ulteriore oltre il 20%. Nei casi di accordi quadro con più operatori e con possibilità di riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante stabilisce nella documentazione di gara l’entità dell’incremento da applicare.

Il punto focale dell’analisi del MIT, a seguito del parere 3712/2025, risiede nell’art. 117, comma 3, il quale stabilisce un principio generale di rinvio:

alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Secondo il MIT, la formulazione del comma 3 è generale e non opera alcuna distinzione tra la garanzia per l’Accordo Quadro e le garanzie per i contratti attuativi. Tale assenza di distinzione suggerisce, a livello interpretativo, un’applicazione uniforme del regime delle riduzioni a tutte le forme di garanzia definitiva richieste nell’ambito dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi.

Il meccanismo di riduzione è dunque legato al possesso, da parte dell’OE, di specifici requisiti di qualità (certificazioni, rating di legalità, etc.) previsti dall’art. 106, comma 8, che attestano una minor rischio dell’aggiudicatario, a prescindere dal fatto che la garanzia sia relativa all’accordo quadro o al contratto attuativo.

In definitiva, le stazioni appaltanti possono applicare le riduzioni di cui agli artt. 117, co. 3, e 106, co. 8, sia alla garanzia dell’accordo quadro principale (fissa al 2%) sia alle garanzie dei contratti attuativi. La condizione necessaria è che l’applicazione sia subordinata alla dimostrazione da parte degli operatori economici del possesso dei requisiti che legittimano la riduzione (ad esempio, sistema di qualità certificato, rating di legalità, etc.) come definiti dall’art. 106, comma 8.

A cosa serve la garanzia definitiva negli appalti pubblici?

La garanzia definitiva è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Quando cessa di avere efficacia? La garanzia definitiva perde il suo effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Appalti: come riconoscere fideiussioni e polizze false

Il rischio per le PA di acquisire garanzie e polizze false o rilasciate da operatori non autorizzati, anche in relazione agli appalti legati al PNRR, rimane ancora significativo.

Anac, Banca d’Italia e Ivass richiamano l’attenzione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese che partecipano a gare di appalto sulla necessità di compiere un’accurata verifica sulle garanzie e sulle polizze fideiussorie prima della loro accettazione.

A tale scopo hanno aggiornato il vademecum che aiuta le Pubbliche amministrazioni a verificare se un operatore è autorizzato al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie e su come individuare casi di garanzie e polizze false.

La guida – qui disponibile per il download gratuito – riporta una tabella di rapida consultazione e alcune FAQ di approfondimento che forniscono indicazioni su come effettuare i controlli sui soggetti e sulle garanzie.

Si chiarisce innanzitutto quali garanzie fideiussorie possono essere rilasciate alle PA, precisando che le garanzie nella forma di fideiussioni e polizze fideiussorie possono essere validamente rilasciate solo da alcune categorie di operatori finanziari, autorizzati secondo la propria disciplina di settore. Nello specifico si tratta di:

  • banche;
  • intermediari finanziari non bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“Intermediari 106”);
  • confidi iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“confidi maggiori”);
  • imprese di assicurazione, purché abilitate all’esercizio del ramo cauzioni (art. 2 del d.lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni private).

In merito ai controlli che si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca italiana, è consigliato accertarsi anche che non vi siano annotazioni relative a provvedimenti di liquidazione, di revoca della licenza bancaria o di cancellazione dall’albo, soprattutto se si usa la funzione “ricerca storica/avanzata”.

Oltre alle verifiche sul soggetto finanziario…


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 Giusi Rosamilia

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