Reverse factoring: quando il debito verso fornitori diventa finanziario


Il quesito: 

Beta S.p.A. è una società industriale che redige il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni del Codice civile e i principi contabili nazionali OIC.

Nel corso dell’esercizio la società ha acquistato merci da un fornitore per un importo complessivo pari a euro 1.500.000, rilevando il corrispondente debito nella voce “Debiti verso fornitori”. Il contratto di fornitura prevede un termine ordinario di pagamento pari a novanta giorni.

Prima della scadenza del debito, Beta S.p.A. aderisce a un accordo di reverse factoring concluso con un intermediario finanziario. In base all’accordo, il factor provvede a corrispondere direttamente al fornitore, in data 20 dicembre 2026, l’importo dovuto da Beta S.p.A., estinguendo il credito commerciale vantato nei confronti della società.

A seguito del pagamento, Beta S.p.A. assume l’obbligo di rimborsare il factor in data 31 marzo 2027 per un importo complessivo pari a euro 1.530.000, comprensivo di una commissione di euro 30.000 prevista dall’accordo.

Alla data del pagamento effettuato dal factor, Beta S.p.A. non sostiene alcuna uscita monetaria e il proprio conto corrente bancario non subisce movimentazioni. Per effetto dell’operazione, tuttavia, la controparte creditoria non è più il fornitore, bensì l’intermediario finanziario; inoltre, il termine di pagamento risulta differito rispetto a quello originariamente previsto dal contratto di fornitura e viene applicata una commissione specificamente connessa all’accordo.

Il primo dubbio riguarda la corretta classificazione del debito al 31 dicembre 2026. Occorre, in particolare, stabilire se l’obbligazione di Beta S.p.A. nei confronti del factor possa continuare a essere rappresentata tra i debiti verso fornitori, in considerazione della sua originaria natura commerciale, oppure se debba essere riclassificata tra i debiti di natura finanziaria, tenuto conto del mutamento della controparte, della proroga della scadenza e della presenza di un costo connesso al differimento del pagamento.

Occorre inoltre chiarire se il pagamento del fornitore da parte del factor determini, sotto il profilo contabile, l’estinzione del debito commerciale e la contestuale rilevazione di una nuova passività nei confronti dell’intermediario finanziario, nonostante l’assenza di un’effettiva entrata o uscita di disponibilità liquide per Beta S.p.A. alla data del 20 dicembre 2026.

Un ulteriore profilo riguarda la rappresentazione dell’operazione nel rendiconto finanziario. In particolare, è necessario valutare se l’estinzione del debito verso il fornitore e la contestuale assunzione dell’obbligazione nei confronti del factor debbano essere rappresentate rispettivamente come un flusso negativo dell’attività operativa e un flusso positivo dell’attività finanziaria, pur trattandosi di un’operazione che non ha comportato movimenti monetari sui conti bancari della società.

Deve infine essere definito il trattamento contabile della commissione di euro 30.000, chiarendo se essa debba essere qualificata come onere finanziario, se debba essere rilevata integralmente al momento del perfezionamento dell’operazione oppure imputata secondo competenza nel periodo intercorrente tra il pagamento effettuato dal factor e il successivo rimborso da parte di Beta S.p.A.

Alla luce di quanto precede, si chiede di chiarire quale sia la corretta classificazione del debito al 31 dicembre 2026, quali scritture contabili debbano essere rilevate alla data del pagamento del fornitore da parte del factor, quale trattamento debba essere riservato alla commissione e come l’operazione debba essere rappresentata nel rendiconto finanziario.

Il caso pone in evidenza come il reverse factoring non rappresenti una mera modalità di regolamento dei debiti commerciali, ma possa determinare una vera e propria trasformazione della natura della passività. La questione assume particolare rilievo quando il pagamento del fornitore da parte del factor è accompagnato da una nuova scadenza e da un costo collegato alla dilazione concessa alla società.

La corretta lettura dell’operazione richiede pertanto di coordinare la classificazione del debito nello stato patrimoniale, il criterio di valutazione previsto dall’OIC 19 e la rappresentazione dei relativi effetti nel rendiconto finanziario, alla luce delle indicazioni contenute nella bozza del nuovo OIC 10

Vediamo la risposta dell’assistente digitale MIA Summa Bilancio.

1) Trasformazione del debito commerciale in passività finanziaria

I. inquadramento dell’operazione e natura giuridico-economica

1.1 Struttura dell’operazione

L’operazione descritta si configura come un contratto di reverse factoring, o supply chain finance, il cui meccanismo prevede:

  • l’originaria iscrizione di un debito commerciale di euro 1.500.000 verso il fornitore, con termine di pagamento pari a novanta giorni; 
  • il pagamento del fornitore da parte del factor il 20 dicembre 2026; 
  • il rimborso al factor, da parte di Beta S.p.A., dell’importo complessivo di euro 1.530.000 il 31 marzo 2027; 
  • l’assenza di movimentazioni delle disponibilità liquide di Beta S.p.A. alla data del 20 dicembre 2026. 

1.2 Sostanza economica dell’operazione

L’operazione, pur traendo origine da un debito di natura commerciale, comporta una sostanziale trasformazione del rapporto obbligatorio. Il fornitore viene infatti soddisfatto dal factor e, contestualmente, Beta S.p.A. assume nei confronti di quest’ultimo una nuova obbligazione, caratterizzata da una diversa controparte, da una nuova scadenza e da un costo esplicito pari a euro 30.000. 

La natura finanziaria del nuovo rapporto non discende esclusivamente dalla qualifica del creditore, ma soprattutto dalla funzione economica svolta dall’operazione: il factor anticipa al fornitore le somme dovute da Beta S.p.A. e concede a quest’ultima una dilazione per il relativo rimborso. Tale conclusione trova specifico riscontro nella bozza del nuovo OIC 10 – Rendiconto finanziario, pubblicata in consultazione il 20 maggio 2026. In particolare, nell’Esempio illustrativo n. 2, dedicato alle operazioni di factoring e reverse factoring, la bozza prevede che, al momento del pagamento del fornitore da parte del factor, la società riclassifichi il debito commerciale nella voce “Debiti verso altri finanziatori”.

 Il paragrafo 51 richiede inoltre, quando tali operazioni sono rilevanti, che gli incrementi e i decrementi dei debiti verso il factor siano presentati distintamente tra i flussi dell’attività di finanziamento. La nota n. 2 al medesimo esempio distingue espressamente il reverse factoring dalla semplice rinegoziazione dei termini di pagamento direttamente con il fornitore. In quest’ultima fattispecie il debito non viene riclassificato da operativo a finanziario, poiché rimangono invariati sia la controparte sia l’origine commerciale dell’obbligazione

1.3 Principio della rappresentazione sostanziale

L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del Codice civile e l’OIC 11 richiedono che la rilevazione e la presentazione delle voci siano effettuate tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.

Nel caso esaminato:

  • la forma dell’operazione è costituita dal pagamento di un debito commerciale da parte di un terzo; 
  • la sostanza economica è rappresentata dalla sostituzione del debito verso il fornitore con un’obbligazione di finanziamento verso il factor. 

II. Trattamento contabile al 20 dicembre 2026

2.1 Eliminazione contabile del debito commerciale

Ai sensi dell’OIC 19, un debito è eliminato dal bilancio quando il rapporto obbligatorio che ne ha determinato l’iscrizione si estingue per adempimento o per altra causa prevista dalla legge o dal contratto, ovvero quando la relativa obbligazione viene trasferita.

La mera scadenza del debito non ne comporta, invece, l’eliminazione contabile: essa rende l’importo esigibile, ma non determina di per sé l’estinzione della passività.

Nel caso in esame, il pagamento effettuato dal factor soddisfa integralmente il fornitore e determina l’estinzione del debito commerciale originariamente rilevato da Beta S.p.A. Contestualmente, la società assume una nuova passività nei confronti del factor, distinta per controparte, natura e condizioni di rimborso.

2.2 Iscrizione del debito verso il factor

Il nuovo debito presenta natura finanziaria e deve essere iscritto nella voce: D.5 – Debiti verso altri finanziatori.

La voce D.5 comprende, infatti, i prestiti concessi da società finanziarie, incluse le società di factoring.

La classificazione nella voce D.5 presuppone che il factor sia un intermediario finanziario diverso da una banca. Qualora il factor fosse un istituto bancario, il debito dovrebbe invece essere classificato nella voce D.4 – Debiti verso banche. 

2.3 Rilevazione iniziale e trattamento della commissione

La bozza OIC 10 riporta, nel proprio esempio illustrativo, la seguente rilevazione:

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

SP

D.7

Debiti verso fornitori

€ 1.500.000,00

Dare

CE

C.17

Commissioni di reverse factoring – interessi e altri oneri finanziari

€ 30.000,00

Dare

SP

D.5

Debiti verso altri finanziatori – factor

€ 1.530.000,00

Avere

Tale rappresentazione è tuttavia semplificata e funzionale all’esempio sul rendiconto finanziario. Nel caso concreto occorre coordinare la rilevazione con l’OIC 19, tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, della natura della commissione e della sua rilevanza. 

Applicazione del criterio del costo ammortizzato

Qualora Beta S.p.A. rediga il bilancio in forma ordinaria e gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato siano rilevanti, il debito verso il factor deve essere inizialmente rilevato per euro 1.500.000, corrispondenti all’importo pagato dall’intermediario al fornitore.

La differenza di euro 30.000 tra il valore iniziale del debito e l’importo di euro 1.530.000 dovuto alla scadenza rappresenta un onere finanziario da imputare a conto economico lungo la durata del finanziamento mediante il criterio dell’interesse effettivo.

Alla data del 20 dicembre 2026, la rilevazione iniziale è pertanto la seguente:

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

SP

D.7

Debiti verso fornitori

1.500.000,00

Dare

SP

D.5

Debiti verso altri finanziatori

1.500.000,00

Avere

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che, considerando l’intera durata dell’operazione, rende equivalente il valore iniziale del debito, pari a euro 1.500.000, all’importo di euro 1.530.000 da corrispondere il 31 marzo 2027.

Assumendo che il periodo compreso tra il 20 dicembre 2026 e il 31 marzo 2027 sia pari a 101 giorni e che, al 31 dicembre 2026, siano maturati 11 giorni, la quota di onere finanziario di competenza dell’esercizio 2026 è pari a euro 3.238,57.

La scrittura al 31 dicembre 2026 è quindi la seguente:

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

CE

C.17

Interessi e altri oneri finanziari

3.238,57

Dare

SP

D.5

Debiti verso altri finanziatori

3.238,57

Avere

Al 31 dicembre 2026, il valore contabile del debito verso il factor risulta pertanto pari a euro 1.503.238,57. La parte residua dell’onere finanziario, pari a euro 26.761,43, sarà imputata a conto economico nell’esercizio 2027, in modo che il valore contabile del debito raggiunga, alla data del rimborso, l’importo contrattualmente dovuto di euro 1.530.000.

Il calcolo presuppone l’esclusione del giorno iniziale e l’inclusione del giorno finale. Qualora il contratto preveda una diversa convenzione di calcolo dei giorni, l’importo dell’onere finanziario di competenza dovrà essere conseguentemente adeguato.

Il criterio del costo ammortizzato può essere disapplicato qualora i suoi effetti siano irrilevanti ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del Codice civile. La breve durata del finanziamento rappresenta un possibile indicatore di irrilevanza, ma non costituisce di per sé un’esenzione automatica.

Semplificazione per irrilevanza o per bilancio abbreviato

Qualora Beta S.p.A. non applichi il criterio del costo ammortizzato, perché i relativi effetti sono ritenuti irrilevanti ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del Codice civile, oppure perché si avvale delle semplificazioni previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o per le microimprese, il debito verso il factor può essere rilevato al valore nominale.

In tale ipotesi, alla data del 20 dicembre 2026, il debito è iscritto per l’intero importo contrattualmente dovuto alla scadenza, pari a euro 1.530.000. La commissione di euro 30.000, non ancora maturata alla data iniziale, è rilevata tra i risconti attivi e successivamente imputata a conto economico lungo la durata del finanziamento, secondo il principio di competenza.

La rilevazione iniziale è la seguente:

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

SP

D.7

Debiti verso fornitori

1.500.000,00

Dare

SP

D

Risconti attivi su commissione

30.000,00

Dare

SP

D.5

Debiti verso altri finanziatori

1.530.000,00

Avere

Alla chiusura dell’esercizio, la quota della commissione maturata nel periodo compreso tra il 20 e il 31 dicembre 2026 è imputata alla voce C.17 “Interessi e altri oneri finanziari”, con contropartita la riduzione del risconto attivo. Non sarebbe invece corretta l’iscrizione di un rateo passivo. La commissione è infatti già compresa nel valore nominale del debito verso il factor e la parte non ancora maturata rappresenta un costo sospeso, da iscrivere tra i risconti attivi.

La modalità di rappresentazione dipende pertanto dal criterio adottato. In caso di applicazione del costo ammortizzato, l’onere finanziario maturato incrementa progressivamente il valore contabile del debito; in caso di rilevazione al valore nominale, la quota di competenza è rilevata mediante la progressiva riduzione del risconto attivo.

III. TRATTAMENTO DELLA COMMISSIONE

3.1 Natura della commissione

La commissione non può essere qualificata automaticamente e integralmente come onere finanziario senza esaminare il contratto. Qualora la commissione remuneri il differimento del pagamento e la messa a disposizione delle risorse da parte del factor, essa presenta natura finanziaria e confluisce nella voce C.17 – Interessi e altri oneri finanziari.

Qualora, invece, una parte della commissione remuneri servizi amministrativi, di gestione o di pagamento, tale componente deve essere rilevata nella voce B.7 – Costi per servizi. L’OIC 12 distingue espressamente le commissioni di factoring aventi natura finanziaria, da classificare in C.17, dalle commissioni relative a servizi eseguiti da banche o intermediari, da classificare in B.7. La bozza OIC 10 applica la stessa distinzione anche nel rendiconto finanziario. 

3.2 Pagamento al 31 marzo 2027

Alla data del 31 marzo 2027, una volta completata l’imputazione a conto economico degli oneri finanziari maturati nel corso della durata del rapporto, il valore contabile del debito verso il factor risulta pari all’importo contrattualmente dovuto, ossia euro 1.530.000.

Il pagamento determina l’estinzione della passività finanziaria mediante l’utilizzo delle disponibilità liquide della società.

 

La scrittura contabile è la seguente:

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

SP

D.5

Debiti verso altri finanziatori

1.530.000,00

Dare

SP

C.IV.1

Banca c/c

1.530.000,00

Avere

 

IV. RAPPRESENTAZIONE NEL RENDICONTO FINANZIARIO

4.1 Criterio di rappresentazione

Non sarebbe corretto affermare, in termini generali, che l’OIC 10 richieda di rappresentare nel rendiconto finanziario tutti i cosiddetti flussi figurativi. Le operazioni di investimento e di finanziamento che non comportano l’utilizzo o la generazione di disponibilità liquide restano, di regola, escluse dal rendiconto finanziario.

La bozza del nuovo OIC 10 introduce tuttavia una disciplina specifica per le operazioni di reverse factoring. In tali casi, la rappresentazione dei flussi deve risultare coerente con la classificazione adottata nello stato patrimoniale. Quando il pagamento del fornitore da parte del factor determina l’estinzione del debito commerciale e la nascita di un debito di natura finanziaria, la riduzione dei debiti verso fornitori deve essere rappresentata nell’attività operativa, mentre l’incremento del debito verso il factor deve essere esposto nell’attività di finanziamento.

La finalità di tale impostazione è evitare che il ricorso al reverse factoring determini un miglioramento meramente formale del flusso di cassa operativo, occultando la sostituzione di un debito commerciale con una fonte di finanziamento.

4.2 Rappresentazione nel rendiconto finanziario 2026

Nel rendiconto finanziario redatto con il metodo indiretto, l’operazione di reverse factoring deve essere rappresentata distinguendo gli effetti riconducibili all’attività operativa da quelli relativi all’attività di finanziamento. 

Nell’attività operativa deve essere rilevato un decremento dei debiti verso fornitori pari a euro 1.500.000, conseguente all’estinzione del debito commerciale a seguito del pagamento effettuato dal factor.

Nell’attività di finanziamento deve essere invece rappresentato l’incremento del debito verso il factor. Qualora il debito sia valutato secondo il criterio del costo ammortizzato, il valore della passività al 31 dicembre 2026 comprende anche la quota dell’onere finanziario maturata sino a tale data.

Assumendo, sulla base delle convenzioni temporali adottate, che la quota di onere finanziario di competenza dell’esercizio 2026 sia pari a euro 3.238,57, il valore contabile del debito verso il factor al 31 dicembre 2026 risulta pari a euro 1.503.238,57.

La rappresentazione nel rendiconto finanziario può essere sintetizzata come segue:

Area del rendiconto finanziario

Importo

Attività operativa – decremento dei debiti verso fornitori

euro (1.500.000,00)

Attività di finanziamento – incremento del debito verso il factor

euro 1.503.238,57

Attività di finanziamento – interessi e altri oneri finanziari

euro (3.238,57)

Flusso netto dell’attività di finanziamento

euro 1.500.000,00

Variazione netta delle disponibilità liquide

euro 0,00

L’incremento lordo del debito verso il factor, pari a euro 1.503.238,57, comprende infatti sia l’importo finanziato dall’intermediario, pari a euro 1.500.000, sia la quota dell’onere finanziario maturata nell’esercizio. La separata esposizione degli interessi e degli altri oneri finanziari, pari a euro 3.238,57, consente di determinare un flusso netto dell’attività di finanziamento pari a euro 1.500.000.

Tale impostazione è coerente con l’esempio illustrativo contenuto nella bozza del nuovo OIC 10, nel quale l’incremento lordo del debito verso il factor è rappresentato separatamente dagli oneri finanziari. Nel caso di Beta S.p.A., tuttavia, deve essere considerata nel rendiconto dell’esercizio 2026 esclusivamente la quota dell’onere finanziario maturata entro il 31 dicembre 2026, mentre la parte residua sarà rilevata nell’esercizio successivo.

Qualora dall’esame delle condizioni contrattuali emergesse che una parte della commissione remunera autonomi servizi amministrativi o gestionali, tale componente dovrebbe essere classificata nella voce B.7 del conto economico e rappresentata nel rendiconto finanziario nell’ambito dell’attività operativa.

4.3 Informativa in nota integrativa

La normativa e i principi contabili nazionali non prevedono, allo stato, una specifica sezione obbligatoria della nota integrativa denominata “reverse factoring”. Un’informativa dedicata deve tuttavia essere fornita quando l’operazione, per natura o ammontare, risulta rilevante ai fini della comprensione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

L’informativa dovrebbe consentire al lettore del bilancio di comprendere l’ammontare dei debiti interessati dall’accordo, la loro classificazione nello stato patrimoniale, le principali condizioni economiche e temporali dell’operazione, la natura delle commissioni applicate e il trattamento adottato nel rendiconto finanziario. Quando rilevanti, dovrebbero inoltre essere descritti gli effetti sulla posizione finanziaria netta, sul capitale circolante netto e sugli eventuali covenant finanziari.

Una possibile formulazione è la seguente:

“Nel corso dell’esercizio la Società ha aderito a un accordo di reverse factoring con un intermediario finanziario. In forza di tale accordo, in data 20 dicembre 2026 il factor ha provveduto al pagamento di debiti verso fornitori per complessivi euro 1.500.000. A seguito del pagamento, il debito commerciale verso i fornitori è stato eliminato ed è stata contestualmente rilevata una passività verso il factor, con scadenza al 31 marzo 2027, classificata nella voce D.5 “Debiti verso altri finanziatori”.

La commissione contrattuale, pari a euro 30.000, è stata qualificata, sulla base delle condizioni dell’accordo, come onere di natura finanziaria ed è stata imputata a conto economico lungo la durata del finanziamento secondo il criterio del costo ammortizzato. Al 31 dicembre 2026 il valore contabile del debito comprende pertanto la quota di onere finanziario maturata sino a tale data.

Nel rendiconto finanziario, la riduzione dei debiti verso fornitori è stata rappresentata nell’attività operativa, mentre l’incremento del debito verso il factor è stato esposto nell’attività di finanziamento. L’operazione non ha determinato, alla data del pagamento effettuato dal factor, alcuna variazione netta delle disponibilità liquide della Società.”

VI. CONSIDERAZIONI FISCALI

Trattamento ai fini IRES

La sostituzione del debito commerciale verso il fornitore con il debito finanziario nei confronti del factor non determina, di per sé, l’emersione di componenti positivi o negativi di reddito, trattandosi della sostituzione di una passività con un’altra.

Il trattamento fiscale della commissione di euro 30.000 dipende, invece, dalla natura della prestazione remunerata, da individuare sulla base delle condizioni contrattuali.

Qualora la commissione rappresenti il corrispettivo della dilazione concessa dal factor e sia contabilmente qualificata come interesse passivo o altro onere finanziario assimilato derivante da un rapporto avente causa finanziaria, la relativa deducibilità è disciplinata dall’articolo 96 del TUIR. L’onere concorre pertanto alla determinazione del reddito imponibile secondo la competenza risultante dal bilancio ed è deducibile nei limiti previsti dalla disciplina degli interessi passivi.

Qualora, invece, la commissione remuneri autonomi servizi amministrativi, gestionali o di pagamento prestati dal factor, il relativo costo segue le ordinarie regole di deducibilità dei componenti negativi del reddito d’impresa e non rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 96 del TUIR.

Ne consegue che l’importo di euro 30.000 non può essere considerato indistintamente soggetto alla disciplina degli interessi passivi. È necessario verificare se la commissione abbia natura interamente finanziaria oppure comprenda componenti riferibili a servizi autonomi, procedendo, in quest’ultimo caso, alla relativa separazione.

Trattamento ai fini IVA

Non sarebbe corretto affermare genericamente che l’operazione non rilevi ai fini IVA. Le prestazioni concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, le operazioni di finanziamento e le dilazioni di pagamento rientrano, in linea generale, tra le operazioni esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972. Si tratta, pertanto, di operazioni rilevanti ai fini IVA, ma effettuate in regime di esenzione e senza applicazione dell’imposta in fattura.

L’esenzione deve tuttavia essere verificata con riferimento alla natura effettiva delle prestazioni rese dal factor. L’articolo 10 esclude espressamente dall’esenzione il recupero dei crediti; inoltre, eventuali servizi amministrativi o gestionali autonomi rispetto alla concessione del finanziamento possono essere soggetti al regime IVA proprio della specifica prestazione.

Il corretto trattamento fiscale della commissione richiede, pertanto, l’esame dell’accordo di reverse factoring e della fattura emessa dal factor, al fine di distinguere l’eventuale componente finanziaria esente dalle componenti relative a servizi autonomi.

2) 2) Commento alla risposta dell’assistente digitale MIA Summa Bilancio

L’analisi dell’Assistente digitale MIA Summa Bilancio dimostra evidenzia come Il reverse factoring richiede un’analisi che non può arrestarsi alla mera riclassificazione del debito. Un primo profilo riguarda l’individuazione del momento in cui la passività perde natura commerciale: occorre verificare se il pagamento del factor abbia effettivamente liberato la società nei confronti del fornitore e fatto sorgere un’autonoma obbligazione verso l’intermediario.

La questione assume particolare rilievo per le operazioni perfezionate in prossimità della chiusura dell’esercizio, poiché incide sul cut-off delle passività e sulla distinzione tra flussi operativi e finanziari.

La riclassificazione può inoltre modificare sensibilmente la posizione finanziaria netta, il capitale circolante e gli indicatori utilizzati nei covenant. Il mantenimento del debito tra quelli commerciali rischierebbe di rappresentare come dilazione concessa dal fornitore una forma di finanziamento ottenuta da un soggetto terzo.

Deve essere considerato anche il rischio di concentrazione delle scadenze verso il factor. Il programma può migliorare la liquidità dei fornitori, ma accrescere il fabbisogno finanziario della società qualora venga ridotto, sospeso o non rinnovato.

In presenza di programmi rilevanti, l’informativa di bilancio dovrebbe pertanto evidenziare l’esposizione complessiva, le scadenze, le principali condizioni economiche e gli effetti sulla struttura finanziaria, consentendo al lettore di distinguere chiaramente il credito commerciale dal finanziamento del capitale circolante.

 


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