Barano, alla Molara muro abusivo che ostruisce l’alveo! Il caso più grave oggetto di ordinanza di demolizione dell’Utc – Il Dispari Quotidiano


La responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata ed Urbanistica arch. Agnese Cianciarelli ha adottato ben tre ordinanze di rimozione e demolizione di opere e strutture abusive ai sensi del Testo Unico Edilizia.

Il primo caso, quello che appare più grave perché limita la funzionalità di un alveo con tutte le conseguenze che ne derivano, è stato accertato il 14 maggio scorso alla Via Molara dal tecnico comunale a seguito di segnalazione. Il sopralluogo infatti è stato eseguito «nel tratto di alveo posto in prossimità dell’area di proprietà comunale, dove si sta realizzando il nuovo parcheggio loc. Molara, rilevando che nel tratto posto sul confine lato est risulta realizzato un muro in pietre di tufo poggiante su cordoli in c.a.». Il muro realizzato a forma di U «ha una lunghezza complessiva di circa mt. 26,00 per un’altezza di circa mt. 4,60 (comprendenti circa cm. 90 di parapetto in sommità).

Su detto muro è poggiata soletta in c.a. a formare un terrazzo a servizio del retrostante fabbricato. Detto muro e sovrastante terrazzo, per i quali non si sono rinvenuti agli atti d’ufficio titoli abilitativi, appare realizzato in parte, circa mt 1,50 su quello che originariamente era l’alveo, deviandone e stringendone il corso. Proprio a causa di tale situazione lo stesso che durante le piogge viene inevitabilmente colpito dalla furia dell’acqua, presenta lungo il lato ovest e a metà del lato sud (frontale) un’evidente e notevole spaccatura che ne pregiudica inevitabilmente la staticità».

La seconda ordinanza fa seguito al sopralluogo del tecnico comunale effettuato il 30 ottobre 2025 alla località Cava Pozzillo. Qui è stato rilevato: «Rispetto all’ultimo accertamento del 05.08.1995, anche la porzione di fabbricato in ampliamento si presenta completo in ogni sua parte e resa abitabile da diverso tempo come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla presente relazione». Agli atti d’ufficio risultano presentate un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge 724/ 94 in data 23.02.1995 ed una seconda istanza ai sensi della legge 326/2003 in data 30.03.2004.

Anche gli abusi oggetto della terza ordinanza sono stati accertati in località Cava Pozzillo, stavolta il 20 novembre 2025, in due distinte proprietà ubicate sulla stessa particella catastale. Nella prima una tettoia costituita da profilati in acciaio scatolato orizzontali e verticali con copertura in lamiere zincate, tamponata nella parte posteriore con lamiere e parte in muratura; un manufatto costituito da muratura portante e copertura in scatolari in ferro e lamiere zincate, internamente completo di intonaco e pavimento; attaccato a quest’ultimo, un piccolo manufatto adibito a wc; ancora un container poggiato su un rimorchio. Questi manufatti, adibiti a deposito di attrezzature edili, ricadono all’interno della particella «che risulta interamente pavimentata con manto bituminoso e recintata».

Nell’altra porzione di fondo pure è stata rilevata la presenza di due tettoie, sempre adibite a deposito di attrezzature edili.

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

In tutti e tre i casi l’arch. Cianciarelli rileva che tali opere, stante la loro consistenza, devono essere considerate “interventi di nuova costruzione”, «in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio». Necessitano dunque di permesso di costruire subordinato al parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico, essendo il territorio baranese sottoposto a tale vincolo.

La responsabile dell’Utc richiama poi il Piano Urbanistico Comunale adottato nel 2021, ma soprattutto il Piano Paesistico Regionale dell’ambito territoriale identitario dell’Isola d’Ischia, la cui normativa esclude la realizzazione di nuove costruzioni ed è prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e regionali. Nel caso di Via Molara le opere abusive sono state eseguite in una zona che il P.P.R. dell’Isola d’Ischia designa come “Aree Urbanizzate ricomprese in area vulcanica” «ed hanno comportato incrementi volumetrici nella zona stessa in contrasto con la norma del P.P.R. (art. 15.2, lett. c) delle norme di attuazione) che testualmente recita “…interventi non ammissibili: Nuova costruzione come definita dalla lett. e) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001″».

VERSANTI COLLINARI CON PRESENZA DI TERRAZZAMENTI

Stesso discorso per la località Cava Pozzillo, che però è classificata come “Versanti Collinari con presenza di Terrazzamenti”.
Le conclusioni sono identiche per tutti e tre i casi, essendo stato accertato «che il rilevato contrasto dell’intervento realizzato con la specifica disposizione del P.P.R. vigente (relativa al divieto di incremento volumetrico nella zona de qua) è sufficiente a supportare il diniego di un’eventuale sanatoria giurisprudenziale, non essendo possibile, per quanto sopra detto, un favorevole accertamento di conformità».

La Cianciarelli ricorda ancora che, «come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso».

Tutti gli abusi rilevati sono stati realizzati dopo il 31 marzo 2003, «e pertanto al di fuori dei limiti temporali per l’ammissione alla sanatoria straordinaria stabiliti dalle leggi nn. 47/85, 724/96 e 326/03».
Ai proprietari in qualità di esecutori delle opere abusive realizzate in Via Molara e nelle proprietà a Cava Pozzillo ed a chiunque altro coobbligato viene pertanto ordinato di procedere a propria cura e spese alla demolizione entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di notifica delle ordinanze.

Sempre a norma del Testo Unico Edilizia, l’arch. Cianciarelli avverte che, «decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, vanno acquisite di diritto al patrimonio del Comune». L’inottemperanza comporterà inoltre l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.