Omicidio Massimo Speranza, Dda impugna assoluzione di Abruzzese



La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha impugnato l’assoluzione di Giovanni Abruzzese, detto “u Cinese”, storico esponente del gruppo criminale degli “Zingari” di Cosenza. Il pubblico ministero ha presentato ricorso contro la decisione con la quale il gup di Catanzaro Gilda Danila Romano, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, aveva assolto Abruzzese dall’accusa relativa all’omicidio di Massimo Speranza, conosciuto come “il Brasiliano”.

La sentenza era stata pronunciata il 9 luglio e depositata il successivo 23 luglio. La Dda aveva chiesto per Abruzzese una condanna a 30 anni di reclusione. La difesa, rappresentata dagli avvocati Giorgia Greco e Antonio Quintieri, aveva invece sollecitato l’assoluzione. Il giudice ha assolto l’imputato ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale, con la formula «perché non lo ha commesso», ritenendo non raggiunta la prova della sua responsabilità quale mandante del delitto.

È proprio questa parte della decisione a essere ora rimessa in discussione dall’impugnazione della Procura antimafia.

L’accusa nei confronti di Giovanni Abruzzese

Secondo l’impostazione accusatoria, Abruzzese avrebbe partecipato alla deliberazione e alla pianificazione dell’eliminazione di Speranza, scomparso l’11 settembre 2001 e, secondo la ricostruzione giudiziaria, ucciso a San Demetrio Corone con due colpi d’arma da fuoco esplosi a bruciapelo. Il corpo sarebbe stato successivamente sepolto in un boschetto.

Il movente sarebbe maturato nelle dinamiche criminali dell’epoca. Speranza era sospettato di fornire al gruppo contrapposto degli “Italiani” informazioni riservate riguardanti gli “Zingari” di Cosenza.

Su questo punto il gup ha sostanzialmente ritenuto convergenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: il presunto doppio gioco attribuito al “Brasiliano” è stato considerato un elemento sufficientemente riscontrato per spiegare la decisione di eliminarlo. Il giudice ha inoltre riconosciuto la matrice mafiosa dell’omicidio.

Il problema probatorio è emerso, invece, nel momento in cui si è trattato di individuare chi avesse effettivamente impartito l’ordine di morte.

Il nodo del mandante

La motivazione ha dedicato a questo aspetto uno dei passaggi centrali: «Quanto al mandante, colui che ha decretato la morte del giovane, le dichiarazioni appaiono discordanti o comunque i loro contenuti non trovano reciproco riscontro».

Daniele Lamanna aveva raccontato di aver appreso della vicenda dallo stesso Giovanni Abruzzese e di aver avuto la percezione che fosse personalmente coinvolto. Per il gup, tuttavia, quel passaggio non consentiva di stabilire in quale veste: mandante, esecutore oppure concorrente morale o materiale. La sua è stata quindi considerata una percezione personale non sufficientemente individualizzante.

Diverso e molto più dettagliato il racconto di Pasquale Perciaccante. Il collaboratore aveva riferito di essere stato presente a una riunione nella quale sarebbe stata decisa l’eliminazione di Speranza. In quella ricostruzione, però, Giovanni Abruzzese non figurava tra i partecipanti. Perciaccante collocava la decisione nell’area di Lauropoli e attribuiva un ruolo centrale a Fioravante Abbruzzese.

Celestino Abbruzzese aveva fornito una versione differente, parlando invece di un incontro in via Popilia, a Cosenza, al quale avrebbe partecipato anche Giovanni Abruzzese. Il giudice ha evidenziato la discrasia: due collaboratori indicavano due riunioni differenti e soltanto uno collocava “u Cinese” nel momento della deliberazione.

Il gup non ha escluso che potessero essersi svolti più incontri, ma ha ritenuto che ipotizzarlo avrebbe significato andare oltre il contenuto delle dichiarazioni e formulare una congettura non consentita sul piano probatorio.

Le dichiarazioni di Berlingieri e la “circolarità della fonte”

Particolarmente rilevanti erano anche le dichiarazioni del collaboratore Luigi Berlingieri, descritto nella sentenza come un uomo di fiducia di Giovanni Abruzzese.

Berlingieri aveva attribuito direttamente ad Abruzzese la decisione di fare uccidere Speranza, sostenendo di averlo appreso proprio da “u Cinese”, che gli avrebbe raccontato la vicenda circa un anno dopo il delitto.

La sentenza ha riconosciuto la rilevanza di questo contributo dichiarativo, ma individua il problema nei riscontri esterni. Anche Lamanna, infatti, indicava come propria fonte Giovanni Abruzzese. Per il giudice, utilizzare le due dichiarazioni per confermarsi reciprocamente avrebbe determinato una «circolarità della fonte»: all’origine di entrambe le informazioni vi sarebbe stata la stessa persona, cioè l’imputato.

A questo si aggiungevano le divergenze con gli altri collaboratori. Perciaccante, presente secondo il suo racconto alla fase deliberativa, non indicava Giovanni Abruzzese tra i partecipanti; Celestino Abruzzese lo collocava invece in un’altra riunione, ma la sua ricostruzione è stata giudicata meno specifica e meno riscontrata rispetto a quella di Perciaccante.

Non è stato considerato decisivo neppure il racconto di Ciro Nigro, secondo il quale Eduardo Pepe, nel coinvolgerlo nell’azione, avrebbe parlato di un «favore a Giovanni». Per il giudice, quel riferimento non era sufficiente per dimostrare che Abruzzese avesse ordinato l’omicidio.

Da qui il passaggio conclusivo della motivazione: pur potendo l’eliminazione di Speranza essere funzionale agli interessi dell’intera consorteria, questo non consentiva di affermare la responsabilità individuale di Giovanni Abruzzese come mandante. Per il gup, dunque, «non raggiunta la prova della penale responsabilità» sul punto.

Le altre condanne per l’omicidio

La sentenza è arrivata invece a conclusioni differenti per gli altri imputati. Armando Abbruzzese è stato condannato a 20 anni, Rocco Azzaro a 30 anni, mentre a Ciro Nigro sono stati inflitti cinque anni a titolo di aumento rispetto a una precedente condanna, dopo il riconoscimento della continuazione e delle attenuanti legate alla collaborazione.


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Antonio Alizzi

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