L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con l’Avviso del 29 luglio 2026, ha comunicato l’implementazione nei sistemi informativi doganali del Data Element (DE) 14 09 001 000 (Tasso di cambio), in conformità alla versione 6.2 dell’European Customs Data Model (EUCDM). Le nuove regole operative decorrono dal 4 agosto 2026 e riguardano la compilazione delle dichiarazioni doganali di importazione in presenza di fatture espresse in valuta estera.
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1) Contenuto dell’avviso e risvolti pratici
L’Avviso disciplina la natura facoltativa della valorizzazione diretta del campo da parte dell’operatore economico (OE), tracciando tre distinte ipotesi operative:
- Tasso pari a 0: Rigetto automatico della dichiarazione con messaggio di errore.
- Campo non valorizzato dall’operatore: applicazione automatica del tasso di cambio mensile ufficiale BCE (acquisito in AIDA ex artt. 53 CDU e 146 RE UE 2015/2447) relativo alla data di accettazione della dichiarazione, senza necessità di documenti integrativi.
- Tasso valorizzato dall’operatore (tasso contrattuale): in presenza di un tasso difforme da quello mensile AIDA, l’operatore deve obbligatoriamente indicare a livello di intestazione (mai di singolo articolo) il codice documento 26AO. Tale certificato consente di allegare nel Fascicolo Elettronico (FE) la documentazione probatoria dell’accordo tra le parti e del tasso applicato.
L’assenza del codice 26AO o il suo inserimento errato a livello di articolo determina il rifiuto della dichiarazione. Il codice 26AO è stato inserito in TARIC con decorrenza retroattiva al 1° luglio 2024 per consentire rettifiche su dichiarazioni pregresse.
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2) Determinazione del valore in dogana e conversione valutaria
Ai sensi dell’art. 53 del Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013 – CDU) e dell’art. 146 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 (RE), la conversione di valute estere per la determinazione del valore in dogana si basa di norma sui tassi di cambio ufficiali pubblicati periodicamente dalle banche centrali (per l’Unione, la BCE).
Tuttavia, la prassi del commercio internazionale prevede frequentemente clausole contrattuali o strumenti finanziari di copertura con cui le parti fissano convenzionalmente un tasso di cambio fisso o difforme rispetto al corso ufficiale del giorno/mese di sdoganamento. L’adeguamento dei tracciati nazionali allo standard EUCDM 6.2 risponde alla necessità di armonizzare le modalità tecniche con cui l’autorità doganale recepisce e verifica l’esercizio di tale facoltà da parte dell’importatore.
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3) Analisi sintetica delle tre opzioni
In pratica, l’Avviso ADM del 29 luglio 2026 in esame chiarisce la logica del controllo automatizzato implementato nel sistema AIDA a partire dal 4 agosto 2026. In sintesi:
|
Valore dichiarato (DE 14 09 001 000) |
Esito elaborazione AIDA / ADM |
Adempimenti dell’Operatore economico e documentazione |
|
Tasso pari a 0 |
Rigetto automatico della dichiarazione doganale. |
Messaggio di errore: “Exchange rate – Non è ammesso valore pari a zero”. |
|
Campo non valorizzato (Default)
|
Accettazione automatica. |
Il sistema applica automaticamente il tasso mensile ufficiale BCE/AIDA (ex art. 53 CDU e art. 146 RE). Nessun documento aggiuntivo richiesto. |
|
Tasso valorizzato dall’Operatore (Tasso contrattuale) |
Accettazione vincolata alla presenza della documentazione ad intestazione. |
Obbligo di indicare il codice documento 26AO a livello di intestazione (mai a livello di articolo). Caricamento nel Fascicolo Elettronico (FE) del documento attestante l’accordo tra le parti e il tasso di cambio applicato. |
4) L’onere della prova e la gestione del Fascicolo Elettronico (FE)
Sotto il profilo del probatorio, la valorizzazione di un tasso difforme da quello ufficiale sposta l’onere della prova in capo all’operatore economico.
L’indicazione del codice 26AO a livello di intestazione è la condizione di procedibilità della dichiarazione. In sede di eventuale controllo (documentale o visita merci), l’operatore deve allegare nel Fascicolo Elettronico (FE) idonea documentazione atta a dimostrare:
- l’esistenza di un accordo contrattuale anteriore o contestuale tra le parti avente data certa o rilevanza giuridica;
- l’effettiva applicazione di quel determinato tasso di cambio nella transazione sottostante alla fattura commerciale.
In aggiunta, l’Avviso specifica che il codice 26AO non può mai essere dichiarato a livello di articolo, ma esclusivamente a livello di intestazione della dichiarazione. Il mancato rispetto di tale gerarchia informatica o l’assenza del codice in presenza di tasso dichiarato comportano l’immediata non accettazione della dichiarazione doganale.
5) Retroattività della voce TARIC e revisione dell’accertamento
Un elemento di particolare interesse per i professionisti del settore e i contenziosi doganali riguarda la data di decorrenza del certificato in TARIC, fissata al 1° luglio 2024.
Sebbene la misura operativa sia attiva dal 4 agosto 2026, la retrodatazione della validità del codice 26AO in TARIC è stata disposta per consentire la presentazione di istanze di rettifica della dichiarazione doganale o di revisione dell’accertamento ex art. 173 CDU per operazioni già concluse nel periodo antecedente, in cui l’operatore debba regolarizzare l’applicazione di tassi convenzionali difformi da quelli d’ufficio.
In conclusione, l’Avviso ADM del 29 luglio 2026 ribadisce la centralità del processo di digitalizzazione e strutturazione dei dati secondo i modelli unionali EUCDM. Per le aziende e gli spedizionieri doganali, l’entrata in vigore del provvedimento impone un immediato coordinamento tra i software gestionali interni per la compilazione dei tracciati doganali; parimenti occorre aggiornare e adeguare la gestione amministrativo-contabile dei contratti di acquisto in valuta estera e delle relative clausole sul cambio; infine, non bisogna trascurare la necessità di caricare tempestivamente dei contratti/accordi di cambio nel Fascicolo Elettronico.
L’utilizzo di un tasso contrattuale senza la relativa documentazione probatoria non determina soltanto il rigetto della dichiarazione in fase di accettazione, ma può incidere anche sui tempi di svincolo delle merci, con conseguenti ritardi nella supply chain, maggiori costi logistici e possibili contestazioni nell’ambito dei controlli successivi.
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