Le insegne pubblicitarie collocate sulle facciate degli edifici rappresentano un elemento centrale per la visibilità delle attività commerciali, ma la loro installazione non è rimessa alla sola iniziativa del privato. Quando sono visibili dalla strada, infatti, esse devono rispettare regole precise, pensate non solo per disciplinare l’uso degli spazi esterni degli immobili, ma anche per tutelare il decoro urbano, l’ordinato inserimento nel contesto edilizio e, soprattutto, la sicurezza della circolazione.
Il tema diventa particolarmente delicato negli edifici che ospitano più attività economiche, come complessi commerciali, fabbricati multipiano o immobili con diversi esercizi affacciati sulla stessa strada. In questi casi, la presenza di più insegne sulla medesima facciata può generare dubbi sul modo in cui debbano essere calcolati i limiti dimensionali previsti dalla normativa: occorre guardare alla singola insegna, alla singola attività o all’impatto complessivo prodotto sull’intero prospetto?
La questione non è meramente formale. Dal corretto inquadramento dell’insegna e dal criterio utilizzato per misurarne la superficie possono dipendere il rilascio o il diniego dell’autorizzazione, nonché l’equilibrio tra le esigenze promozionali degli operatori economici e l’interesse pubblico a evitare un’eccessiva concentrazione di messaggi visivi lungo le strade.
Proprio per questo, la disciplina delle insegne richiede una valutazione attenta del rapporto tra attività esercitata, edificio, facciata interessata e visibilità dalla sede stradale, con particolare riguardo ai limiti previsti dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Tutto ciò costituisce argomento di discussione di una interessante pronuncia (sentenza n. 25/2026) del Tar Valle d’Aosta.
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Insegne pubblicitarie sugli edifici: ogni negozio può arrivare a 50 m2 o il limite vale per l’intera facciata?
Una società, titolare di due punti vendita di calzature e abbigliamento situati lungo una strada statale, aveva chiesto l’autorizzazione per installare una nuova insegna di esercizio, visibile dalla strada, sulla facciata dell’edificio commerciale.
L’insegna proposta aveva una superficie di 50 metri quadrati, cioè pari al limite massimo previsto dalla normativa stradale per le insegne di esercizio installate fuori dai centri abitati, nei casi in cui la superficie della facciata consenta un incremento rispetto ai limiti ordinari.
ANAS, quale ente proprietario o gestore della strada interessata, ha respinto la domanda. Il diniego è stato poi recepito nel provvedimento conclusivo dello Sportello unico degli enti locali della Valle d’Aosta. Secondo l’Amministrazione, la nuova insegna non poteva essere autorizzata perché sulla stessa facciata dell’edificio erano già presenti altre due insegne di altre attività per una superficie complessiva di 24,1 metri quadrati.
Il punto decisivo è dunque il seguente: se alla nuova insegna di 50 m2 si fossero sommate quelle già installate, la superficie complessiva delle insegne presenti sulla medesima facciata avrebbe superato i 70 m2. Per ANAS, ciò avrebbe violato il limite massimo di 50 m2 stabilito dall’art. 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
La vicenda non riguarda soltanto la singola insegna, ma pone una questione più generale: quando più attività commerciali si trovano nello stesso edificio, le insegne presenti sulla facciata devono essere considerate separatamente, oppure devono essere sommate ai fini del rispetto del limite massimo consentito?
La società ha impugnato il diniego sostenendo che l’Amministrazione avrebbe applicato in modo errato la disciplina sulle insegne e sui mezzi pubblicitari
- in primo luogo, la società ha contestato la qualificazione delle insegne già presenti sulla facciata secondo la ricorrente, le scritte già presenti non avrebbero dovuto essere considerate vere e proprie insegne di esercizio, ma semplici mezzi pubblicitari. La ragione, secondo la ricorrente, era che gli ingressi delle relative attività non si trovavano sulla stessa facciata su cui erano collocate le insegne. Da ciò la società faceva discendere che tali installazioni non avrebbero indicato direttamente il luogo di esercizio dell’attività, ma avrebbero svolto una funzione promozionale o di richiamo a distanza;
- in secondo luogo, Pittarello ha sostenuto che ANAS avrebbe calcolato in modo scorretto la superficie disponibile. Secondo la società, l’Amministrazione avrebbe preso in considerazione soltanto una parte della facciata, probabilmente quella riferibile alla porzione occupata da Pittarello, anziché valutare l’intero prospetto dell’edificio. In questa prospettiva, la superficie complessiva disponibile sarebbe stata più ampia e avrebbe consentito l’installazione dell’insegna richiesta;
- un ulteriore argomento riguardava il precedente storico. Pittarello richiamava infatti una precedente autorizzazione rilasciata nel 2010 per un’insegna di dimensioni analoghe. Secondo la ricorrente, quel precedente avrebbe generato un legittimo affidamento circa la possibilità di ottenere nuovamente l’autorizzazione;
- la società ha poi evidenziato che il tratto stradale interessato avrebbe potuto essere trasferito al Comune. Da ciò, secondo la ricorrente, sarebbe derivata la possibile inapplicabilità della disciplina prevista per le insegne poste fuori dai centri abitati lungo strade statali o comunque soggette al controllo di ANAS.
Infine, la società ricorrente ha lamentato una violazione del contraddittorio procedimentale. A suo avviso, ANAS non avrebbe adeguatamente valutato le osservazioni presentate dalla società durante il procedimento, prima dell’adozione del diniego definitivo.
La difesa di ANAS si è fondata soprattutto sulla corretta applicazione degli articoli 23 del Codice della strada e 47 e 48 del relativo Regolamento di esecuzione
L’art. 23 del Codice della strada vieta la collocazione, lungo le strade o in vista di esse, di insegne, cartelli, manifesti e altri mezzi pubblicitari che possano creare confusione con la segnaletica, ridurne la visibilità, disturbare visivamente gli utenti della strada o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. La norma impone inoltre che tali installazioni siano preventivamente autorizzate dall’ente competente, nel rispetto delle dimensioni, caratteristiche e ubicazioni stabilite dal Regolamento.
ANAS ha richiamato poi l’art. 48 del d.P.R. n. 495/1992, secondo cui le insegne installate fuori dai centri abitati sono soggette a precisi limiti dimensionali. La regola ordinaria prevede limiti contenuti, ma consente, per le insegne poste parallelamente al senso di marcia e in presenza di facciate di dimensioni adeguate, di arrivare fino al limite massimo di 50 m2.
Secondo ANAS, tale limite non può essere letto come autorizzazione per ciascun operatore economico a installare autonomamente un’insegna fino a 50 m2. Al contrario, quando più insegne insistono sulla stessa facciata, esse devono essere considerate nel loro insieme. La superficie massima consentita va quindi riferita al prospetto dell’edificio e all’impatto visivo complessivo, non alla singola insegna isolatamente considerata.
In questa logica, le insegne già presenti erano già state autorizzate come insegne di esercizio e dovevano essere sommate alla nuova insegna richiesta dalla ricorrente. Poiché quelle installazioni occupavano già 24,1 m2, l’autorizzazione di un’ulteriore insegna da 50 m2 avrebbe determinato un superamento del tetto massimo consentito.
ANAS ha inoltre sostenuto che la precedente autorizzazione del 2010 non poteva vincolare l’Amministrazione, perché ormai scaduta. La nuova domanda doveva essere valutata sulla base della situazione attuale, tenendo conto delle insegne già presenti e della disciplina vigente al momento della richiesta.
Quanto al possibile trasferimento della strada al Comune, ANAS ha evidenziato che non vi era prova di un trasferimento già perfezionato e produttivo di effetti giuridici. Si trattava, al più, di un procedimento ancora non concluso o di una manifestazione di intenti, irrilevante ai fini della decisione sulla domanda presentata.
Tar valle d’Aosta: il limite dimensionale delle insegne di esercizio visibili dalla strada previsto dall’art. 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada va riferito alla facciata dell’edificio nel suo complesso e non alla singola insegna, dovendo essere computate anche le insegne già installate da altri esercizi presenti nel medesimo immobile
Il Tribunale ha anzitutto chiarito che la disciplina delle insegne visibili dalla strada ha una finalità primaria di sicurezza stradale. Non si tratta soltanto di regolare l’estetica degli edifici o la concorrenza tra operatori commerciali, ma di evitare che l’insieme dei messaggi visivi percepibili dagli automobilisti possa creare distrazione, confusione o disturbo.
Nozione di “insegna di esercizio” vs mero impianto pubblicitario
Sotto questo profilo, il TAR ha attribuito particolare rilievo alla nozione di “insegna di esercizio”. Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento del Codice della strada, è insegna di esercizio la scritta, anche accompagnata da simboli o marchi, installata presso la sede dell’attività o nelle relative pertinenze. Secondo il giudice, la norma non richiede che l’insegna sia collocata esattamente sopra o accanto all’ingresso dell’attività commerciale. È sufficiente che esista un collegamento funzionale e spaziale tra l’insegna e il luogo in cui l’attività viene esercitata.
In sintesi, l’insegna di esercizio indica la presenza dell’attività nel luogo in cui è installata o nelle sue pertinenze; il mezzo pubblicitario promuove invece un’attività, un prodotto o un marchio anche al di fuori della sede in cui l’attività si svolge.
Questa precisazione è centrale per gli edifici commerciali complessi, nei quali più attività possono trovarsi all’interno dello stesso immobile e gli accessi possono non coincidere con la facciata più visibile dalla strada. Se si accogliesse la tesi della ricorrente, molte insegne collocate sui prospetti principali degli edifici commerciali dovrebbero essere qualificate come semplici mezzi pubblicitari solo perché non poste in corrispondenza dell’ingresso. Il TAR ha ritenuto questa conclusione irragionevole.
Di conseguenza, le insegne già presenti, essendo installate sull’edificio in cui si trovano le attività cui si riferiscono, sono state correttamente considerate insegne di esercizio e non meri impianti pubblicitari. Esse dovevano quindi essere conteggiate nel calcolo della superficie massima consentita.
Come deve essere applicato il limite dei 50 m2 delle insegne sugli edifici?
Il passaggio più importante della sentenza riguarda però il modo in cui deve essere applicato il limite dei 50 m2. Il TAR ha escluso che tale limite possa valere per ciascuna insegna presa singolarmente. Secondo il Collegio, l’art. 48 del Regolamento collega l’incremento della superficie dell’insegna alla dimensione della facciata dell’edificio. Proprio il riferimento alla facciata dimostra che il parametro da considerare è unitario: occorre guardare all’insieme delle insegne presenti su quel prospetto.
La diversa interpretazione sostenuta da Pittarello avrebbe prodotto, secondo il TAR, un effetto contrario alla ratio della norma. Se ogni esercente potesse installare sulla stessa facciata un’insegna autonoma fino a 50 m2, il limite legale sarebbe facilmente aggirabile. In un edificio con più negozi, la somma delle insegne potrebbe raggiungere dimensioni molto elevate, generando un impatto visivo complessivo incompatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione.
Il TAR ha quindi affermato un principio rilevante:
il limite dimensionale previsto dall’art. 48 citato debba essere inteso come limite complessivo riferito alla facciata e, pertanto, che la presenza di insegne già autorizzate incida necessariamente sulla possibilità di installarne di ulteriori,
il limite dimensionale delle insegne sugli edifici, quando calcolato in rapporto alla facciata, deve essere inteso come limite complessivo riferito alla facciata stessa. Non conta soltanto la dimensione della nuova insegna, ma anche la presenza di quelle già autorizzate. Ogni nuova richiesta deve essere valutata considerando lo spazio residuo ancora disponibile.
Il giudice ha respinto anche la censura relativa al presunto errore nel calcolo della facciata. Secondo la sentenza, la ricorrente non aveva fornito elementi tecnici o documentali sufficienti per dimostrare che ANAS avesse considerato una superficie errata o incompleta.
Quanto al precedente del 2010, il TAR ha escluso che esso potesse fondare un legittimo affidamento tutelabile. Una precedente autorizzazione scaduta non garantisce il diritto a ottenere una nuova autorizzazione identica, soprattutto quando la nuova domanda deve essere esaminata alla luce della situazione attuale e di un limite normativo oggettivo. L’Amministrazione, secondo il TAR, non aveva margini per derogare al limite massimo previsto dalla disciplina vigente.
E se la strada fosse passata da ANAS al Comune, quale norma sulle insegne si sarebbe dovuta applicare?
È stata ritenuta irrilevante anche la prospettiva di un futuro trasferimento del tratto stradale al Comune. In mancanza di un trasferimento già perfezionato, produttivo di effetti giuridici attuali, ANAS doveva applicare la disciplina vigente al momento della decisione.
Infine, il TAR ha escluso la violazione del contraddittorio procedimentale. La ragione posta a fondamento del diniego — cioè il superamento del limite dimensionale complessivo della facciata — è stata ritenuta chiara, sufficiente e assorbente. Poiché tale ragione resisteva anche alle osservazioni della società, non vi era spazio per annullare il provvedimento per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
In conclusione, il TAR ha confermato la legittimità del diniego e ha respinto il ricorso.
Per maggiore approfondimento, leggi: “Lavori privati su facciata condominiale: occorre il consenso?“
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/insegne-pubblicitarie-sulle-facciate-come-si-calcola-il-limite-massimo/
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Giuseppe De Luca
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