I crediti Superbonus possono usare per pagare cartelle previdenziali iscritte a ruolo?


I crediti d’imposta derivanti dal Superbonus, anche se acquistati da terzi, possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24. Tuttavia, non possono essere impiegati per estinguere direttamente cartelle esattoriali relative a debiti previdenziali già iscritti a ruolo.

È il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 110/2026, dedicata all’utilizzo in compensazione dei crediti da Superbonus ex articolo 121 del D.L. 34/2020 in presenza di debiti previdenziali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

L’interpello riguarda un contribuente debitore nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per somme iscritte a ruolo e affidate all’agente della riscossione.

Il debito era stato oggetto di una rateizzazione accolta, con un piano di pagamento in 72 rate mensili. Il contribuente intendeva acquistare da una società terza un credito d’imposta derivante da interventi Superbonus, identificato con il codice tributo 7719, riferito alla quota annuale 2026.

L’obiettivo era utilizzare tale credito, tramite compensazione orizzontale in F24, per estinguere in tutto o in parte le cartelle esattoriali relative al debito previdenziale.

La domanda posta all’Agenzia era quindi molto concreta: un credito Superbonus acquistato può essere usato per pagare cartelle previdenziali iscritte a ruolo?

La risposta dell’Agenzia è negativa.

La compensazione F24 dei crediti Superbonus: cosa è ammesso

L’articolo 121 del D.L. 34/2020 prevede che i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito siano utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo le rate residue della detrazione originaria.

In linea generale, quindi, un credito Superbonus presente nel cassetto fiscale può essere usato per compensare debiti da versare con F24, nel rispetto della quota annuale disponibile e delle regole proprie del credito.

Questo significa che il credito può essere utilizzato per compensare, ad esempio, debiti fiscali o contributivi ordinari, purché il pagamento avvenga tramite F24 e purché il debito rientri tra quelli compensabili secondo la disciplina applicabile.

L’Agenzia conferma infatti che non esistono, in astratto, ostacoli alla compensazione tra crediti agevolativi da Superbonus e debiti previdenziali. Il punto decisivo, però, è un altro: non tutti i debiti previdenziali possono essere trattati allo stesso modo.

Secondo l’Agenzia, i crediti Superbonus acquistati possono essere utilizzati in compensazione F24 per debiti erariali o previdenziali compensabili, ma non possono essere utilizzati per pagare direttamente cartelle esattoriali iscritte a ruolo, comprese quelle relative a debiti previdenziali.

La ragione è che il pagamento delle cartelle mediante compensazione segue regole speciali e non può essere esteso automaticamente ai crediti agevolativi da bonus edilizi.

Perché il credito Superbonus non può pagare la cartella

La compensazione dei debiti iscritti a ruolo è disciplinata dall’articolo 31 del D.L. 78/2010.

Tale norma consente, in determinati casi, il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante compensazione. Tuttavia, il riferimento normativo riguarda i crediti relativi alle stesse imposte.

Per l’Agenzia, questo passaggio è decisivo: i crediti Superbonus non sono crediti relativi alle stesse imposte iscritte a ruolo, ma crediti agevolativi derivanti da interventi edilizi.

Di conseguenza, anche se il credito Superbonus è legittimamente presente nella piattaforma fiscale del contribuente, non può essere usato come strumento di pagamento diretto della cartella esattoriale.

Il fatto che il debito sia rateizzato cambia qualcosa?

Nel caso esaminato, il debito previdenziale iscritto a ruolo era oggetto di regolare rateizzazione.

Questo elemento rileva per escludere alcune preclusioni alla compensazione, ma non trasforma il credito Superbonus in uno strumento utilizzabile per pagare il ruolo.

In altre parole:

  • la rateizzazione può impedire l’applicazione di alcuni blocchi alla compensazione;
  • ma non autorizza il contribuente a usare crediti agevolativi Superbonus per estinguere direttamente la cartella;
  • il piano di rateazione resta quindi lo strumento ordinario per pagare il debito iscritto a ruolo.

È un passaggio importante perché il contribuente aveva fondato parte della propria tesi proprio sulla presenza della rateizzazione, ritenendo che il debito rateizzato fosse “regolarizzato” e quindi non ostativo alla compensazione.

L’Agenzia, però, distingue il tema del blocco alla compensazione dal tema della possibilità di pagare il ruolo con crediti agevolativi. Anche se il blocco non opera, resta comunque assente una norma che consenta l’estinzione della cartella tramite credito Superbonus.

Il ruolo dell’articolo 121, comma 3-bis, del D.L. 34/2020

La risposta richiama anche il comma 3-bis dell’articolo 121, introdotto dal D.L. 39/2024.

Questa disposizione prevede una sospensione dell’utilizzabilità in compensazione dei crediti da bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’agente della riscossione per importi superiori a 10.000 euro, riferiti a imposte erariali e atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, l’Agenzia precisa che, in assenza del regolamento attuativo, questa sospensione non può considerarsi ancora operativa.

Anche questo punto, però, non risolve il caso a favore del contribuente. Il problema non è soltanto capire se il credito sia bloccato, ma se possa essere usato per pagare proprio quella cartella. E, secondo l’Agenzia, la risposta resta negativa.

Il limite dei 50.000 euro e il blocco delle compensazioni

La risposta esamina anche l’articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006, come modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

La norma esclude la facoltà di avvalersi della compensazione F24 per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, oppure carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 50.000 euro.

Anche in questo caso, però, l’Agenzia evidenzia che il limite riguarda specificamente ruoli e carichi di natura erariale o derivanti da atti dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in esame, invece, si tratta di debiti previdenziali verso la Cassa Forense. Per questo motivo, il blocco previsto dalla norma non è applicabile alla fattispecie.

Ma, ancora una volta, la non applicabilità del blocco non equivale a una autorizzazione a pagare la cartella con il credito Superbonus.

Approfondimenti

Qui trovi una scheda analitica sulla compensazione dei crediti da bonus edilizi.

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 Sergio Volpe

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