RED III: dal 2026 quote obbligatorie di fonti rinnovabili estese alle ristrutturazioni


Con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 viene recepita nel quadro normativo italiano la direttiva europea sulle rinnovabili del 2023 (RED III).

Il provvedimento – composto in tutto da 51 articoli – interviene in maniera significativa sul D.Lgs. 199/2021; oltre a ridefinire i target per le rinnovabili, contiene importanti novità sulle quote obbligatorie di fonti rinnovabili negli edifici e il sistema di incentivazione delle rinnovabili.

È disponibile per il download gratuito il testo ufficiale con note pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026.

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Il D.Lgs. 5/2026 in breve

  • Capo I – Modifiche al D.Lgs. 199/2021
    Innalzati gli obiettivi nazionali al 2030, in coerenza con il PNIEC aggiornato; rivisti i requisiti minimi degli impianti incentivati e le quote obbligatorie di fonti rinnovabili negli edifici; rafforzati i criteri di sostenibilità – in particolare per biomasse e biocarburanti – e introdotte nuove regole in materia di tracciabilità, garanzie di origine, accesso ai dati energetici e ricarica intelligente.
  • Capo II – Modifiche alD.Lgs.79/1999
    Nuovi obblighi di trasparenza dei dati sull’energia elettrica.
  • Capo III- Modifiche al D.Lgs. 93/2011
    Misure per la disponibilità e l’accessibilità dei dati relativi all’energia rinnovabile immessa in rete, con particolare attenzione ad autoconsumatori e comunità energetiche rinnovabili, al fine di favorire un mercato più trasparente e interoperabile.
  • Capo IV- Modifiche al D.Lgs. 28/2011
    Revisione del sistema di certificazione professionale nel settore delle FER (), estendendo gli obblighi di qualificazione anche ai progettisti, rafforzando i percorsi formativi e introducendo requisiti più stringenti per il mantenimento delle certificazioni, in un’ottica di innalzamento della qualità tecnica degli interventi.
  • Capo V – Modifiche al D.Lgs.102/2014
    Misure per la pianificazione energetica e l’integrazione tra efficienza energetica e fonti rinnovabili, imponendo una valutazione più strutturata del potenziale nazionale di FER e del recupero di calore e freddo di scarto nell’ambito del PNIEC.
  • Capo VIModifiche al D.Lgs. 66/2005
    Nuove specifiche tecniche sulla qualità dei carburanti e revisione degli obblighi informativi e adeguando il sistema nazionale agli obiettivi europei di decarbonizzazione dei trasporti.

Estensione dell’obbligo delle rinnovabili alle ristrutturazioni importanti

Anche le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello fanno scattare l’obbligo di coprire una quota dei consumi tramite l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili:

  • in caso di ristrutturazioni importanti di primo livello, quelle che comportano un intervento su oltre il 50% della superficie disperdente dell’edificio insieme alla ristrutturazione dell’impianto termico, è richiesta la copertura, tramite rinnovabili, del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria insieme al soddisfacimento del 40% della somma dei consumi preventivati per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale ed estiva;
  • in caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello, ossia quelle che interessano oltre il 25% dell’involucro, la quota di rinnovabili obbligatoria è fissata al 15%.

L’obbligo di integrazione delle rinnovabili (con copertura del 15%) è applicato anche al rinnovamento degli impianti termici, purché non vi siano insormontabili ostacoli di tipo economico o tecnico. Spetta al tecnico attestare l’impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi nella relazione tecnica “ex legge 10” “esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili”.

Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali.

Solo per le ristrutturazioni di primo livello e per le nuove costruzioni, se non si riesce ad ottemperare all’obbligo di integrazione delle rinnovabili, è necessario ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria, inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.

Per il rifacimento dell’impianto termico e per le ristrutturazioni importanti va rispettata anche la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da calcolare – secondo le istruzioni dell’allegato III – in funzione dell’impronta al suolo, con un incremento del 10% per gli edifici pubblici.

Confermati gli obblighi previsti del D.Lgs. 199/2021 nei casi di nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti con volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3: la quota di rinnovabili è pari al 60% per gli edifici privati e al 65% per quelli pubblici.

Per riassumere:

Intervento Quota di rinnovabili
Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti importanti 60% (65% edifici pubblici)
Ristrutturazioni importanti di primo livello 40% (45% edifici pubblici)
Ristrutturazioni importanti di secondo livello 15% (20% edifici pubblici)
Ristrutturazione dell’impianto termico 15% (20% edifici pubblici)

 

Come già previsto dal D.Lgs. 199/2021, l’inosservanza degli obblighi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

A partire dal 1° gennaio 2026, questi obblighi saranno rideterminati con cadenza almeno quinquennale per adattarsi all’evoluzione delle tecnologie.

Regole più stringenti sulle caratteristiche degli impianti

Resta invariato il calcolo della potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Gli impianti di produzione di energia rinnovabili possono essere realizzati al di sopra degli immobili o nelle loro pertinenze.

Per pertinenza si intende:

  • l’area che costituisce l’impronta a terra del fabbricato che quella confinante;
  • l’area confinante, limitatamente ad una superficie non superiore al triplo dell’area occupata dall’impronta al suolo del fabbricato.

Non concorrono al raggiungimento delle quote da coprire tramite Fer e nemmeno degli obiettivi di potenza minima da installare gli impianti fotovoltaici installati a terra.

Inoltre, come già previsto dal D.Lgs. 199/2021 i pannelli (sia solari termici che fotovoltaici) devono essere aderenti o integrati nella copertura, se posizionati su tetti spioventi, e seguire lo stesso orientamento e la medesima inclinazione della falda.

Nel caso di coperture piane, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale.

Se la balaustra non è presente “l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm”.

Le deroghe…


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 Alfonso Roma

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