D.Lgs. 199/2021: obblighi sulle rinnovabili, incentivi e semplificazioni


Il D.Lgs. 199/2021 ha definito importanti misure per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili in vista del raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (Red II).

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Le misure del D.Lgs. 199/2021

Il provvedimento, in sintesi, disciplina:

  • i regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (e la transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo);
  • la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e amministrativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • le procedure autorizzative, la regolamentazione tecnica e le quote obbligatoria di copertura di utilizzo dell’energia rinnovabile per nuove costruzioni e ristrutturazioni;
  • i criteri per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • l’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
  • la disciplina delle configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili.

Approfondiamo qui le misure previste dal D.Lgs. 199/2021 in materia di:

  • regolamentazione tecnica e obblighi;
  • requisiti minimi degli impianti incentivati;
  • semplificazione dei procedimenti autorizzativi e amministrativi.

Obbligo delle rinnovabili per nuove costruzioni e ristrutturazioni

L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 ha introdotto l’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta di titolo edilizio sia stata presentata a partire dal 13 giugno 2022.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026 di recepimento della direttiva RED III, sono previste quote obbligatorie di copertura da fonti rinnovabili anche per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e per gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.

In questi casi è previsto “l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III“.

All’allegato III del D.Lgs. 199/2021 – nella versione aggiornata al D.Lgs. 5/2026 – viene stabilito che gli edifici di nuova costruzione, gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:

  • nel caso di edifici di nuova costruzione, della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
  • nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
  • nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
  • nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali.

Per il rifacimento dell’impianto termico e per le ristrutturazioni importanti va rispettata anche la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da calcolare – secondo le istruzioni dell’allegato III – in funzione dell’impronta al suolo, con un incremento del 10% per gli edifici pubblici.

Per riassumere:

Intervento Quota di rinnovabili
Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti importanti (nuova porzione con volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m²) 60% (65% edifici pubblici)
Ristrutturazioni importanti di primo livello (incidenza superiore al 50% con ristrutturazione dell’impianto termico) 40% (45% edifici pubblici)
Ristrutturazioni importanti di secondo livello (incidenza superiore al 25%) 15% (20% edifici pubblici)
Ristrutturazione dell’impianto termico 15% (20% edifici pubblici)

Le nuove percentuali si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 3 agosto 2026.

Sono esonerati dai nuovi obblighi:

  • gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento qualora questa riesca a coprire l’intero fabbisogno di climatizzazione invernale o estiva;
  • gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee, e comunque da rimuovere entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori (per beneficiare dell’esonero, però, il titolo abilitativo pertinente deve contenere l’indicazione sulla temporaneità del manufatto e i termini per la sua rimozione);
  • gli edifici pubblici posti nelle disponibilità dei corpi armati, qualora la loro applicazione si scontri con la natura stessa di tali immobili o con la loro destinazione d’uso.

Solo per le ristrutturazioni di primo livello e per le nuove costruzioni, se non si riesce ad ottemperare all’obbligo di integrazione delle rinnovabili, è necessario ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria, inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.

Gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore.

Fatti salvi i casi di impossibilità tecnica o economica, la percentuale di consumi da coprire con le rinnovabili e la potenza minima da raggiungere possono essere conseguite scegliendo di installare gli impianti alimentati con Fer non sull’edificio oggetto di ristrutturazione, bensì su un immobile pubblico. Affinché, però, questa opzione costituisca una strada percorribile, gli enti locali devono, con proprio provvedimento, stabilirne le modalità attuative.

L’inosservanza degli obblighi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Obblighi estesi ai beni paesaggistici e culturali

L’obbligo delle rinnovabili si applica anche a i beni paesaggistici e culturali (limitatamente alle ville e ai complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e in presenza di vincoli…


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 Francesca Ressa

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