Il subappalto nel nuovo codice appalti


Il subappalto è un contratto derivato dall’originario contratto di appalto, con il quale l’appaltatore affida ad un terzo l’esecuzione dell’opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente.

Il subappalto è sempre stato un istituto fortemente limitato dalla normativa. Il D.Lgs. 50/2016 (vecchio Codice) faceva una divisione tra le attività che potevano essere subappaltate e quelle che non potevano esserlo. Il nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023 ha introdotto importanti novità in materia di subappalto dando innanzitutto il via libera al subappalto a cascata.

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Cos’è il subappalto?

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Come contratto accessorio il subappalto trae origine dal contratto principale ed esiste validamente solo in presenza del consenso espresso dal committente alla delega per l’esecuzione parziale o totale dei lavori al subappaltatore, soggetto che rimane estraneo e terzo rispetto al rapporto tra appaltante originario e appaltatore.

Il contratto di subappalto deve essere stipulato per iscritto e contenere l’esplicita approvazione del committente alla delega dei lavori.

Per il subappalto valgono, in generale, i seguenti principi:

  • il committente può opporre veti alla stipula di un subappalto, inserendo nel contratto di appalto le relative clausole di divieto;
  • l’appaltatore sub-appaltante non è liberato dagli obblighi imposti dall’appalto, ma ne risponde comunque al committente;
  • in quanto contratto accessorio e derivato il subappalto segue le sorti del contratto principale e non deve aggravare i costi a carico del committente.

Il subappalto facoltativo: cos’è?

Il subappalto facoltativo si verifica quando l’operatore economico (OE) è già in possesso di tutti i requisiti di qualificazione necessari per eseguire l’intero appalto. La domanda sorge spontanea: perché si usa? Si utilizza per varie ragioni, tra le quali, ad esempio, una questione di migliore organizzazione finalizzata ad ottimizzare i risultati o per pura strategia aziendale. Magari un’impresa è specializzata nella costruzione di edifici, ma preferisce subappaltare l’impiantistica ad una ditta esterna di fiducia per efficienza o minori costi fissi, anche se avrebbe i requisiti tecnici per svolgere i lavori in proprio. Sebbene sia “facoltativo” decidere se farlo, non è facoltativo dichiararlo. Ai sensi dell’art. 119 del Codice, l’impresa deve indicare già in sede di offerta (nel DGUE) quali parti del contratto intende subappaltare.

Parere MIT 3931/2025: è indispensabile dichiarare il subappalto facoltativo?

Anche se un operatore economico possiede tutti i requisiti, l’intenzione di ricorrere al subappalto deve essere dichiarata in sede di offerta. Il MIT, nel parere 3931/2025, chiarisce che questa dichiarazione è condizione necessaria e insanabile, anche per subappalto facoltativo. L’omissione impedisce alla stazione appaltante di autorizzare successivamente il subappalto. La previsione garantisce trasparenza, concorrenza e valutazione corretta dell’offerta rispetto alla capacità tecnica ed economica. Leggi l’intero approfondimento.

TAR Liguria 850/2024: metà subappalto necessario, metà facoltativo

Occorre la dichiarazione esplicita di subappalto? O meglio, la mancata dichiarazione da parte di un operatore economico di voler ricorrere al subappalto necessario per sopperire ad alcune carenze qualitative giustifica l’esclusione dalla gara?

Nel caso preso in esame dal TAR Liguria (sentenza 850/2024), i ricorrenti hanno manifestato in modo inequivocabile la volontà di avvalersi del subappalto “necessario” per alcune categorie, mentre per altre si sono limitati ad esprimere una riserva “generica” di sub-affidare le opere, indicando così un subappalto “facoltativo”. Di conseguenza, l’ente aggiudicatore li ha esclusi dalla gara, ritenendoli privi dei requisiti di qualificazione richiesti, in quanto mancava da parte loro una chiara volontà di ricorrere al subappalto per sopperire alle carenze.

Tuttavia, secondo il TAR Liguria l’esclusione dalla gara è un atto spropositato e contrario al principio del risultato, criterio cardine del Codice; pertanto accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di esclusione.

Cos’è il subappalto necessario/qualificante?

Il subappalto necessario (o qualificante) è una figura giuridica che consente ad un’impresa, qualificata solo per la categoria prevalente dei lavori, di partecipare a una gara d’appalto anche se non possiede le qualifiche richieste per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (cioè per lavorazioni che richiedono una qualificazione specifica). In tal caso, l’impresa non può eseguire direttamente tali lavorazioni, ma deve subappaltarle a soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni.

Questa possibilità, prevista dal combinato disposto dell’art. 92 del d.P.R. 207/2010 e dell’art. 12, co. 2, del d.l. 47/2014 (abrogato della legge n. 80/2014), è confermata dalla giurisprudenza (Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sent. n. 9/2015). Affinché il subappalto sia valido, è necessario che il concorrente dichiari già in fase di offerta quali lavorazioni intende subappaltare e a quali soggetti qualificati.

Il subappalto necessario rappresenta, quindi, uno strumento utile per garantire la partecipazione alla gara anche in presenza di un deficit di qualificazione, purché tale mancanza sia colmata mediante l’impegno a subappaltare le lavorazioni critiche. Si differenzia dal subappalto “ordinario” perché non è frutto di una scelta imprenditoriale, ma è imposto dalla mancanza dei requisiti dell’offerente.

Consiglio di Stato 3053/2026: subappalto necessario, serve indicarlo espressamente nel DGUE?

La sentenza n. 3053/2026 del Consiglio di Stato chiarisce che la dichiarazione nel DGUE è sufficiente a esprimere la volontà di ricorrere al subappalto necessario, anche senza formule dettagliate.
Conta la volontà sostanziale: è sufficiente che dall’offerta emerga chiaramente l’intenzione di subappaltare lavorazioni non eseguibili per carenza di SOA. Il DGUE, essendo un modello standard, non distingue tra subappalto facoltativo e necessario. I chiarimenti successivi non modificano l’offerta se si limitano a precisare una volontà già espressa. Il soccorso istruttorio, quindi, può servire a esplicitare elementi già presenti, senza sanare carenze sostanziali. Leggi l’approfondimento.

Parere MIT 4181/2026: RUP o Dirigente della stazione appaltante, chi rilascia l’autorizzazione al subappalto?

Il parere MIT n. 4181/2026 chiarisce che l’autorizzazione al subappalto, prevista dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è un atto della stazione appaltante con rilevanza esterna. Tale potere spetta in via ordinaria al dirigente, unico soggetto abilitato a impegnare l’Ente verso terzi. Il RUP non può quindi autorizzare automaticamente il subappalto. Può farlo solo se ha…


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 Giusi Rosamilia

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