La corretta determinazione dei costi della manodopera in ambito di appalti pubblici è un obbligo sia per le stazioni appaltanti che per l’operatore economico.
In questo articolo trovi un’analisi sintetica delle norme contenute nel nuovo codice appalti, i chiarimenti e i pareri forniti da ANAC e MIT sull’argomento e le più recenti sentenze.
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I costi della manodopera dal D.Lgs. 50/2016 al D.Lgs. 36/2023
L’obbligo di calcolare e specificare i costi della manodopera nelle gare d’appalto, già presente nel precedente Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) è stato riformulato con alcune significative novità nel nuovo codice appalti.
La nuova normativa stabilisce che la quantificazione dei costi della manodopera debba essere effettuata sia dalla stazione appaltante che dall’operatore economico.
La stazione appaltante deve quantificare i costi della manodopera nella fase di progettazione della gara per stabilire l’importo massimo a base d’asta, come previsto dall’articolo 41, commi 13 e 14.
La stazione appaltante deve valutare con cura i costi della manodopera per definire una base d’asta adeguata e appropriata. Questo approccio permette ai concorrenti di formulare offerte che assicurino una giusta retribuzione per il personale e un adeguato profitto per l’azienda.
Anche l’operatore economico deve indicare i costi della manodopera, ma nell’offerta economica presentata, pena l’esclusione.
La nuova versione della norma, tuttavia, introduce un cambiamento rilevante: per determinare l’importo a base di gara, la stazione appaltante deve specificare nei documenti di gara i costi della manodopera e della sicurezza, separandoli dall’importo soggetto a ribasso.
Resta comunque la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo è giustificato da un’organizzazione aziendale più efficiente.
La determinazione dei costi della manodopera nel nuovo Codice Appalti
Esaminiamo le norme più in dettaglio. L’articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che:
- la stazione appaltante o l’ente concedente nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, deve individuare nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13;
- i costi della manodopera, insieme a quelli della sicurezza, devono essere scorporati dall’importo soggetto al ribasso;
- l’operatore economico ha la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una migliore organizzazione aziendale.
Il comma 13 disciplina le modalità di determinazione del costo della manodopera:
- determinazione del costo del lavoro: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, annualmente, stabilisce il costo del lavoro mediante apposite tabelle. Queste tabelle si basano sui valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra sindacati e datori di lavoro più rappresentativi, nonché sulle normative previdenziali e assistenziali, sui diversi settori merceologici e sulle diverse aree territoriali;
- mancanza di contratto collettivo applicabile: se non esiste un contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro viene determinato in base al contratto collettivo del settore merceologico più simile a quello considerato;
- determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni: per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato utilizzando i prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto. Questi prezzi sono riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, che possono essere autorizzati a non seguire i prezzari regionali in base alla natura e all’oggetto dell’appalto;
- prezzari regionali: i criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell’allegato I.14. Questo allegato è abrogato all’entrata in vigore di un regolamento corrispondente, adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- mancanza di prezzari aggiornati: se i prezzari regionali non sono aggiornati, il costo viene determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali, oppure, in mancanza di questi, ai prezzi correnti di mercato nel luogo in cui si svolgono gli interventi.
Infine, l’art. 110, comma 1, prevede che le stazioni appaltanti valutino la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, inclusi i costi della manodopera dichiarati, che appaia anormalmente bassa, tenuto conto degli elementi di valutazione fissati nella documentazione di gara.
D.D. 23/2026 e D.D. 40/2026 – Costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia
Con Decreto Direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le tabelle relative al costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente (operai e impiegati) delle imprese edili, affini e delle cooperative.
Con Decreto Direttoriale n. 40 del 13 maggio 2026, le tabelle adottate con il decreto direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026 sono state integralmente sostituite.
Le tabelle, distinte per operai e impiegati e declinate per singola provincia, costituiscono il punto di riferimento inderogabile per la formulazione dei quadri economici dei progetti e per la gestione degli appalti pubblici e privati nel mondo delle costruzioni.
La revisione delle tabelle si è resa necessaria a seguito delle richieste avanzate dalle parti sociali nell’agosto 2025, per recepire i nuovi importi dei minimi tabellari scattati a partire da maggio 2025.
Il decreto tiene conto dei recenti rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del settore, tra cui:
- CCNL Edili Industria-Cooperativa (siglato il 21 febbraio 2025);
- CCNL Edili Piccola Industria (siglato il 15 aprile 2025);
- CCNL Edili Artigianato (siglato il 20 maggio 2025).
Oltre ai contratti nazionali, il Ministero ha valutato attentamente anche la contrattazione collettiva di secondo livello (territoriale), che nel settore edile gioca un ruolo cruciale nella definizione degli elementi economici variabili della retribuzione.
Il calcolo del costo del lavoro provinciale si basa su un parametro fisso di 2.088 ore annue teoriche, dalle quali vengono sottratte 545 ore medie non lavorate, ottenendo così un totale di 1.543 ore effettivamente lavorate.
Il costo orario finale è la somma di diverse macro-componenti:
- elementi retributivi base: minimo contrattuale, indennità di contingenza, Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), elemento variabile e indennità di settore;
- oneri aggiuntivi: retribuzione per festività, riposi annui, accantonamenti presso la Cassa Edile, indennità di trasporto, permessi e formazione;
- oneri previdenziali e assistenziali: contributi INPS, premi INAIL, contributi alla Cassa…
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Alfonso Roma
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