L’autorizzazione paesaggistica è uno dei principali atti nell’ambito edilizio e regolamenta gli interventi di trasformazione del territorio in aree tutelate dal punto di vista paesaggistico.
Il D.P.R. 31/2017 ha disposto 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e 42 interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.
Conoscere tali interventi è di fondamentale importanza: in caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica, è obbligatorio disporre dell’autorizzazione che certifica la compatibilità paesaggistica delle opere da eseguire, altrimenti si rischia di incorrere in sanzioni amministrative e penali.
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D.P.R. 31/2017: regolamento interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica
Il D.P.R. 31/2017 è il regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Questo decreto, ufficialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2017, è entrato in vigore il 6 aprile dello stesso anno, con l’ultimo aggiornamento datato 30 luglio 2021.
Al suo interno, sono state implementate semplificazioni significative, sia per il rinnovo delle autorizzazioni preesistenti che per le nuove procedure, coinvolgendo miglioramenti sia dal punto di vista documentale che procedurale.
La normativa è organizzata in 3 capi, composti da un totale di 20 articoli, e include 4 allegati denominati A, B, C, D.
In particolare, gli allegati A e B del D.P.R. 31/2017 individuano:
- 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;
- 42 interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica: l’elenco
Secondo la normativa vigente, gli interventi che non necessitano dell’autorizzazione paesaggistica sono 31.
Ecco un elenco riassuntivo ai sensi del D.P.R. 31/2017:
- opere interne senza alterare l’aspetto esterno, anche con cambio destinazione d’uso (n.d.r. con esclusione del caso di ristrutturazione edilizia);
- interventi su prospetti e coperture rispettando piani del colore comunali e caratteristiche esistenti, incluse tinteggiature, rifacimento intonaci, e manutenzione balconi;
- consolidamento statico senza modifiche estetiche o strutturali;
- eliminazione barriere architettoniche: rampe esterne, ascensori, dispositivi sicurezza anti-caduta;
- installazione di impianti tecnologici: condizionatori, pannelli solari (pannelli fotovoltaici e termici), generatori eolici senza impatto visibile o su beni vincolati;
- aumento volumetria minore: cabine impianti tecnologici, reti alta velocità, entro 50 cm in altezza;
- manutenzione spazi esterni: marciapiedi, banchine, verde, mantenendo caratteristiche;
- urbanizzazione primaria prevista in piani attuativi o paesaggistici approvati;
- interventi in aree pertinenti senza modifiche significative planimetriche o vegetazionali;
- manutenzione cancelli e recinzioni rispettando caratteristiche esistenti e non su beni vincolati;
- sostituzione o piantumazione alberi: specie autoctone o storiche, su approvazione;
- interventi nel sottosuolo inclusi cavi per energia elettrica, senza modifiche permanenti;
- occupazione temporanea del suolo per eventi fino a 120 giorni all’anno;
- installazioni esterne di attività economiche: tende, pedane, frangivento, senza parti fisse al suolo;
- installazione di strutture di monitoraggio ambientale escluso ricerca idrocarburi;
- interventi agricoli e forestali: selvicoltura, manutenzione infrastrutture, viabilità forestale;
- monumenti, lapidi, cimiteri;
- tende parasole su terrazze o spazi privati;
- insegne commerciali senza messaggi luminosi variabili;
- impianti di comunicazione e radio incluso smantellamento reti elettriche aeree;
- manutenzione corsi d’acqua senza alterare morfologia permanente;
- ingegneria naturalistica: interventi di regimazione acque e conservazione suolo;
- manutenzione strutture ricettive: smontaggio e rimontaggio periodico senza ampliamenti;
- ricostruzione post-calamità: entro 10 anni, fedele all’originale, con adattamenti sicurezza;
- demolizioni da ordinanze: ripristino allo stato precedente;
- varianti progetti autorizzati: entro il 2% delle misure progettuali.
Nuove strutture escluse dall’autorizzazione paesaggistica
Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 73/2026, viene esclusa dall’autorizzazione paesaggistica anche la collocazione di mezzi mobili di pernottamento all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto già munite di autorizzazione paesaggistica, purché:
- abbiano le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 200;
- abbiano i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada;
- siano dotati di meccanismi di rotazione in funzione;
- abbiano caratteristiche dimensionali e tecnicocostruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente;
- non abbiano collegamenti permanenti al suolo;
- dispongano di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimovibili;
- siano rimossi alla cessazione definitiva dell’attività ricettiva;
- non alterino l’aspetto dei luoghi.
Rientrano in questa disciplina:
- caravan;
- case mobili per vacanze;
- autocaravan;
- ulteriori mezzi mobili destinati al pernottamento con eventuali pertinenze e accessori.
Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica: l’allegato A del D.P.R. 31/2017
Per maggiori dettagli puoi leggere il testo completo dell’allegato A del D.P.R. 31/2017 in cui si specificano gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.
A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché…
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Stefania Spagnoletti
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