Sulla Gazzetta ufficiale (Serie Generale n. 68) del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il D.P.R. 31/2017 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata“, in vigore dal 6 aprile 2017.
Per evitare errori o dimenticanze nella redazione dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria e per non rischiare che venga respinta dall’amministrazione competente, ti fornisco:
- le informazioni circa caratteristiche, tempi e procedimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria;
- i casi in cui non è obbligatorio presentare autorizzazione paesaggistica ordinaria;
- un ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017.
Autorizzazione paesaggistica semplificata, cosa prevede
Il nuovo regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi (realizzabili senza l’autorizzazione), ai sensi dell’art. 12 del D.L. 83/2014 (decreto cultura).
Il D.P.R. introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica e abroga il vecchio D.P.R. 139/2010.
Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell’iter procedurale.
In particolare, negli allegati A e B del D.P.R. 31/2017 sono stati individuati rispettivamente:
- 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;
- 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.
In questo articolo analizziamo tutte le caratteristiche relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata:
- le aree soggette a autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004);
- autorizzazione paesaggistica ordinaria, l’iter procedurale (art. 148 D.Lgs. 42/2004);
- interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal D.P.R. n.31/2017;
- interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal D.P.R. n.31/2017;
- le semplificazioni introdotte per gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.
Le aree soggette a vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004
I vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla legge n. 1497/1939 e sono oggi disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Il Codice all’art. 132 suddivide i beni paesaggistici in tre categorie:
- gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (centri storici, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche ecc.);
- le aree di cui all’art. 142 del Codice tutelate per legge (fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico ecc.);
- gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.
L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
In caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla Regione, generalmente si tratta dei Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli edilizi.
Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo decreto le seguenti aree (art. 142 D.Lgs. 42/2004):
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 448/1976;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.
Autorizzazione paesaggistica ordinaria, l’iter procedurale (art. 148 D.Lgs. 42/2004)
Ecco l’iter per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria:
- l’amministrazione competente riceve istanza di autorizzazione paesaggistica;
- entro 40 giorni l’amministrazione trasmette alla competente soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica;
- la soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni;
- dopo 20 giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che diviene immediatamente efficace.
Analizzando i punti dell’iter procedurale per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, ci si rende conto che la tempistica necessaria per il rilascio dell’autorizzazione, se non subentrano inconvenienti, può giungere fino a 105 giorni (oltre 3 mesi!).
Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal D.P.R. 31/2017
Il D.P.R. 31/2017 contenente il regolamento di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica prevede una serie di interventi liberi, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:
- opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
- interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti…
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Redazione Tecnica
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