La questione degli incentivi alle funzioni tecniche è sempre stata un argomento “scottante”.
In quasi 30 anni abbiamo assistito a numerosi cambiamenti normativi: dalla legge Merloni che prevedeva la divisione di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori entro il 15% dell’importo a base di gara fino ad arrivare al Decreto Infrastrutture del 2025 che ha introdotto la deroga esplicita al principio di onnicomprensività della retribuzione per i dirigenti, nuove figure incluse tra i beneficiari.
Il nuovo codice appalti conferma le precedenti disposizioni legislative (D.Lgs. 50/2016) con alcune modifiche che analizziamo in seguito nel dettaglio insieme a quelle introdotte dal Decreto Correttivo al Codice Appalti (D.Lgs. 209/2024) e dal Decreto Infrastrutture 2025.
Cosa sono gli incentivi per le funzioni tecniche?
Gli incentivi per le funzioni tecniche sono somme premiali riconosciute al personale interno che svolge attività qualificate nel ciclo di vita dei contratti pubblici: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, direzione, collaudo e supporto tecnico-amministrativo.
Se vogliamo dare una definizione, essi sono fondi destinati a tecnici dipendenti dell’ente a fronte dello svolgimento di attività volte alla conclusione di appalti, servizi e forniture che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione (art. 24 comma 3 D.Lgs. 165/2001). Nello specifico, sono una voce salariale aggiuntiva premiale a favore del personale dell’Ente che si occupa del ciclo di vita dei contratti e che svolge specifiche e tassative attività di natura tecnica, altamente qualificate. Gli incentivi sono normati dall’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, il Codice dei Contratti Pubblici.
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Norma principale | art. 45 D.Lgs. 36/2023 |
| Attività incentivabili | solo quelle dell’allegato I.10 |
| Importo massimo | fino al 2% dell’importo posto a base della procedura |
| Ripartizione | 80% al personale, 20% per innovazione/formazione/assicurazioni |
| Finalità | valorizzare competenze interne e ridurre il ricorso a incarichi esterni |
La misura complessiva dell’incentivo (il quantum) è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall’Ente sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento. Il limite del 2% massimo è stato fissato per evitare l’espansione incontrollata della spesa in questione. Si tratta di una voce che deve essere obbligatoriamente inserita all’interno degli stati di previsione della spesa o nei bilanci. Resta fermo che gli incentivi tecnici sono una voce obbligatoria (E8) da inserire nel quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture.
La finalità dell’istituto è quella di stimolare, grazie alla corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione, premiando le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche anche in vista di un risparmio di spesa rispetto all’affidamento di incarichi professionali all’esterno (Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, 11 ottobre 2023 n. 196).
I costi relativi alle attività tecniche elencate nell’allegato I.10 sono coperti dal budget (non superiore al 2%) previsto per ciascuna procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, sia nel bilancio delle stazioni appaltanti che degli enti concessori.
Gli incentivi tecnici operano come eccezione al principio generale di onnicomprensività della retribuzione. La ratio dell’istituto è premiare il personale che svolge concretamente attività tecniche o tecnico-amministrative riferite a una specifica procedura di affidamento, favorendo la crescita delle professionalità interne e il risparmio rispetto all’esternalizzazione degli incarichi. ANAC richiama proprio questa funzione: valorizzare il personale che realizza gli atti incentivabili e ottimizzare l’impiego delle competenze interne.
Incentivi funzioni tecniche: cosa prevede il nuovo codice appalti
Gli incentivi alle funzioni tecniche sono normati dal nuovo Codice appalti all’art. 45 e all’allegato I.10 (che specifica l’elenco delle attività da incentivare).
Incentivi funzioni tecniche confermati al 2%
Gli incentivi rappresentano il 2% dell’importo dei lavori. Di questa percentuale bisogna fare un’ulteriore ripartizione:
- l’80% viene destinato al personale che svolge attività tecniche;
- il restante 20% può essere utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi (in questa percentuale rientra alla perfezione il BIM Management System: perfetto per digitalizzare costruzioni e infrastrutture in maniera facile, condivisa e sicura. Puoi visualizzare e gestire online i tuoi progetti di costruzioni ed infrastrutture anche di grandi dimensioni. Puoi condividere il lavoro e collaborare in tempo reale con i tuoi colleghi da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo).
| Quota | Destinazione |
|---|---|
| 80% | RUP, soggetti che svolgono funzioni tecniche e collaboratori |
| 20% | beni, tecnologie, innovazione, formazione, specializzazione, assicurazioni obbligatorie |
| +15% eventuale | incremento in caso di uso di metodi e strumenti digitali avanzati per la gestione informativa (BIM) |
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri di riparto e quelli di eventuale riduzione a fronte di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.
L’incentivo è corrisposto dal dirigente o dal responsabile di servizio in accordo con il RUP, a coloro che hanno svolto le funzioni tecniche. Il Codice precisa che l’incentivo complessivo massimo annuo non può essere superiore al 100% dell’importo lordo annuo dello stesso dipendente.
Come avviene l’attribuzione dell’incentivo?
I criteri di riparto delle somme destinate all’incentivo per funzioni tecniche, ai sensi del comma 3 dell’art. 45, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti.
Il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti. Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale (Parere Anac Fasc. 3360/2023; parere Funz. Cons. 20/2024).
L’attribuzione degli incentivi deve essere fatta nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato (parere Anac Fasc. 3360/2023).
| Fase | Cosa serve |
|---|---|
| Stanziamento | quota nel quadro economico |
| Criteri | atto generale dell’ente |
| Verifica | attività effettivamente svolte |
| Attestazione | responsabile/dirigente competente, sentito il RUP |
| Liquidazione | secondo disciplina interna e contrattazione applicabile |
L’art. 45, comma 4, del Codice prevede l’erogazione dell’incentivo previo accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario da parte del responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP. Pertanto, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del…
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Giusi Rosamilia
Source link





