La verifica dei requisiti: cosa prevede il nuovo codice appalti


Nel complesso ambito del codice dei contratti pubblici, la verifica dei requisiti degli operatori economici è un procedimento fondamentale, in quanto ha la finalità di valutare l’affidabilità di chi partecipa alla gara d’appalto.

Non sempre un operatore economico può partecipare ad un bando né tantomeno aggiudicarsi il contratto proprio a causa della mancanza di determinati requisiti. Obbligo della stazione appaltante, tra l’altro, è quello di verificarne il possesso.

La stazione appaltante ha tutto l’interesse di condurre correttamente ed in maniera accurata la verifica dei requisiti, al fine di evitare l’assegnazione di una gara a un operatore economico che non soddisfi quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale

Ai sensi dell’art. 99, comma 1, la stazione appaltante ha l’obbligo di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e quindi l’assenza delle cause di esclusione automatiche (art. 94) attraverso:

  • la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico FVOE (art.24);
  • la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico;
  • l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Nel fascicolo virtuale dell’operatore economico sono presenti, per ciascun operatore, i dati e le informazioni per la verifica dei requisiti non solo generali, ma anche speciali necessari per partecipare alla gara, da parte delle stazioni appaltanti. Per far in modo che funzioni al meglio e per ottimizzare i servizi e di conseguenza agevolare i controlli, è fondamentale la collaborazione delle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni riferite al possesso dei requisiti. Le amministrazioni dovranno consentire l’accesso, in tempo reale, alle certificazioni in formato digitale, mediante le proprie banche dati, con modalità automatizzate,  secondo l’interoperabilità stabilita dalle linee guida già adottate da Agid.

Ai sensi dell’art. 99, comma 2, la stazione appaltante verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica (art. 95), il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale (art. 100) e dei requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo (art. 103) con le stesse modalità previste nella verifica delle cause automatiche.

Ai sensi dell’art. 99, comma 3, Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 26 del D.Lgs. 209/2024 ha introdotto il comma 3-bis, norma che consente l’aggiudicazione immediata in caso di malfunzionamento del Fvoe o delle piattaforme collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l’offerente abbia presentato un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l’assenza di cause di esclusione.

Anche se il comma 3-bis consente l’aggiudicazione immediata, resta obbligatorio completare le verifiche dei requisiti. In assenza di esito positivo, non è possibile procedere ai pagamenti, neanche parziali. Tuttavia, in caso di accertata mancanza di requisiti dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante deve revocare l’aggiudicazione e recedere dal contratto, pagando solo le prestazioni eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti. Questa disposizione garantisce la protezione degli interessi delle stazioni appaltanti, assicurando comunque la possibilità di procedere in tempi rapidi quando necessario.

È legittima la verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione della gara?

Il principio di risultato impone alla stazione appaltante più attenzione ai profili di sostanza che di forma. La stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, senza alcun automatismo espulsivo. La verifica dei requisiti può avvenire, in alcune ipotesi, anche dopo l’aggiudicazione ai fini del raggiungimento del principio di risultato.

È quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza, sez. V, n. 1425/2025.

Nel caso di specie la lex specialis prevedeva quali casi di esclusione solo quelli relativi al mancato possesso dei requisiti di ordine generale e il soccorso istruttorio poteva essere esercitato in relazione ai requisiti non correttamente dichiarati.

All’esito della gara un concorrente presenta ricorso al Tar contestando che l’aggiudicatario non avrebbe ricompreso il revisore legale della società nell’ambito dei soggetti che avevano effettuato le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e deducendo, inoltre la violazione in relazione al mancato espletamento delle verifiche a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti indicati.

Il Consiglio di Stato ha respinto nel merito l’appello ritenendo che non può ravvisarsi alcuna causa di esclusione in capo al revisore legale in quanto la ricorrente non imputa al citato revisore legale alcuna specifica causa di esclusione tra quelle previste dagli artt. 94, 95 e 98.

Inoltre, costituisce conferma della inconfigurabilità di cause di esclusione “l’intervenuta verifica da parte della stazione appaltante in ordine alla insussistenza di cause ostative alla partecipazione, né per il revisore legale né per i progettisti, che sono risultati tutti in possesso dei requisiti necessari”.

Il soccorso istruttorio, del resto, serve proprio ad impedire che “nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa”.

L’Amministrazione ha conseguito correttamente, nel caso in esame, le integrazioni documentali in seguito al soccorso istruttorio in ossequio alla logica del principio di risultato il quale “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, n. 11322/2023).

La stazione appaltante deve quindi raggiungere il risultato dell’aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto “delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica”.

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 Giusi Rosamilia

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