Il Fascicolo virtuale operatore economico (FVOE): obblighi e vantaggi


Negli ultimi anni la digitalizzazione ha rivoluzionato il modo in cui le imprese interagiscono con la pubblica amministrazione, semplificando processi e riducendo la burocrazia. In questo contesto si inserisce il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), uno strumento essenziale per le aziende che partecipano a gare d’appalto e procedure di affidamento pubblico.

Introdotto nell’ambito del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il FVOE rappresenta una vera e propria cartella digitale in cui le imprese possono archiviare e aggiornare in modo centralizzato tutti i documenti richiesti per la qualificazione e la partecipazione agli appalti. Questo sistema punta a snellire le procedure, riducendo i tempi di verifica da parte delle stazioni appaltanti e garantendo maggiore trasparenza nel settore degli appalti pubblici.

Ma come funziona esattamente il Fascicolo Virtuale?

Cos’è il Fascicolo virtuale dell’operatore economico

Tra gli obblighi indicati del nuovo codice appalti per la digitalizzazione delle gare di appalto, assume particolare importanza il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) è il documento che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce.

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è obbligatorio per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.

Esso permette:

  • alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Il 7 febbraio 2024 l’ANAC ha pubblicato 2 guide (una destinata alle imprese e una alle stazioni appaltanti) in cui illustra il funzionamento del fascicolo virtuale dell’operatore economico chiarendo i punti più complessi della norma.

Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE: cos’è e quando è obbligatorio

Il FVOE era già regolamentato dall’art. 81, comma 2 e 4, del vecchio Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016); esso si colloca tra le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal D.L. n. 77/2021, che ne ha affidato la realizzazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’ottica della digitalizzazione dei controlli sugli operatori economici che operano negli appalti pubblici, andando a sostituire il precedente sistema AVCPass.

Con il nuovo codice appalti il fascicolo virtuale dell’operatore economico entra a far parte del più ampio ecosistema della digitalizzazione delle gare di appalto.

Il FVOE è un repository nel quale sono archiviati tutti i documenti utili per il controllo dei requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici da parte dell’operatore economico.

Il FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti.

Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), con delibera n. 262 del 20 giugno 2023.

Il regolamento “disciplina il funzionamento del FVOE, le modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitati, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini”.

Per essere sicuro di seguire correttamente tutte le procedure di gara e per stilare correttamente i capitolati secondo le disposizioni previste dal codice, ti consiglio di affidarti ad uno specifico software per i contratti, i documenti e i capitolati d’appalto, per avere modulistiche sempre aggiornate al Codice Appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e ai nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM). È in prova gratuita per 30 giorni.

Consiglio di Stato 2844/2026: il FVOE fa fede fino a querela di falso, l’irregolarità non richiede contraddittorio

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2844/2026) stabilisce che le risultanze del FVOE hanno valore di prova legale sulla regolarità fiscale e contributiva. La stazione appaltante è vincolata a tali esiti e può disporre l’esclusione senza attivare il contraddittorio. Non grava sul RUP alcun obbligo di verifica ulteriore o integrazione istruttoria. Resta in capo all’operatore l’onere di controllare e regolarizzare tempestivamente la propria posizione (principio di autoresponsabilità). Leggi l’approfondimento

TAR Toscana 1856/2025: se il FVOE risulta incompleto, si è esclusi dalla gara?

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1856/2025, chiarisce che errori formali nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) non comportano l’immediata esclusione dalla gara. Irregolarità documentali possono essere corrette tramite soccorso istruttorio o autocertificazione, purché non incidano sul possesso dei requisiti. La funzione del FVOE è meramente strumentale, e la sua incompletezza non deve diventare barriera alla partecipazione. La stazione appaltante ha discrezionalità nel valutare le irregolarità, privilegiando la massima partecipazione senza compromettere la verifica sostanziale dei requisiti. Leggi l’approfondimento.

TAR Lazio 2684/2025: l’offerta tecnica rientra nella consultazione del FVOE?

Le stazioni appaltanti possono consultare il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) per verificare requisiti di partecipazione e documentazione amministrativa, ma non per valutare l’offerta tecnica. Il TAR Lazio (sent. n. 2684/2025) ha confermato che la commissione non deve reperire autonomamente documenti tecnici mancanti nel FVOE. L’assenza di certificati probatori di lavori analoghi comporta punteggio zero all’offerta tecnica, secondo la lex specialis. La consultazione delle banche dati è quindi limitata agli aspetti amministrativi e non può sostituire la documentazione tecnica richiesta. Leggi l’approfondimento.

L’articolo 26 della bozza del correttivo del Codice degli appalti propone una modifica importante all’articolo 99 del codice “Verifica del possesso dei requisiti” che permetterebbe alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti (in particolare al Rup) di procedere con l’aggiudicazione anche senza la completa verifica dei requisiti. Questa disposizione in realtà non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma è la conseguenza di numerose segnalazioni e/o solleciti (anche da parte di ANAC) fatti per inserire forme di silenzio-assenso in seguito a verifiche non evase.

Anac: bisogna velocizzare!

L’Anac, in un documento di luglio 2024 che segnalava criticità del codice appalti in vista della revisione, ha evidenziato l’importanza…


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 Alfonso Roma

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