La SCIA è un documento fondamentale per chiunque voglia intraprendere lavori di ristrutturazione, ampliamento o manutenzione straordinaria del proprio immobile. Avviare e gestire correttamente le pratiche edilizie, è fondamentale per non incorrere in abusi edilizi con le successive sanzioni. A tal proposito, ti consiglio di utilizzare il software per i titoli abilitativi, che ti guida nella scelta del permesso adeguato a seconda dell’intervento con modelli sempre aggiornati e il software per la gestione delle pratiche, con cui puoi organizzare e gestire in sicurezza e online qualsiasi pratica. Scopri in dettaglio cos’è la SCIA edilizia, quali sono gli interventi che ne sono soggetti e quanto costa e scarica gratis il modello unificato editabile.
Che cos’è la SCIA?
La SCIA edilizia, acronimo di segnalazione certificata di inizio attività, è uno strumento amministrativo che permette alle imprese di iniziare, modificare o interrompere un’attività economica in modo immediato, senza dover attendere l’approvazione preventiva da parte delle autorità pubbliche. Si tratta di un titolo abilitativo necessario, in linea di principio, quando l’intervento da realizzare interessa le parti strutturali di un edificio. I titoli abilitativi rappresentano le autorizzazioni necessarie per procedere all’attività edilizia e sono previsti dal Titolo II del D.P.R. 380/01.Questa pratica edilizia va presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo allo sportello unico per l’edilizia. Laddove la richiesta è obbligatoria altrimenti si incorre in abuso edilizio con il rischio di sanzioni. Introdotta con la legge 122 del 30 luglio 2010, con la quale ha preso il posto della DIA, Denuncia di Inizio Attività, la SCIA è stata poi regolamentata più nel dettaglio con il Decreto SCIA 2 (D.lgs. 222/2016) ed ha subito delle modifiche a seguito del Salva Casa e dell’accordo 27 marzo 2025
A cosa serve la SCIA?
La SCIA edilizia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è necessaria per eseguire lavori di ristrutturazione su un immobile che non rientrano in edilizia libera e non richiedono un permesso di costruire (PdC) o una CILA. In pratica, la SCIA è richiesta per interventi che coinvolgono gli elementi strutturali dell’edificio senza alterarne volumetria, sagoma, superficie e prospetti. Con la SCIA si possono effettuare lavori di restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e cambi di destinazione d’uso dell’immobile.
Quale normativa regolamenta la SCIA?
La normativa che regola la SCIA è il testo unico edilizia, con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto SCIA 2.Nello specifico:
- D.P.R. 380/01 (testo unico edilizia) elenca gli interventi per i quali è richiesta;
- Legge 241/1990 definisce la natura giuridica e il relativo procedimento, in particolare l’articolo 19 che introduce e regolamenta la SCIA come titolo abilitativo;
- D.Lgs. 222/2016, “Decreto SCIA 2”, ha successivamente modificato l’impianto normativo;
- Accordo 27 marzo 2025 ha introdotto modifiche al modello SCIA per adeguarlo alle novità previste dal cosiddetto Decreto Salva Casa.
Come il Decreto SCIA 2 ha modificato la SCIA?
Il Decreto SCIA 2 ha rafforzato e chiarito la disciplina della SCIA in ambito edilizio, definendo in modo più puntuale gli interventi realizzabili e le relative procedure.Le principali modifiche riguardano:
- ambito di applicazione: il decreto individua in modo più preciso gli interventi edilizi che possono essere realizzati mediante SCIA, in alternativa al permesso di costruire. Tra questi rientrano gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici e gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento di volumetria;
- tempistiche: il decreto stabilisce che il termine di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela da parte del Comune decorra dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l’adozione di provvedimenti inibitori o conformativi, anziché dalla data di presentazione della SCIA;
- segnalazione certificata di agibilità: il decreto disciplina in modo più dettagliato la segnalazione certificata di agibilità, che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici. Viene precisato che tale segnalazione può riguardare anche singoli edifici, singole porzioni o singole unità immobiliari;
- sanzioni: il decreto introduce sanzioni pecuniarie per la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità nei casi previsti.
Quali sono le principali modifiche alla SCIA con l’Accordo del 27 marzo 2025?
L’Accordo della Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 ha introdotto modifiche alla modulistica edilizia unificata, compresa la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), per adeguarla alle novità previste dal cosiddetto Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito nella legge 105/2024).In particolare, sono stati aggiornati i moduli standard per la SCIA, con l’aggiunta di nuove sezioni dedicate alla regolarizzazione postuma degli interventi edilizi e alla gestione delle opere su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e culturali. Questi aggiornamenti rispondono alla necessità di semplificare le procedure, soprattutto in materia di sanatorie, tolleranze costruttive e lavori su edifici vincolati, rendendo più agevole l’iter amministrativo per cittadini e professionisti. È importante sottolineare che non si tratta di nuovi moduli, ma di un aggiornamento di quelli già approvati nel 2017, rielaborati in base alle recenti disposizioni normative e alle linee guida ministeriali del 30 gennaio 2025.Un successivo aggiornamento interesserà anche la SCIA relativa all’agibilità degli edifici.
Quando serve la SCIA?
La SCIA edilizia, come previsto dall’art. 22 del D.P.R. 380/01, deve essere presentata per i seguenti interventi:
- opere di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
- interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli ove è necessario il permesso di costruire.
Inoltre, sono realizzabili mediante SCIA:
- le varianti a permessi di costruire purché:
- non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
- non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia;
- non alterino la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici (secondo il D.Lgs. 42/2004), idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
Esempi di interventi che richiedono la SCIA edilizia
Per comprendere meglio l’utilità della SCIA, ecco alcuni esempi di interventi per i quali è necessario presentare questa segnalazione:
- apertura o chiusura di porte o finestre in un muro portante;
- costruzione di scale interne o esterne;
- costruzione o rifacimento di tetti o solai;
- consolidamento di travi o pilastri portanti;
- costruzione di balconi o terrazzi;
- creazione di pozzi.
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Stefania Spagnoletti
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