Cos’è l’IMU? Come si calcola l’imposta? Cosa si intende per “abitazione principale”? Quali agevolazioni, esenzioni e riduzioni prevede la legge?
Leggi questo articolo per ripassare velocemente le “regole di funzionamento” dell’IMU, l’imposta municipale unica.
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Cos’è l’IMU?
L’IMU è l’imposta dovuta per il possesso di:
- fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9)
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
L’IMU è stata introdotta nel 2012 dall’art. 13 della legge 214/2011, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC). La legge 160/2019 – la norma che attualmente disciplina l’imposta – ha abolito la IUC e la TASI.
Cosa si intende per “abitazione principale” e abitazione di “lusso”?
L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni di lusso, quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano.
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Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso.
Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tali fattispecie di assimilazione all’abitazione principale sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo modificate dal comune.
Il comune ha tuttavia la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare, l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse.
Il comune ha esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziani o disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad esempio, quello secondo cui l’abitazione, oltre a non essere locata, non deve essere nemmeno occupata ad altro.
Cosa si intende per area fabbricabile?
Si intende per area fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Cosa si intende per terreno agricolo?
L’IMU si applica anche ai terreni agricoli (per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato).
Non sono considerati fabbricabili – e quindi esentati – i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Come si calcola l’IMU?
L’IMU si calcola applicando l’aliquota fissata per la particolare fattispecie alla base imponibile.
ALIQUOTE
Per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU è fissata in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla legge.
È qui disponibile -anche per il download gratuito – la tabella delle aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni.
TABELLA DELLE ALIQUOTE IMU
| Fattispecie | Norma di riferimento | Aliquota stabilita dalla legge | Aliquota minima che può essere stabilita dal comune | Aliquota massima che può essere stabilita dal comune | Ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019) |
| Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 | art. 1, c. 740,
L. n. 160/2019 |
Esente | non previsto | ||
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9
* si applica una detrazione di euro 200 |
art. 1, c. 748,
L. n. 160/2019 |
0,5%* | 0 | 0,6%* | 0,68% |
| Fabbricati del gruppo catastale D | art. 1, c. 753,
L. n. 160/2019 |
0,86% (0,76% riservato allo Stato) |
0,76% | 1,06% | 1,14% |
| Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) | art. 1, c. 751,
L. n. 160/2019 |
0,1% (esenti dal 2022) |
0 | 0,25% (esenti dal 2022) |
non previsto/esenti dal 2022 |
| Fabbricati rurali strumentali | art. 1, c. 750,
L. n. 160/2019 |
0,1% | 0 | 0,1% | non previsto |
| Altri fabbricati
(fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) |
art. 1, c. 754,
L. n. 160/2019 |
0,86% | 0 | 1,06% | 1,14% |
| Aree fabbricabili | art. 1, c. 754,
L. n. 160/2019 |
0,86% | 0 | 1,06% | 1,14% |
| Terreni agricoli
(se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, |
art. 1, c. 752,
L. n. 160/2019 |
0,76% | 0 | 1,06% |
non previsto
|
Ogni comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:
- approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente;
- pubblicata sul sito finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote dell’IMU devono essere approvati dal comune previa elaborazione di un prospetto informatizzato che formerà parte integrante dell’atto.
Essi sono applicabili per l’anno…
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Redazione Tecnica
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