L’APE cambia con la direttiva “case green”, ma non dal 29 maggio 2026!


La Direttiva “case green” prevede importanti novità anche per l’attestato di prestazione energetica (APE).

Tuttavia, diversamente da quanto lasciano intendere diverse fonti di stampa, la data del 29 maggio 2026 – termine previsto dalla Direttiva case green per l’adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie di cui all’Allegato V– non comporta un cambiamento immediato delle norme in ambito nazionale per la redazione degli APE.

La data è quella indicata dalla direttiva come termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare una nuova classificazione unica; al momento, sul piano operativo, nulla cambia fino a quando il legislatore, con appositi atti, non provvede al recepimento delle norme comunitarie.

In questo articolo, proviamo a fare chiarezza e a spiegare come cambierà l’APE premettendo che:

  • dal 29 maggio 2026 non vige l’obbligo di “rifare” l’APE, né di adeguarsi automaticamente alle nuove indicazioni per la redazione dei nuovi APE;
  • gli APE già rilasciati continuano a mantenere la loro validità naturale;
  • la vera rivoluzione è rappresentata – oltre che dalla classificazione unica – dai nuovi criteri di calcolo della prestazione energetica, in primis dall’introduzione del  GWP;
  • per effetto delle nuove disposizioni della Direttiva Case green in materia di classificazione unica e calcolo della prestazione energetica, molti edifici al rinnovo dell’APE potrebbero essere riclassificati diversamente anche senza interventi edilizi o modifiche impiantistiche;
  • la scadenza rilevante per l’APE è certamente il 3 giugno 2026, data di entrata in vigore dei nuovi Requisiti Minimi, questi sì con un impatto immediato sui nuovi APE.

Per la redazione veloce dell’APE ti consiglio un software per la certificazione energetica completo e sempre aggiornato che puoi usare per la verifica delle prestazioni energetiche degli edifici, la progettazione di interventi di efficientamento energetico, la diagnosi energetica, ecc.

APE: la nuova classificazione prevista dalla Direttiva EPBD

L’art. 19 della Direttiva case green stabilisce che entro il 29 maggio 2026 l’attestato di prestazione energetica deve essere conforme al modello di cui all’Allegato V.

Come già detto, la prima importante novità riguarda la nuova classificazione di prestazione energetica dell’edificio che prevede una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G.

La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala.

Gli Stati membri provvedono affinché le restanti classi (da B a F o, qualora A0 sia utilizzato, da A a F) abbiano un’adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica. Inoltre, se le norme nazionali designano già gli edifici a emissioni zero come “A0” possono continuare a utilizzare tale designazione anziché classe A.

La direttiva prevede inoltre che gli Stati membri potranno definire una classe di prestazione energetica A+ per gli edifici che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  1. elevati standard di efficienza con fabbisogno di energia per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e acqua calda non superiore a 15 kWh/(m2 · anno);
  2. produzione in loco di un quantitativo di kWh di energia da fonti rinnovabili superiore sulla base di una media mensile;
  3. positività carbonica in termini di GWP del ciclo di vita dell’edificio, anche per quanto concerne i materiali da costruzione e gli impianti utilizzati durante la costruzione, l’installazione, l’uso, la manutenzione e la demolizione.

Le prestazioni energetiche nel nuovo APE

Oltre alla nuova classificazione delle prestazioni energetiche, l’art. 19 della direttiva EPBD specifica che il nuovo APE deve contenere:

  • la prestazione energetica di un edificio, espressa in kWh/(m² anno) da un indicatore che esprime il consumo di energia primaria e finale;
  • il GWP (potenziale di riscaldamento globale – global warming potential) del ciclo di vita espresso in kg CO2eq/m2 da un indicatore numerico delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita;
  • valori di riferimento quali:
    • requisiti minimi di prestazione energetica;
    • norme minime di prestazione energetica;
    • requisiti degli edifici a energia operativa quasi zero;
    • requisiti degli edifici a emissioni zero.

Tutto ciò dovrebbe consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

L’attestato di prestazione energetica include ulteriori indicatori numerici, in particolare:

  • il consumo complessivo di energia annuo (kWh/anno);
  • il fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e l’acqua calda;
  • il consumo di energia annuo al metro quadrato (kWh/m2.a);
  • l’uso di energia primaria non rinnovabile annuo in kWh/(m2.a);
  • l’energia finale per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione integrata e altri servizi per l’edilizia e può includere ulteriori requisiti in termini di efficienza e sicurezza per le apparecchiature.

Cos’è il GWP e come si calcola

Le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante l’intero ciclo di vita di un edificio riguardano, ad esempio, la produzione e il trasporto di prodotti da costruzione, le attività nel cantiere, il consumo di energia nell’edificio e la sostituzione dei prodotti da costruzione, come pure le attività di demolizione, trasporto e gestione dei rifiuti e il loro riutilizzo, riciclaggio e smaltimento finale.

Gli edifici, in quanto depositari di risorse decennali, costituiscono un’importante banca di materiali e le variabili nella progettazione e la scelta dei materiali hanno un impatto considerevole sulle emissioni nell’intero ciclo di vita degli edifici nuovi e di quelli ristrutturati.

La riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici lungo l’intera vita utile richiede un uso efficiente delle risorse e la circolarità.

Il primo passo verso una maggiore attenzione alle prestazioni degli edifici durante tutto il ciclo di vita utile e all’economia circolare è l’obbligo di calcolare il potenziale di riscaldamento globale (global warming potential — GWP) nel corso del ciclo di vita dell’edificio.

Il GWP (Global Warming Potential) è un indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell’arco del suo ciclo di vita completo, combinando le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei materiali da costruzione con le emissioni dirette e indirette rilasciate nella fase d’uso.

Per il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione dovrà essere comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita espresso in kgCO2eq/(m²) (di superficie coperta utile), calcolato per un periodo di studio di riferimento di 50 anni.

Gli Stati membri provvedono affinché il GWP nel corso del ciclo di vita sia calcolato e reso noto nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1.000 metri quadrati;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.

La Direttiva case green richiede inoltre che entro il 1º gennaio 2027 gli Stati membri elaborino una tabella di marcia che specifichi l’introduzione di valori limite del GWP nel corso del ciclo di vita di tutti gli edifici di nuova costruzione.

Il 16 dicembre 2025 la Commissione europea ha approvato il regolamento delegato 2025/8723 sul calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel corso del ciclo di vita negli edifici di nuova costruzione.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 7, paragrafo 3, della Direttiva EPBD (2024/1275) che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modifichino l’allegato III per stabilire un quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita ai fini del conseguimento della neutralità climatica.

Il 4 maggio 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2026/52, che modifica l’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Il provvedimento introduce il quadro comune europeo per il calcolo del GWP – Global Warming Potential degli edifici di nuova costruzione, ossia il potenziale di riscaldamento globale calcolato lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio. In pratica, porta nell’APE un indicatore di “carbonio lungo il ciclo di vita”, non limitato ai consumi energetici in esercizio.

Il regolamento è stato pubblicato nella GUUE il 4 maggio 2026 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; è obbligatorio e direttamente applicabile negli Stati membri.

Per approfondire: GWP: cos’è e come si calcola il potenziale di riscaldamento globale dell’edificio

Quadro generale per il calcolo della nuova prestazione energetica

La metodologia per la determinazione della prestazione energetica di un edificio dovrà essere trasparente e aperta all’innovazione e dovrà riflette le migliori prassi. In virtù di ciò, all’interno dell’allegato 1 della direttiva viene riportato che:

Il fabbisogno e il consumo di energia per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione integrata e altri sistemi sono calcolati facendo uso di intervalli di calcolo del tempo mensili, orari o suborari in modo da tenere conto delle condizioni variabili che vanno ad incidere sensibilmente sul funzionamento e sulle prestazioni dell’impianto stesso, come pure sulle condizioni interne, e da ottimizzare il livello di benessere, la qualità dell’aria interna, compresa il confort, come definiti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale.

Inoltre, gli Stati membri dovranno definire degli indicatori numerici supplementari relativi all’uso totale di energia primaria non rinnovabile/rinnovabile e alle emissioni operative e incorporate di gas a effetto serra in kg di CO2eq/(m2.a) rispetto alla durata di vita prevista dell’edificio e nel calcolo dei fattori di energia primaria per determinare la prestazione energetica degli edifici. Gli Stati possono tener conto delle fonti di energia rinnovabile fornita e delle fonti di energia rinnovabile prodotta e utilizzata in loco.

Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tenere conto almeno dei seguenti aspetti:

  • capacità termica;
  • isolamento;
  • riscaldamento passivo;
  • elementi di raffrescamento;
  • ponti termici;
  • impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento;
  • capacità delle fonti rinnovabili in loco, infrastrutture di ricarica bidirezionale per i veicoli elettrici, gestione della domanda e stoccaggio;
  • impianti di condizionamento d’aria;
  • ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l’ermeticità all’aria e il recupero del calore;
  • impianto di illuminazione integrato (principalmente per il settore non residenziale);
  • progettazione, posizione e orientamento dell’edificio, compreso il clima esterno;
  • sistemi solari passivi e protezione solare;
  • condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interni progettato;
  • carichi interni;
  • sistemi di automazione e di controllo degli edifici e le relative capacità di monitorare;
  • controllare e ottimizzare le prestazioni energetiche;
  • efficienza degli impianti elettrici (IEC EN 60364-8-1).

Inoltre, si tiene conto dell’influenza positiva delle condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi e altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili, come:

  • sistemi di cogenerazione dell’elettricità;
  • sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano o collettivo;
  • illuminazione naturale;
  • capacità di flessibilità sul versante della domanda (EN 50491-12-1).

Ai fini del calcolo gli edifici dovrebbero essere classificati adeguatamente secondo le categorie seguenti:

  • abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
  • condomini (di appartamenti);
  • uffici;
  • strutture scolastiche;
  • ospedali;
  • alberghi e ristoranti;
  • impianti sportivi;
  • esercizi commerciali per la vendita all’ingrosso o al dettaglio;
  • altri tipi di edifici che consumano energia.

Validità dell’APE

La validità dell’attestato di prestazione energetica è confermata a dieci anni al massimo.

Qualora per un edificio sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica al di sotto del livello C, il proprietario dell’edificio dovrà contattare uno sportello unico per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le date seguenti:

  1. immediatamente dopo la scadenza dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio;
  2. cinque anni dopo il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Quando è obbligatorio l’APE?

Secondo la direttiva EPDB l’APE dovrà essere rilasciato per:

  1. gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario o in caso di rinnovo del contratto di locazione o in caso di rinegoziazione del mutuo ipotecario;
  2. gli edifici di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri dovranno provvedere a sostenere le famiglie vulnerabili, mediante incentivi o finanziamenti per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.

Gli edifici esclusi dalla certificazione

Gli Stati membri avranno la facoltà di decidere se fissare o meno i requisiti sopradescritti per le seguenti categorie:

    • luoghi di culto;
    • fabbricati temporanei;
    • residenziali, che vengono utilizzati meno di 4 mesi all’anno;
    • fabbricati indipendenti con una superfice inferiore a 50 m2.

Chi può rilasciare l’attestato di prestazione energetica

Gli Stati membri devono garantire che l’APE sia rilasciato da esperti del settore sulla base di una visita in abitazioni esistenti di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici e potrà essere effettuata anche con mezzi virtuali mediante controlli visivi.

Affissione APE

L’art. 21 della EPBD prevede che negli edifici non residenziali occupati dagli enti pubblici o locali commerciali frequentati dal pubblico dovrà essere affisso l’APE in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

Banche dati APE in edilizia

Ciascuno Stato dovrà creare una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica dei singoli edifici e dell’intero parco immobiliare nazionale.

La banca dati è interoperabile con altre pertinenti piattaforme e servizi pubblici online.

Dovrà consentire di raccogliere dati, da tutte le fonti pertinenti, relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporto di ristrutturazione degli edifici, indicatore della predisposizione all’intelligenza, valori di riferimento energetici nell’edilizia e dati relativi all’energia calcolata o misurata degli edifici contemplati.

La banca dati sarà accessibile al pubblico, ma i dati saranno anonimi.

I contenuti del nuovo APE: cosa prevede l’allegato V

Elementi essenziali sulla prima pagina dell’APE

Sulla prima pagina dell’attestato di prestazione energetica figurano almeno gli elementi seguenti:

  1. classe di prestazione energetica;
  2. consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(m².a);
  3. consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(m².a);
  4. energia rinnovabile prodotta in loco in % del consumo energetico;
  5. emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(m².a) e valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.

Altri elementi dell’Attestato di Prestazione Energetica

Nell’attestato di prestazione energetica figurano inoltre gli elementi seguenti:

  1. consumo annuo di energia primaria e finale calcolato, espresso in kWh o MWh;
  2. produzione di energia rinnovabile espressa in kWh o MWh; principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;
  3. fabbisogno di energia calcolato, espresso in kWh/(m².a);
  4. indicazione che precisi se l’edificio ha la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia (sì/no);
  5. indicazione che precisi se il sistema di distribuzione del calore all’interno dell’edificio è capace di funzionare a temperature basse o più efficienti, se del caso (sì/no);
  6. informazioni di contatto del pertinente sportello unico per consulenza in materia di ristrutturazione.

Indicatori opzionali dell’Attestato di Prestazione Energetica

Inoltre l’attestato di prestazione energetica può includere i seguenti indicatori:

  1. consumo energetico, carico massimo, dimensioni del generatore o dell’impianto, principale vettore energetico e tipo principale di elemento per ciascuno degli utilizzi: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione incorporata;
  2. classe di emissione di gas a effetto serra (se del caso);
  3. informazioni sugli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio temporaneo del carbonio negli edifici o sugli stessi;
  4. indicazione che precisi se per l’edificio è disponibile un passaporto di ristrutturazione (sì/no);
  5. valore U medio per gli elementi opachi dell’involucro dell’edificio;
  6. valore U medio per gli elementi trasparenti dell’involucro dell’edificio;
  7. tipo dell’elemento trasparente più comune (ad es. finestra con doppi vetri);
  8. risultati dell’analisi del rischio di surriscaldamento (se disponibili);
  9. presenza di sensori fissi che monitorano la qualità degli ambienti interni;
  10. presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità degli ambienti interni;
  11. numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici;
  12. presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell’energia;
  13. vita residuale prevista degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento d’aria, se del caso;
  14. possibilità di adattare l’impianto di riscaldamento affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
  15. possibilità di adattare l’impianto di acqua calda per uso domestico affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
  16. possibilità di adattare l’impianto di condizionamento d’aria affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
  17. consumo energetico misurato;
  18. presenza di un collegamento a una rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento e, se disponibili, informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
  19. fattori di energia primaria locale e relativi fattori di emissione di carbonio della rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento locale connessa;
  20. emissioni operative di particolato fine (PM2,5).

L’attestato di prestazione energetica può includere i seguenti collegamenti con altre iniziative, se queste si applicano nello Stato membro interessato:

  1. indicazione che precisi se per l’edificio è stata effettuata una valutazione della predisposizione all’intelligenza (sì/no);
  2. ove disponibile, valore della valutazione della predisposizione all’intelligenza;
  3. indicazione che precisi se per l’edificio è disponibile un registro digitale degli edifici (sì/no).
  4. Le persone con disabilità devono avere pari accesso alle informazioni contenute negli attestati di prestazione energetica.

Inoltre, gli Stati membro dovrebbero adottare le misure necessarie volte nella metodologia di calcolo derivanti dalla massimizzazione del consumo di energie rinnovabili in loco anche per altri usi.

Le raccomandazioni

L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica, per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel corso dell’intero ciclo di vita, per il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Le raccomandazioni devono anche prevedere un miglioramento in termini di:

predisposizione degli edifici all’intelligenza (art. 15)

a meno che l’edificio o l’unità immobiliare non sia già conforme alla pertinente norma in materia di edifici a zero emissioni.

Entrando nello specifico, le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano:

  1. le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell’involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l’edilizia;
  2. le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell’involucro dell’edificio o dei sistemi tecnici per l’edilizia.

Le raccomandazioni devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e fornire una stima del risparmio. Esse possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico e informazioni sugli incentivi finanziari disponibili, sull’assistenza amministrativa e tecnica unitamente a molteplici benefici finanziari ampiamente associati al conseguimento dei valori di riferimento.

Le raccomandazioni comprendono una valutazione della vita residuale degli impianti.

 

Ti consiglio un software per la certificazione energetica, la diagnosi energetica e la progettazione di interventi di efficientamento energetico, per rispondere sempre in maniera adeguata alle richieste normative.

termus
termustermus


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Alfonso Roma

Source link

Di