L’Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna ha approvato la legge recante “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”.
Il provvedimento dà attuazione al D.Lgs. 190/2024 (come modificato dal D.L. 175/2025) e fissa le regole per raggiungere l’ambizioso obiettivo di 6,3 GW di nuova potenza installata, prevedendo un potenziale incremento fino a 10 GW al 2030. Il tutto cercando un delicato equilibrio tra lo sviluppo delle FER (Fonti Energie Rinnovabili) e la tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e delle eccellenze agroalimentari.
Vediamo nel dettaglio le misure tecniche, i vincoli e le semplificazioni contenute nel provvedimento, in attesa di poter leggere ed esaminare il testo ufficiale. Per non farti trovare impreparato, prova gratis e valuta il software per il fotovoltaico utilizzato in tutto il mondo per progettare le più diverse tipologie di installazione.
Le ulteriori “aree idonee” in Emilia-Romagna
Oltre alle aree idonee già definite a livello statale (ex art. 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 190/2024), il PdL regionale individua ulteriori superfici in cui gli impianti godranno di iter autorizzativi semplificati (PAS o iter agevolati). Nello specifico, sono considerate idonee:
- le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 100 metri dai siti oggetto di bonifica (nella disponibilità del richiedente, purché non responsabile dell’inquinamento);
- le aree degli interporti;
- le aree del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali con destinazioni produttive esistenti;
- le cave ripristinate da meno di 10 anni;
- per i soli impianti a biogas e biometano, le aree classificate dal PUG come ambiti specializzati per attività produttive.
Tra le ulteriori aree individuate figurano anche le rotatorie stradali, gli spazi nella disponibilità dell’Autorità di sistema portuale (AdSP) e, per gli impianti geotermici, le aree del territorio regionale in cui sia accertata la presenza di risorse geotermiche.
Nelle restanti aree, l’installazione è comunque ammessa se compatibile con opere pubbliche, interventi di recupero paesaggistico o rigenerazione urbana, nel rispetto dei vincoli urbanistici regionali.
Obblighi FER per interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante
La legge stabilisce che gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante debbano prevedere l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi di pertinenza. I Comuni potranno inoltre stabilire una fascia di rispetto fino a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali. Nelle aree interessate da colture certificate sarà infine possibile installare esclusivamente impianti agrivoltaici e geotermici.
Stretta sul consumo di suolo: i limiti per le aree agricole
Per tutelare il settore agricolo, la Regione ha introdotto tetti massimi stringenti per l’occupazione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU):
- limite regionale: l’installazione di impianti non potrà superare l’1,5% della SAU dell’intero territorio regionale calcolato a partire dal 31 dicembre 2020;
- limite comunale: in ciascun Comune, gli impianti non potranno occupare più del 2,5% della SAU locale (i Comuni avranno facoltà di derogare in aumento con apposita delibera).
Raggiunte queste soglie (calcolate includendo gli impianti già autorizzati), la Regione pubblicherà un avviso e, decorsi 90 giorni, le nuove istanze verranno automaticamente rigettate.
La legge specifica anche i criteri per il computo della Sau interessata da impianti di fonti di energia rinnovabile.
Fotovoltaico a terra e agrivoltaico: regole rigorose
Per il fotovoltaico a terra nelle aree agricole viene data priorità assoluta all’autoconsumo. L’installazione a terra in aree agricole idonee è prioritariamente consentita per l’autoconsumo prevalente (almeno 50,01%) delle imprese insediate nelle vicinanze (fascia di 350 metri) o nello stesso ambito produttivo, e per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le imprese avranno 60 giorni per manifestare il proprio interesse e garantirsi questa priorità. È inoltre richiesto il pieno ripristino agricolo a fine vita dell’impianto e l’assenza di “colture certificate” (es. DOP, IGP, biologico) nel triennio precedente.
Per l’agrivoltaico, le condizioni sono rigorose:
- deve essere garantita la conservazione di almeno l’80% della produzione lorda vendibile, attestata da una relazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato;
- i moduli devono essere elevati da terra (soluzioni innovative/rotanti) per non compromettere le lavorazioni agricole;
- è obbligatorio un sistema di monitoraggio su resa agricola, risparmio idrico e microclima. Se dopo 3 anni si accerta un calo produttivo superiore al 20%, scatta l’obbligo di un piano di rientro, pena la decadenza del titolo abilitativo.
Eolico, biogas e impianti flottanti
Nelle aree agricole, gli impianti eolici dovranno garantire una producibilità annua di almeno 2.300 ore equivalenti (dimostrata tramite campagne anemometriche di almeno un anno). Sono previste deroghe per il microeolico su edifici, per singole pale fino a 60 kW in autoconsumo e per impianti fino a 20 kW nei Parchi.
Gli impianti di biogas e biometano nelle aree agricole, dovranno essere alimentati per almeno il 50% con scarti provenienti da aziende entro un raggio di 30 km. È richiesta una fascia di rispetto di 500 metri dai centri abitati (1 km se in presenza di recettori sensibili come scuole o ospedali).
Sono ammessi impianti flottanti nei bacini e invasi artificiali (o cave allagate) fino a un massimo dell’80% della superficie, mantenendo 10 metri di distanza dalla sponda e precludendo le zone con profondità inferiore a 3 metri.
Stop all’artato frazionamento: le regole sul cumulo
Per evitare l’elusione delle soglie autorizzative (es. dividere un grande impianto in tanti piccoli impianti in edilizia libera o PAS), il PdL stabilisce che più istanze presentate dallo stesso soggetto (o soggetti collegati) in aree contigue vanno cumulate. Inoltre, se in una fascia di 1 km dal perimetro dell’impianto sono già presenti altri impianti della stessa tipologia, le potenze si sommano ai fini dell’individuazione del regime amministrativo corretto (PAS o Autorizzazione Unica). Nota bene: questa regola non si applica agli impianti su edifici/parcheggi e a quelli in edilizia libera sotto i 200 kW.
Misure di compensazione e fasce di rispetto
I Comuni potranno istituire una fascia di rispetto fino a 30 metri dagli ambiti urbani residenziali (esclusi gli impianti su tetto o sotto i 200 kW). Inoltre, i titoli abilitativi dovranno prevedere misure di compensazione e riequilibrio ambientale a carattere non meramente patrimoniale (es. dotazioni ecologiche, efficientamento energetico per il Comune, supporto alle CER). Il mancato rispetto del cronoprogramma di queste opere accessorie comporterà la decadenza dell’autorizzazione dell’impianto principale.
Il testo passa ora all’esame dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna per l’approvazione definitiva e la successiva pubblicazione sul BURERT.
Approfondimenti
Per una quadro normativo completo della legislazione sulle aree idonee, leggi il focus “Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato“. La legislazione sulle aree idonee getta le basi per lo sviluppo del fotovoltaico alleggerendo la burocrazia. Per non farti trovare impreparato, prova gratis e valuta il software per il fotovoltaico utilizzato in tutto il mondo per progettare le più diverse tipologie di installazione.
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Sergio Volpe
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