L’IVA in edilizia costituisce un argomento decisamente complesso e spesso nasconde insidie anche per gli esperti del settore.
La legislazione fiscale, infatti, è molto articolata e classifica in modo dettagliato i diversi ambiti di applicazione in edilizia, definendo e delimitando i diversi tipi di intervento e le varie aliquote applicabili.
In linea generale, anche in edilizia l’aliquota ordinaria dell’IVA è del 22%, ma ci sono due aliquote agevolate al 4% e al 10%.
In questo articolo proponiamo una guida sintetica (disponibile anche in PDF) che ha lo scopo di chiarire e riassumere le modalità di applicazione dell’IVA ai vari interventi edilizi.
IVA agevolata al 4% per la prima casa
Ambito di applicazione
L’aliquota IVA ridotta al 4% è prevista per:
- la prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione della prima casa;
- la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, prima casa per acquirente;
- l’assegnazione in proprietà o in godimento di prime case ai soci di cooperative edilizie e loro consorzi.
Requisiti oggettivi e soggettivi
L’agevolazione, che riguarda anche gli interventi di ampliamento e completamento, richiede specifici requisiti oggettivi e soggettivi.
L’immobile deve possedere le seguenti caratteristiche:
- casa di abitazione individuabile nelle categorie catastali da A1 e A11, ad esclusione della categoria A10 (uffici e studi privati);
- casa non di lusso come definito dal D.M. 2 agosto 1969.
L’acquirente o committente deve dichiarare, a pena di decadenza dall’agevolazione:
- che l’immobile è ubicato nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
- che l’immobile è ubicato nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
- che l’immobile è ubicato ovunque nel territorio italiano nel caso di acquirente cittadino italiano emigrato all’estero;
- che l’immobile è ubicato nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende nel caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro;
- di non essere titolare esclusivo o in regime di comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel comune in cui è situato l’immobile agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni prima casa dal 1982 in poi.
IVA agevolata al 4% per la costruzione di abitazioni (Legge Tupini)
Ambito di applicazione
L’aliquota IVA 4% si applica alle cessioni di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, e alle prestazioni di servizi per la costruzione di:
- case di abitazione non di lusso: si tratta dei fabbricati composti o da sole unità abitative (vedi di seguito la definizione di “casa di abitazione”) che non possiedono le caratteristiche “di lusso” di cui al D.M. 2 agosto 1969, oppure composti da abitazioni, uffici e negozi. Per applicare l’aliquota 4% devono ricorrere le seguenti condizioni:
- oltre il 50% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata ad abitazione non di lusso;
- non oltre il 25% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinato a negozi (nel concetto di “negozi” rientrano tutte le attività commerciali che prevedano un contatto diretto con il pubblico).
Per casa di abitazione deve intendersi ogni costruzione destinata a dimora delle persone e delle loro famiglie, cioè strutturalmente idonea ad essere utilizzata ad alloggio stabile di singole persone o di nuclei familiari, in via permanente o saltuaria.
Non ha alcun rilievo il fatto che l’immobile sia adibito o meno a prima casa; l’aliquota IVA ridotta al 4% si applicherà quindi anche alle cessioni di beni finiti da destinare ad una seconda abitazione. Per la prestazioni di servizi, la distinzione tra prima e seconda casa è determinante: nel primo caso si applica l’IVA al 4%, nel secondo l’IVA al 10%.
Inoltre, in base a quanto previsto dalla Tabella A, parte II, n. 39, del D.P.R. 633/1972, sono soggette all’aliquota IVA del 4% le prestazioni di servizi relative:
- alla nuova costruzione di fabbricati “Tupini” svolte nei confronti di imprese costruttrici (soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita);
- alla nuova costruzione di fabbricati “Tupini” svolte nei confronti di cooperative edilizie e loro consorzi anche a proprietà indivisa, se per i soci ricorrono i requisiti “prima casa”.
La Tabella A, parte III, n. 127-septies e 127-quarterdecies del D.P.R. 633/72 stabilisce che sono soggette ad aliquota IVA del 10% le prestazioni concernenti:
- la nuova costruzione di fabbricati “Tupini” svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita (ad esempio, per locazione);
- la nuova costruzione di fabbricati assimilati a quelli “Tupini”;
- la nuova costruzione di edifici destinati a finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza;
- la nuova costruzione di case di abitazione non di lusso quando non ricorrono i requisiti “prima casa”;
- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ex articolo 4, legge n. 847/1964 e assimilate.
Gli interventi di ampliamento e completamento
L’aliquota IVA ridotta al 4% può essere applicata anche ai lavori di ampliamento e di completamento di una nuova abitazione non di lusso.
Può accadere che l’intervento di ampliamento si sovrapponga ad un intervento di restauro o di ristrutturazione edilizia (entrambi gli interventi devono essere naturalmente menzionati all’interno della concessione); in questo caso l’applicazione della corretta aliquota dovrà essere effettuata necessariamente in base alla dichiarazione presentata dal cliente, che potrà acquistare con aliquota del 4% facendo riferimento all’ampliamento e con aliquota del 10%, facendo riferimento all’intervento di restauro o ristrutturazione edilizia.
A titolo esemplificativo ricordiamo che in base alla risoluzione ministeriale n. 330968 del 7 aprile 1981, il rifacimento della facciata di un fabbricato, successivamente alla data di fine lavori e al rilascio del certificato di abitabilità (attualmente denominato “certificato di agibilità”, vedi art. 24, D.P.R. n. 380/2001), non può beneficiare dell’aliquota ridotta, in quanto di per sé non costituisce opera di completamento ma di semplice manutenzione ordinaria.
Limitazioni: le case di lusso
Non è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 4% alla costruzione di abitazione di lusso, ovvero:
- singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a m2 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine);
- le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 m2 di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 m2;
- le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.
Costruzione di fabbricati Tupini: casistiche
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Redazione Tecnica
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