Piano ambientale di gestione del cantiere nei CAM 2026: come si redige, cosa deve prevedere


Il Piano ambientale di gestione del cantiere è una delle specifiche di progetto richieste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, come definiti dal D.M. 25/11/2025.

Ricordiamo che il riferimento ai CAM negli appalti pubblici è obbligatoria ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

Il Piano ambientale di gestione del cantiere rappresenta una novità dell’aggiornamento 2025 dei CAM e dal 2 febbraio 2026 costituisce strumento essenziale per la loro corretta applicazione.

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Che cos’è il piano di gestione del cantiere?

Il Piano Ambientale di Gestione del Cantiere è uno strumento operativo obbligatorio per i lavori pubblici che mira a integrare criteri di sostenibilità ambientale nella fase esecutiva dei cantieri: definisce tutte le misure, le procedure e i controlli necessari per ridurre l’impatto ambientale durante l’esecuzione dei lavori.

Serve a garantire che le attività del cantiere rispettino i Criteri Ambientali Minimi stabiliti dalla normativa italiana e gli eventuali requisiti aggiuntivi richiesti dal committente pubblico.

I criteri progettuali previsti dal piano ambientale definiscono le modalità per un’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. Il progettista li integra sia nel progetto di cantiere sia nel capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo, adattando le misure alle caratteristiche, alla durata e alla dimensione dell’intervento. I relativi costi devono essere correttamente indicati nel quadro economico dell’opera.

L’applicazione dei criteri è verificata tramite la relazione prevista dal criterio 2.1.1 “Relazione CAM di progetto”, che deve riportare lo stato ante operam, gli interventi pianificati, i risultati attesi e lo stato post operam.

Il Piano ambientale di gestione del cantiere trova la sua disciplina principale nel capitolo 2.5 “Specifiche tecniche relative al cantiere” dei CAM Edilizia, con particolare riferimento al criterio 2.5.1 “Prestazioni ambientali del cantiere“.

Si tratta di un adempimento obbligatorio (come tutti i criteri contenuti nel medesimo capitolo), ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del Codice e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Piano ambientale di gestione del cantiere si articola in due fasi documentali distinte, ma interconnesse:

  • fase progettuale: il progettista integra il piano nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d’appalto del progetto eseguendo le specifiche tecniche relative alla gestione ambientale del cantiere. Tali contenuti vengono descritti nella “Relazione CAM di progetto” (criterio 2.1.1), documento obbligatorio che deve essere elaborato fin dal primo livello di progettazione (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – PFTE);
  • fase esecutiva: l’impresa aggiudicataria elabora la “Relazione CAM dell’impresa appaltatrice” (criterio 3.1.1) e il “Piano operativo per la gestione del cantiere”, documenti che dettagliano le misure concrete che l’impresa adotterà per rendere operativi i contenuti della relazione CAM elaborata dal progettista.

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Contenuti obbligatori del Piano ambientale di cantiere

Il Piano ambientale di cantiere deve includere, per le attività di preparazione e conduzione del cantiere, le seguenti azioni obbligatorie.

Individuazione delle criticità ambientali

Il Piano deve identificare le possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante, definendo le misure previste per la loro eliminazione o riduzione. Questa analisi deve considerare:

  • caratteristiche morfologiche e geologiche del sito;
  • presenza di recettori sensibili (abitazioni, scuole, ospedali, aree protette);
  • condizioni meteoclimatiche prevalenti;
  • vulnerabilità degli ecosistemi circostanti;
  • presenza di vincoli paesaggistici e ambientali.

Protezione delle risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali

Devono essere definite misure specifiche per la protezione delle risorse presenti nell’area del cantiere, quali:

  • recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti: le fasce ripariali devono essere delimitate e protette per evitare interferenze con le attività di cantiere. La protezione deve garantire il mantenimento della vegetazione ripariale e delle condizioni di naturalità degli alvei;
  • protezione di filari o altre formazioni vegetazionali autoctone: le formazioni vegetali esistenti devono essere preservate mediante recinzioni adeguate e segnalazioni chiare per il personale di cantiere.
  • applicazione delle misure previste dai piani paesistici: qualora l’area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico, si applicano le misure specifiche previste da tali strumenti di pianificazione.

Rimozione delle specie alloctone invasive

Il Piano deve prevedere la rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive, in particolare Ailanthus altissima (Ailanto) e Robinia pseudoacacia (Robinia), comprese radici e ceppaie. Per l’individuazione delle specie alloctone si deve fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” pubblicata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Le operazioni di rimozione devono essere condotte con tecniche che garantiscano l’eliminazione completa dell’apparato radicale per evitare la ricrescita. Il materiale vegetale rimosso deve essere gestito come rifiuto e non può essere utilizzato per compostaggio o pacciamatura in loco.

Protezione delle specie arboree e arbustive autoctone di interesse storico e botanico

Le specie arboree e arbustive autoctone di interesse storico o botanico devono essere protette mediante:

  • protezione con materiali idonei (pannelli in legno, reti protettive) per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma;
  • divieto assoluto di usare gli alberi per l’infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici;
  • divieto di disposizione depositi di materiali di cantiere in prossimità degli esemplari protetti (distanza minima dalla proiezione della chioma);
  • protezione dell’apparato radicale durante gli scavi mediante tecniche non invasive.

Efficienza energetica e riduzione delle emissioni

Il Piano deve definire le misure per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale, quali lampade a basso consumo o LED, generatori eco-diesel silenziati, pannelli solari per la produzione di acqua calda e soluzioni analoghe.

Abbattimento del rumore e delle vibrazioni

In conformità alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e sulla base della valutazione previsionale di impatto acustico, nonché considerando la rilevazione del rumore prevista dalla documentazione di sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere individuate…


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 Giusi Rosamilia

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